Il giudice: niente diritti politici agli stranieri Respinto il ricorso di una nigeriana a Vicenza
Gli stranieri, anche se regolarmente soggiornanti in Italia e muniti
di carta di soggiorno (concessa dopo sei anni), non possono partecipare
alle elezioni per «l'impossibilità di fondare un diritto di
voto sulla base del diritto vigente». Sarebbe necessaria prima la
ratifica integrale, con procedura costituzionale, della Convenzione di
Strasburgo del 1992, e poi una legge che disciplini la materia nel nostro
ordinamento. Con queste motivazioni oggettive, in sintesi, il giudice vicentino
Gaetano Campo ha respinto il ricorso di una immigrata nigeriana, Lidia
Amoateng, 32 anni, che chiedeva di esercitare il diritto di voto sulla
base delle convenzioni internazionali e dei contenuti della Bossi-Fini.
Ma la sua istanza è stata respinta anche sotto il profilo soggettivo,
perché la donna non risulta titolare di carta di soggiorno, anche
se sostiene di essere residente a Vicenza da sette anni.Il giudice ha comunque
escluso «qualsiasi profilo di illegittimità e di discriminatorietà
del comportamento» del Comune, «trattandosi di comportamento
conforme alle leggi vigenti del nostro ordinamento». Anche il giudice
della seconda sezione del tribunale civile di Roma Marina Meloni aveva
respinto il ricorso presentato con procedura d'urgenza in cui si chiedeva
che il ministero dell'Interno sospendesse le prossime elezioni provinciali
per consentire agli extracomunitari residenti nella provincia di Roma,
e con regolare attività lavorativa, di votare.