Ass. per la
Democrazia Costituzionale 31-03-2011
Incontro - Seminario: Bozza di legge sulla rappresentanza sindacale
Forum
Diritti/Lavoro
Ass. Per la Democrazia Costituzionale
Nel
corso di due convegni promossi
dal Forum Diritti/Lavoro, tenutisi a Roma il 18 novembre 2010 e a
Torino il 12 gennaio 2011, abbiamo riscontrato importanti convergenze
sulla necessità di giungere ad un intervento legislativo in tema
di
rappresentatività e rappresentanza sindacale, intervento
peraltro reso
più urgente anche in relazione alle recenti vicende relative al
gruppo
FIAT.
Abbiamo
fatto circolare una proposta
articolata in undici punti, su cui è avvenuta una
discussione con l’
Ass. Per la Democrazia Costituzionale, e su cui abbiamo ricevuto
contributi da più parti con utili suggerimenti di integrazioni
e/o
modifiche. Sulla base dei risultati della consultazione si vuole
giungere ora ad un testo rispettoso dei principi fissati dall’art. 39
della Costituzione.
Per sottoporre alla riflessione collettiva
una bozza di articolato, prima di giungere alla stesura
definitiva di
una proposta di legge, si terrà un seminario
il
14 aprile, h. 15.45 -19.00, in Via Castro
Pretorio 116 III piano, (Roma, nei pressi della Stazione
Termini), ospiti di USB
Bozza
legge sulla rappresentanza sindacale
Art. 1 Diritto alla democrazia della persona
che lavora.
Ciascun lavoratore, senza distinzione di dimensione
dell’azienda ove opera, tipologia contrattuale, età, genere ed
orientamento sessuale, opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa ha diritto nei luoghi ove presta la propria opera
-
di aderire a organizzazioni sindacali, o
costituirle, o comunque conferire mandato ad essere rappresentato nella
contrattazione di lavoro;
-
di indire e partecipare sia con elettorato
attivo
che passivo alle regolari e periodiche votazioni per l’elezione
proporzionale dei rappresentanti sindacali con scrutinio universale,
libero e segreto sia a livello aziendale sia a livello nazionale, di
conferire ad essi mandato vincolante così come a revocarlo,
nonché di
esprimersi con consultazione vincolante su qualsivoglia accordo
collettivo da essi stipulato in forza di tale mandato;
-
di scegliere se aderire o meno ad accordi
sindacali
stipulati da organizzazioni sindacali a cui egli non risulta iscritto
se non approvati dalla consultazione tra i lavoratori da essi
direttamente coinvolti;
-
di manifestare liberamente il proprio
pensiero sia
verbalmente che in forma scritta tramite l’utilizzo di apposita bacheca
aziendale destinata ai lavoratori sia per il tramite dell’eventuale
sistema informatico aziendale salvo il diritto di ciascun lavoratore di
chiedere di essere escluso da tali comunicazioni;
-
di riunirsi con uno o più
lavoratori nell’unità
produttiva ove presta la propria opera, o in altro spazio di pertinenza
aziendale in caso di produzione decentrata o a rete, fuori dall’orario
di lavoro, purché senza pregiudizio per l’attività,
nonché durante
l’orario di lavoro per almeno 10 ore annue per ciascun lavoratore al
quale verrà corrisposta l’ordinaria retribuzione;
-
Di disporre che una quota parte della
propria
retribuzione venga direttamente erogata dal datore in favore di
un’organizzazione, associazione, comitato o movimento sindacale da esso
liberamente scelto e di parimenti poter revocare con effetto immediato
tale mandato;
Art.2 Divieto di atti discriminatori
E’ nullo qualsiasi patto od atto teso
-
a subordinare prerogative, facoltà,
diritti o
guarentigie dei rappresentanti sindacali eletti alla sottoscrizione da
parte degli stessi o delle organizzazioni sindacali a cui appartengono
di accordi collettivi applicati all‘unità produttiva;
-
a discriminare tra lavoratori in base
all’adesione
degli stessi a differenti organizzazioni sindacali imponendo condizioni
differenti nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 1;
Art. 3 Anagrafe delle Associazioni Sindacali
Nazionali
-
E’ istituita presso il Cnel l’anagrafe
delle
Associazioni Sindacali Nazionali a cui le stesse potranno chiedere la
registrazione previa dimostrazione della propria effettiva diffusione
nazionale, del numero dei propri iscritti da aggiornare entro il mese
di gennaio di ciascun anno, e della natura effettivamente democratica
del proprio ordinamento interno. L'ufficio e' funzionalmente autonomo,
dotato del personale, delle apparecchiature e delle strutture
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la
strumentazione e le attrezzature necessari sono assegnati dall’ente
presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse che verranno
trasferite ai sensi del comma del successivo articolo;
-
Sui provvedimenti di rigetto della
richiesta di
registrazione per carenza del requisito di nazionalità o di
ordinamento
democratico, o in caso di riduzione del numero di iscritti riconosciuti
rispetto a quelli indicati nella domanda, è competente il
Giudice del
lavoro di Roma che decide nei due giorni successivi, convocate le parti
e assunte sommarie informazioni; se ritiene sussistente la violazione
di cui al ricorso ordina all'Anagrafe la corretta registrazione, con
decreto motivato ed immediatamente esecutivo;
-
L'efficacia esecutiva del decreto non
può essere
revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio
instaurato a norma del comma seguente.
