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Corriere.it  22-01-2009

Federalismo fiscale, le novità


Primo giro di boa per il disegno di legge delega sul federalismo fiscale che si appresta a passare alla Camera per la seconda lettura. Il provvedimento fissa i punti cardine in base ai quali il governo è delegato poi ad attuare, attraverso i decreti legislativi, la riforma dell'autonomia finanziaria di regioni, province e comuni, il cui fulcro è rappresentato dal passaggio dalla spesa storica ai costi standard. Queste in sintesi le novità della riforma:

- Costo standard: per garantire l'autonomia di entrate e spesa a regioni ed enti locali e decidere i livelli di perequazione si passerà in maniera progressiva dal criterio della spesa storica a quello del costo standard per garantire che i servizi fondamentali costino e siano erogati in maniera uniforme sul territorio nazionale. Il costo standard consentirà di determinare, per ciascun livello di governo, il fabbisogno di cui necessita un'amministrazione e quindi l'eventuale trasferimento perequativo cui avrà diritto in caso di entrate fiscali insufficienti a garantire i servizi.

- Tetto alla pressione fiscale: si punta a un calo complessivo della pressione fiscale. Con i decreti attuativi dovrà essere 'garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale, nonché del suo riparto tra i vari livelli di governo'. Con un ordine del giorno di Mario Baldassarri (Pdl) il governo si è impegnato a fare in modo che con i decreti attuativi non si superi il livello massimo di pressione fiscale fissato nel Dpef e che entro i due anni successivi alla data in vigore dei Dlgs questa non superi il 42% e il 40% nei tre anni che seguono il primo periodo.

- Contrasto a evasione: è stabilito il 'coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale'.

- Sistema premiante e sanzioni: arriva un 'sistema premiante' per regioni e enti territoriali che a fronte di un alto livello dei servizi garantisce una pressione fiscale inferiore alla media degli enti del suo livello. Previste invece sanzioni fino al commissariamento per regioni e enti non virtuosi.

- Tetto a compartecipazioni: al fine di garantire i servizi, le autonomie possono fare ricorso al fondo perequativo e alla compartecipazione a tributi erariali e tributi propri. Per i comuni è previsto un mix di compartecipazione a Iva e Irpef. Viene però previsto limite delle compartecipazioni alle sole spese per garantire le funzioni essenziali.

- Funzioni comuni e province: nel ddl vengono definite le funzioni essenziali per comuni e province, in attesa della carta delle autonomie che sarà portata al consiglio dei ministri la prossima settimana.

- Roma capitale e città metropolitane: vengono specificate le funzioni amministrative che spettano al comune di Roma, oltre a quelle attuali. Il comune sarà competente, tra l'altro, sulla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, sull'edilizia e la protezione civile.

- Patto di convergenza: il governo, dopo un confronto in sede di Conferenza unificata, individua un percorso di convergenza su costi e fabbisogni standard detto 'patto di convergenza' che sarà presentato con il Dpef alle Camere e che gli enti sono tenuti a rispettare. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi lo Stato accerta le motivazioni degli scostamenti e stabilisce le conseguenti azioni correttive. Meccanismo simile sarà attuato anche per il settore infrastrutture.

- Bicamerale per l'attuazione: a dare il parere sui decreti attuativi sarà una commissione bicamerale, composta da 15 deputati e 15 senatori nominati dai presidenti delle camere. Il governo, se non intende conformarsi ai pareri della commissione come di quelle economiche che saranno investite di questo compito, deve rimettere i testi alle camere ma dopo 30 giorni dalla nuova trasmissione può comunque adottare i decreti in via definitiva.

- Tempi di attuazione: il primo decreto attuativo della delega va emanato entro un anno e gli altri dlgs entro due anni dall'entrata in vigore del testo. La riforma entrerà a regime al massimo entro nove anni dall'entrata in vigore.



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