Riforme Istituzionali
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Ass. per la Democrazia Costituzionale 31-03-2011
 
Incontro - Seminario: Bozza di legge sulla rappresentanza sindacale

Forum Diritti/Lavoro
Ass. Per la Democrazia Costituzionale

Nel corso di due convegni promossi dal Forum Diritti/Lavoro, tenutisi a Roma il 18 novembre 2010 e a Torino il 12 gennaio 2011, abbiamo riscontrato importanti convergenze sulla necessità di giungere ad un intervento legislativo in tema di rappresentatività e rappresentanza sindacale, intervento peraltro reso più urgente anche in relazione alle recenti vicende relative al gruppo FIAT.

Abbiamo fatto circolare una proposta articolata in undici punti, su cui è avvenuta una discussione  con l’ Ass. Per la Democrazia Costituzionale, e su cui abbiamo ricevuto contributi da più parti con utili suggerimenti di integrazioni e/o modifiche. Sulla base dei risultati della consultazione si vuole giungere ora ad un testo rispettoso dei principi fissati dall’art. 39 della Costituzione.

Per sottoporre alla riflessione collettiva una bozza di articolato, prima di giungere alla stesura  definitiva di una proposta di legge, si terrà un seminario


il 14 aprile,  h. 15.45 -19.00,  in Via Castro Pretorio 116 III piano, (Roma, nei pressi della Stazione Termini), ospiti di USB


 

Bozza legge sulla rappresentanza sindacale


Art. 1 Diritto alla democrazia della persona che lavora.

Ciascun lavoratore, senza distinzione di dimensione dell’azienda ove opera, tipologia contrattuale, età, genere ed orientamento sessuale, opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa ha diritto nei luoghi ove presta la propria opera

  1. di aderire a organizzazioni sindacali, o costituirle, o comunque conferire mandato ad essere rappresentato nella contrattazione di lavoro;

  2. di indire e partecipare sia con elettorato attivo che passivo alle regolari e periodiche votazioni per l’elezione proporzionale dei rappresentanti sindacali con scrutinio universale, libero e segreto sia a livello aziendale sia a livello nazionale, di conferire ad essi mandato vincolante così come a revocarlo, nonché di esprimersi con consultazione vincolante su qualsivoglia accordo collettivo da essi stipulato in forza di tale mandato;

  3. di scegliere se aderire o meno ad accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali a cui egli non risulta iscritto se non approvati dalla consultazione tra i lavoratori da essi direttamente coinvolti;

  4. di manifestare liberamente il proprio pensiero sia verbalmente che in forma scritta tramite l’utilizzo di apposita bacheca aziendale destinata ai lavoratori sia per il tramite dell’eventuale sistema informatico aziendale salvo il diritto di ciascun lavoratore di chiedere di essere escluso da tali comunicazioni;

  5. di riunirsi con uno o più lavoratori nell’unità produttiva ove presta la propria opera, o in altro spazio di pertinenza aziendale in caso di produzione decentrata o a rete, fuori dall’orario di lavoro, purché senza pregiudizio per l’attività, nonché durante l’orario di lavoro per almeno 10 ore annue per ciascun lavoratore al quale verrà corrisposta l’ordinaria retribuzione;

  6. Di disporre che una quota parte della propria retribuzione venga direttamente erogata dal datore in favore di un’organizzazione, associazione, comitato o movimento sindacale da esso liberamente scelto e di parimenti poter revocare con effetto immediato tale mandato;

 

Art.2 Divieto di atti discriminatori

E’ nullo qualsiasi patto od atto teso

  1. a subordinare prerogative, facoltà, diritti o guarentigie dei rappresentanti sindacali eletti alla sottoscrizione da parte degli stessi o delle organizzazioni sindacali a cui appartengono di accordi collettivi applicati all‘unità produttiva;

  2. a discriminare tra lavoratori in base all’adesione degli stessi a differenti organizzazioni sindacali imponendo condizioni differenti nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 1;

 

