La Consulta, infatti, nel ritenere l’atto impugnato non lesivo di ""scelte fondamentali di livello costituzionale" in presenza delle quali non è consentita la separata consultazione di frazioni del corpo elettorale", accogliendo così le ragioni della Regione Lombardia, la quale ha sostenuto trattarsi "di iniziative legislative ordinarie, o in campo organizzativo e amministrativo, ma comunque di attività che non si svolgono sul piano della revisione costituzionale", ha di fatto confermato quanto opposto nei ricorsi dell’Associazione Progetto Diritti e altri, in merito alla mancanza dei requisiti di determinatezza del quesito richiesti dal complesso della legislazione della Regione Lombardia, e per i quali il TAR della Lombardia ha fissato udienza il 20 aprile 2001.
La necessità della chiarezza del contenuto del
provvedimento sottoposto a referendum consultivo risulta chiaramente desumibile
dal complesso dalla legislazione regionale.
Ai sensi dell’art. 25 l.r. 34/83 "il consiglio regionale
prima di procedere all’emanazione di provvedimenti di sua competenza ,
può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni
interessate ai provvedimenti stessi. La deliberazione del consiglio regionale
che determina l’effettuazione del referendum consultivo deve indicare il
quesito da rivolgere agli elettori..." Ai sensi dell’art. 26, 3°
comma, nelle schede per i referendum consultivi "sono formulati i quesiti
da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente
il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum".
Dalle norme citate, appare quindi chiaro come il quesito
referendario debba essere formulato in modo tale da consentire l’identificazione
di provvedimenti specifici
Ma per stessa ammissione della difesa della Regione Lombardia
presso la Consulta, il quesito referendario è vagamente indirizzato
a promuovere iniziative legislative ordinarie o in campo organizzativo
e amministrativo.
Gli elettori della regione Lombardia verrebbero cioè
chiamati ad esprimersi, in violazione della su citata normativa regionale,
senza conoscere il contenuto del/i provvedimento/i che la regione potrà
adottare in forza dell’eventuale risultato positivo del referendum.
Per questo motivo, e per altre violazioni della legislazione regionale, l’Associazione Progetto Diritti è certa che il TAR della Lombardia accoglierà le obiezioni dei ricorrenti avverso la delibera e l’atto d’indizione del referendum consultivo.
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