Riforme Istituzionali
Rassegna stampa
 
http://www.malcolmx.it/riforme/indexint.htm


il manifesto - 09/01/2000

di Luigi Ferrajoli
 

Dieci attentati alla Costituzione

Potrà la Consulta ammettere referendum che cancellano i diritti fondamentali

Nei lontani anni settanta i radicali si caratterizzarono, nel panorama politico italiano, come un movimento in difesa dei diritti civili. Divorzio, aborto, liberalizzazione delle droghe, furono i temi delle loro più importanti battaglie, condotte le prime due con la mobilitazione a sostegno del "no" contro altrettante proposte di referendum abrogativo. Oggi quello stesso movimento ha letteralmente capovolto i suoi antichi obiettivi: non la difesa, ma la soppressione dei diritti fondamentali, per di più dei soggetti più deboli. Ben dieci dei venti referendum radicali chiedono infatti la cancellazione delle garanzie più elementari dei diritti dei lavoratori e dei diritti sociali: l'abrogazione del diritto, previsto dall'art.18 dello statuto dei lavoratori, alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa; l'eliminazione di tutti i limiti e le garanzie imposte ai contratti di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale e a domicilio; la sopressione di ogni regolamentazione e controllo sul collocamento al lavoro in favore della libera mediazione privata, secondo il modello dell'antico caporalato. E, ancora: la vanificazione dei diritti alla salute e alla previdenza tramite la soppressione, in favore del sistema assicurativo privato, dell'operatività ex lege così del servizio sanitario nazionale come dell'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'abolizione delle pensioni di anzianità; il divieto di trattenuta sulla busta paga dei contributi degli iscritti ai loro sindacati; la soppressione infine del finanziamento pubblico agli istituti di patronato sindacale, eredi delle vecchie società di mutuo soccorso e finalizzati alla difesa gratuita dei diritti di chi non può permettersi costosi avvocati e commercialisti.
 

Selvaggia sia l'impresa
L'aspetto più disgustoso e perverso dell'iniziativa è che essa s'intitola, demagogicamente, alla "libertà di lavoro e d'impresa". Ovviamente, la sola libertà che proverrebbe dal suo successo sarebbe quella imprenditoriale, cui verrebbe consegnato il potere di disporre del lavoro come di una qualsiasi merce, nonché dei relativi diritti fondamentali: il cui tratto caratteristico, al contrario, è l'inviolabilità e indisponibilità, quali leggi del più debole in alternativa alla legge del più forte che vigerebbe in loro assenza, limiti e vincoli a quella "libertà selvaggia e sfrenata", come la chiamò Kant, che proviene, "fuori da uno stato giuridico", dalla mancanza di diritto e di diritti.

 E' precisamente questa libertà selvaggia l'esito perseguito, nei rapporti di lavoro e nelle relazioni sociali, da questi incredibili referendum: l'abbattimento dell'intero edificio del diritto del lavoro e di buona parte dell'odierno stato sociale. Uno dei cardini di questo edificio è infatti la garanzia del posto di lavoro contro l'arbitrio padronale: contro i licenziamenti illegittimi perché senza giusta causa; contro il potere del datore di lavoro di stabilire durata, forme e contenuti del rapporto di lavoro; contro, in una parola, il trattamento dei lavoratori come cose anziché come persone.

 

Si tratta di una garanzia che è pregiudiziale a quella di tutti gli altri diritti. Giacché è evidente che nessun diritto - l'orario di lavoro, il riposo settimanale, le ferie, il pagamento degli straordinari, la stessa misura della retribuzione - è seriamente esigibile di fronte alla minaccia, sempre incombente, del licenziamento arbitrario o del non rinnovo del contratto a tempo determinato. Certo, il referendum sull'art.18 dello Statuto dei lavoratori non chiede l'abolizione del divieto di licenziamento senza giusta causa. Esso ne sopprime tuttavia la principale garanzia, cioè la reintegrazione nel posto di lavoro, lasciando sopravvivere solo la sanzione del risarcimento del danno, quantificato per di più, in contrasto con il principio di uguaglianza, non già secondo il criterio generalmente applicato del danno effettivamente prodotto (la perdita del salario fino al momento di una nuova assunzione), ma nella misura irrisoria della retribuzione da un minimo di due mesi e mezzo a un massimo di sei mesi di mensilità. Il risultato non è la semplice libertà di licenziamento, che già esiste ed è ampiamente praticata, ma la libertà del licenziamento illegittimo. E' pensabile che un lavoratore ingiustamente licenziato intenti una causa per ottenere qualche misera mensilità di retribuzione, affrontando i rischi e le spese di un processo e non potendo neppure beneficiare, ove fosse approvato un altro dei referendum proposti, dei servizi offerti dai patronati sindacali?

