Riforme Istituzionali
Osservatorio sulla devolution
Rassegna stampa
www.riforme.net


 
www.regioni.it   28-11-2002
 
REGIONI SU DISEGNO DI LEGGE “LA LOGGIA”

 

Roma, 28 novembre 2002 – nota per la stampa - La Conferenza delle Regioni nel valutare il testo del disegno di legge di attuazione della Legge costituzionale n. 3/2001, così come licenziato dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato, ha formulato le seguenti osservazioni ed emendamenti:

Articolo 1 comma 4: Le Regioni ritengono che il parere definitivo sugli schemi di decreti legislativi concernenti l’individuazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione, debba essere reso, dalla Commissione bicamerale per gli Affari regionali, integrata dai rappresentati delle Regioni e degli Enti locali, così come previsto dall’articolo 11 della Legge costituzionale n. 3/2001. Infatti, non avrebbe ragion d’essere l’istituzione di un nuovo Comitato parlamentare considerando, anche, lo spirito con il quale il legislatore ha previsto l’integrazione della Commissione per le questioni regionali.

Articolo 2: Si tratta di una novità apportata al testo dalla Commissione: il nuovo art. 2 prevede che, una volta esercitata la delega di cui all’art. 1, il Governo sia autorizzato a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative che residuano dall’operazione di ricognizione apportandovi le sole modifiche necessarie al coordinamento formale. Non è specificata la natura del testo unico (testo unico solo compilativo o testo-fonte, che abroga le norme legislative nella loro originaria collocazione), né è indicato il termine per l’esercizio della delega, che è dunque amplissima. Le Regioni, in considerazione delle perplessità sopra espresse, ritengono utile la soppressione dell’intero articolo.

Articolo 4: La nuova formulazione del primo comma non appare rispondente alle richieste già formulate dalle regioni in occasione del parere sull’allora schema di ddl, nonché in occasione di quello sul ddl di modifica alla Legge La Pergola, proposto dal Ministro Buttiglione. E’ necessario, pertanto, ripristinare, la formulazione precedente nel senso di prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome all’attività dei gruppi di lavoro della Commissione e del Consiglio. Non può, infatti, essere condivisa l’esclusione delle Regioni dall’attività della Commissione europea, che costituisce il “motore” della politica comunitaria.

Articolo 6: Quanto al primo comma, il testo riformulato dalla Commissione conferma che lo Stato e le Regioni conferiscono le funzioni amministrative esercitate alla data di entrata in vigore della legge direttamente per le materie di propria competenza. L’inserimento dell’inciso “da loro” sembra complicare la lettura già difficoltosa di questo comma. Per cui se ne propone la soppressione.

Inoltre, si richiede la soppressione anche dell’inciso “anche i fini dell’assegnazione di ulteriori funzioni”. Si ritiene infatti, che tale apprezzamento spetti alla discrezionalità del legislatore statale o regionale. Quanto al comma 2, si propone il ritorno alla vecchia formulazione del testo che prevedeva che il trasferimento delle risorse, connesse all’esercizio delle funzioni amministrative, avvenisse - sulla falsariga del già collaudato procedimento di decentramento amministrativo ex Legge 59/1997 e decreti delegati - con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non già con lo strumento più lento del disegno di legge ordinario. Sul comma 4, le Regioni ribadiscono la propria posizione contraria all’introduzione di questa forma di controllo strategico, che andrebbe a sostituire quelli già esercitati dall’Ente stesso in forza del Decreto Legislativo 286.

Articolo 8: Viene reintrodotto il meccanismo della sospensiva della legge regionale o statale esercitabile d’ufficio dalla Corte quando ritenga che l’esecuzione della legge impugnata, o di parti di essa, possano comportare il rischio di un “irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica”. La formulazione attuale della norma appare poco chiara e si presta ad interpretazioni diverse. In particolare, si rappresenta la necessità – anche al fine di prestare idonea garanzia ai cittadini che possono trovarsi nella difficoltà di scelta tra l’applicazione di una norma statale o regionale – di procedere su questo specifico aspetto ad un confronto con il Governo per la definizione di una puntuale formulazione della norma.

Articolo 9: Si propone di sostituire l’intero articolo con il seguente: “Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3. Le commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre la definizione delle norme di attuazione statutarie per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, strumentali, umane e organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia internazionale e comunitaria.” 


 
Indice "Rassegna Stampa"
 
 
Mailing List di Riforme istituzionali