-
Contro il decreto e' ammessa entro
quindici giorni
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le
disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura
civile.
-
Una nuova domanda all’Anagrafe
potrà essere effettuata non prima di un anno dalla precedente
rigettata;
-
Compito dell’Anagrafe è anche
quello di censire il
numero di lavoratori a cui ciascun contratto collettivo nazionale
è
applicato nonché il numero delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali di cui al punto f dell’art. 1 suddiviso per
organizzazione sindacale in base delle periodiche comunicazioni a cui
saranno tenuti i datori di lavoro con le modalità di cui al
seguente
articolo comma 4;
Art. 4 Comitati paritetici per la democrazia
sindacale
-
Presso l’Anagrafe è altresì
costituito un comitato
paritetico nazionale composto da un membro per ciascuna organizzazione
sindacale sufficientemente rappresentativa di cui al successivo art. 11;
-
Altresì sono costituiti Comitati
paritetici
provinciali a cui hanno diritto a partecipare presso ciascuna un membro
per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa
presso ciascun ufficio provinciale del lavoro;
-
Compito dei Comitati paritetici è
la vigilanza sulla
corretta comunicazione e aggregazione dei dati ai sensi dell’art. 3 e
11 della presente legge oltre che quello previsto dall’art. 19 della
presente legge;
-
Il ministro del Lavoro, della salute e
delle
politiche sociali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto, emana il regolamento per
assicurare il funzionamento dell’Anagrafe e dei Comitati Paritetici
nonché prevede le concrete modalità con cui i datori di
lavoro pubblici
e privati debbano effettuare le comunicazioni di cui al precedente art.
3 comma 6 e le relative sanzioni in caso di omessa o insufficiente
comunicazione;
Art.
5 Sulla libertà sindacale
L’organizzazione sindacale che non effettua la
registrazione presso l’anagrafe potrà stipulare contratti
collettivi di
lavoro ma essi saranno vincolanti per i soli propri iscritti, fatta
salva la facoltà di ciascun lavoratore di liberamente aderire
agli
stessi qualora essi siano sottoscritti o comunque recepiti dal proprio
datore di lavoro.
Art. 6 Pubblicità legale degli accordi
Condizione di validità di qualsivoglia accordo
sindacale, indipendentemente dal livello e dalla natura giuridica dei
soggetti stipulanti, è che esso abbia forma scritta e sia
pubblicato
sul sito del Cnel prima della sua entrata in vigore o che sia stato
diversamente portato a conoscenza dei lavoratori coinvolti, con onere
della prova in capo dal datore dell’avvenuta comunicazione. Gli effetti
della mancata pubblicità possono essere eccepiti solo dal
lavoratore a
cui non è stata effettuata la dovuta comunicazione.
Art. 7 Repressione della condotta antisindacale
Lo speciale strumento giudiziale di repressione
della condotta antisindacale di cui l’art. 28 della Legge n. 300 del 20
maggio 1970 è azionabile su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali registrate nonché da ciascun
singolo
rappresentante sindacale eletto a livello aziendale;
Art. 8 Contratti di primo livello
-
Sono definiti di primo livello i contratti
collettivi di lavoro che non abbiano alcuna delimitazione geografica o
aziendale o con riferimento a specifiche tipologie contrattuali del
perimetro di applicabilità degli stessi.
