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La Stampa   29-04-2003
 
Torna allo Stato la tutela dei beni culturali 

di Fiorella Minervino

NON capiterà che una chiesa romanica in Toscana o in Puglia risulti restaurata con criteri assai differenti dal Duomo di Modena o da altri capolavori supremi di quell'arte. È un sollievo per coloro che hanno a cuore e temono i guasti sia del tempo sia talora delle innovazioni legislative nei nostri Beni culturali, il maggior patrimonio che l'Italia possegga. Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma dell'articolo 117 (terzo comma, lettera Q e L) dove viene precisata e assai ridotta l'inevitabile concorrenza fra Stato (cioè Ministero e Soprintendenze nazionali) con Regioni, Comuni, Province. Infatti la riforma del Titolo V della Costituzione (legge 18 ottobre 2001, n. 3) delegava i poteri di tutela alle Regioni rendendo in qualche modo la legislazione come «concorrente» di se stessa: ben 5 cause infatti sono in corso per conflitti di competenza tra la Regione Toscana e lo Stato in materia di beni culturali e spettacolo, tanto per capirci.

Ora la tutela resta allo Stato, il controllo alle Sovrintendenze statali, cosicché non potranno coesistere opinioni così differenti sui gradi e i modi di restauro e sui grandi monumenti. Inoltre tra le attività culturali, che spettano al nuovo Ministero, compaiono pure quelle dello spettacolo. Quanto alla tutela del paesaggio, era passata di competenza alle Regioni, che sovente risultano impotenti a fronteggiare la difesa come è doveroso. Questa modifica, voluta dal ministro Urbani, riforma il testo di legge costituzionale approvato l'8 marzo 2001 dalla precedente legislatura a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi necessari e dunque sottoposta a referendum popolare il 7 ottobre 2001. Il testo, licenziato dalle Camere a fine legislatura, lasciava taluni aspetti insoluti. Lo spettacolo risultava «dimenticato» nella ripartizione fra Stato e Regioni.

La Toscana, dopo aver cercato di bypassare i vincoli della Soprintendenza sull'Argentario, su spinta di sindaci o interessi speciali, con la nuova riforma rientra sotto la tutela dello Stato, i sovrintendenti stabiliranno i vincoli paesaggistici come in passato. Il discorso cambia per quanto tocca la gestione dei siti e dei Beni culturali di interesse regionale e locale che toccano alle Regioni ed enti locali. Musei e monumenti di interesse nazionale spettano dunque al Ministero e alle Soprintendenze nazionali. Chi decide quali siano tali monumenti e musei? Spetta al ministro Urbani compilare quanto prima una lista di 30-40 importanti monumenti e musei di cui lo Stato deve occuparsi. Tra questi compariranno il Colosseo, Brera, il Museo Egizio di Torino, il Vittoriano come simbolo della patria e così via. Enti locali e Regioni avranno più musei, siti e monumenti da gestire e valorizzare. In pratica lo Stato ha il compito di stabilire le norme generali, le leggi quadro alle quali devono poi attenersi Regioni ed enti locali. Il testo delle norme riguarda pure l'ordinamento sportivo. Il risultato dovrebbe comportare competenze più chiare e coinvolgimento delle grandi risorse del paese: enti locali, volontariato e realtà private territoriali. Basterà tutto ciò a ridurre i conflitti e le incertezze? È probabile, o quanto meno è augurabile per il bene d'un patrimonio così vasto, capillare e ovunque diffuso tanto da rendere ardue tutela e prevenzione per i secoli a venire.


 
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