Riforme Istituzionali
L'Opinione
 
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26/11/2001
 
Silvio Basile
 
L'art. 74 della Costituzione stabilisce testualmente:"Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata."
   Dallo stretto punto di vista giuridico, cosa se ne desume?
   Prima di tutto, che per il rinvio della legge con richiesta di una nuova deliberazione, ci devono essere motivi che devono essere precisati in un apposito messaggio alle Camere. Altrimenti il rinvio non sarebbe valido, le Camere l'ignorerebbero e, passato un mese dall'approvazione, il Presidente verrebbe meno a un suo preciso dovere se non promulgasse la legge come a norma dell'art. 73.
   I motivi del rinvio, per forza di cose, saranno molto seri. Il che non significa che debbano essere necessariamente motivi di legittimità. Certo, meglio se lo sono, ma possono essere anche motivi di merito: l'art. 74 non specifica nulla al riguardo. Del resto, anche la prassi ha ammesso almeno un caso di rinvio per motivi di merito. La legge sui "diritti casuali" fu infatti rinviata dal Presidente Einaudi perché altamente inopportuna. E nessuno trovò qualcosa da ridire.
   D'altra parte, da un punto di vista strettamente giuridico, il Presidente non è tenuto a rinviare nessuna legge approvata dal Parlamento. In senso giuridico stretto, il suo è solo un potere, non un dovere. Se, per una ragione o per l'altra, non lo reputa opportuno, per quanti seri motivi  possano esserci, il Presidente non rinvierà la legge più infame. E noi, più che esprimere il nostro dispiacere, non potremo farci nulla.
   Certo, esistono doveri che non sono giuridici in senso stretto, ma che neppure si possono dire soltanto doveri morali. Non sono giuridici in senso stretto, perché la loro inosservanza non implica responsabilità giuridica, né invalidità di atti, né altro che possa esser fatto valere davanti a un'autorità giudiziaria. Non sono però doveri meramente morali, perché attengono alla funzione che la Costituzione attribuisce all'organo e perché esiste pur sempre una qualche garanzia della loro osservanza. Una garanzia problematica però: è costituita dal funzionamento complessivo del sistema costituzionale e dalle correnti di opinione pubblica che seguono la vita politica.
   Con ciò non è detto che non funzioni. E' solo sottinteso qualcos'altro: perché la garanzia funzioni, due condizioni non possono mancare: 1) l'assetto costituzionale dev'essere ben congegnato e 2) il paese non deve dormire.
   Temo seriamente che qualcosa di mal congegnato abbia già assopito il paese. Davanti al televisore, s'intende. E, da questo punto di vista, sarà dura, ma non c'è che darsi da fare per svegliarlo, sperando magari anche nell'occasione propizia. Solo dopo sarà possibile correggere il congegno.
 
 


 
 
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