"La Corte Costituzionale - si legge in un comunicato della Corte -
ha depositato tre sentenze ed una ordinanza (n. 196, 197, 198 e 199 ) relative
alle questioni sorte in relazione al condono edilizio del 2003 (relatore
è stato il prof. Ugo De Siervo).
La prima sentenza (n.196/2004) è relativa ai ricorsi presentati
da numerose Regioni (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Fiuli-Venezia
Giulia, Lazio, Marche, Toscana, Umbria) contro l’art. 32 del decreto legge
269 del 2003, convertito in legge 326/2003, che appunto prevede e disciplina
il condono edilizio.
In questa sentenza la Corte costituzionale, pur riconoscendo l’ammissibilità
costituzionale in linea di principio di una legislazione statale relativa
ad un condono edilizio di tipo straordinario, ha però dichiarato
la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni del
testo adottato nel 2003, al fine di renderlo compatibile con le vaste competenze
di Regioni e Comuni in materia urbanistica ed anche più rispettoso
della tutela del paesaggio e dell’equilibrato sviluppo urbanistico. La
Corte costituzionale ha difeso la piena competenza dello Stato a determinare
in via esclusiva il condono sul versante delle responsabilità
penali relative a costruzioni abusive, ma ha affermato che sul piano del
condono amministrativo lo Stato non può escludere il potere delle
Regioni di articolare e specificare la legislazione statale mediante proprie
leggi, pur rispettose dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Sul piano del condono amministrativo, quindi, allo Stato spetta solo
la legislazione di principio, mentre alle Regioni spetta (solo per fare
un esempio) determinare –all’interno dei limiti massimi determinati a livello
statale- quali tipologie possano essere condonate e per quali volumetrie.
Al tempo stesso, altre dichiarazioni di illegittimità costituzionali
sono finalizzate a valorizzare maggiormente l’autonomia degli enti locali:
fra queste vi è anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma che sottraeva agli enti locali il potere di far eseguire le
demolizioni degli edifici illegalmente edificati. La sentenza dovrà
essere necessariamente seguita da una legge statale che determini alcuni
indispensabili termini per far funzionare il nuovo tipo di condono edilizio
che scaturisce dalla sentenza.
A questo proposito, la sentenza così si esprime: “il necessario
riconoscimento del ruolo legislativo delle regioni nella attuazione della
legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini dell’operatività
della normativa in esame, che il legislatore nazionale provveda alla rapida
fissazione di un termine, che dovrà essere congruo perché
le Regioni e le Province autonome possano determinare tutte le specificazioni
cui sono chiamate dall’art. 32 – quale risultante dalla presente sentenza
– sulla base del dettato costituzionale e dei rispettivi statuti speciali.
Il legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere a ridefinire i
termini previsti per gli interessati … (ciò ovviamente facendo
salve le domande già presentate). È peraltro evidente che
la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono
dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla
scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l’esercizio del loro
potere legislativo.
In considerazione della particolare struttura del condono edilizio
straordinario qui esaminato, che presuppone un’accentuata integrazione
fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l’adozione della
legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa
e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale;
nell’ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il
proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a
prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto,
un’ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare
i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione
la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003,
così come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003 (fatti
salvi i nuovi termini per gli interessati)” .
L’ordinanza n. 197/2004, relativa ai numerosi ricorsi incidentali di
legittimità costituzionale sollevati da vari organi giudiziari contro
il recente condono edilizio, rinvia ad essi le questioni perché
verifichino se le modificazioni conseguenti alla sentenza 196/2004 permettono
di superare i dubbi di legittimità che avevano sollevato. Le sentenze
n. 198/2004 e n. 199/2004 derivano da impugnative del Governo contro quattro
leggi regionali (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana)
ed un atto di indirizzo della regione Campania che hanno dichiarato o considerato
inapplicabile nel territorio regionale la legislazione statale sul condono
edilizio.
