SMS della Presidenza del Consiglio: ma qual è la decisione del Garante?
Dopo aver letto le poche righe che i mezzi d'informazione, in generale,
hanno dedicato alla decisione del Garante sulla privacy relativamente agli
sms elettorali inviati dalla presidenza del Consiglio, come resistere alla
curiosità di cercare il testo integrale del dispositivo?
Leggere, infatti, sms legittimi, ma con l'avvertenza di evitare
un'utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all'emergenza (AdnKronos),
fa pensare che le cose potrebbero essere un tantino più complesse.
E in effetti, la lettura della decisione riserva non poche sorprese.
Su tutte, l'impalpabile formula finale con la quale il Garante ha accuratamente
evitato di esplicitare, senza lasciare dubbi, ciò che "avrebbe"
deciso (vedi in allegato il testo integrale):
TUTTO CIÓ PREMESSO:
nelle suesposte considerazioni è la decisione del Garante.
Ora, andando a cercare le considerazioni riferibili al Garante, di tutto
si può trovare, ma meno che mai una dichiarazione esplicita riguardo
al corretto comportamento della Presidenza del Consiglio e del Ministero
dell'Interno.
Anzi, è vero il contrario.
Dopo aver ricordato la normativa che regola le deroghe per l'invio
di sms, e dopo aver ricordato le ragioni sostenute dal Ministro dell'Interno,
il Garante fa una serie di considerazioni che lasciano chiaramente intendere
che non condivide per nulla le circostanze di fatto che il Ministero
dell'interno ha presentato e giudicato come eccezionali ed irripetibili.
A tal riguardo, infatti, "il Garante ribadisce che le situazioni,
poste a fondamento del provvedimento d'urgenza, debbano presentare effettivamente
carattere di eccezionalità e di emergenza" ...
"sottolinea quindi il rischio che un'utilizzazione estensiva ed
impropria del riferimento all'emergenza ed alle calamità possa condurre
ad una "banalizzazione" dell'invio di messaggi sms da parte dei diversi
soggetti istituzionali anche a livello locale, così contravvenendo
alle prescrizioni indicate, che debbono essere considerate di stretta interpretazione"
...
"ricorda anche che alle modalità eccezionali di comunicazione
tramite messaggi Sms si può legittimamente ricorrere solo quando
siano preventivamente utilizzati tutti gli altri mezzi disponibili. In
materia elettorale, ad esempio ..."
Certamente, ci troviamo di fronte ad un modo quanto mai pilatesco per
affrontare la questione. Di certo, però, risulta difficile, sulla
base delle considerazioni in premessa richiamate, attribuire al Garante
una chiara decisione di tipo assolutorio.
2. Il Garante, con provvedimento generale del 12 marzo 2003, aveva già indicato i presupposti per l'invio degli sms per scopi istituzionali. In tale provvedimento sono specificate le condizioni in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell'interessato; in particolare si precisa che "tale evenienza potrebbe ricorrere in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina della protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da un'autorità centrale o locale, ad esempio ai sensi dell'art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) dell'art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) o dell'art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)".
3. Con decreto del 9 giugno 2004 -emanato in base all'art. 1, comma
2, della legge 1° aprile 1981, n. 121- il Ministro dell'interno ha
disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobile fossero tenuti
"ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati
e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms", del quale sono
stati definiti contenuto e firma. Il Ministro dell'interno ha motivato
il decreto attraverso il riferimento a specifiche ragioni di ordine pubblico,
ed in particolare alla "non sufficiente conoscenza da parte degli elettori
delle novità introdotte sulle giornate e gli orari di voto",
che avrebbe potuto causare eccessivi affollamenti ai seggi nelle ultime
ore di apertura della giornata di domenica, provocando "come già
accaduto in analoghe circostanze, disagi e turbamenti sotto il profilo
dell'ordine pubblico", oltre che rischi di distorsione nell'espressione
del voto (in base all'eventuale conoscenza dei primi risultati degli scrutini
in altri Paesi europei, o degli exit-poll interni), se non addirittura
impedimenti all'esercizio stesso del diritto di voto.
