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Riforme.net   30-01-2013
 
Ricorso #NoPorcellum: non è finita ma è già un mezzo successo


Servirebbe una mano contro
                    il Porcellum
Nel 2008 il ricorso contro il Porcellum venne liquidato molto velocemente.
Ma grazie a quel ricorso fu possibile argomentare con forza le proteste presentate in sede di seggio elettorale prima; gli esposti che chiedevano alle Camere di pronunziarsi su quelle proteste poi.
Ed è proprio a seguito del pronunziamento delle Camere che è stato infine presentato un nuovo ricorso per il quale, diversamente dal precedente, lo stesso collegio ha ritenuto necessario rinviare ad "un approfondito esame nell’opportuna sede di trattazione della causa nel merito".
Per dirla in parole povere, a seconda dei punti di vista, un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno.
Per quanto ci riguarda lo consideriamo un mezzo successo, in quanto, per la prima volta, non è stato opposto il difetto di giurisdizione.
 
Questa la conclusione del TAR:
Considerato, in via del tutto preliminare, che il presente ricorso è trattato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 53 c.p.a. a seguito di istanza della parte ricorrente e che risulta rispettato il contraddittorio, come si evince dalla costituzione in giudizio delle Amministrazioni e dal deposito delle memorie a difesa;
Considerato che la complessità delle articolate e argomentate questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente, relative sia alle norme sulla giurisdizione sia alle regole di svolgimento della competizione elettorale, la cui rilevanza non appare limitata alla fase cautelare, richiede un approfondito esame nell’opportuna sede di trattazione della causa nel merito;
Ritenuto che, per quanto concerne la richiesta tutela cautelare, nella comparazione degli interessi appare prevalente l’interesse pubblico all’ordinato imminente svolgimento della competizione elettorale nei tempi prescritti secondo l’ordinamento costituzionale;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta;
Ritenuto, altresì, che – stante la complessità della questione sottoposta all’esame – si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delle presente fase di giudizio;
Fissa sin d’ora la data del 4 aprile 2013 per la trattazione della causa nel merito.
 
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2013/201300651/Provvedimenti/201300389_05.XML

N. 00389/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00651/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2013, proposto da:

Franco Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Viggiani, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, via Carlo Livi,13;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Felice Carlo Besostri, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso il dott. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per l'annullamento

- della delibera del 22 dicembre 2001 nella parte in cui ha approvato il decreto per l'assegnazione dei seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- del decreto n. 2265/12 con cui e' stata disposta la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni 24 e 25 febbraio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, elettore iscritto alle liste elettorali del Comune di Roma, premesso di agire dinanzi a questo Tribunale per ottenere l’annullamento in parte qua degli atti sopra specificati, adottati dal Governo in applicazione delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel testo vigente quali atti da qualificarsi come amministrativi, in quanto diretti a disciplinare il procedimento delle operazioni elettorali che si terranno il 24 e 25 febbraio p.v., deduceva la violazione degli artt. 117, commi 1 e 2, 48, commi 2 e 3, 56, comma 1, 67 Cost. e dell’art. 3, Protocollo 1, CEDU, nonché l’illegittimità derivata per illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 4 comma 2, 59, 83 commi 2, 3, 4 e 5, d.P.R. n. 361 del 1957 e degli artt. 1, comma 2, 14, 16, 17, 19 e 27, d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533, poiché le disposizioni di legge in forza delle quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, prevedendo l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati, nonché l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55% dei seggi del Senato assegnati alla regione con arrotondamento all’unità superiore, altererebbe profondamente i risultati del voto, riproducendo meccanismi di cui alla l. 18 novembre 1923 n. 2444 in contrasto con l’attuale sistema democratico;

Rilevato che a sostegno della propria tesi l’istante evidenziava che con la sentenza n. 15 del 2008 la Corte Costituzionale non ha inteso escludere il sindacato di legittimità della legge elettorale ma ha voluto indicare le corrette vie di accesso a suddetto sindacato;

Rilevato, altresì, che l’istante rappresentava come in violazione della delega per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali di cui alla l. n. 69 del 2009, manca nel codice del processo amministrativo la previsione della competenza del giudice amministrativo sulle controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante un rito abbreviato in camera di consiglio;

Rilevato che si costituivano le Amministrazioni intimate e con memoria difensiva eccepivano il difetto assoluto di giurisdizione , anche alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la decisione 13 marzo 2008 n. 1053, nonché nell’ordinanza della Corte costituzionale 23 marzo 2006 n. 117 in ordine alla natura giurisdizionale della Giunta per le elezioni alla Camera dei deputati;

Rilevato che a seguito di istanza di abbreviazione dei termini, era fissata con decreto presidenziale del 23 gennaio 2013 la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare in via d’urgenza;

Rilevato, ancora, che con atto di intervento ad adiuvandum si costituiva l’on. Besostri in giudizio per sostenere le ragioni e le conclusioni del ricorrente principale;

Considerato, in via del tutto preliminare, che il presente ricorso è trattato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 53 c.p.a. a seguito di istanza della parte ricorrente e che risulta rispettato il contraddittorio, come si evince dalla costituzione in giudizio delle Amministrazioni e dal deposito delle memorie a difesa;

Considerato che la complessità delle articolate e argomentate questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente, relative sia alle norme sulla giurisdizione sia alle regole di svolgimento della competizione elettorale, la cui rilevanza non appare limitata alla fase cautelare, richiede un approfondito esame nell’opportuna sede di trattazione della causa nel merito;

Ritenuto che, per quanto concerne la richiesta tutela cautelare, nella comparazione degli interessi appare prevalente l’interesse pubblico all’ordinato imminente svolgimento della competizione elettorale nei tempi prescritti secondo l’ordinamento costituzionale;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta;

Ritenuto, altresì, che – stante la complessità della questione sottoposta all’esame – si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delle presente fase di giudizio;

Fissa sin d’ora la data del 4 aprile 2013 per la trattazione della causa nel merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
Respinge la domanda cautelare proposta.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
Fissa la data del 4 aprile 2013 per la trattazione della causa nel merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Mariangela Caminiti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)







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