-
Solo ai contratti di primo livello
stipulati con
organizzazioni sufficientemente rappresentative ai sensi del successivo
art. 12 può essere delegata dal Legislatore funzione normativa
integrativa delle leggi.
Art. 9 Contratti di secondo livello
-
Sono definiti di secondo livello i
contratti che
presentano una delimitazione geografica o aziendale o con riferimento a
specifiche tipologie contrattuali del perimetro di applicabilità
degli
stessi.
-
i contratti di secondo livello possono
disciplinare
solo le materie ad essi demandate dai contratti di primo livello con
l’unica eccezione del contratto aziendale nel solo caso in cui il
datore non applichi alcun contratto di primo livello;
art. 10. Rappresentanze sindacali elettive
aziendali
-
ciascun lavoratore può promuovere
una lista
elettorale, non necessariamente connessa ad una organizzazione
sindacale stabilmente costituita come tale, e raccogliere per essa il 5
% delle firme degli addetti alla sua unità produttiva o, nel
caso
presso essa operino meno di 15 addetti, presso altre unità
produttive
del medesimo datore, e così dare avvio al percorso elettorale;
-
per unità produttiva si intende
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo;
-
nelle unità produttive, o nella
unione di più unità
produttive comprese nella medesima procedura elettorale, in cui vi
operino oltre duecento addetti il numero di firme necessario
verrà
ridotto di un 1 % per ogni ulteriori cento addetti o frazione di essi
sino ad un minimo del due per cento di firme necessarie per la
presentazione di liste in caso di numero degli elettori pari o
superiore a 600;
-
effettuata tale raccolta firme i
lavoratori che
hanno promosso la lista ne daranno comunicazione sia al datore, che
alle organizzazioni sindacali presenti nelle unità produttive
coinvolte
che a tutti i lavoratori tramite l’utilizzo della bacheca e del sistema
informatico; da tale data i lavoratori interessati hanno sessanta
giorni per raccogliere il medesimo numero di firme a sostegno delle
proprie eventuali ulteriori liste di cui dovranno quindi dare
comunicazione con le medesime modalità;
-
decorso tale periodo, a iniziativa della
prima lista
presentata, viene costituito un comitato elettorale composto da un
lavoratore espressione di ciascuna lista oltre che di ognuna delle
organizzazioni sindacali nazionali registrate presso l’Anagrafe di cui
al precedente art. 3 che ne farà richiesta nel caso essa non
partecipi
con lista propria;
-
la commissione elettorale deciderà
la data delle
elezioni entro giorni 30 dal suo insediamento e provvederà poi
allo
spoglio e alla proclamazione del risultato entro giorni 15 ripartendo
le nomine in base al numero di voti ricevuto da ciascuna lista, e
provvedendo poi alla determinazione del nome del rappresentante in base
alle preferenze individuali ricevute tra i candidati di ciascuna lista;
-
il datore dovrà consentire ai
membri della
commissione elettorale, nel periodo intercorrente tra la costituzione
della stessa e la proclamazione del risultato, lo svolgimento delle
proprie funzioni presso la sede aziendale anche durante l’orario di
lavoro senza alcun impedimento o decurtazione della retribuzione
nonché
consentire agli stessi pari accesso agli strumenti di informazione dei
lavoratori a cui sono riconosciute ulteriori 4 ore di assemblea
retribuita per ognuno durante l’orario di lavoro su proclamazione di
ciascuno dei membri della commissione;
-
il datore dovrà collaborare
lealmente alla regolare
consultazione delle elezioni sia mettendo a disposizione idonei locali,
che consentendo l’utilizzo delle attrezzature aziendali necessarie, sia
infine non ostacolando le modalità di svolgimento della campagna
elettorale e delle elezioni decise dalla commissione che consentano al
complesso dei lavoratori la possibilità concreta di esprimere
consapevolmente il proprio voto;
-
Salva diversa e più favorevole
previsione dei
contratti collettivi, la rappresentanza sindacale elettiva è
composta
nelle unità produttive:
a) fino a 15 dipendenti, da un componente;
b) da sedici a cinquanta addetti, da tre componenti;
c) da cinquantuno addetti a duecento, da cinque
componenti;
d) nelle unità produttive con più di
duecento addetti, da numero di componenti di cui alla lettera
che precede si aggiunge un componente ogni 100 addetti.
