Riforme Istituzionali
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CONSULTA: illegittime due modifiche statuarie Regione Marche
Notizie estratte dal sito www.regioni.it
= (AGI) - Roma, 3 lug. - La morte o un impedimento permanente
del presidente della giunta regionale comportera' sempre le dimissioni
della giunta stessa e lo scioglimento del Consiglio, cosi' come previsto
per i casi di mozione di sfiducia, rimozione o dimissioni volontarie, e
come in via transitoria dispone la legge costituzionale n.1 del 1999. Cio'
fino a quando la regione, attraverso l'adozione di un nuovo statuto che
sia "in armonia con la Costituzione", determini la propria "forma di Governo"
ed eventualmente si avvalga della facolta' riconosciuta dall'ultimo comma
dell'articolo 122 della Costituzione, scegliendo una forma diversa dal
suffragio universale diretto per l'elezione del presidente della giunta
regionale. Lo hanno stabilito i giudici della Consulta che hanno diochiarato
l'illegittimita' costituzionale della deliberazione legislativa statutaria
adottata lo scorso anno dal Consiglio regionale delle Marche che intendeva
dettare, a livello regionale, una ulteriore "Disciplina transitoria" in
attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale n.1 del 1999. Con
un'altra sentenza, poi, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale
anche di un'altra deliberaziuone legislativa statutaria della Regione Marche,
che alla dizione "Consiglio regionale" intendeva affiancare quella di "Parlamento
delle Marche". In questo caso le motivazioni sono analoghe a quelle della
recente sentenza in relazione a una delibera (non legislativa o statutaria,
ma 'di indirizzo') del Consiglio regionale della Liguria.
CONSULTA: NO A NOME DEPUTATI PER CONSIGLIERI REGIONALI
BOCCIATE DUE NORME STATUTO MARCHE, SONO INCOSTITUZIONALI
(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Il Consiglio regionale non puo' essere chiamato
Parlamento e i suoi componenti deputati. Ne' una Regione puo' prevedere
che alla morte del presidente della giunta gli subentri il vicepresidente,
anziche' procedere alle dimissioni dell'esecutivo e allo scioglimento del
consiglio, cosi' come stabilito dalla Costituzione.Lo ha deciso la Corte
costituzionale che ha bocciato, con due diverse sentenze, altrettante deliberazioni
statutarie del Consiglio regionale delle Marche. La potesta' statutaria
regionale , afferma la Consulta in una delle due sentenze (la 304 redatta
da Carlo Mezzanotte e che si riferisce alla deliberazione statutaria sulla
morte ), e' assoggettata dall'articolo 123 al limite ''dell'armonia con
la Costituzione''. Un 'espressione con cui si e' voluta indicare ''l'esigenza
di puntuale rispetto di ogni disposizione'' della Carta fondamentale, ma
non solo: si e' anche voluto ''scongiurare il pericolo che lo Statuto pur
rispettoso della lettera della Costituzione , ne eluda lo spirito''. Il
divieto per i Consigli regionali di fregiarsi del nome di Parlamento era
gia' stato stabilito dalla Consulta con una precedente sentenza dell'aprile
scorso e desunto dalla Costituzione. La Corte ripete quanto affermato allora:
''la peculiare forza connotativa della parola impedisce ogni sua declinazione
intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente piu' ristretti quella
funzione di rappresentanza nazionale che solo il parlamento puo' esprimere''.
Quanto al termine deputati, solo i membri dell'assemblea regionale siciliana,
fa notare la Corte, sono identificati con questo nome ma si tratta di ''disciplina
del tutto eccezionale che si spiega per ragioni storiche anche a causa
dell'anteriorita' dello statuto rispetto alla Costituzione repubblicana
e che non puo' essere invocata per ricavarne la facolta' di utilizzare
il nome di deputato in sede regionale''.
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