CONSIDERATO:
4. Nella predetta nota del 28 giugno 2004, il Ministero dell'interno
si è dichiarato "ben consapevole della delicatezza del provvedimento
emanato" e ne ha sottolineato il "carattere eccezionale". Le ragioni d'ordine
pubblico e d'urgenza assunte a presupposto del decreto sono state così
chiarite dal Ministero:
a) novità del calendario previsto per le votazioni;
b) insufficiente conoscenza tra i cittadini di tale novità,
accertata attraverso "i sondaggi effettuati in tal senso dalla stessa
Presidenza del Consiglio", nonostante l'intensificazione delle campagne
informative e la reiterata diffusione di comunicati (peraltro sollecitati
alla Presidenza medesima con apposita lettera del Ministro dell'interno
già in data 21 maggio 2004);
c) "timore di situazioni di forte criticità ", analoghe
a quelle determinatesi in occasione delle elezioni del 13 maggio 2001,
con il rischio di affollamento in prossimità della chiusura dei
seggi e conseguente possibilità che "un numero consistente di
elettori, scoraggiato o estenuato dalle lunghe file, rinunciasse ad esercitare
il diritto di voto", incidendo così "sul regolare svolgimento
delle consultazioni";
d) "forti proteste e, in svariati casi, …tafferugli e intemperanze"
registratisi in occasione della riduzione del 30% delle sezioni elettorali
(disposta in occasione delle predette elezioni europee, ma rimasta poi
a regime), non compensata dalla successiva normativa che ha istituito,
laddove possibile, la quarta cabina;
e) riduzione "quasi della metà " del contingente militare
posto a presidio dei seggi, "a causa dei molteplici impegni delle FF.AA.
sui vari scenari internazionali";
f) impossibilità di ricorrere ad un intervento rimesso in forma
coordinata ad organi periferici, e cioè ai prefetti, "che si
sarebbe presentato di più complessa attuazione e avrebbe offerto,
perciò, minori garanzie sul piano del risultato";
g) preoccupazione per disagi e turbamenti sotto il profilo dell'ordine
pubblico, "il cui apprezzamento, ancorché in forma prognostica,
è apparso realistico e non meramente congetturale o ipotetico",
facendo così ritenere esistente la conformità dell'atto "ai
principi di proporzionalità ed adeguatezza rispetto all'evento da
fronteggiare", e quindi risolvendo in senso positivo lo "scrutinio
sulla necessità e l'urgenza del provvedere".
Conclusivamente, la nota del Ministero sottolinea che "si è
venuta profilando sul piano dell'ordine pubblico una situazione di allarme,
da fronteggiare con efficacia ed immediatezza, concretandosi quelle condizioni
emergenziali, connotate da uno stato di necessità, a cui il parere
del Garante fa riferimento".
5. Le motivazioni indicate nel decreto, e ulteriormente specificate
nella nota del 28 giugno 2004, fanno riferimento ad una serie di circostanze
di fatto che il Ministero dell'interno ha presentato e giudicato come eccezionali
ed irripetibili.
Al riguardo, il Garante ribadisce che le situazioni, poste a fondamento
del provvedimento d'urgenza, debbano presentare effettivamente carattere
di eccezionalità e di emergenza, come esplicitamente sottolineato
il 12 marzo 2003.
Il Garante sottolinea quindi il rischio che un'utilizzazione estensiva
ed impropria del riferimento all'emergenza ed alle calamità possa
condurre ad una "banalizzazione" dell'invio di messaggi sms da parte dei
diversi soggetti istituzionali anche a livello locale, così contravvenendo
alle prescrizioni indicate, che debbono essere considerate di stretta interpretazione.
Eccezionalità, straordinarietà delle circostanze ed analiticità
della motivazione debbono essere considerati elementi essenziali per la
legittimità degli interventi d'urgenza in questa materia.
Il Garante ricorda anche che alle modalità eccezionali di comunicazione
tramite messaggi Sms si può legittimamente ricorrere solo quando
siano preventivamente utilizzati tutti gli altri mezzi disponibili. In
materia elettorale, ad esempio, l'art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, dispone che "le emittenti radiotelevisive pubbliche e private,
su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle
modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi
elettorali".
6. Per quanto attiene al profilo riguardante la firma del messaggio,
nella nota del Ministero dell'interno si precisa che la decisione di indicare
come "firmataria" la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata
presa "avuto riguardo alla disposizione dell'art. 3 della legge n. 150/2000,
in materia di comunicazione istituzionale, in base alla quale risale alla
competenza della stessa Presidenza, che dispone anche delle relative risorse
finanziarie, la diffusione di messaggi di utilità sociale e di pubblico
interesse".
Il Garante osserva che nella specifica materia qui considerata non
può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni
diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo).
Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debba
essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare
messaggi.
