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16-09-2016
 
Italicum: Avv. Luciano Belli Paci, lettera aperta al prof. Ainis
 

Caro Prof. Ainis, il suo articolo di ieri su Repubblica “La Consulta si trasforma da arbitro in giocatore”, contiene un passaggio che mi ha negativamente sorpreso. Lei in sostanza respinge il sospetto di incostituzionalità del premio di maggioranza previsto dall'Italicum perché, a differenza del Porcellum dove non c'era una soglia minima per intascare un bonus di 340 seggi, "qui tocca scalare il 40 % dei consensi. E al ballottaggio bisogna pur convincere la maggioranza di chi andrà a votare".
Mi pare che nel suo ragionamento vi siano due errori:
1) la maggioranza che si determina al secondo turno non ha nulla a che vedere con una soglia minima; oppure se si vuole proprio chiamarla soglia è solo apparente, poiché è determinata dalla legge e non dagli elettori, i quali non hanno alcuna possibilità di non darla: in una competizione limitata a due sole liste la matematica produce inevitabilmente un vincitore con oltre il 50 % (salvo il caso di scuola della parità assoluta);
2) in ogni caso, la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 non ha censurato nel Porcellum l'assenza di una soglia minima, bensì la illimitata compressione della rappresentanza che quell'assenza consente. Perciò, quand'anche si volesse definire "soglia minima" quella che si produce col trucco del ballottaggio nell'Italicum, il problema non sarebbe ugualmente risolto. Infatti, dato che i voti espressi al primo turno si traducono in seggi (non vengono buttati via come accade nei collegi uninominali in Francia in assenza di un vincitore al primo turno), e dato che i seggi spettanti ai perdenti sono in misura fissa - precisamente 266 (al netto dei 12 eletti all'estero e dei 12 spettanti a TAA e VdA) - ne deriva che se la lista che vince al ballottaggio aveva preso il 35 % al primo turno si comprimerà in quei seggi il 65 %, se aveva preso il 25 % si comprimerà il 75 %, se aveva preso il 10 % si comprimerà il 90 % ... Ergo, la compressione della rappresentanza è nuovamente illimitata, proprio come nel Porcellum. E dunque il premio è ancora una volta incostituzionale. Per aversi un premio costituzionale occorre evidentemente prevedere che possa non scattare, come era nella legge truffa (se nessuno raggiungeva il 50 %) e perfino nella legge Acerbo (se nessuno raggiungeva il 25 %).
Cordiali saluti.
Avv. Luciano Belli Paci Milano

Indice "Rassegna Stampa e Opinioni" - 2016

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