 Del resto il risultato di una totale precarizzazione del posto di lavoro viene di fatto perseguito, ancor più direttamente, dal secondo referendum in materia di lavoro, quello volto a introdurre la possibilità illimitata per il datore di lavoro di apporre un termine ai contratti di lavoro. L'istituto del contratto di lavoro a termine, previsto oggi come eccezionale in presenza di particolarissime condizioni, risulterebbe così generalizzabile. E' chiaro che tutti i contratti di lavoro finirebbero per essere a termine; anche perché il quesito referendario si è preso cura di chiedere l'abrogazione perfino dell'art.5 della legge del '62, secondo cui al lavoratore a tempo determinato spettano, "in proporzione al periodo lavorativo prestato", le ferie, la tredicesima mensilità, l'indennità di fine rapporto e "ogni altro trattamento" previsto per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La conseguenza sarebbe che il datore di lavoro, avendo la facoltà di non rinnovare il contratto alla scadenza, non dovrebbe neppure sottoporsi al fastidio di giustificare il licenziamento.

 Un'analoga generalizzazione subirebbero d'altro canto i contratti di lavoro a tempo parziale, oggi limitati a pochi tipi di lavoro e per percentuali massime di lavoratori rispetto al numero dei dipendenti, e quelli di lavoro a domicilio, attualmente vietati alle imprese che abbiano smantellato in tutto o in parte l'organizzazione del lavoro subordinato o effettuato licenziamenti per crisi aziendale. Insomma, tutto il lavoro nero risulterebbe legalizzato, e dell'intero diritto del lavoro non rimarrebbe più nulla. Se poi ai referendum sul lavoro si aggiungono quelli contro i diritti alla salute e alla previdenza, si capisce come l'obiettivo dell'intera iniziativa referendaria sia l'azzeramento di un secolo di lotte e di conquiste civili e la regressione all'anarco-capitalismo ottocentesco.
 

Quesiti eversivi
Naturalmente i radicali negano, nella loro propaganda, gli effetti catastrofici che il successo dei loro referendum avrebbe per i lavoratori. Per meglio dire, essi adottano una strategia ambivalente, a seconda dei loro interlocutori: per un verso esaltano gli effetti di "liberalizzazione" che effettivamente proverrebbero dall'approvazione dei loro referendum; per altro verso li negano o quanto meno li minimizzano, accusando di disinformazione chi li denuncia. Già questa ambiguità sarebbe un motivo sufficiente, alla stregua dei criteri più volte enunciati dalla Corte costituzionale, a rendere inammissibili i quesiti referendari: perché equivoci ed oscuri, dato che l'elettore deve sapere esattamente cosa è chiamato a votare e quali sono le conseguenze del suo voto, o peggio perché in contrasto con le finalità propagandate dai loro promotori. Ma a questi motivi di inammissibilità altri se ne aggiungono, anch'essi stabiliti più volte dalla Corte: il carattere pesantemente manipolativo dei questiti referendari e la loro natura di fatto propositiva di un'organica controriforma, in contrasto con il carattere solo abrogativo dell'istituto del referendum.

 Non sono questi tuttavia, anche se macroscopici e ciascuno da solo sufficiente, i principali motivi di inammissibilità di questi referendum. Questi referendum sono illegittimi per il motivo ben più sostanziale e di fondo del loro carattere eversivo dell'intero disegno della nostra costituzione. Essi stravolgono l'identità stessa della nostra Repubblica quale risulta dai suoi tre primi "principi fondamentali", i quali sono sottratti perfino alla possibilità di revisione con legge costituzionale: l'art.1, che definisce "l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro"; l'art.2, secondo cui "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" e "richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; l'art.3 sul principio di uguaglianza, dato che i diritti fondamentali da essi travolti sono logicamente, in quanto universali, alla base dell'uguaglianza giuridica, che è per l'appunto un'uguaglianza en droits. E contraddicono, sotto più profili, una lunga serie di altri principi costituzionali. Sicché sono costituzionalmente illegittimi, giacché il referendum ha valore di legge ordinaria, e non può quindi derogare alla costituzione né tanto meno stravolgerne i principi o sovvertire il complessivo assetto costituzionale.

