Riforme Istituzionali
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Dal sito www.regioni.it  28-06-2004
 
Condono edilizio: le sentenza della Consulta
 
"La Corte Costituzionale - si legge in un comunicato della Corte - ha depositato tre sentenze ed una ordinanza (n. 196, 197, 198 e 199 ) relative alle questioni sorte in relazione al condono edilizio del 2003 (relatore è stato il prof. Ugo De Siervo).
La prima sentenza (n.196/2004) è relativa ai ricorsi presentati da numerose Regioni (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Fiuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Toscana, Umbria) contro l’art. 32 del decreto legge 269 del 2003, convertito in legge 326/2003, che appunto prevede e disciplina il condono edilizio.
In questa sentenza la Corte costituzionale, pur riconoscendo l’ammissibilità costituzionale in linea di principio di una legislazione statale relativa ad un condono edilizio di tipo straordinario, ha però dichiarato la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni del testo adottato nel 2003, al fine di renderlo compatibile con le vaste competenze di Regioni e Comuni in materia urbanistica ed anche più rispettoso della tutela del paesaggio e dell’equilibrato sviluppo urbanistico. La Corte costituzionale ha difeso la piena competenza dello Stato a determinare  in via esclusiva il  condono sul versante delle responsabilità penali relative a costruzioni abusive, ma ha affermato che sul piano del condono amministrativo lo Stato non può escludere il potere delle Regioni di articolare e specificare la legislazione statale mediante proprie leggi, pur rispettose dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Sul piano del condono amministrativo, quindi, allo Stato spetta solo la legislazione di principio, mentre alle Regioni spetta (solo per fare un esempio) determinare –all’interno dei limiti massimi determinati a livello statale- quali tipologie possano essere condonate e per quali volumetrie. Al tempo stesso, altre dichiarazioni di illegittimità costituzionali sono finalizzate a valorizzare maggiormente l’autonomia degli enti locali: fra queste vi è anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che sottraeva agli enti locali il potere di far eseguire le demolizioni degli edifici illegalmente edificati. La sentenza dovrà essere necessariamente seguita da una legge statale che determini alcuni indispensabili termini per far funzionare il nuovo tipo di condono edilizio che scaturisce dalla sentenza.
A questo proposito, la sentenza così si esprime: “il necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle regioni nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini dell’operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine, che dovrà essere congruo perché le Regioni e le Province autonome possano determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall’art. 32 – quale risultante dalla presente sentenza – sulla base del dettato costituzionale e dei rispettivi statuti speciali. Il legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere a ridefinire i termini previsti per gli interessati … (ciò  ovviamente facendo salve le domande già presentate). È peraltro evidente che la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l’esercizio del loro potere legislativo.
In considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato, che presuppone un’accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l’adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell’ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un’ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, così come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003 (fatti salvi i nuovi termini per gli interessati)” .
L’ordinanza n. 197/2004, relativa ai numerosi ricorsi incidentali di legittimità costituzionale sollevati da vari organi giudiziari contro il recente condono edilizio, rinvia ad essi le questioni perché verifichino se le modificazioni conseguenti alla sentenza 196/2004 permettono di superare i dubbi di legittimità che avevano sollevato. Le sentenze n. 198/2004 e n. 199/2004 derivano da impugnative del Governo contro quattro leggi regionali (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana) ed un atto di indirizzo della regione Campania che hanno dichiarato o considerato inapplicabile nel territorio regionale la legislazione statale sul condono edilizio.
La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di questi atti regionali, perché la naturale dialettica fra Regioni e Stato (così come anche viceversa) deve mantenersi nell’ambito degli strumenti e delle forme costituzionali, senza pericolosi tentativi di “farsi giustizia da sé”.
E' un "capitolo" da 3,6 miliardi quello che il condono edilizio dovrebbe garantire per la costruzione dei conti pubblici del 2004. La Finanziaria di quest' anno, che di fatto proponeva una correzione del deficit di circa 11 miliardi di euro, prevedeva infatti di incassare 3,1 miliardi dal condono edilizio tout court e altri 460 milioni di euro dalla sanatoria per le costruzioni realizzate su alcune tipologie di aree demaniali statali. La decisione della Consulta - che ha oggi richiesto un allungamento dei tempi ed anche piu' poteri alle regioni per fissare le tipologie e le superfici sanabili - riapre questo  capitolo con effetti che per i conti pubblici non possono essere ora stimati. Di certo il condono ha superato lo scoglio della legittimità costituzionale, ma si allungheranno ulteriormente i tempi per le domande di condono che inizialmente erano stati fissati per il 31 marzo 2004 e poi, dopo i ricorsi alla Corte Costuzionale da parte di alcune regioni, erano stati spostati al 31 luglio. L' incasso effettivo, invece, dipenderà anche dalle decisioni che adotteranno le diverse regioni: c'e' da aspettarsi che le amministrazioni che avevano sollevato perplessità  fissino misure piu' stringenti, limitando le tipologie di abuso che possono essere sanate.
Quanto dichiarato oggi dalla Consulta in materia di condono secondo il presidente della Regione Toscana Claudio Martini, va accolto ''con viva soddisfazione''.E' quanto Martini ha detto oggi nell' ambito della consueta conferenza stampa che precede i lavori della Giunta.''Il testo della sentenza della Consulta non lo abbiamo ancora visto - ha detto - ma se questi sono gli esiti esprimo viva soddisfazione. Perché introduce un punto fondamentale: non si può fare un condono senza le Regioni. Ora dovremo vedere cosa farà il Governo, probabilmente una legge di principio''.
''Assolutamente coerente'' con i contenuti del ricorso alla Corte costituzionale con cui la Regione Umbria ''voleva affermare l' incostituzionalita' di norme che invadevano le competenze regionali in materia di governo del territorio e di urbanistica'': così la presidente della giunta umbra, Maria Rita Lorenzetti,  commenta la sentenza della Consulta in materia di condono. ''La sentenza, che devo però ancora leggere attentamente, in sostanza - ricorda Lorenzetti in una dichiarazione - afferma il principio che la gestione del territorio e' quantomeno materia concorrente tra Stato e Regioni, riconoscendo allo Stato la potestà di dettare i principi generali, riservando invece alle Regioni il compito di emanare norme legislative d' attuazione in materia di urbanistica e tutela del paesaggio''.  Lorenzetti (nella foto) sottolinea che ''la Regione Umbria si e' gia' mossa in questa direzione, approvando una prima legge regionale in materia, con lo scopo di non penalizzare in alcun modo il cittadino umbro, perché la normativa regionale recepisce il testo unico sull' edilizia (la legge 380 del 2001). Inoltre, per
evitare confusioni ed incertezze, la legge regionale invitava i Comuni a sospendere il procedimento amministrativo relativo ad eventuali domande di condono edilizio presentate ai sensi della normativa nazionale, per consentire al cittadino di presentare comunque domanda di condono''. ''Ora - prosegue Lorenzetti - con una successiva normativa regionale intendiamo mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di sanare i cosiddetti 'piccoli abusi', nonché alcune, comprovate e specifiche situazioni di abusivismo, determinatesi nell' ambito dell' opera di ricostruzione post sismica. Tutto cio' - conclude la presidente dell'Umbria - senza mai mettere in discussione il principio di un sano governo del territorio e la tutela del nostro patrimonio ambientale e  paesaggistico''.
(gs)

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