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08-06-2014 - riforme.net

#Italicum: AAA, emendamento per soglia costituzionale anche al #ballottaggio cercasi

Con la nota sentenza contro il Porcellum, la Corte Costituzionale ha definito i criteri entro i quali potrebbe essere possibile procedere con l'assegnazione di un premio in seggi, sino al conseguimento della maggioranza dei seggi, alla lista o alla coalizione di liste maggiormente votata, ma al di sotto del 50% dei voti.
Diversamente dal Porcellum che non prevedeva alcuna soglia minima di voti da dover raggiungere per poter accedere al cosiddetto premio di maggioranza, la nuova legge elettorale, laddove si decidesse di riproporre un analogo meccanismo premiante, dovrà necessariamente prevedere il conseguimento di una congrua soglia minima di voti ai fini dell'acquisione del suddetto premio.

Per quindi superare il rischio di un nuovo pronunciamento di incostituzionalità, il progetto di legge elettorale ora in discussione al Senato, meglio noto come Italicum, prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza, a condizione che chi arrivi primo abbia ottenuto non meno del 37% dei voti validi.
Al di là delle ovvie considerazioni circa l'esiguità della soglia minima considerata, di per sé già in grado di regalare un consistente pacchetto di seggi nell'ordine delle due cifre percentuali, e lasciando da parte altre necessarie considerazioni riguardo i possibili risultati clamorosi che potrebbero derivare dalle alte soglie di sbarramento che il progetto di legge contiene, ciò che appare come un evidente tentativo di aggirare i criteri fissati dalla Consulta, è la successiva previsione che dispone, nel caso nessuno arrivi ad ottenere la fatidica soglia minima di voti, un turno di ballottaggio a seguito del quale si garantisce alla lista o alla coalizione di liste vincente l'acquisizione della maggioranza parlamentare di 321 seggi alla Camera dei Deputati.
In altre parole, tra il primo ed il secondo turno viene cancellata la necessità, indicata dalla Corte Costituzionale, di dover raggiungere una soglia minima di voti per l'acquisizione del premio di maggioranza.
Anche con meno voti rispetto a quanto ottenuto nel primo turno, infatti, la lista o la coalizione di liste vincente al ballottaggio, si vedrebbe lo stesso assegnare quanto prima non si era potuto.

Ma come e perché lo stesso numero minimo di voti, in termini assoluti, senza il raggiungimento del quale non potrebbe essere possibile assegnare il premio di maggioranza nel primo turno, improvvisamente scompare e non rimane la misura minima necessaria da dover raggiungere per poter assegnare quello stesso premio di maggioranza prima negato?
Se il ballottaggio costituisce un perfezionamento della volontà elettorale, questo perfezionamento, per essere completo ai fini dell'assegnazione del premio, dovrebbe o no far riferimento, come requisito indispensabile richiesto dalla Consulta, allo stesso numero minimo di voti (voti effettivi e non le astratte percentuali) che sarebbe stato necessario ottenere al primo turno?

Potrebbe sembrare un falso problema, in quanto la contesa ridotta a due dei ballottaggi normalmente consente di ottenere più voti, rispetto al primo turno, in una misura che di norma consentirebbe di superare, in termini assoluti, il 37% dei voti validi del primo turno.
Ma lo stesso lo si diceva con il Porcellum, falso problema, in riferimento alla mancata previsione della soglia minima di voti per ottenere il premio di maggioranza. Per poi invece scoprire, con le elezioni politiche del 2013, che il problema c'era, eccome se c'era!


 
Emendamenti proposti per chiedere la precisazione
dei requisiti necessari per l'acquisizione del premio di maggioranza dopo il turno di ballottaggio, da assegnare al vincitore che abbia anche ottenuto non meno del 37% (o soglia che verrà infine decisa) dei voti validi considerati nella votazione precedente al ballottaggio.

Testo Senato aprile 2014

Modifiche

Pag. 14 Testo Senato aprile 2014


   8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). ...

   8) Qualora la verifica di cui al numero 7), abbia dato esito positivo, o qualora l'eventuale turno di ballottaggio di cui al comma 6 non abbia determinato l'assegnazione del premio di maggioranza, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). ...

Pag. 18 Testo Senato aprile 2014


   6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui  al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste o singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.

   6. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui  al comma 1, numero 3). Alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e che abbia altresì ottenuto non meno del numero esatto dei voti richiesti al primo turno per la verifica di cui al comma 1, numero 6), l'Ufficio assegna un premio di maggioranza sino al conseguimento di 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste o singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.





Al riguardo si veda anche: Italicum: 37 o 40%, che cambia se l’incostituzionalità si cela nel doppio turno e negli sbarramenti?





Indice "Rassegna Stampa e Opinioni" - 2014

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