La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale
di questi atti regionali, perché la naturale dialettica fra Regioni
e Stato (così come anche viceversa) deve mantenersi nell’ambito
degli strumenti e delle forme costituzionali, senza pericolosi tentativi
di “farsi giustizia da sé”.
E' un "capitolo" da 3,6 miliardi quello che il condono edilizio dovrebbe
garantire per la costruzione dei conti pubblici del 2004. La Finanziaria
di quest' anno, che di fatto proponeva una correzione del deficit di circa
11 miliardi di euro, prevedeva infatti di incassare 3,1 miliardi dal condono
edilizio tout court e altri 460 milioni di euro dalla sanatoria per le
costruzioni realizzate su alcune tipologie di aree demaniali statali. La
decisione della Consulta - che ha oggi richiesto un allungamento dei tempi
ed anche piu' poteri alle regioni per fissare le tipologie e le superfici
sanabili - riapre questo capitolo con effetti che per i conti pubblici
non possono essere ora stimati. Di certo il condono ha superato lo scoglio
della legittimità costituzionale, ma si allungheranno ulteriormente
i tempi per le domande di condono che inizialmente erano stati fissati
per il 31 marzo 2004 e poi, dopo i ricorsi alla Corte Costuzionale da parte
di alcune regioni, erano stati spostati al 31 luglio. L' incasso effettivo,
invece, dipenderà anche dalle decisioni che adotteranno le diverse
regioni: c'e' da aspettarsi che le amministrazioni che avevano sollevato
perplessità fissino misure piu' stringenti, limitando le tipologie
di abuso che possono essere sanate.
Quanto dichiarato oggi dalla Consulta in materia di condono secondo
il presidente della Regione Toscana Claudio Martini, va accolto ''con viva
soddisfazione''.E' quanto Martini ha detto oggi nell' ambito della consueta
conferenza stampa che precede i lavori della Giunta.''Il testo della sentenza
della Consulta non lo abbiamo ancora visto - ha detto - ma se questi sono
gli esiti esprimo viva soddisfazione. Perché introduce un punto
fondamentale: non si può fare un condono senza le Regioni. Ora dovremo
vedere cosa farà il Governo, probabilmente una legge di principio''.
''Assolutamente coerente'' con i contenuti del ricorso alla Corte costituzionale
con cui la Regione Umbria ''voleva affermare l' incostituzionalita' di
norme che invadevano le competenze regionali in materia di governo del
territorio e di urbanistica'': così la presidente della giunta umbra,
Maria Rita Lorenzetti, commenta la sentenza della Consulta in materia
di condono. ''La sentenza, che devo però ancora leggere attentamente,
in sostanza - ricorda Lorenzetti in una dichiarazione - afferma il principio
che la gestione del territorio e' quantomeno materia concorrente tra Stato
e Regioni, riconoscendo allo Stato la potestà di dettare i principi
generali, riservando invece alle Regioni il compito di emanare norme legislative
d' attuazione in materia di urbanistica e tutela del paesaggio''.
Lorenzetti (nella foto) sottolinea che ''la Regione Umbria si e' gia' mossa
in questa direzione, approvando una prima legge regionale in materia, con
lo scopo di non penalizzare in alcun modo il cittadino umbro, perché
la normativa regionale recepisce il testo unico sull' edilizia (la legge
380 del 2001). Inoltre, per
evitare confusioni ed incertezze, la legge regionale invitava i Comuni
a sospendere il procedimento amministrativo relativo ad eventuali domande
di condono edilizio presentate ai sensi della normativa nazionale, per
consentire al cittadino di presentare comunque domanda di condono''. ''Ora
- prosegue Lorenzetti - con una successiva normativa regionale intendiamo
mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di sanare i cosiddetti
'piccoli abusi', nonché alcune, comprovate e specifiche situazioni
di abusivismo, determinatesi nell' ambito dell' opera di ricostruzione
post sismica. Tutto cio' - conclude la presidente dell'Umbria - senza mai
mettere in discussione il principio di un sano governo del territorio e
la tutela del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico''.
(gs)