Riforme Istituzionali
Osservatorio sulla devolution
Rassegna stampa
www.riforme.net

CONSULTA: illegittime due modifiche statuarie Regione Marche
 
Notizie estratte dal sito www.regioni.it
 

= (AGI) - Roma, 3 lug. - La morte o un impedimento permanente del presidente della giunta regionale comportera' sempre le dimissioni della giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio, cosi' come previsto per i casi di mozione di sfiducia, rimozione o dimissioni volontarie, e come in via transitoria dispone la legge costituzionale n.1 del 1999. Cio' fino a quando la regione, attraverso l'adozione di un nuovo statuto che sia "in armonia con la Costituzione", determini la propria "forma di Governo" ed eventualmente si avvalga della facolta' riconosciuta dall'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione, scegliendo una forma diversa dal suffragio universale diretto per l'elezione del presidente della giunta regionale. Lo hanno stabilito i giudici della Consulta che hanno diochiarato l'illegittimita' costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata lo scorso anno dal Consiglio regionale delle Marche che intendeva dettare, a livello regionale, una ulteriore "Disciplina transitoria" in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale n.1 del 1999. Con un'altra sentenza, poi, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale anche di un'altra deliberaziuone legislativa statutaria della Regione Marche, che alla dizione "Consiglio regionale" intendeva affiancare quella di "Parlamento delle Marche". In questo caso le motivazioni sono analoghe a quelle della recente sentenza in relazione a una delibera (non legislativa o statutaria, ma 'di indirizzo') del Consiglio regionale della Liguria.

 
CONSULTA: NO A NOME DEPUTATI PER CONSIGLIERI REGIONALI
BOCCIATE DUE NORME STATUTO MARCHE, SONO INCOSTITUZIONALI (ANSA) - ROMA, 3 LUG - Il Consiglio regionale non puo' essere chiamato Parlamento e i suoi componenti deputati. Ne' una Regione puo' prevedere che alla morte del presidente della giunta gli subentri il vicepresidente, anziche' procedere alle dimissioni dell'esecutivo e allo scioglimento del consiglio, cosi' come stabilito dalla Costituzione.Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha bocciato, con due diverse sentenze, altrettante deliberazioni statutarie del Consiglio regionale delle Marche. La potesta' statutaria regionale , afferma la Consulta in una delle due sentenze (la 304 redatta da Carlo Mezzanotte e che si riferisce alla deliberazione statutaria sulla morte ), e' assoggettata dall'articolo 123 al limite ''dell'armonia con la Costituzione''. Un 'espressione con cui si e' voluta indicare ''l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione'' della Carta fondamentale, ma non solo: si e' anche voluto ''scongiurare il pericolo che lo Statuto pur rispettoso della lettera della Costituzione , ne eluda lo spirito''. Il divieto per i Consigli regionali di fregiarsi del nome di Parlamento era gia' stato stabilito dalla Consulta con una precedente sentenza dell'aprile scorso e desunto dalla Costituzione. La Corte ripete quanto affermato allora: ''la peculiare forza connotativa della parola impedisce ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente piu' ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il parlamento puo' esprimere''. Quanto al termine deputati, solo i membri dell'assemblea regionale siciliana, fa notare la Corte, sono identificati con questo nome ma si tratta di ''disciplina del tutto eccezionale che si spiega per ragioni storiche anche a causa dell'anteriorita' dello statuto rispetto alla Costituzione repubblicana e che non puo' essere invocata per ricavarne la facolta' di utilizzare il nome di deputato in sede regionale''.



 
Indice "Rassegna Stampa"