riforme.net 16-12-2011
Introduzione del principio del pareggio di
bilancio nella Carta costituzionale (art. 81)
Dopo il risultato favorevole
della Camera dei Deputati del 30 novembre 2011, anche il Senato ha
approvato, con 225 sì (79%) e 14 astenuti, la revisione
costituzionale per
l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione (allegato
in coda, il confronto delle norme vigenti con il nuovo testo
determinato dalla riforma).
Il DDL costituzionale torna quindi alla Camera per essere votato
nuovamente non prima di tre mesi.
Se nelle due successive votazioni si ripeterà la larga
maggioranza che ha sancito questa sorta di "completa cessione di sovranità agli
Stati uniti d'Europa",
così come l'ha definita il
Senatore Morando in sede di dichiarazione di voto per il PD, la riforma
verrà approvata definitivamente, senza alcuna
possibilità, per i
cittadini, di poter esprimere il proprio
parere attraverso la richiesta di un referendum confermativo. Per le
leggi di revisione costituzionale, infatti: "Non si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. (art. 138
Cost.)"
C'è dunque da registrare un primo elemento di preoccupazione,
determinato dalla larga convergenza parlamentare che, quasi
all'unanimità, ci sta conducendo verso una delicata e profonda
revisione costituzionale che prevede un'ulteriore cessione di
sovranità ad un organismo che non ha un Parlamento comunitario
con reali poteri e senza che, soprattutto, la questione sia stata in
alcun modo sottoposta al vaglio degli elettori.
Cessione di sovranità e vincoli costituzionali che per il futuro
costringeranno il nostro Paese a nuove e più severe politiche
recessive e di sacrificio.
Non c'è nulla di virtuoso, infatti, nell'impedire le scelte di
politica economica subordinando la legge di bilancio a rigidi parametri
di equilibrio finanziario, tenendo peraltro conto di una situazione,
quale è quella italiana, di una spesa primaria sostanzialmente
sostenibile e nella media europea, ma sempre più da contenere
perché oppressi dalla spesa per rinnovare, con interessi
elevatissimi in confronto agli altri paesi europei, l'alto debito
pubblico accumulato.
Anziché intervenire, quindi, per rimediare ad una situazione che
si protrae sin dall'inizio degli anni '80, l'attuale Parlamento sta
sostanzialmente abdicando in favore di quegli interessi da lungo tempo
dediti al furto di parti importanti del PIL italiano, agevolando
così il trasferimento di ricchezza dai settori meno garantiti ai
possessori del debito pubblico italiano.
Tutto ciò in una fase politica ed economica che ha già
dimostrato l'inutilità delle politiche di austerità.
Comunque la si pensi sui modelli di società e di sviluppo da
adottare, e anche se convinti dei poteri miracolosi del Dio Mercato, ha
del paradossale (secondo logica, ma non secondo i desiderata degli
interessi egoistici che ne possono trarre vantaggio) continuare
nell'errore di essere penalizzati dai mercati per "scarsa
capacità di sviluppo" a causa delle politiche lacrime e sangue
perseguite negli ultimi 30 anni.
Una sorta di serpente che si morde la coda e che non permette di
gestire il rientro dal debito accumulato: poca crescita = scarsa
affidabilità = tassi di interesse più alti rispetto alla
media europea = altro debito che si accumula = altri sacrifici da fare
= ulteriore poca crescita = ...
Al di là di ogni altra considerazione, si preferisce però
concludere con il rendere visibile l'anomalia italiana attraverso la
fredda verità dei numeri: di un sistema Paese che occupa i posti
più arretrati quando si tratta di spesa per i servizi; ma sempre
ai primi posti quando si tratta di risparmiare (avanzo primario) o
della spesa per interessi, di quella spesa, cioè, che potrebbe
ben essere utilizzata per le politiche di sviluppo, ma che invece va a
finire nelle tasche degli usurai del debito pubblico italiano.
Nel prossimo grafico la spesa
per interessi dopo l'introduzione
dell'euro, con un fattore di rischio, quindi, costituito dal solo
pericolo di insolvibilità e non più, anche, da un
eventuale diminuito potere di acquisto della moneta locale, così
come poteva essere ai tempi della Lira.
Per quanto altalenante,
l'avanzo
primario (la differenza delle entrate con le spese correnti) segue la
curva degli altri paesi europei e si posiziona, sempre, ai livelli
positivi maggiori. Un virtuosismo nel controllo della spesa che, visto
l'andamento del debito pubblico italiano e la scarsa capacità di
sviluppo, è servito a ben poco.
Con
maggior chiarezza, i dati
sulla spesa per i servizi. Ancora una volta al di sotto della media
europea, anche nel periodo '80-'90 che ha determinato l'esplosione del
debito pubblico italiano.
Ddl di revisione
Costituzionale
votato in prima lettura:
dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2011,
dal Senato il 15 dicembre 2011
Modificazione di
articoli
della
Parte
II della Costituzione
AVVERTENZE:
per
facilitare
l'individuazione
delle modifiche sono stati adottati due diversi tipi
di
formattazione dei caratteri:
nella
seconda
colonna, testo del progetto revisionato, le parti modificate in maniera
sostanziale sono state evidenziate in
rosso
e
testo in grassetto;
le
parti
abrogate,
invece, segnalate nella prima colonna, testo della Costituzione
vigente,
sono state evidenziate in rosso e
testo barrato. |
TITOLO
I
IL PARLAMENTO
Sezione II
La formazione delle leggi.
|
COSTITUZIONE
VIGENTE
|
PROGETTO
DI
REVISIONE
|
Art.
81.
Le Camere approvano ogni anno
i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni
altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
|
Art.
81.
Lo Stato assicura
l’equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il
ricorso
all’indebitamento
è consentito solo al fine di considerare gli
effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere
adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni
legge
che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi
fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio
e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche
amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
princìpi definiti con legge costituzionale |
TITOLO
III
IL
GOVERNO
Sezione
II
La
Pubblica Amministrazione.
|
Art.
97.
I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. |
Art.
97.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I
pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. |
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
|
Art.
117.
La
potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei
bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principî
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art.
117.
La
potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; armonizzazione
dei
bilanci
pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principî
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art.
119.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I
Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,
o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. |
Art.
119.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio, nel rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,
o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principî generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale
definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di
bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti
dagli stessi contratti. |
La legge di cui
all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il
complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a)
le
verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza
pubblica;
b)
l’accertamento
delle cause degli scostamenti rispetto alle
previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo
economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c)
il
limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla
lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto
al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire
con misure di correzione;
d)
la
definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi
finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi
eccezionali, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della
Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge
costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso
all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo
economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c)
del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e)
l’introduzione
di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare
gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica;
f)
l’istituzione
presso le Camere, nel rispetto della relativa
autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale
attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza
pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
g)
le
modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse
del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui
alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119
della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte
degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e
sociali.
2.
La
legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a)
il
contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b)
la
facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città
metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119,
sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato
dall’articolo 4 della presente legge costituzionale;
c)
le
modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le
Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni.
3.
La
legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28
febbraio 2013.
4.
Le
Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi
regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica
con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese
nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle
pubbliche amministrazioni.
Le
disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a
decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
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