Art. 3 Anagrafe delle Associazioni Sindacali Nazionali

  1. E’ istituita presso il Cnel l’anagrafe delle Associazioni Sindacali Nazionali a cui le stesse potranno chiedere la registrazione previa dimostrazione della propria effettiva diffusione nazionale, del numero dei propri iscritti da aggiornare entro il mese di gennaio di ciascun anno, e della natura effettivamente democratica del proprio ordinamento interno. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dall’ente presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse che verranno trasferite ai sensi del comma del successivo articolo;

  2. Sui provvedimenti di rigetto della richiesta di registrazione per carenza del requisito di nazionalità o di ordinamento democratico, o in caso di riduzione del numero di iscritti riconosciuti rispetto a quelli indicati nella domanda, è competente il Giudice del lavoro di Roma che decide nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni; se ritiene sussistente la violazione di cui al ricorso ordina all'Anagrafe la corretta registrazione, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo;

  3. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

  4. Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

  5. Una nuova domanda all’Anagrafe potrà essere effettuata non prima di un anno dalla precedente rigettata;

  6. Compito dell’Anagrafe è anche quello di censire il numero di lavoratori a cui ciascun contratto collettivo nazionale è applicato nonché il numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali di cui al punto f dell’art. 1 suddiviso per organizzazione sindacale in base delle periodiche comunicazioni a cui saranno tenuti i datori di lavoro con le modalità di cui al seguente articolo comma 4;

 

Art. 4 Comitati paritetici per la democrazia sindacale

  1. Presso l’Anagrafe è altresì costituito un comitato paritetico nazionale composto da un membro per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa di cui al successivo art. 11;

  2. Altresì sono costituiti Comitati paritetici provinciali a cui hanno diritto a partecipare presso ciascuna un membro per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa presso ciascun ufficio provinciale del lavoro;

  3. Compito dei Comitati paritetici è la vigilanza sulla corretta comunicazione e aggregazione dei dati ai sensi dell’art. 3 e 11 della presente legge oltre che quello previsto dall’art. 19 della presente legge;

  4. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana il regolamento per assicurare il funzionamento dell’Anagrafe e dei Comitati Paritetici nonché prevede le concrete modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati debbano effettuare le comunicazioni di cui al precedente art. 3 comma 6 e le relative sanzioni in caso di omessa o insufficiente comunicazione;

 

Art. 5 Sulla libertà sindacale

L’organizzazione sindacale che non effettua la registrazione presso l’anagrafe potrà stipulare contratti collettivi di lavoro ma essi saranno vincolanti per i soli propri iscritti, fatta salva la facoltà di ciascun lavoratore di liberamente aderire agli stessi qualora essi siano sottoscritti o comunque recepiti dal proprio datore di lavoro.

 

Art. 6 Pubblicità legale degli accordi

Condizione di validità di qualsivoglia accordo sindacale, indipendentemente dal livello e dalla natura giuridica dei soggetti stipulanti, è che esso abbia forma scritta e sia pubblicato sul sito del Cnel prima della sua entrata in vigore o che sia stato diversamente portato a conoscenza dei lavoratori coinvolti, con onere della prova in capo dal datore dell’avvenuta comunicazione. Gli effetti della mancata pubblicità possono essere eccepiti solo dal lavoratore a cui non è stata effettuata la dovuta comunicazione.

 

Art. 7 Repressione della condotta antisindacale

Lo speciale strumento giudiziale di repressione della condotta antisindacale di cui l’art. 28 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 è azionabile su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali registrate nonché da ciascun singolo rappresentante sindacale eletto a livello aziendale;

 

Art. 8 Contratti di primo livello

  1. Sono definiti di primo livello i contratti collettivi di lavoro che non abbiano alcuna delimitazione geografica o aziendale o con riferimento a specifiche tipologie contrattuali del perimetro di applicabilità degli stessi.

