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Dal sito www.repubblica.it  28-06-2004
 
La Corte Costituzionale giudica legittimo in linea di principio il provvedimento edilizio. Necessaria una nuova legge statale
 
Slitta il termine per il condono
La Consulta: decidono le regioni
 
ROMA - Sì al condono edilizio, ma a decidere come e quando devono essere le Regioni, il che comporta implicitamente uno slittamento del termine per le domande attualmente fissato al 31 luglio.

La Corte Costituzionale si è pronunciata oggi sulla serie di ricorsi presentati da diverse regioni sul condono 2003 e ha giudicato costituzionalmente ammissibile il provvedimento statale solo in linea di principio. La Consulta ha confermato, cioè, la piena legittimità dello Stato a determinare il provvedimento in linea generale e sul piano delle responsabilità penali, ma ha sottolineato la competenza regionale sul versante amministrativo facendo così, di fatto, slittare il termine previsto per la fine di luglio.

La Corte ha stabilito che sono illegittime diverse disposizioni del testo di Tremonti, perché intervenivano su materia di competenza, appunto, delle Regioni. Diventa così inevitabile lo slittamento del termine di presentazione delle domande di condono. L'organo costituzionale ha infatti deciso che alla sua pronuncia dovrà far seguito una nuova legge dello Stato che determini alcuni indispensabili termini per far funzionare il nuovo tipo di condono.

"Il legislatore dovrà provvedere a ridefinire i termini previsti per gli interessati (ciò ovviamente facendo salve le domande già presentate)", ha scritto la Consulta, che ha aggiunto: "E' peraltro evidente che la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l'esercizio del loro potere legislativo". Rinvio, quindi, a data da destinarsi.
 
Al di là dei termini temporali, le tre sentenze della Corte comunque parlano chiaro: il provvedimento straordinario sugli abusivismi edilizi è appannaggio dello Stato ma la determinazione dei tetti massimi (nei limiti fissati a livello centrale), quali tipologie possono essere condonate e per quali volumetrie lo devono stabilire le amministrazioni locali. Pena: la incostituzionalità del provvedimento statale.

La decisione arriva grazie ai ricorsi presentati da moltissime Regioni (Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Toscana e Umbria) e valorizza senza mezzi termini l' autonomia degli enti locali rispetto al potere centrale. Importante soprattutto la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che sottraeva agli enti locali il potere di far eseguire le demolizioni degli edifici illegalmente costruiti.


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