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studiolegaleassociato.it 20-02-2012

Appello: “L’articolo diciotto: le verità nascoste”

Desta grande sconcerto, tra gli operatori giuridici (avvocati, magistrati) che quotidianamente hanno a che fare, per il loro lavoro, con la tematica dei licenziamenti, il livello di approssimazione e di assoluta lontananza dalla realtà con cui tanti autorevoli personaggi della politica, del giornalismo e persino dell’economia affrontano l’argomento, contribuendo ad alimentare una campagna di disinformazione senza precedenti.
Sta infatti entrando nella convinzione del cittadino (che non abbia, in prima persona o attraverso persone vicine, vissuto il dramma della perdita del posto di lavoro) la falsa impressione che in Italia sia pressoché impossibile licenziare, persino nei casi in cui un’impresa, in comprovate difficoltà economiche e finanziarie, con forte calo di ordini e bilanci in rosso, avrebbe necessità di ridurre il proprio personale (caso spesso citato nei dibattiti televisivi per mostrare l’assurdità di una legislazione che ingessi fino a questo punto l’attività imprenditoriale). Queste leggi assurde, poi, si salderebbero con una asserita “eccessiva discrezionalità interpretativa” dei magistrati (categoria della quale, nell’ultimo ventennio, ci hanno insegnato a diffidare) e sarebbero la causa, o quantomeno la concausa, del precariato giovanile.
Senza considerare che è l’Europa a chiederci di rivedere la normativa in tema di licenziamenti, perché eccessivamente rigida. Inoltre il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro sarebbe un’ “anomalia nazionale”.
Come si sa, il principio di propaganda che sostiene che “una bugia ripetuta mille volte diventa verità” paga, ed è estremamente rara, nei talk show televisivi, la presenza di giuslavoristi che raccontino cosa effettivamente accade nei luoghi di lavoro, nelle trattative sindacali, negli studi degli avvocati e nelle aule di giustizia: che cioè la legge già consente di licenziare per motivi “inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” e che conseguentemente i licenziamenti per riduzione di personale avvengono quotidianamente, sia da parte di aziende con meno di 16 dipendenti (che non hanno altro onere che quello di pagare un’indennità di preavviso molto più bassa di quella prevista in altri paesi europei: solo ove un giudice accerti che le motivazioni addotte non sono vere, dovrà pagare un’ulteriore indennità, comunque non superiore a sei mensilità) sia da parte delle grandi aziende (che in caso di esubero di personale di più di cinque unità devono solo seguire una procedura che coinvolge il sindacato, ma che le vincola - anche in caso di mancato accordo sindacale al suo esito - esclusivamente a seguire dei criteri oggettivi nella selezione del personale da licenziare). Al di fuori dei licenziamenti per motivi economici - rispetto ai quali il giudice ha (solo) il potere di effettuare un controllo: a) di verità sui motivi addotti nei licenziamenti individuali e b) di regolarità della procedura nei licenziamenti collettivi - l’art. 18 si applica, ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, in caso di licenziamenti individuali, quasi sempre per motivi disciplinari.
E qui, di volta in volta, il magistrato valuta il caso concreto, che non è mai come quelli da barzelletta che vengono talvolta riportati per dimostrare l’arbitrarietà del giudice e la presunta assurdità del sistema. Da oltre trent’anni si sente parlare del caso del garzone del macellaio amante della moglie del datore di lavoro, che sarebbe stato reintegrato perchè i fatti avvenivano al di fuori dell’orario di lavoro. Basta che una falsa notizia come questa venga detta in televisione, ed ecco che il quadro è completo e il prodotto confezionato: l’opinione pubblica, dopo un mese di questa martellante propaganda, è pronta ad accettare le giuste soluzioni che – condivise o non condivise da tutti i sindacati – ci facciano fare quel passo decisivo per adeguare l’Italia alle nuove esigenze della globalizzazione e renderla finalmente competitiva anche rispetto ad altri paesi europei che hanno una maggiore flessibilità in uscita.
Ma è proprio vera quest’ultima cosa? Come mai non riusciamo a leggere in nessun giornale che gli indici OCSE che segnalano la cd. rigidità in uscita collocano attualmente l’Italia (indice dell’1.77) al di sotto della media europea (basti dire che la Germania ha l’indice 3.00)? Ed è proprio vero che il diritto alla reintegrazione (in caso di licenziamento dichiarato illegittimo) è previsto solo nel nostro Paese? Premesso che il discorso dovrebbe essere approfondito, va detto che in certi Paesi è addirittura costituzionalizzato (Portogallo) ed in altri è un rimedio possibile (ad esempio Svezia, Germania, Norvegia, Austria, Grecia, Irlanda, in taluni casi Francia) spesso accompagnato da ulteriori tutele.
