ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 68
della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 68 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «I membri delle Camere non possono
essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse».
2. All’articolo 68 della Costituzione, dopo il
terzo comma è aggiunto il seguente: «Sulle deliberazioni delle
Camere adottate in ordine a quanto previsto dal presente articolo non può
essere conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)
1. L’articolo 117 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto
con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni
comunali;- beneficenza pubblica; fiere e mercati; musei e biblioteche di
enti locali; urbanistica; turismo e industria alberghiera; tranvie e linee
automobilistiche d’interesse regionale; viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque
minerali e termali;cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste; artigianato; assistenza e organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico
della Regione; pubblica sicurezza d’interesse locale.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Nei limiti dei principi fissati nella Costituzione,
ciascuna Regione può attivare la propria competenza legislativa
esclusiva per le seguenti materie: assistenza e organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico
della Regione; pubblica sicurezza d’interesse locale.
Altre materie di competenza legislativa esclusiva
delle Regioni possono essere indicate da leggi costituzionali».
Materie comprese nella competenza concorrente
ex art. 117 della Costituzione vigente che rientrerebbero nella competenza
legislativa esclusiva delle Regioni, in base alla riforma costituzionale
del 2001
- Istruzione e formazione professionale
(norme generali spettano lo Stato) - Ordinamento degli uffici ed
enti amministrativi dipendenti dalla Regione. - Circoscrizioni comunali
- Polizia amministrativa locale - Fiere e mercati - Commercio
(tranne quello con l’estero) - Beneficenza pubblica - Turismo
e industria alberghiera - Tramvie e linee automobilistiche d’interesse
regionale - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse
regionale - Caccia - Pesca nelle acque interne - Agricoltura
- Artigianato
Ulteriori possibili materie di competenza esclusiva
delle Regioni in base alla riforma costituzionale del 2001: Zootecnia -
Toponomastica
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 122
della Costituzione)
1. Il quarto comma dell’articolo 122 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse.
Sulle deliberazioni dei Consigli regionali adottate in ordine a quanto
previsto dal presente comma non può essere sollevato conflitto di
attribuzione davanti alla Corte costituzionale».
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 135
della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 135 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici, di cui tre nominati dal Presidente della
Repubblica, tre dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative,
quattro dal Parlamento in seduta comune e cinque dai Presidenti delle Giunte
e dei Consigli regionali riuniti in assemblea comune. I giudici della Corte
costituzionale sono eletti dal Parlamento e dall’assemblea dei Presidenti
delle Giunte e dei Consigli regionali con la maggioranza dei voti degli
aventi diritto».
ARTICOLO 5
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica, le
supreme magistrature ordinaria e amministrative, il Parlamento in seduta
comune e assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali
procedono alla nomina dei nuovi membri della Corte costituzionale, secondo
la composizione prevista dall’articolo 4 della legge costituzionale.
ROMA - Cinque articoli: quattro per modificare altrettanti articoli
della Costituzione, uno con la norma transitoria che fissa a sei mesi il
termine per l'elezione di una nuova Corte costituzionale "federalista",
decapitando quella attuale che il Senatùr ha definito "troppo di
sinistra". Ma fin dalla prima discussione in Consiglio dei ministri gli
alleati chiederanno a Umberto Bossi di cassare questo punto.
Arrivata appena giovedì sul tavolo dei leader della maggioranza
e dei ministri del governo Berlusconi, la devolution come la vuole il Senatùr
è già l'oggetto di un corpo a corpo tra il centrodestra e
l'opposizione, intrecciata com'è alla scelta della data del referendum
confermativo sulla riforma varata nella scorsa legislatura dal centrosinistra
("Se lo vogliono si farà ad ottobre" ha detto ieri sera Bossi durante
un comizio a Varese dando quasi un ultimatum sui tempi per le "sue" riforme).
Ma è rissa anche nella maggioranza, al di là dei toni soft
di una relazione in cui Bossi in persona non lascia spazio alla cosiddetta
"maturità padana", e nemmeno a compiti per la polizia locale che
vadano oltre la prevenzione della piccola criminalità.
Lo stop imposto al Carroccio, che sulle prime avrebbe voluto portare
il testo messo a punto da Bossi al Consiglio dei ministri di giovedì
scorso, è solo l'anticipo di un rinvio più corposo. E tutto
politicamente motivato, al di là dell'affollamento di provvedimenti
economici che il Cavaliere ha fretta di varare prima dell'estate.
La tesi di Enrico La Loggia - la proposta Bossi «non è
organica», sostiene il ministro per gli Affari regionali - è
radicalmente contraddetta dall'evidenza che è un vero e proprio
articolato, ciò che il Senatùr ha trasmesso agli alleati.
La realtà è che il Polo al completo vuole vederci chiaro,
e soprattutto coinvolgere nella discussione tutti i presidenti di Regione,
compresi quelli che come Francesco Storace e Chiaravalloti storcono il
naso all'idea di una devolution "a due velocità" mutuata dal modello
spagnolo, che consentirebbe a chi vuole sottinteso, il Nord di fissare
subito la propria competenza esclusiva su scuola, sanità e polizia
locale, lasciando agli altri sottinteso, il Sud la possibilità di
delega allo Stato.
Al vertice di mercoledì sera con Berlusconi e Fini, Bossi ha
sostanzialmente accettato l'idea che il confronto parlamentare sul suo
progetto slitti ad autunno inoltrato, dopo cioè la celebrazione
del referendum su quello che il Senatùr chiama «il falso federalismo
di Amato e D'Alema». Dopo aver invano insistito per un rinvio sine
die della consultazione popolare, il leader della Lega si è convinto
che abbia ragione il Cavaliere, convinto a questo punto che «se si
deve fare ha detto prima si fa e meglio è». Ma la disponibilità
da incassare nella sostanza solo il contentino della presentazione del
suo testo al Consiglio dei ministri potrebbe saltare di fronte al muro
opposto dagli alleati (e - raccontano - anche dal Quirinale) all'idea di
azzerare da subito la Consulta «dominata dalla sinistra». E
sempre che Carlo Azeglio Ciampi non abbia da obiettare anche all'idea di
estendere il diritto dei parlamentari (ma per Bossi anche dei consiglieri
regionali) di non venir perseguiti per le loro opinioni «comunque
espresse», e quindi anche in comizi e interviste.
E ieri sera Bossi, davanti ai militanti della Lega per un comizio a
Varese, ha voluto dare rassicurazioni. «Il patto tra me, Fini e Berlusconi
ha scandito dice devolution. E devolution sarà». Tranquillo
anche sui tempi della sua riforma: «Non sarà all'ordine del
giorno del consiglio dei ministri di mercoledì prossimo. Andrà
a quello della settimana successiva».