7. In relazione al lamentato invio dei messaggi nei confronti di soggetti minori di età, il Garante osserva che le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia cellulare sono intestate, di regola, a soggetti maggiori di età. L'invio dei messaggi in questione, per questo motivo, non comporta il previo o contestuale trattamento dei dati personali relativi a minori. Resta ferma, peraltro, attesa l'impossibilità di accertare preventivamente la maggiore età dell'effettivo soggetto ricevente, la necessità che, anche in situazioni di emergenza, si tenga conto delle potenziali caratteristiche dei destinatari, anche minori, all'atto della predisposizione delle formalità e del contenuto dei messaggi inoltrati.
8. Per quanto riguarda l'orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno
attestato di aver inviato i messaggi solo in determinate ore diurne (non
oltre le 21,55 o le 22,30), oppure tarando i sistemi informativi in modo
da non superare un certo orario nella tarda serata (ore 23,58), e che eventuali
ricezioni in altri orari potrebbero essere stati causati da malfunzionamenti
tecnici o da disservizi di rete. Solo un gestore ha dichiarato di aver
utilizzato, ma con minore intensità nell'invio, anche le ore di
una notte.
Le circostanze rappresentate (in particolare, la brevità del
termine a disposizione dopo la ricezione da parte dei gestori del provvedimento
del Ministero dell'interno) inducono a ritenere che la ricezione in orari
disagevoli può essere dipesa anche da circostanze particolari dell'utenza
ricevente. Il Garante sottolinea l'esigenza che -a meno che ricorrano specifiche
situazioni legate a determinate situazioni emergenziali- i gestori evitino
l'invio e la ricezione dei messaggi sms in questione nelle ore notturne,
anche attraverso l'adozione dei mezzi tecnici concernenti questo tipo di
mezzo di comunicazione (ad esempio riducendo, come un gestore ha già
attestato di aver fatto nella circostanza, il parametro orario di "permanenza"
del messaggio inviato ad apparecchi non raggiungibili perché fuori
copertura o spenti).
9. Il Garante osserva che dalle informazioni fornite dal Ministero dell'interno e dai gestori che hanno inviato direttamente il messaggio sms agli utenti, non risulta che vi sia stata alcuna comunicazione di dati personali relativi ai destinatari del messaggio da parte dei gestori nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno o di altro soggetto pubblico. Resta tuttavia fermo quanto disposto dall'art. 7 del d.lg. n. 196/2003 in relazione ai diritti esercitabili dagli interessati nei confronti dei gestori e dei soggetti pubblici coinvolti.
10. Il provvedimento del 12 marzo 2003, in relazione ai
reclami all'epoca già pervenuti, teneva conto della circostanza
che l'informativa ai cittadini non può essere agevolmente fornita
attraverso lo stesso messaggio sms d'emergenza, che ha peraltro un ridotto
numero di caratteri. Il Garante aveva quindi sottolineato già il
diritto degli interessati di essere informati preventivamente e in modo
non generico circa l'eventualità dell'invio di messaggi sms in relazione
ad emergenze o calamità, a prescindere dalle delucidazioni che,
come nel caso di specie, possono essere fornite a posteriori agli utenti
attraverso i servizi di informazione alla clientela.
Nel caso di specie, i gestori hanno rappresentato che l'informativa
attualmente fornita agli interessati in relazione ai vari trattamenti di
dati legati alle relative utenze non menziona ancora, anche per l'eccezionalità
di questa forma di comunicazione, la possibilità dell'invio di sms
per effetto di provvedimenti d'urgenza, oppure reca un riferimento succinto
a non meglio precisati obblighi di legge; alcuni gestori hanno comunque
osservato che il provvedimento del Ministro dell'interno recava una generale
clausola di deroga alle norme vigenti.
L'Autorità, nel richiamare la sua precedente decisione, si riserva
di verificare in un apposito procedimento come gli operatori integreranno
la predetta informativa in conformità al d.lg. n. 196/2003.
11. Per quanto riguarda i costi dell'operazione, il Garante rileva che
si tratta di materia demandata al controllo da parte della Corte dei conti.
Per ciò che attiene al roaming all'estero, tutti i gestori hanno
attestato che il messaggio non è stato addebitato all'utente all'estero,
salvo che in due casi del tutto particolari rappresentati da un gestore.
Visti gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
TUTTO CIÓ PREMESSO:
nelle suesposte considerazioni è la decisione del Garante.
Roma, 7 luglio 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
Il SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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