La verità è che non esiste un vero collegamento tra la ripresa produttiva e la libertà di licenziare, e forte è quindi il timore che il ”governo tecnico”, approfittando della crisi economica, possa dare attuazione ad un antico progetto di riassestamento del potere nei luoghi di lavoro, che per essere esercitato in modo sovrano mal tollera l’esistenza di norme di tutela dei lavoratori dagli abusi. Perchè è questo, e solo questo, il senso profondo dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: una norma che sanziona il comportamento illegittimo del datore di lavoro ripristinando lo status quo ante che precedeva il licenziamento – lo si ribadisce - illegittimo. E la cui esistenza, per l’appunto, impedisce che il potere nei luoghi di lavoro (con più di 15 addetti, purtroppo, perchè altrove, appunto, tale tutela non c’è) possa essere esercitato in modo arbitrario e lesivo della dignità dei dipendenti.
Ma nello stesso tempo occorre valutare con estrema attenzione anche tutte quelle prospettate soluzioni che, prevedendo la “sospensione temporanea” dell’articolo 18 per i primi tre o quattro anni per i giovani in cerca di un’occupazione stabile, teoricamente non sottrarrebbero la tutela dell’art. 18 “a chi già ce l’ha”.
Occorre, infatti, quanto meno scongiurare l’ipotesi che in tale formula rientrino tutti i nuovi rapporti di lavoro poiché, altrimenti, inevitabilmente vi ricadrebbero anche coloro che, pur avendo goduto in passato della tutela dell’articolo 18, si ritrovino in stato di disoccupazione (dato che, come abbiamo visto, la norma non vieta affatto di licenziare, sanzionando solo i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo, e quindi solo quelli illegittimi). E dal momento che, checché se ne dica, il posto di lavoro fisso a vita è veramente un sogno e il mercato del lavoro è in continuo movimento (specie per quanto riguarda l’invocata flessibilità in uscita), nel caso in cui le disposizioni in cantiere non siano circoscritte con precisione, avremmo un esercito di disoccupati attuali o potenziali anche ultracinquantenni che, lungi dal portarsi dietro, infilato nel taschino della giacca, l’articolo 18 goduto nel precedente posto di lavoro, ingrosserebbero le fila dei nuovi precari. Perchè diversamente non possono essere considerati dei dipendenti che per tre o quattro anni siano sottoposti al ricatto della mancata stabilizzazione ove non “righino dritto” senza ammalarsi, fare figli, scioperare o avanzare rivendicazioni di sorta (e se, alla fine del triennio, non vi sarà – com’è probabile – alcuna garanzia di “stabilizzazione” del rapporto, in questo gioco dell’oca si potrà tornare alla casella di partenza, con un diverso datore di lavoro...).
Ecco quindi che, per altra strada, si arriverebbe a ridimensionare anche i diritti di coloro ai quali l’articolo 18 attualmente si applica, risultato che la propaganda vorrebbe finalizzato a favorire quelli che ne sono esclusi: come ha scritto Umberto Romagnoli, è come avere la pretesa di far crescere i capelli ai calvi rapando chi ne ha di più.
Un’ultima annotazione su un’altra soluzione di cui si sente parlare: la sostituzione della sanzione prevista dall’articolo 18 (reintegrazione) con un’indennità in tutti i casi di licenziamenti semplicemente motivati da ragioni economiche.
Si è già detto che tali licenziamenti sono già consentiti, e secondo l’art. 30 della legge 183 del 2010 “il controllo giudiziale è limitato esclusivamente (...) all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”.
Cosa si vuole di più? Perchè si vorrebbe impedire al giudice anche un accertamento di legittimità (e non di merito) sulle motivazioni addotte? Forte è il sospetto che in questo modo si voglia consentire al datore di lavoro di liberarsi di dipendenti scomodi semplicemente adducendo una motivazione economica, anche se non vera. Sancendo così, automaticamente, il pieno ritorno agli anni cinquanta, quando i licenziamenti erano assolutamente liberi e la Costituzione nei luoghi di lavoro, faticosamente introdotta nel 1970 dallo Statuto dei lavoratori, semplicemente un sogno.
Auspichiamo proprio che, con la scusa di dover riformare il mercato del lavoro, non si arrivi a tanto.