  2. Solo ai contratti di primo livello stipulati con organizzazioni sufficientemente rappresentative ai sensi del successivo art. 12 può essere delegata dal Legislatore funzione normativa integrativa delle leggi.

 

Art. 9 Contratti di secondo livello

  1. Sono definiti di secondo livello i contratti che presentano una delimitazione geografica o aziendale o con riferimento a specifiche tipologie contrattuali del perimetro di applicabilità degli stessi.

  2. i contratti di secondo livello possono disciplinare solo le materie ad essi demandate dai contratti di primo livello con l’unica eccezione del contratto aziendale nel solo caso in cui il datore non applichi alcun contratto di primo livello;

 

art. 10. Rappresentanze sindacali elettive aziendali

  1. ciascun lavoratore può promuovere una lista elettorale, non necessariamente connessa ad una organizzazione sindacale stabilmente costituita come tale, e raccogliere per essa il 5 % delle firme degli addetti alla sua unità produttiva o, nel caso presso essa operino meno di 15 addetti, presso altre unità produttive del medesimo datore, e così dare avvio al percorso elettorale;

  2. per unità produttiva si intende ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo;

  3. nelle unità produttive, o nella unione di più unità produttive comprese nella medesima procedura elettorale, in cui vi operino oltre duecento addetti il numero di firme necessario verrà ridotto di un 1 % per ogni ulteriori cento addetti o frazione di essi sino ad un minimo del due per cento di firme necessarie per la presentazione di liste in caso di numero degli elettori pari o superiore a 600;

  4. effettuata tale raccolta firme i lavoratori che hanno promosso la lista ne daranno comunicazione sia al datore, che alle organizzazioni sindacali presenti nelle unità produttive coinvolte che a tutti i lavoratori tramite l’utilizzo della bacheca e del sistema informatico; da tale data i lavoratori interessati hanno sessanta giorni per raccogliere il medesimo numero di firme a sostegno delle proprie eventuali ulteriori liste di cui dovranno quindi dare comunicazione con le medesime modalità;

  5. decorso tale periodo, a iniziativa della prima lista presentata, viene costituito un comitato elettorale composto da un lavoratore espressione di ciascuna lista oltre che di ognuna delle organizzazioni sindacali nazionali registrate presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3 che ne farà richiesta nel caso essa non partecipi con lista propria;

  6. la commissione elettorale deciderà la data delle elezioni entro giorni 30 dal suo insediamento e provvederà poi allo spoglio e alla proclamazione del risultato entro giorni 15 ripartendo le nomine in base al numero di voti ricevuto da ciascuna lista, e provvedendo poi alla determinazione del nome del rappresentante in base alle preferenze individuali ricevute tra i candidati di ciascuna lista;

  7. il datore dovrà consentire ai membri della commissione elettorale, nel periodo intercorrente tra la costituzione della stessa e la proclamazione del risultato, lo svolgimento delle proprie funzioni presso la sede aziendale anche durante l’orario di lavoro senza alcun impedimento o decurtazione della retribuzione nonché consentire agli stessi pari accesso agli strumenti di informazione dei lavoratori a cui sono riconosciute ulteriori 4 ore di assemblea retribuita per ognuno durante l’orario di lavoro su proclamazione di ciascuno dei membri della commissione;

  8. il datore dovrà collaborare lealmente alla regolare consultazione delle elezioni sia mettendo a disposizione idonei locali, che consentendo l’utilizzo delle attrezzature aziendali necessarie, sia infine non ostacolando le modalità di svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni decise dalla commissione che consentano al complesso dei lavoratori la possibilità concreta di esprimere consapevolmente il proprio voto;

  9. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale elettiva è composta nelle unità produttive:

a) fino a 15 dipendenti, da un componente;

b) da sedici a cinquanta addetti, da tre componenti;

c) da cinquantuno addetti a duecento, da cinque componenti;

d) nelle unità produttive con più di duecento addetti, da numero di componenti di cui alla lettera

che precede si aggiunge un componente ogni 100 addetti.

