In tale ottica suscita allarme l’anomalo provvedimento con cui il procuratore
della repubblica di Genova ha inibito ad uno dei pm assegnatari di partecipare
agli atti del procedimento relativo alla perquisizione svolta sabato sera,
giustificandolo sulle base di dichiarazioni, peraltro di ordine generale
e non sul merito, rilasciate dallo stesso.
In questo contesto si susseguono notizie che tutte suscitano allarme
ed inquietudine: l'esecuzione nel centro stampa del Gsf di una perquisizione
motivata dall'art. 41 Tulps (che non richiede preventiva autorizzazione
da parte della magistratura) sul presupposto dell'avvenuta identificazione
di una associazione a delinquere; le informazioni date dalla stampa sui
numerosi arresti effettuati nel corso della perquisizione, su violenze
avvenute nei confronti degli arrestati e sulle lesioni, anche assai gravi,
da questi riportate.
In attesa degli accertamenti doverosi che verranno compiuti sui fatti
ricordiamo che la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha
più volte affermato che il divieto di trattamenti «inumani
e degradanti (art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo) è assoluto, non consente deroghe «neppure
nelle circostanze più difficili quali la lotta contro il terrorismo
ed il crimine organizzato, e neppure in caso di pericolo pubblico»,
e comprende certamente i maltrattamenti e le percosse inflitte alle persone
comunque arrestate. Anche «nei confronti della persona privata della
sua libertà il ricorso alla costrizione fisica che non sia reso
strettamente necessario dalla condotta dell'arrestato sminuisce la dignità
umana e costituisce in via di principio una violazione dell'art 3 della
Convenzione». Nessuna situazione di eccezionalità può
giustificare sospensioni o interruzioni di diritti costituzionali.