regioni.it 01-04-2003
Ravello,
1 aprile 2003 – comunicato stampa - La Conferenza dei presidenti delle
Regioni ha dato il via libera oggi a Ravello ad un Documento sul federalismo
fiscale.
Si riporta integralmente il testo del Documento approvato:
“Le
Regioni ribadiscono che gli elementi strutturali del Federalismo fiscale
siano funzionali ai principi della Costituzione e, in particolare, a quelli
di uguaglianza, solidarietà e progressività della imposizione
fiscale (artt. 2, 3, 4 comma 2, 53 della Costituzione).
Per
la definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo fiscale
sui quali avviare un confronto con gli Enti locali e lo Stato, le
Regioni formulano i seguenti indirizzi:
-
Il Federalismo fiscale deve coniugare i meccanismi di redistribuzione
delle risorse esistenti con strumenti in grado di assicurare lo
sviluppo socio-economico delle singole realtà territoriali.
In altri termini deve realizzare il giusto equilibrio tra autonomia,
efficienza e solidarietà;
-
i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, costituzionalmente garantiti, secondo l’articolo
117, comma 2, lettera m), sono determinati dallo Stato e integralmente
finanziati ai sensi del comma 4 dell’articolo 119. Per evitare il
rischio che, in mancanza di un Senato delle Regioni, la loro determinazione
e regolazione avvenga in maniera incompatibile con il quadro delle
risorse a disposizione della finanza regionale. In questo quadro si
richiede che in sede di Conferenze Stato/Regioni e Unificata si sviluppi
una preventiva intesa sulla impostazione della politica economica-finanziaria
nazionale, anche in relazione alla predisposizione del DPEF,
dei contenuti della legge finanziaria e del Patto di stabilità
e crescita;
-
il sistema dei tributi propri e delle compartecipazioni deve garantire
il principio della trasparenza, della semplificazione, della
responsabilizzazione e, quanto meno, non deve determinare un arretramento
dell’attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale;
-
la necessità di perequare, con il comma 3 dell’articolo 119,
le differenti capacità fiscali per abitante in modo da garantire
il normale esercizio delle funzioni loro attribuite, esige la definizione
di modalità di un riequilibrio economico-finanziario proseguendo
nell’ottica di incentivare l’esercizio virtuoso delle
potestà tributarie di ciascuna Regione. Gli interventi di cui al
comma 5, dovranno, in particolare, indirizzarsi a colmare le disparità
strutturali (differenze di opportunità – arretratezza del sistema
economico e sociale) delle singole realtà regionali;
-
le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di coordinamento
dei sistemi tributari delle Regioni e degli Enti locali. La legge
regionale istituisce i tributi locali, limitandosi a delineare i soli
principi generali (presupposto impositivo, soggetti passivi, aliquota massima),
lasciando agli Enti locali la facoltà di applicarli, la determinazione
delle aliquote e la disciplina del procedimento tributario. Nell’ambito
del coordinamento della finanza pubblica, alle Regioni deve essere attribuita
la delega delle funzioni amministrative di ripartizione del fondo perequativo
destinato agli Enti locali, che saranno esercitate attraverso il concorso
del Consiglio delle Autonomie. Su questi temi, comunque, le Regioni sono
impegnate a trovare una sede di confronto con gli Enti locali.
-
si richiama la necessità che, in ogni caso, l’esercizio della autonomia
impositiva delle Regioni e degli Enti locali si accompagni ai principi
della responsabilizzazione finanziaria, in maniera da assicurare
la correlazione tra prelievo e beneficio;
-
nella consapevolezza che l’attuazione della riforma costituzionale richiede
un periodo transitorio prima dell’entrata a regime, occorre assicurare
la messa a disposizione delle risorse per l’esercizio delle competenze
spettanti alle Regioni alla luce della novellata Costituzione in maniera
congrua, tempestiva e trasparente;
-
l’attuazione del Federalismo fiscale, che deve ispirarsi anche al principio
della semplificazione, dell’efficienza e della economicità della
gestione, richiede la trasformazione delle Agenzie regionali delle
entrate in Centri di servizio per la gestione organica dei tributi
erariali, regionali e degli Enti.
Nelle more della
definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo fiscale, sulla base
dei quali l’Alta Commissione di studio deve indicare al Governo i principi
generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
le Regioni chiedono
·
di riconvocare immediatamente il gruppo permanente di lavoro
per l’attuazione del decreto legislativo n. 56/2000, per la definizione
tecnica delle aliquote di compartecipazione regionali per il
2002 e per il 2003;
·
sulla base dei risultati del gruppo di lavoro tecnico provvedere al
riparto del fondo perequativo entro il mese di aprile 2003;
·
la chiusura di tutte le questioni, ancora aperte, sui DPCM Bassanini
entro giugno 2003, soprattutto per ciò che attiene alle
spese di personale e all’accordo circa la congruità delle risorse;
·
di giungere entro il 30 novembre 2003, termine indicato nella Finanziaria
2003, alla determinazione delle aliquote definitive, tenuto conto dei
dati reali dei consuntivi di gettito 2002;
·
di provvedere all’iscrizione sul bilancio dello Stato per il 2003
dello stanziamento per il Fondo di garanzia, di cui all’articolo
13 del decreto legislativo n. 56/2000, per ristorare le minori entrate
relative all’anno 2002, dell’Irap e dell’addizionale all’Irpef, commisurata
all’aliquota dello 0,5%.
Il
federalismo fiscale deve essere sviluppato “in parallelo”
alla riforma del sistema fiscale statale e non già
“in progressione”, per evitare il rischio di adattamenti
successivi, che potrebbero o scardinare il quadro generale appena costruito
oppure essere costretti e compressi dentro un disegno ritenuto
immodificabile e incompatibile con le esigenze delle Autonomie. A questo
proposito le Regioni, chiedono di essere preventivamente coinvolte nella
predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega.
In
particolare, desta forte preoccupazione la disposizione dell’art. 8 della
legge delega in materia fiscale che prevede la “graduale eliminazione
dell’Irap, con prioritaria esclusione della base imponibile del costo del
lavoro”.Va ricordato che l’Irap assicura alle finanze regionali
un gettito di circa 30 miliardi di euro e consente un margine di
manovrabilità dell’aliquota di circa il 25%. Prima di procedere
alla eliminazione dell’Irap, quindi, occorre garantire alle Regioni un
tributo che abbia non solo il medesimo gettito, ma anche la stessa manovrabilità.
Le
Regioni ribadiscono che un effettivo sistema di Federalismo implica la
creazione di una Camera federale, Senato delle Regioni, in maniera
da assicurarne la rappresentanza politica nell’esercizio della funzione
legislativa statale. Da subito deve essere attivata la Commissione
Parlamentare per le Questioni regionali così come integrata
dalle disposizioni dell’articolo 11 delle Legge Costituzionale n. 3/2001”.