A: Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi - Palazzo San Macuto, via del Seminario 76 – Roma
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Ai mezzi d’informazione
Oggetto: Comunicato-denuncia nei confronti della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI
Il Comitato Politico per l’Astensione ai Referendum,
pur nella totale assenza di comunicazioni ufficiali da parte della
Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI, ritiene di poter affermare
con certezza che tutte le richieste presentate dai diversi Soggetti politici,
facenti riferimento all’ipotesi di comportamento elettorale tendente ad
ottenere la non approvazione dei quesiti abrogativi del 21 maggio attraverso
l’astensione, sono state dalla Commissione respinte.
Si tratta di un atto arbitrario, profondamente lesivo
delle garanzie costituzionali, facilmente individuabile nella ragione stessa
del meccanismo di funzionamento dell’Istituto del referendum che prevede,
ai fini dell’approvazione dei quesiti, l’indispensabile requisito che a
pronunciarsi sui quesiti sia la maggioranza degli aventi diritto.
Il Comitato in questi giorni si è adoperato, con il massimo spirito di collaborazione, per fornire alla Commissione Parlamentare di vigilanza RAI tutti gli elementi necessari per giungere ad un corretto esame della propria posizione di soggetto politico interessato, di rilevanza nazionale, e pienamente rispondente ai requisiti previsti dalla legge.
Riteniamo quindi opportuno allegare al presente comunicato-denuncia le ultime considerazioni inviate dal Comitato alla Commissione Parlamentare di vigilanza RAI, certi che le motivazioni che la Commissione fornirà non saranno in grado di confutare la legittimità del Comitato ad essere considerato soggetto politico pienamente titolato a partecipare "alla formazione dell’opinione pubblica".
Tutta la documentazione relativa alle comunicazioni
effettuate alla Commissione RAI saranno ben presto disponibili sul sito
WEB del Comitato: web.tiscalinet.it/astensione
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Roma 27 aprile 2000
A: Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi - Palazzo San Macuto, via del Seminario 76 – Roma
Oggetto: Integrazione alla documentazione già inviata in data 10 aprile 2000 e 19 aprile 2000, in ottemperanza alla deliberazione della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi del giorno 29 marzo 2000, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 1 aprile 2000.
In riferimento alle comunicazione inviate all’attenzione
della Commissione, rispetto alle quali non è ancora pervenuta al
Comitato Politico per l’Astensione ai Referendum alcuna comunicazione ufficiale,
e tenuto conto che la RAI sta già effettuando cicli di trasmissione
secondo le disposizioni della delibera della Commissione del 29 marzo 2000,
il Comitato ha motivo di ritenere che vi siano difficoltà, da parte
della Commissione, nel valutare la posizione del Comitato rispetto ai requisiti
fissati dall’art. 3 comma 1 punto C della delibera 29 marzo 2000.
Il Comitato, pur contestando, in linea di principio,
eventuali interpretazioni restrittive, da parte della Commissione, della
legge 22 febbraio 2000 n. 28 e di quanto dalla Commissione stessa deliberato,
ritiene i propri scopi, enunciati nelle comunicazioni già inviate
alla Commissione, pienamente conformi e non contraddittori con i principi
fissati dalla delibera della Commissione.
Si fa notare, in primo luogo, come la Commissione
faccia esplicito richiamo all’art. 4 della legge 22 febbraio 2000 n. 28
per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla delibera (art.
6 comma 5). Delibera che, in ogni caso, non può disciplinare al
di là di quanto disposizioni di legge abbiano già fissato
in maniera diversa.
In tal senso, si ricorda quanto affermato nella
sentenza n. 49 1998, dalla Corte Costituzionale:
L’essenza del principio desumibile in materia
dalla Costituzione, infatti, è la necessaria democraticità
del processo politico referendario e l’esigenza che in esso sia offerta
dal servizio pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati,
anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione
referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione dell’opinione
pubblica; i modi e le forme in cui tale partecipazione deve svolgersi sono
rimessi, però, in assenza di disposizioni di legge, alla discrezionalità
della Commissione parlamentare che incontra i limiti, nella specie non
oltrepassati, dell'idoneità e della congruità della scelta
rispetto al fine da perseguire.
E’ qui agevole individuare le linee guida dell’orientamento
della Corte che riconosce anche a soggetti occasionalmente costituiti il
diritto di partecipare alla formazione dell’opinione pubblica, assegnando
alla Commissione, nell’assenza di disposizioni di legge, capacità
discrezionale nel definire i modi e le forme in cui tale partecipazione
deve avvenire.
Nell’affermare ciò, la Corte definisce i
limiti dell’ambito di discrezionalità dell’intervento della Commissione,
come è ovvio che sia, nelle disposizioni di legge.
Non può quindi non tenersi conto, per quanto
riguarda l’individuazione delle posizioni politiche, rispetto alle quali
la Commissione deve regolamentare la divisione degli spazi tra i soggetti
politici, di quanto fissato dalla sopravvenuta legge 22 febbraio 2000 n.
28, sufficientemente chiara nel definire la ripartizione degli spazi tra
favorevoli e contrari al quesito referendario (Art. 4 comma 2 punto
d - L. 22/2/2000 n. 28).
La definizione contrari al quesito referendario
non può, evidentemente, essere intesa in senso restrittivo, dovendosi
invece intendere questa contrarietà riferita ad una volontà
tendente ad ottenere la non approvazione del quesito.
La mancanza di un richiamo preciso a due soli modi
di espressione di voto (Sì-No) non può essere ritenuta casuale,
bensì pienamente conforme allo spirito dell’art. 75 comma 4 della
Costituzione che testualmente recita:
La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La necessità del raggiungimento di un dato quorum, ai fini della validità dei risultati del referendum, va chiaramente intesa come forma di tutela che la Costituzione pone a difesa delle minoranze nei confronti di minoranze elettorali ben organizzate in grado di divenire maggioranze elettorali in un ambito di scarsa partecipazione. Altresì, si tratta di una forma di delegittimazione concessa ai cittadini, nei confronti delle proposte soggette a referendum, in grado d’invalidare la consultazione referendaria, ritenendo la Costituzione condizione primaria il coinvolgimento degli stessi alla consultazione.
Per tutte queste considerazioni, il Comitato ritiene
di aver correttamente interpretato i riferimenti alle espressioni di voto
presenti nella delibera come a mere indicazioni di favore o contrarietà
all’approvazione dei quesiti.
Il Comitato, quindi, ricorda di avere espresso,
per ognuno dei 7 quesiti referendari, specifici motivi di contrarietà
all’approvazione. Altresì, ritiene che non sia compito e nelle facoltà
della Commissione valutare i modi attraverso i quali questa contrarietà
verrà concretamente esercitata dagli elettori; e né, tanto
meno, può ritenersi ammissibile un intervento della Commissione
tendente ad escludere un soggetto politico che intende partecipare alla
formazione dell’opinione pubblica anche in riferimento alle tutele costituzionali
su citate.
Il Comitato tiene tra l’altro a precisare di aver già svolto, nelle reti commerciali private, dibattiti ed interventi specificatamente dedicati all’esposizione dei motivi di contrarietà all’approvazione dei quesiti. Nell’ambito di questi spazi, si è sempre inteso privilegiare l’approfondimento dei quesiti anche attraverso il contributo di persone esterne al Comitato (vedi allegato presenze TV); altresì, quando ce n’è stata l’occasione, il Comitato ha utilizzato questi spazi, al pari di quanto fatto da altri soggetti politici per il NO, per informare i cittadini del contenuto dell’art. 75 della Costituzione.
Certi della Vostra attenzione e sollecitudine, rimaniamo in attesa presso i seguenti recapiti:
Comitato Politico Per l’Astensione ai Referendum,
c/o Studio Legale Associato, viale Carso 23 – 00195 Roma
Fax: 06-3723198
astensione@tiscalinet.it
riforme@malcolmx.it
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Allegato
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Franco Ragusa - Incarichi extragiudiziari |
Avv. Salerni - Trattenute sindacali |
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Avv. Salerni - Prog. Diritti (licenziamenti) | Per il sì: On. Taradash (Patto Segni ) |
Avv. Damizia (trattenute sindacali) | Per il sì: Della Vedova (radicali) |
Dott. Lo Voi - magistrato - invitato dal COPAR (incarichi extragiudiziari) | |
Dott. Abbate - magistrato - invitato dal COPAR (separazione delle carriere) | |
Dott. Cicala - magistrato - invitato dal COPAR (CSM) |
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Franco Ragusa (rimborsi elettorali) | Franco Ragusa (rimborsi elettorali) |
Avv. Arturo Salerni - Prog. Diritti (elezione CSM) | Avv. Arturo Salerni - Prog. Diritti (elezione CSM) |
Avv. Rosaria Damizia (trattenute sindacali) | Pier Paolo Leonardi - RdB (trattenute sindacali) |
Dott. Giovanni Salvi - magistrato - invitato dal COPAR (separazione delle carriere) | Dott. Nino Abbate - magistrato - invitato dal COPAR (separazione delle carriere) |
Dott. Giovanni Salvi - magistrato - invitato dal COPAR (incarichi extragiudiziari) | Dott. Nino Abbate - magistrato - invitato dal COPAR (incarichi extragiudiziari) |
CO.P.A.R. – Comitato Politico per l’Astensione ai Referendum
http://web.tiscalinet.it/astensione astensione@tiscalinet.it
Fax c/o Studio Legale Associato: 06/3723198