-
i rappresentanti sindacali eletti durano
in carica
tre anni e ad essi sono riferite tutte le prerogative e i diritti di
cui al titolo III della Legge n.300 del 10 maggio 1970 nonché
essi
subentrano alle Rsa e/o Rsu in qualsivoglia ulteriore diritto,
prerogativa o guarentigia previsti dalla contrattazione collettiva
vigente o dalla prassi aziendale;
-
ai rappresentanti sindacali elettivi
è comunque
conferito il diritto a ricevere periodiche informazioni sui principali
fatti attinenti all’azienda, ad essere preventivamente informati in
caso di esercizio dello ius variandi ai sensi dell’art. 2103 c.c., e il
potere di negoziare le concrete condizioni di lavoro e ogni altra
questione attinente all’attività lavorativa presso
l’unità produttiva;
art. 11 Rappresentanze sindacali nazionali
-
sulla medesima scheda utilizzata per
l’elezione del
rappresentante aziendale vi deve essere un apposito spazio per poter
indicare la preferenza ad una delle organizzazioni sindacali nazionali
registrate presso l’Anagrafe di cui al precedente art. 3.
-
I voti raccolti da ciascuna di tali
organizzazioni
nazionali verranno inviati nella loro integralità, unitamente
all’indicazione del contratto collettivo di primo livello applicato
presso le unità produttive coinvolte, alla Direzione Provinciale
del
Lavoro competente per territorio che provvederà quindi ad
aggregare il
dato per contratto collettivo applicato nella provincia e ad inviarlo
trimestralmente all’Anagrafe di cui all’art. 3;
Art. 12 Organizzazioni sindacali
sufficientemente rappresentative
-
Sono Organizzazioni Sindacali
sufficientemente
rappresentative le organizzazioni sindacali nazionali registrate presso
l’Anagrafe di cui al precedente art. 3 che abbiano ottenuto oltre il 4%
dei voti nella categoria o comparto oppure siano beneficiarie di
deleghe per il versamento dei contributi sindacali di cui al punto f
dell’art. 1 per oltre il 4% dei lavoratori a cui si applica un
contratto di primo livello;
-
In tutte le norme vigenti, le parole:
«
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa » e «
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative », ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «
organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa » e
«organizzazioni sindacali sufficientemente rappresentative
».
-
Le organizzazione sufficientemente
rappresentative hanno diritto
a) alla piena rappresentatività
sindacale;
b) al diritto alle trattative per la
contrattazione di primo livello e a quelle di secondo livello nel caso
essi risultino sottoscrittori del contratto di primo livello;
c) all’assistenza ai rappresentanti
sindacali eletti aziendali in base a liste da esse presentate e alla
partecipazione con essi alle trattative qualora gli stessi ne facciano
richiesta;
d) al diritto ai permessi e alle aspettative
annue retribuiti;
e) al diritto all’informazione e alla
consultazione;
f) nonché ai benefìci generali
accordati alle organizzazioni sindacali.
-
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
23 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, è stabilito, per le categorie del
settore
privato nonché per la scuola e per i comparti di contrattazione
del
pubblico impiego, un ulteriore numero di distacchi annuali retribuiti
di livello nazionale in proporzione al numero dei dipendenti, nella
misura di uno ogni cinquemila addetti, da assegnare alle organizzazioni
sindacali o alle liste riconosciute sufficientemente rappresentative ai
sensi del presente articolo, ripartiti in proporzione ai voti riportati
nelle elezioni di categoria per la rappresentatività sindacale
svolte
ai sensi della presente legge.
-
Il godimento dei distacchi sindacali di
cui al
precedente comma, sotto forma di aspettative annue retribuite o di
monte ore di permessi, è deciso autonomamente dalle
organizzazioni
sindacali cui sono assegnati.
-
Le organizzazioni sindacali che
risulteranno
sufficientemente rappresentative in almeno due tra i diversi comparti
della pubblica amministrazione e/o le categorie disciplinate da un
contratto collettivo di primo livello sono membri di diritto del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
-
Il sindacato membro del Cnel ha diritto
alla
convocazione in occasione di trattative nazionali tra Governo e
sindacati sulle questioni che investono rilevanza per riforme che hanno
un impatto sul mondo del lavoro.
