il manifesto
12-04-2003
Modifiche al Nuovo Titolo V
LEGISLAZIONE CONCORRENTE
Nella riforma proposta dal governo scompaiono le 22 materie in cui,
secondo la riforma varata dall'Ulivo, stato e regioni avevano una legislazione
concorrente. La potestà esclusiva di stato e regioni può
riguardare una materia o suoi singoli aspetti.
POTESTA' DELLO STATO
Allo stato faranno capo politica estera, immigrazione e diritto d'asilo;
rapporti tra repubblica e confessioni religiose; difesa e forze armate;
sicurezza interna; dogane e norme generali sul commercio estero; politica
monetaria, sistema tributario e perequazione delle risorse; giustizia;
organi dello stato e loro leggi elettorali; elezione del parlamento europeo;
ordine pubblico ed esclusione della polizia amministrativa locale; protezione
civile; cittadinanza e censimenti; tutela della concorrenza; ordinamento
della comunicazione; grandi reti di infrastrutture; energia, tutela dell'ambiente
e dei beni culturali. Lo stato detta inoltre le norme generali sull'istruzione
e la ricerca, sull'agricoltura nonché la «determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»
(l'Ulivo aggiungeva «garantite su tutto il territorio nazionale»).
Allo stato spetta infine «l'armonizzazione dei bilanci pubblici e
il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».
POTESTA' DELLE REGIONI
Alle regioni va la competenza su assistenza e organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica e definizione dei programmi scolastici di interesse
regionale; polizia locale; istruzione e formazione professionale; promozione
della cooperazione; artigianato; ricerca scientifica e innovazione tecnologica
a sostegno delle attività produttive di interesse regionale; emittenza
in ambito locale; promozione dei beni culturali e ambientali; industria,
commercio, turismo, agricoltura; credito a carattere regionale.
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