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08-06-2014 -
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#Italicum: AAA, emendamento per soglia costituzionale anche al #ballottaggio cercasi Con la nota sentenza contro il Porcellum, la Corte Costituzionale ha definito i criteri entro i quali potrebbe essere possibile procedere con l'assegnazione di un premio in seggi, sino al conseguimento della maggioranza dei seggi, alla lista o alla coalizione di liste maggiormente votata, ma al di sotto del 50% dei voti. Diversamente dal Porcellum che non prevedeva alcuna soglia minima di voti da dover raggiungere per poter accedere al cosiddetto premio di maggioranza, la nuova legge elettorale, laddove si decidesse di riproporre un analogo meccanismo premiante, dovrà necessariamente prevedere il conseguimento di una congrua soglia minima di voti ai fini dell'acquisione del suddetto premio. Per quindi superare il rischio di un nuovo pronunciamento di incostituzionalità, il progetto di legge elettorale ora in discussione al Senato, meglio noto come Italicum, prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza, a condizione che chi arrivi primo abbia ottenuto non meno del 37% dei voti validi. Al di là delle ovvie considerazioni circa l'esiguità della soglia minima considerata, di per sé già in grado di regalare un consistente pacchetto di seggi nell'ordine delle due cifre percentuali, e lasciando da parte altre necessarie considerazioni riguardo i possibili risultati clamorosi che potrebbero derivare dalle alte soglie di sbarramento che il progetto di legge contiene, ciò che appare come un evidente tentativo di aggirare i criteri fissati dalla Consulta, è la successiva previsione che dispone, nel caso nessuno arrivi ad ottenere la fatidica soglia minima di voti, un turno di ballottaggio a seguito del quale si garantisce alla lista o alla coalizione di liste vincente l'acquisizione della maggioranza parlamentare di 321 seggi alla Camera dei Deputati. In altre parole, tra il primo ed il secondo turno viene cancellata la necessità, indicata dalla Corte Costituzionale, di dover raggiungere una soglia minima di voti per l'acquisizione del premio di maggioranza. Anche con meno voti rispetto a quanto ottenuto nel primo turno, infatti, la lista o la coalizione di liste vincente al ballottaggio, si vedrebbe lo stesso assegnare quanto prima non si era potuto. Ma come e perché lo stesso numero minimo di voti, in termini assoluti, senza il raggiungimento del quale non potrebbe essere possibile assegnare il premio di maggioranza nel primo turno, improvvisamente scompare e non rimane la misura minima necessaria da dover raggiungere per poter assegnare quello stesso premio di maggioranza prima negato? Se il ballottaggio costituisce un perfezionamento della volontà elettorale, questo perfezionamento, per essere completo ai fini dell'assegnazione del premio, dovrebbe o no far riferimento, come requisito indispensabile richiesto dalla Consulta, allo stesso numero minimo di voti (voti effettivi e non le astratte percentuali) che sarebbe stato necessario ottenere al primo turno? Potrebbe sembrare un falso problema, in quanto la contesa ridotta a due dei ballottaggi normalmente consente di ottenere più voti, rispetto al primo turno, in una misura che di norma consentirebbe di superare, in termini assoluti, il 37% dei voti validi del primo turno. Ma lo stesso lo si diceva con il Porcellum, falso problema, in riferimento alla mancata previsione della soglia minima di voti per ottenere il premio di maggioranza. Per poi invece scoprire, con le elezioni politiche del 2013, che il problema c'era, eccome se c'era! Emendamenti proposti per chiedere la precisazione dei requisiti necessari per l'acquisizione del premio di maggioranza dopo il turno di ballottaggio, da assegnare al vincitore che abbia anche ottenuto non meno del 37% (o soglia che verrà infine decisa) dei voti validi considerati nella votazione precedente al ballottaggio.
Al riguardo si veda anche: Italicum: 37 o 40%, che cambia se l’incostituzionalità si cela nel doppio turno e negli sbarramenti?
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