Corriere
della sera 29-06-2004
Ma le domande già presentate non decadranno
ROMA - L’unica cosa da fare è aspettare. La regola della prudenza vale tanto per chi abbia già fatto domanda di condono (la scadenza era il 31 luglio prossimo), quanto per chi non l’avesse inoltrata. La pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta ieri, nell’imporre implicitamente la necessità di allungare i termini del condono per consentire alle Regioni di legiferare, crea molti problemi interpretativi che un cittadino da solo non può risolvere.
LE DOMANDE NON DECADONO -Le domande già presentate non decadono
(per la Consulta il condono è legittimo) e producono il loro effetto
di sanatoria ai soli fini penali su eventuali procedimenti o sanzioni pendenti.
Il problema è un altro: capire l’effetto «amministrativo»
delle domande presentate. La Corte ha deciso che lo Stato avrebbe dovuto
rispettare l’autonomia delle Regioni lasciando alla loro potestà
legislativa l’indicazione delle modalità specifiche del condono
nell’ambito di una cornice definita a livello statale. Quello che avverrà
ora è proprio questo. Lo Stato emanerà un decreto contenente
le linee generali del condono e darà alle Regioni un termine entro
il quale legiferare, definendo le modalità specifiche della sanatoria.
Lo stesso decreto fisserà un nuovo termine, evidentemente successivo
all’emanazione delle leggi regionali, entro cui i cittadini dovranno presentare
domanda.
I TEMPI -Facendo un po’ di conti, considerando che ci avviamo alla pausa
estiva del Parlamento, e che le Regioni devono avere almeno un paio di
mesi di tempo per legiferare, nella migliore delle ipotesi il nuovo termine
del condono potrebbe essere il 31 dicembre. Questo nuovo termine teoricamente
non dovrebbe comportare la modifica di un altro: quello del 31 marzo 2003,
entro il quale l’abuso da condonare deve essere stato commesso.
I limiti massimi del condono restano quelli stabiliti dalla legge dello
Stato: sarà possibile condonare ampliamenti non superiori al 30%
o, alternativamente, a 750 metri cubi, e per le costruzioni nuove la volumetria
non dovrà superare i 3 mila metri cubi. Ma ogni Regione potrebbe
decidere di circoscrivere la portata di questo condono agendo su tutte
le altre variabili (tipologie, volumetrie, ecc), fino quasi a annullarne
l’effetto. Ci potrebbero essere così 20 condoni diversi: quante
sono le Regioni. Nel caso in cui una Regione non esercitasse tale potestà
legislativa si applicherebbe la disciplina statale.
DIRITTI ACQUISITI -Secondo Maurizio Lupi, membro della commissione Lavori
pubblici della Camera, la sentenza potrebbe favorire chi ha già
fatto domanda di condono perché i diritti da lui acquisiti con la
precedente legge non dovrebbero essere toccati da un’eventuale successiva
legge regionale restrittiva. Questo, sia che la sua Regione sia tra quelle
che non hanno mai legiferato, come la Lombardia, sia che si tratti di una
delle Regioni che avevano legiferato escludendo il condono, come la Toscana,
bocciate ieri dalla Consulta.
Antonella Baccaro
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