  1. i rappresentanti sindacali eletti durano in carica tre anni e ad essi sono riferite tutte le prerogative e i diritti di cui al titolo III della Legge n.300 del 10 maggio 1970 nonché essi subentrano alle Rsa e/o Rsu in qualsivoglia ulteriore diritto, prerogativa o guarentigia previsti dalla contrattazione collettiva vigente o dalla prassi aziendale;

  2. ai rappresentanti sindacali elettivi è comunque conferito il diritto a ricevere periodiche informazioni sui principali fatti attinenti all’azienda, ad essere preventivamente informati in caso di esercizio dello ius variandi ai sensi dell’art. 2103 c.c., e il potere di negoziare le concrete condizioni di lavoro e ogni altra questione attinente all’attività lavorativa presso l’unità produttiva;

 

art. 11 Rappresentanze sindacali nazionali

  1. sulla medesima scheda utilizzata per l’elezione del rappresentante aziendale vi deve essere un apposito spazio per poter indicare la preferenza ad una delle organizzazioni sindacali nazionali registrate presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3.

  2. I voti raccolti da ciascuna di tali organizzazioni nazionali verranno inviati nella loro integralità, unitamente all’indicazione del contratto collettivo di primo livello applicato presso le unità produttive coinvolte, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio che provvederà quindi ad aggregare il dato per contratto collettivo applicato nella provincia e ad inviarlo trimestralmente all’Anagrafe di cui all’art. 3;


Art. 12 Organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative

  1. Sono Organizzazioni Sindacali sufficientemente rappresentative le organizzazioni sindacali nazionali registrate presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3 che abbiano ottenuto oltre il 4% dei voti nella categoria o comparto oppure siano beneficiarie di deleghe per il versamento dei contributi sindacali di cui al punto f dell’art. 1 per oltre il 4% dei lavoratori a cui si applica un contratto di primo livello;

  2. In tutte le norme vigenti, le parole: « organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa » e « organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa » e «organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative ».

  3. Le organizzazione sufficientemente rappresentative hanno diritto

a) alla piena rappresentatività sindacale;

b) al diritto alle trattative per la contrattazione di primo livello e a quelle di secondo livello nel caso essi risultino sottoscrittori del contratto di primo livello;

c) all’assistenza ai rappresentanti sindacali eletti aziendali in base a liste da esse presentate e alla partecipazione con essi alle trattative qualora gli stessi ne facciano richiesta;

d) al diritto ai permessi e alle aspettative annue retribuiti;

e) al diritto all’informazione e alla consultazione;

f) nonché ai benefìci generali accordati alle organizzazioni sindacali.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è stabilito, per le categorie del settore privato nonché per la scuola e per i comparti di contrattazione del pubblico impiego, un ulteriore numero di distacchi annuali retribuiti di livello nazionale in proporzione al numero dei dipendenti, nella misura di uno ogni cinquemila addetti, da assegnare alle organizzazioni sindacali o alle liste riconosciute sufficientemente rappresentative ai sensi del presente articolo, ripartiti in proporzione ai voti riportati nelle elezioni di categoria per la rappresentatività sindacale svolte ai sensi della presente legge.

  2. Il godimento dei distacchi sindacali di cui al precedente comma, sotto forma di aspettative annue retribuite o di monte ore di permessi, è deciso autonomamente dalle organizzazioni sindacali cui sono assegnati.

  3. Le organizzazioni sindacali che risulteranno sufficientemente rappresentative in almeno due tra i diversi comparti della pubblica amministrazione e/o le categorie disciplinate da un contratto collettivo di primo livello sono membri di diritto del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

  4. Il sindacato membro del Cnel ha diritto alla convocazione in occasione di trattative nazionali tra Governo e sindacati sulle questioni che investono rilevanza per riforme che hanno un impatto sul mondo del lavoro.