Art. 13 Contrattazione per il primo livello
-
le trattative per il rinnovo o comunque la
sottoscrizione dei contratti collettivi di primo livello vengono svolte
con le Organizzazione sindacali sufficientemente rappresentative nel
comparto o categoria che verrà disciplinato dal contratto;
-
Il contratto collettivo di primo livello
qualora
approvato da organizzazioni sindacali che rappresentino oltre il 50%
dei lavoratori coinvolti nella contrattazione collettiva è
immediatamente vigente con gli effetti dell’art. 2077 del codice
civile, salva la possibilità di essere sottoposto a referendum
su
richiesta del 10% dei lavoratori coinvolti da depositarsi presso
l’Anagrafe entro mesi quattro dalla sua sottoscrizione;
-
Qualora entro tre mesi dalla data in cui
sono state
depositate le dette firme autocertificate non sia stato celebrato il
referendum il contratto collettivo si applicherà solo ai
lavoratori
iscritti alle organizzazioni firmatarie oltre che ai lavoratori che vi
aderiranno volontariamente;
-
Il contratto collettivo di primo livello
qualora non
approvato da organizzazioni sindacali che rappresentino oltre il 50%
dei votanti o che abbiano iscritti in misura superiore al 50% dei
lavoratori coinvolti nella contrattazione collettiva sarà
vigente solo
dopo la sua validazione per il tramite di un referendum da celebrarsi
tra tutti i lavoratori coinvolti da tale contratto;
-
Il referendum verrà celebrato nella
data e con le
modalità decise dalla commissione elettorale costituita da un
membro
per ciascuna organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa
nel comparto e/o categoria di cui al contratto e ad esso si applica in
quanto compatibile la disciplina di cui al precedente art. 10 commi 3,
4, 5, 6, e 7 e art. 11 comma 2;
-
L’esito del referendum verrà
proclamato dalla
Anagrafe di cui all’art. 3 e rispetto ad esso ciascuna organizzazione
sindacale registrata ai sensi del comma 1 dell’art. 3 potrà
agire
giudizialmente ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo
innanzi al Giudice del Lavoro;
Art. 14 Contrattazione per il secondo livello
-
le trattative per il rinnovo o comunque la
sottoscrizione dei contratti collettivi di secondo livello, ad
eccezione di quelli aziendali, vengono svolte con le articolazioni
competenti delle organizzazione sindacali sufficientemente
rappresentative firmatarie del contratto di primo livello;
-
le trattative per il rinnovo o comunque la
sottoscrizione dei contratti aziendali vengono svolte con i
rappresentanti sindacali eletti a cui possono aggiungersi le
organizzazione sindacali firmatarie del contratto di primo livello
qualora il datore lo applichi e comunque le organizzazioni
sufficientemente rappresentative di cui faccia domanda un
rappresentante sindacale eletto nella lista promossa da una di esse;
-
i contratti di secondo livello, sia
aziendali che
sovraziendali, possono essere applicati presso l’unità
produttiva solo
dopo che tutti i lavoratori ad essa addetti lo abbiano ratificato a
maggioranza in assemblea o con altre forme di consultazione;
Art. 15. Democrazia di mandato
-
I lavoratori hanno diritto ad essere
informati da
parte delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti eletti di
ogni trattativa, conoscere le richieste datoriali ed esprimersi sulla
piattaforma negoziale tra quelle eventualmente differenti proposte dai
soggetti legittimati alla trattativa;
-
Le organizzazioni sindacali e i
rappresentanti
elettivi ammessi dalla presente legge alle trattative sindacali devono
tenere conto del mandato ricevuto e sono tenuti a consentire l’accesso
dei lavoratori a qualsivoglia comunicazione scritta da essi ricevuta o
inoltrata;
16. Election day
-
le elezioni di cui all’art.10 si terranno
nel mese di novembre dell’anno successivo alla promulgazione della
presente legge;
-
sino alla celebrazione delle elezioni di
cui al
comma precedente si intendono prorogate tutte le rappresentanze
sindacali attualmente in vigore in base alla vigente normative e che,
decorso tale termine, decadono definitivamente;
-
le elezioni successive si terranno ogni
tre anni sempre nel mese di novembre;
-
qualora presso determinate unità
produttive le
elezioni vengano indette successivamente, o comunque le rappresentanze
elettive siano anticipatamente rinnovate per decadenza dei membri e
assenza di sostituti, il mandato dei rappresentanti eletti
cesserà in
ogni caso nella medesima data delle rappresentanze elette nelle
consultazioni tenutesi nei termini di cui al comma 1 e
contemporaneamente ad esse andrà rinnovato;
-
l’art. 13 e l’art. 5 della presente legge
entrano in
vigore decorsi 12 mesi dal termine di cui al comma 1 del presente
articolo. Sino a tale data i Comitati Paritetici per la Democrazia
Sindacale sono composti da un membro per ciascuna organizzazione
sindacale nazionale registrata presso l’Anagrafe di cui al precedente
art. 3.
