Riforme Istituzionali
L'Opinione
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26/11/2001
Silvio Basile
L'art. 74 della Costituzione stabilisce testualmente:"Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata."
Dallo stretto punto di vista
giuridico, cosa se ne desume?
Prima di tutto, che per il rinvio
della legge con richiesta di una nuova deliberazione, ci devono essere
motivi che devono essere precisati in un apposito messaggio
alle Camere. Altrimenti il rinvio non sarebbe valido, le Camere l'ignorerebbero
e, passato un mese dall'approvazione, il Presidente verrebbe meno a un
suo preciso dovere se non promulgasse la legge come a norma dell'art. 73.
I motivi del rinvio, per forza di
cose, saranno molto seri. Il che non significa che debbano essere necessariamente
motivi di legittimità. Certo, meglio se lo sono, ma possono
essere anche motivi di merito: l'art. 74 non specifica nulla al riguardo.
Del resto, anche la prassi ha ammesso almeno un caso di rinvio per motivi
di merito. La legge sui "diritti casuali" fu infatti rinviata dal Presidente
Einaudi perché altamente inopportuna. E nessuno trovò qualcosa
da ridire.
D'altra parte, da un punto di vista
strettamente giuridico, il Presidente non è tenuto a rinviare
nessuna legge approvata dal Parlamento. In senso giuridico stretto,
il suo è solo un potere, non un dovere. Se, per una
ragione o per l'altra, non lo reputa opportuno, per quanti seri motivi
possano esserci, il Presidente non rinvierà la legge più
infame. E noi, più che esprimere il nostro dispiacere, non potremo
farci nulla.
Certo, esistono doveri che
non sono giuridici in senso stretto, ma che neppure si possono
dire soltanto doveri morali. Non sono giuridici in senso stretto, perché
la loro inosservanza non implica responsabilità giuridica, né
invalidità di atti, né altro che possa esser fatto valere
davanti a un'autorità giudiziaria. Non sono però doveri meramente
morali, perché attengono alla funzione che la Costituzione attribuisce
all'organo e perché esiste pur sempre una qualche garanzia della
loro osservanza. Una garanzia problematica però: è costituita
dal funzionamento complessivo del sistema costituzionale e dalle correnti
di opinione pubblica che seguono la vita politica.
Con ciò non è detto
che non funzioni. E' solo sottinteso qualcos'altro: perché la garanzia
funzioni, due condizioni non possono mancare: 1) l'assetto costituzionale
dev'essere ben congegnato e 2) il paese non deve dormire.
Temo seriamente che qualcosa di mal
congegnato abbia già assopito il paese. Davanti al televisore, s'intende.
E, da questo punto di vista, sarà dura, ma non c'è che darsi
da fare per svegliarlo, sperando magari anche nell'occasione propizia.
Solo dopo sarà possibile correggere il congegno.
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