05-03-2001 (alla fine del testo del Decreto: Brevi considerazioni sul merito del decreto: motivi di nullità )
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
VISTI:
· l'art. 123 della Costituzione;
· l'articolo 65 dello statuto della Regione Lombardia;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglia regionale n VII/0025 del 15 settembre 2000 (Burl s.e. n. 40 del 2 ottobre 2000), con la quale il consiglio regionale ha stabilito dl procedere all'indizione di un referendum consultivo della popolazione lombarda sul seguente quesito; "volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie alla promozione de! trasferimento delle funzioni statali In materia dl sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione?", demandando al presidente della Giunta regionale di provvedere all'indizione del referendum e di stabilire altresì la data e le modalità di svolgimento della consultazione;
VISTA la legge regionale 28 aprile l993, n. 34 "Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n 26 e successive modificazioni", ed in particolare il Titolo III, che disciplina i referendum consultivi;
DATO ATTO che avverso la citata deliberazione del consiglio regionale, il presidente del consiglio dei Ministri ha promosso ricorso in Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni con richiesta di sospensiva e che ad oggi non risulta fissata né l'udienza di trattazione dell'istanza cautelare né del merito;
DATO ATTO altresì che in base alla data disciplina, il referendum viene effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal presidente della Giunta regionale, sentiti il commissario del Governo e Presidenti delle Corti d'Appello interessate ai fini della determinazione della date della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio;
RITENUTO che l’indizione del referendum da parte del presidente della Giunta regionale costituisce, ai sensi della citata l.r. 34/1983, atto dovuto quale necessario provvedimento conclusivo del procedimento referendario, così come disegnato dalla legge regionale,
ATTESO che il Presidente della Regione Lombardia con nota in data 27 febbraio 2001, prot. N. A1.2001.0009278 ha attivato il procedimento di consultazione con il Commissario del Governo e con i Presidenti di Corti d’Appello interessate ai sensi della sopracitata disciplina regionale, comunicando l'intenzione di fissare la data di svolgimento in concomitanza con il rinnovo del parlamento delta Repubblica;
PRESO ATTO che i Presidenti di Corte d'Appello e il Commissario del Governo interpellati si sono così espressi:
- il presidente della Corte d'Appello di Brescia con nota del 27/02/2001 ns. prot.n.A1.2001.0009392 del 28/02/2001) ha comunicato: "nulla osta (...) all'effettuazione delta consultazione referendaria (...) in concomitanza con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento della Repubblica";
- il presidente della Corte d'Appello di Milano con nota del 27/02/2001 ns. prot.n.A1.2001.0009391 del 28/02/2001) ha comunicato: "Ritengo, per evidenti ragioni di opportunità ed economicità che la consultazione referendaria di cui alla l.r. 34 del 28.04.1983, sia indetta in concomitanza con le prossime elezioni politiche (...)";
- il presidente della Corte d'Appello di Trento con nota del 28/02/2001 (ns.prot. A1.2001.000/9520 del 28/02/2001) ha comunicato: "(...) esprimo la mia approvazione e concordo con l'effettuazione di detto referendum in concomitanza con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento della Repubblica";
- il Commissario del Governo con nota del 28 febbraio 2001 prot. n.
40702/345 (nostro protocollo A1.2001.0009657 del 25/2/2001)
ha comunicato: "Ritengo necessario (...) far rilevare che la deliberazione
VII/0025 del 15 settembre 2000 con la quale il Consiglio regionale ha stabilito
di procedere all'indizione del referendum in parola è stata impugnata
dal Governo, per conflitto di attribuzione, avanti la Corte
Costituzionale e il relativo procedimento non si è ancora concluso.
In pendenza, pertanto, del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale
e tenuto conto che il Presidente della Repubblica non ha adottato il decreto
di convocazione dei comizi per le elezioni del parlamento, non ritengo
di poter esprimere parere favorevole allo svolgimento del referendum nei
tempi ipotizzati";
CONSIDERATO a tale ultimo proposito, da un lato, che la pendenza del giudizio per conflitto di attribuzioni innanzi alta Corte Costituzionale non produce "ex se" la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, che deve quindi trovare esecuzione nel termini di legge; e, dall'altro, che la modalità prescelta di individuazione delle data di svolgimento del referendum assolve compiutamente alle esigenze di conoscibilità e certezza volute dall'ordinamento;
REPUTATO Inoltre che evidenti ragioni di - economicità e convenienza, attestate anche dai Presidenti delle Corti d'Appello consultati, rendono opportuno far coincidere la data delle elezioni politiche e quella della consultazione referendaria;
DATO ATTO che per lo svolgimento del referendum si osservano la disposizioni di cui alla citata legge regionale n 34 del 1983 e, per quanto dalla stessa non disciplinato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa statale in materia;
DECRETA
1. è Indetto per il giorno di domenica, concomitante con la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento delta Repubblica, presso i comuni della Lombardia il referendum consultivo recante il seguente quesito:
"Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell'unita nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia di Sanità, Istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione?"
2. il presente decreto è comunicato al Commissario del Governo, ai presidenti delle Corti di Appello, ai Sindaci ed ai presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali della Lombardia per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti:
3. il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Brevi considerazioni sul merito del decreto: motivi di nullità.
Come ricordato nel decreto stesso, la consultazione referendaria deve
svolgersi in una domenica tra aprile e giugno; altresì, la data
deve essere fissata con decreto del Presidente della regione non oltre
il 28 febbraio.
Dalla formula d'indizione adottata, però, è facile verificare
come entrambi questi requisiti non vengano rispettati, in modo particolare
riguardo alla "modalità prescelta di individuazione della data
di svolgimento del referendum" che non "assolve compiutamente
alle esigenze di conoscibilità e certezza volute dall'ordinamento".
Da un lato, infatti, si aggira l'obbligo della scadenza del 28 febbraio,
rinviando la determinazione della data di svolgimento del referendum consultivo
al verificarsi di altri eventi, per di più estranei alla "vita istituzionale"
della Regione;
dall'altro, non vi è altresì certezza di poter rispettare
il termine aprile-giugno laddove le Camere non vengano sciolte anticipatamente.
Come più volte ricordato da importanti figure istituzionali,
"la legislatura scadrà il 9 maggio 2001". Nel caso, quindi,
di fine naturale della legislatura, è soltanto a partire da quella
data che decorrerà il termine di 70 giorni, fissato dall'art. 61
Cost., entro il quale dovranno svolgersi nuove elezioni.
Le elezioni politiche potrebbero cioè tenersi anche nel mese
di luglio; mese nel quale, però, è assolutamente escluso
che possa tenersi anche il referendum consultivo "indetto" con il decreto
del Presidente Formigoni firmato il 28 febbraio.
Riguardo, infine, ai pareri dei Presidenti delle Corti d'Appello menzionati
nel decreto, tutti favorevoli all'unificazione delle due scadenze, c'è
da rilevare che non si tratta, anche, di giudizi sulla liceità della
"modalità prescelta di individuazione della data di svolgimento
del referendum".
Modalità d'individuazione che non può, in ogni caso,
derogare alle certezze di legge richieste; certezze che vengono meno nell'ipotesi
che non si conosca, alla scadenza del 28 febbraio, la data di svolgimento
delle elezioni politiche che, per quanto detto sopra, potrebbe benissimo
cadere nel mese di luglio.