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La Stampa   24-05-2003
 
Il giudice: niente diritti politici agli stranieri
Respinto il ricorso di una nigeriana a Vicenza
 
Gli stranieri, anche se regolarmente soggiornanti in Italia e muniti di carta di soggiorno (concessa dopo sei anni), non possono partecipare alle elezioni per «l'impossibilità di fondare un diritto di voto sulla base del diritto vigente». Sarebbe necessaria prima la ratifica integrale, con procedura costituzionale, della Convenzione di Strasburgo del 1992, e poi una legge che disciplini la materia nel nostro ordinamento. Con queste motivazioni oggettive, in sintesi, il giudice vicentino Gaetano Campo ha respinto il ricorso di una immigrata nigeriana, Lidia Amoateng, 32 anni, che chiedeva di esercitare il diritto di voto sulla base delle convenzioni internazionali e dei contenuti della Bossi-Fini. Ma la sua istanza è stata respinta anche sotto il profilo soggettivo, perché la donna non risulta titolare di carta di soggiorno, anche se sostiene di essere residente a Vicenza da sette anni.Il giudice ha comunque escluso «qualsiasi profilo di illegittimità e di discriminatorietà del comportamento» del Comune, «trattandosi di comportamento conforme alle leggi vigenti del nostro ordinamento». Anche il giudice della seconda sezione del tribunale civile di Roma Marina Meloni aveva respinto il ricorso presentato con procedura d'urgenza in cui si chiedeva che il ministero dell'Interno sospendesse le prossime elezioni provinciali per consentire agli extracomunitari residenti nella provincia di Roma, e con regolare attività lavorativa, di votare. 
 
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