17. datori con meno di 15 dipendenti
-
i lavoratori alle dipendenze di datori che
occupino
meno di 15 dipendenti godono dei i diritti di cui all’art. 1 della
presente legge anche nel caso in cui non si tengano presso
l’unità
produttiva le elezioni del rappresentante sindacale elettivo e/o quelle
per il referendum;
-
relativamente alla contrattazione di primo
livello essi hanno comunque diritto
-
a votare per l’elezione della
rappresentanza
sindacale elettiva nazionale inviando per posta entro il mese di
novembre di cui al precedente articolo comma 1 e 3 una dichiarazione di
voto con indicazione del contratto collettivo applicato e copia della
busta paga alla direzione provinciale del lavoro competente che
provvederà a trasmettere all’Anagrafe il dato con le
modalità di cui al
precedente art. 9;
-
a votare nei referendum confermativi e
abrogativi;
al riguardo la commissione elettorale nazionale dovrà prevedere
e
pubblicizzare seggi situati in luoghi pubblici e diffusi sul territorio
nazionale ove possano votare tali lavoratori previa registrazione del
nome, del codice fiscale e della matricola inps del proprio datore che
dovranno essere inviati unitamente al dato finale alla direzione
provinciale del lavoro competente che provvederà a trasmetterlo
all’Anagrafe con le modalità di cui al precedente art. 11;
-
quanto alla contrattazione di secondo
livello essi hanno comunque diritto:
-
nel caso uno o più lavoratori
risultino iscritti ad
una organizzazione sindacale, a pretendere che le trattative per la
contrattazione aziendale avvengano solo con organizzazione sindacali a
cui almeno un lavoratore risulti iscritto con esclusione delle altre;
-
a ratificare a maggioranza gli accordi di
secondo livello di cui il datore di lavoro chiede l’applicazione;
18. lavoratori atipici
-
Tutti i lavoratori che svolgano la propria
attività
in modo coordinato e continuativo e siano integrati nell’organizzazione
del datore di lavoro hanno diritto a partecipare con elettorato attivo
e passivo alle consultazioni previste dalla presente legge e vanno
computati nella relativa base elettorale.
-
In caso di recesso o mancato rinnovo del
contratto
conseguente all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge ai
suddetti lavoratori si applica il rimedio previsto dall’art. 18 della
Legge n. 300 del 20 maggio 1970 indipendentemente dal numero di
dipendenti presso l’unità produttiva e dalla tipologia
contrattuale
prescelta.
19. controversie
-
Tutte le controversie relative
all’applicazione della presente legge sono di competenza del Giudice
del lavoro.
-
La domanda relativa al risultato
elettorale non è
procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi al
comitato paritetico nazionale o a quello provinciale competente, o
siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza al comitato. L’istanza al comitato paritetico è
presentata
entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si
riferisce. Il comitato paritetico si pronuncia sull’istanza adottando
deliberazioni motivate. Ove ritenga infondata l’istanza, la rigetta.
Ove la ritenga fondata, la accoglie, eventualmente procedendo alla
rettifica del risultato elettorale o all’annullamento delle operazioni
elettorali.
20. false comunicazioni
Chi dolosamente alteri il risultato elettorale o
comunichi e/o attesti dolosamente dati falsi in ordine al risultato
delle votazioni o al numero degli iscritti o delle deleghe sindacali o
alle altre informazioni da comunicare ai sensi della presente legge
è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni se il fatto non
costituisce più grave reato.
21. abrogazioni
-
Sono abrogati gli art. 1, 19, 20 e 25 della Legge n. 300
del 20 maggio 1970;
-
l’art.30 della medesima legge è
modificato come
segue: “I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali,
delle associazioni sufficientemente rappresentative hanno diritto a
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti”