Riforme Istituzionali
Osservatorio sulla devolution
 
Rassegna stampa
 
www.riforme.net


Roma, 6 aprile 2001 
 
L’Associazione Progetto Diritti, a seguito dell’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva del referendum consultivo lombardo emessa dalla Consulta in data 5 aprile 2001, ritiene doveroso precisare come sia da ritenere quanto mai improbabile, diversamente da quanto sostenuto da gran parte degli organi d’informazione, che il referendum in questione possa svolgersi il 13 maggio 2001.

La Consulta, infatti, nel ritenere l’atto impugnato non lesivo di ""scelte fondamentali di livello costituzionale" in presenza delle quali non è consentita la separata consultazione di frazioni del corpo elettorale", accogliendo così le ragioni della Regione Lombardia, la quale ha sostenuto trattarsi "di iniziative legislative ordinarie, o in campo organizzativo e amministrativo, ma comunque di attività che non si svolgono sul piano della revisione costituzionale", ha di fatto confermato quanto opposto nei ricorsi dell’Associazione Progetto Diritti e altri, in merito alla mancanza dei requisiti di determinatezza del quesito richiesti dal complesso della legislazione della Regione Lombardia, e per i quali il TAR della Lombardia ha fissato udienza il 20 aprile 2001.

La necessità della chiarezza del contenuto del provvedimento sottoposto a referendum consultivo risulta chiaramente desumibile dal complesso dalla legislazione regionale.
Ai sensi dell’art. 25 l.r. 34/83 "il consiglio regionale prima di procedere all’emanazione di provvedimenti di sua competenza , può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi. La deliberazione del consiglio regionale che determina l’effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori..." Ai sensi dell’art. 26, 3° comma, nelle schede per i referendum consultivi "sono formulati i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum".

Dalle norme citate, appare quindi chiaro come il quesito referendario debba essere formulato in modo tale da consentire l’identificazione di provvedimenti specifici
Ma per stessa ammissione della difesa della Regione Lombardia presso la Consulta, il quesito referendario è vagamente indirizzato a promuovere iniziative legislative ordinarie o in campo organizzativo e amministrativo.
Gli elettori della regione Lombardia verrebbero cioè chiamati ad esprimersi, in violazione della su citata normativa regionale, senza conoscere il contenuto del/i provvedimento/i che la regione potrà adottare in forza dell’eventuale risultato positivo del referendum.

Per questo motivo, e per altre violazioni della legislazione regionale, l’Associazione Progetto Diritti è certa che il TAR della Lombardia accoglierà le obiezioni dei ricorrenti avverso la delibera e l’atto d’indizione del referendum consultivo.

www.progettodiritti.it - onlusdiritti@tiscalinet.it - Fax ufficio stampa: 1782269470  


 
Indice "Rassegna Stampa"