 In particolare, i referendum sul lavoro, primi tra tutti quelli sui licenziamenti e sui contratti a termine, violano tutti i principi costituzionali in materia di lavoro: l'art.4, che stabilisce il "diritto al lavoro" e sul quale la Corte costituzionale ha fondato la restrizione dell'autonomia privata proprio in tema di licenziamenti ingiustificati (C.Cost. 16.3.1976, n.47) e di collocamento al lavoro per il tramite della mediazione privata (C.Cost. 28.11.1986, n.248); l'art.35, secondo cui "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"; l'art. 36, che infine stabilisce una lunga serie di diritti - all'equa retribuzione, a una durata massima della giornata lavorativa, al riposo settimanale e alle ferie retribuite - che, oltre ad essere espressamente soppressi per i contratti a tempo determinato, sarebbero comunque tutti compromessi, come si è detto, dal ricatto permanente della perdita del posto di lavoro.
 

E il diritto alla salute?
Quanto ai referendum sulla sanità e sugli infortuni sul lavoro, essi violano l'uno il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione come "fondamentale diritto dell'individuo" assicurato a tutti in condizione di uguaglianza, e l'altro il diritto dei lavoratori, stabilito dall'art.38, "che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio e malattia". Ai fini della soddisfazione di questi diritti, infatti, le assicurazioni pubbliche, come ha stabilito la Corte costituzionale, non sono affatto fungibili con quelle private per molteplici ragioni: laddove queste sono finalizzate all'"utile dell'impresa" calcolato in funzione della "copertura del rischio" assicurativo, quelle sono invece "chiamate a provvedere ai compiti che la Costituzione affida in via primaria allo stato", tenuto ad assicurare ai cittadini "piena garanzia del conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e a sperequazioni" e indipendentemente non solo da ogni finalità di lucro ma dallo stesso "pagamento dei contributi", la cui eventuale omissione da parte del datore di lavoro "non condiziona affatto il diritto alla prestazione" (C.Cost. 6.6.1974, n.160).
 
Illiberali e illegittimi
C'è da ultimo un profilo di illegittimità di questi referendum che va ben al di là del loro contrasto con questa o quella norma costituzionale e che sovverte il costituzionalismo profondo di ogni democrazia. Questi dieci referendum incidono, riducendone e in qualche caso vanificandone la portata normativa, su diritti fondamentali che l'art.2 della nostra costituzione dichiara "inviolabili" e che dunque, secondo la logica di tali diritti, nessuna maggioranza, neppure l'unanimità dei consensi, può manomettere. Quelli sul lavoro, poi, incidono su diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti. Si pretende con essi che la maggioranza degli elettori, certamente non costituita da lavoratori subordinati, decida sui diritti di questi ultimi. Sarebbe come se, con un referendum, si pretendesse di abolire le garanzie dei diritti delle minoranze.

 Si rivela qui la concezione illiberale della democrazia che sta alle spalle di questi referendum sedicenti "liberali": illiberale nei contenuti, dato che il loro obiettivo è una limitazione dei diritti individuali in favore di un potere legibus solutus dei poteri privati; illiberale nel metodo, dato che il potere di limitare tali diritti viene conferito, per via referendaria, al potere politico, a sua volta legibus solutus, della maggioranza. Risulta così contraddetto alla radice - da queste due forme convergenti di assolutismo, l'assolutismo della maggioranza e l'assolutismo del mercato - l'intero paradigma liberal-democratico dello stato di diritto, che vuol dire soggezione alla legge di qualunque potere a garanzia dei diritti di tutti e sistema di limiti e controlli idonei a impedire il formarsi di poteri assoluti e illimitati, sia pubblici che privati.

 O forse tutto questo non c'entra. Forse dietro questi referendum c'è solo incultura e irresponsabilità: l'irresponsabilità di chi gioca demagogicamente con il diritto e con i diritti (degli altri), senza capire assolutamente nulla dei principi di civiltà giuridica sui quali si basa quel fragile edificio, costruito a prezzo di lotte secolari, che è la democrazia costituzionale.



 
Indice "Rassegna Stampa"