Art. 13 Contrattazione per il primo livello

  1. le trattative per il rinnovo o comunque la sottoscrizione dei contratti collettivi di primo livello vengono svolte con le Organizzazione sindacali sufficientemente rappresentative nel comparto o categoria che verrà disciplinato dal contratto;

  2. Il contratto collettivo di primo livello qualora approvato da organizzazioni sindacali che rappresentino oltre il 50% dei lavoratori coinvolti nella contrattazione collettiva è immediatamente vigente con gli effetti dell’art. 2077 del codice civile, salva la possibilità di essere sottoposto a referendum su richiesta del 10% dei lavoratori coinvolti da depositarsi presso l’Anagrafe entro mesi quattro dalla sua sottoscrizione;

  3. Qualora entro tre mesi dalla data in cui sono state depositate le dette firme autocertificate non sia stato celebrato il referendum il contratto collettivo si applicherà solo ai lavoratori iscritti alle organizzazioni firmatarie oltre che ai lavoratori che vi aderiranno volontariamente;

  4. Il contratto collettivo di primo livello qualora non approvato da organizzazioni sindacali che rappresentino oltre il 50% dei votanti o che abbiano iscritti in misura superiore al 50% dei lavoratori coinvolti nella contrattazione collettiva sarà vigente solo dopo la sua validazione per il tramite di un referendum da celebrarsi tra tutti i lavoratori coinvolti da tale contratto;

  5. Il referendum verrà celebrato nella data e con le modalità decise dalla commissione elettorale costituita da un membro per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa nel comparto e/o categoria di cui al contratto e ad esso si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al precedente art. 10 commi 3, 4, 5, 6, e 7 e art. 11 comma 2;

  6. L’esito del referendum verrà proclamato dalla Anagrafe di cui all’art. 3 e rispetto ad esso ciascuna organizzazione sindacale registrata ai sensi del comma 1 dell’art. 3 potrà agire giudizialmente ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo innanzi al Giudice del Lavoro;


Art. 14 Contrattazione per il secondo livello

  1. le trattative per il rinnovo o comunque la sottoscrizione dei contratti collettivi di secondo livello, ad eccezione di quelli aziendali, vengono svolte con le articolazioni competenti delle organizzazione sindacali sufficientemente rappresentative firmatarie del contratto di primo livello;

  2. le trattative per il rinnovo o comunque la sottoscrizione dei contratti aziendali vengono svolte con i rappresentanti sindacali eletti a cui possono aggiungersi le organizzazione sindacali firmatarie del contratto di primo livello qualora il datore lo applichi e comunque le organizzazioni sufficientemente rappresentative di cui faccia domanda un rappresentante sindacale eletto nella lista promossa da una di esse;

  3. i contratti di secondo livello, sia aziendali che sovraziendali, possono essere applicati presso l’unità produttiva solo dopo che tutti i lavoratori ad essa addetti lo abbiano ratificato a maggioranza in assemblea o con altre forme di consultazione;


Art. 15. Democrazia di mandato

  1. I lavoratori hanno diritto ad essere informati da parte delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti eletti di ogni trattativa, conoscere le richieste datoriali ed esprimersi sulla piattaforma negoziale tra quelle eventualmente differenti proposte dai soggetti legittimati alla trattativa;

  2. Le organizzazioni sindacali e i rappresentanti elettivi ammessi dalla presente legge alle trattative sindacali devono tenere conto del mandato ricevuto e sono tenuti a consentire l’accesso dei lavoratori a qualsivoglia comunicazione scritta da essi ricevuta o inoltrata;


16. Election day

  1. le elezioni di cui all’art.10 si terranno nel mese di novembre dell’anno successivo alla promulgazione della presente legge;

  2. sino alla celebrazione delle elezioni di cui al comma precedente si intendono prorogate tutte le rappresentanze sindacali attualmente in vigore in base alla vigente normative e che, decorso tale termine, decadono definitivamente;

  3. le elezioni successive si terranno ogni tre anni sempre nel mese di novembre;

  4. qualora presso determinate unità produttive le elezioni vengano indette successivamente, o comunque le rappresentanze elettive siano anticipatamente rinnovate per decadenza dei membri e assenza di sostituti, il mandato dei rappresentanti eletti cesserà in ogni caso nella medesima data delle rappresentanze elette nelle consultazioni tenutesi nei termini di cui al comma 1 e contemporaneamente ad esse andrà rinnovato;

  5. l’art. 13 e l’art. 5 della presente legge entrano in vigore decorsi 12 mesi dal termine di cui al comma 1 del presente articolo. Sino a tale data i Comitati Paritetici per la Democrazia Sindacale sono composti da un membro per ciascuna organizzazione sindacale nazionale registrata presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3.


17. datori con meno di 15 dipendenti

  1. i lavoratori alle dipendenze di datori che occupino meno di 15 dipendenti godono dei i diritti di cui all’art. 1 della presente legge anche nel caso in cui non si tengano presso l’unità produttiva le elezioni del rappresentante sindacale elettivo e/o quelle per il referendum;

  2. relativamente alla contrattazione di primo livello essi hanno comunque diritto

  1. a votare per l’elezione della rappresentanza sindacale elettiva nazionale inviando per posta entro il mese di novembre di cui al precedente articolo comma 1 e 3 una dichiarazione di voto con indicazione del contratto collettivo applicato e copia della busta paga alla direzione provinciale del lavoro competente che provvederà a trasmettere all’Anagrafe il dato con le modalità di cui al precedente art. 9;

  2. a votare nei referendum confermativi e abrogativi; al riguardo la commissione elettorale nazionale dovrà prevedere e pubblicizzare seggi situati in luoghi pubblici e diffusi sul territorio nazionale ove possano votare tali lavoratori previa registrazione del nome, del codice fiscale e della matricola inps del proprio datore che dovranno essere inviati unitamente al dato finale alla direzione provinciale del lavoro competente che provvederà a trasmetterlo all’Anagrafe con le modalità di cui al precedente art. 11;

  1. quanto alla contrattazione di secondo livello essi hanno comunque diritto:

  1. nel caso uno o più lavoratori risultino iscritti ad una organizzazione sindacale, a pretendere che le trattative per la contrattazione aziendale avvengano solo con organizzazione sindacali a cui almeno un lavoratore risulti iscritto con esclusione delle altre;

  2. a ratificare a maggioranza gli accordi di secondo livello di cui il datore di lavoro chiede l’applicazione;

 

18. lavoratori atipici

  1. Tutti i lavoratori che svolgano la propria attività in modo coordinato e continuativo e siano integrati nell’organizzazione del datore di lavoro hanno diritto a partecipare con elettorato attivo e passivo alle consultazioni previste dalla presente legge e vanno computati nella relativa base elettorale.

  2. In caso di recesso o mancato rinnovo del contratto conseguente all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge ai suddetti lavoratori si applica il rimedio previsto dall’art. 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 indipendentemente dal numero di dipendenti presso l’unità produttiva e dalla tipologia contrattuale prescelta.

 

19. controversie

  1. Tutte le controversie relative all’applicazione della presente legge sono di competenza del Giudice del lavoro.

  2. La domanda relativa al risultato elettorale non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi al comitato paritetico nazionale o a quello provinciale competente, o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza al comitato. L’istanza al comitato paritetico è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. Il comitato paritetico si pronuncia sull’istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritenga infondata l’istanza, la rigetta. Ove la ritenga fondata, la accoglie, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all’annullamento delle operazioni elettorali.


20. false comunicazioni

Chi dolosamente alteri il risultato elettorale o comunichi e/o attesti dolosamente dati falsi in ordine al risultato delle votazioni o al numero degli iscritti o delle deleghe sindacali o alle altre informazioni da comunicare ai sensi della presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni se il fatto non costituisce più grave reato.


21. abrogazioni

  1. Sono abrogati gli art. 1, 19, 20 e 25 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970;

  2. l’art.30 della medesima legge è modificato come segue: “I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sufficientemente rappresentative hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti”



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