13 febbraio 2012

1. Alberto Piccinini, avvocato Bologna
2. Antonella Gavaudan, avvocato Bologna
3. Bruno Laudi, avvocato Bologna
4. Giovanna Buttazzo, avvocato Bologna
5. Francesca Ferretti, avvocato Bologna
6. Giorgio Sacco, avvocato Bologna
7. Massimo Vaggi, avvocato Bologna
8. Antonio Mumolo, avvocato Bologna
9. Sara Passante, avvocato Bologna
10. Stefania Mangione, avvocato Bologna
11. Guido Reni, avvocato Bologna
12. Rosa Tarantini, avvocato Bologna
13. Raffaella Ballatori, avvocato Bologna
14. Sabrina Pittarello, avvocato Bologna
15. Francesca Stangherlin, avvocato Bologna
16. Claudia Tibolla, avvocato Bologna
17. Antonio Monachetti, avvocato Bologna
18. Federico Martelloni, ricercatore Bologna
19. Manuela Del Monaco, avvocato Bologna
20. Matteo Acciari, avvocato Bologna
21. Sergio Mattone, Presidente Emerito Corte di Cassazione Sezione Lavoro
22. Piergiovanni Alleva, Prof. Avv., Bologna
23. Francesco Alleva, avvocato, Bologna
24. Stefano Caliandro, avvocato, Bologna
25. Nazzarena Zorzella, avvocato Bologna
26. Alvise Moro, avvocato, Milano
27. Antonio Di Stasi, Prof. Avv., Ancona
28. Mario Fezzi, avvocato, Milano
29. Nyranne Moshi, avvocato, Milano
30. Velia Addonizio, avvocato, Milano
31. Daniela Manassero, avvocato, Milano
32. Luca Boneschi, avvocato, Milano
33. Franco Scarpelli, Prof. Avv., Milano
34. Barbara Borin, avvocato, Vincenza
35. Enrica Mangia, avvocato, Milano
36. Corrado Guarnieri, avvocato, Torino
37. Enzo Martino, avvocato, Torino
38. Angelo Morese, avvocato, Milano
39. Nino Raffone, avvocato, Torino
40. Alida Valle, avvocato, Torino
41. Giovanna Prato, avvocato, Biella
42. Massimo Bellomo, avvocato, Latina
43. Gianni Casadio, avvocato, Ravenna
44. Ivan Carioli, avvocato, Forlì
45. Giovanni Marcucci, avvocato, Milano
46. Roberto Lamacchia, avvocato, Torino
47. Francesca Bassetti, avvocato Firenze
48. Alessandro Villari, avvocato, Milano
49. Fabio Rusconi, avvocato, Firenze
50. Francesco Rusconi, avvocato, Firenze
51. Stefano Chiusolo, avvocato, Milano
52. Milena Mottalini, avvocato, Milano
53. Maria Spanò, avvocato, Torino
54. Carlotta Persico, avvocato, Torino
55. Elena Poli, avvocato Torino
56. Antonio Negro, avvocato, Milano
57. Matteo Petronio,avvocato, Parma
58. Danilo Conte, avvocato, Firenze
59. Letizia Marini, avvocato, Firenze
60. Stefano Alberione, dottore, Torino
61. Antonio Caputo, avvocato, Torino
62. Pier Luigi Panici, avvocato, Roma
63. Carlo Guglielmi, avvocato, Roma
64. Giuseppe Mazzini, avvocato, Forlì
65. Filippo Distasio, avvocato, Torino
66. Ruby Ellen Berolo, avvocato, Torino
67. Bruno Pezzarossi, avvocato, Reggio Emilia
68. Elisa Favè, avvocato, Verona
69. Ilaria Cappelli, avvocato, Milano
70. Franco Berti, avvocato, Trieste
71. Silvana Lamacchia, avvocato, Torino
72. Caterina Burgisano, avvocato, Bologna
73. Giancarlo Moro, avvocato, Padova
74. Franco Focareta, Prof. Avv., Bologna
75. Bartolomeo Daniele, avvocato, Torino
76. Sandro Grandese, avvocato,
77. Alberto Neri, avvocato, Reggio Emilia
78. Francesca Romana Guarnieri, avvocato , Torino
79. Giuseppe Fontana, avvocato , Roma
80. Giovanni Marcucci , avvocato, Milano
81. Patrizia Graziani, avvocato, Forli’
82. Roberta Li Calzi, avvocato, Bologna
83. Lara Melchior, avvocato, Udine
84. Emilia Recchi, avvocato, Roma
85. Matilde Bidetti, avvocato, Roma
86. Franco Boldrini, avvocato, Ancona
87. Sergio Boldrini, avvocato, Ancona
88. Andrea Ronchi, avvocato, Bologna
89. Lino Greco, avvocato, Milano
90. Giorgio Albani, avvocato, Milano
91. Massimo Ferrari, avvocato, Reggio Emilia
92. Ilario Brovarone, avvocato, Parma
93. Silvia Gorini, avvocato, Bologna
94. Raffaele Miraglia, avvocato, Bologna
95. Roberta Marconi, avvocato, Bologna
96. Paolo Donati, avvocato, Bologna
97. Grazia Angelucci, avvocato, Bologna
98. Giulio Centamore, dottorando, Bologna
99. Clelia Alleri, dottoressa in giurisprudenza, Bologna
100. Anna Nuvoli, dottoressa in giurisprudenza, Bologna
101. Cristina Maroni, dottoressa in giurisprudenza, Bologna
102. Margherita Longhi, dottoressa in giurisprudenza, Bologna
103. Lisa Dorigatti, dottoranda in studi del lavoro, università di Milano

LE ADESIONI AL PRESENTE APPELLO POSSONO ESSERE INVIATE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@studiolegaleassociato.it
 


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