- 1. E' istituita una Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali, composta di 35 deputati e 35 senatori, nominati rispettivamente
dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della
Repubblica su designazione dei Gruppi parlamentari, rispettando la proporzione
esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale tale designazione
non è pervenuta, i Presidenti delle Camere provvedono direttamente
alla nomina.
- 2. I componenti della Commissione possono per la durata dei
lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni
permanenti cui appartengono. Nelle sedute di Aula, i componenti della Commissione
assenti, in quanto impegnati nei lavori della Commissione stessa, non sono
computati per fissare il numero legale.
- 3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per
una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale. Nella prima seduta la Commissione
elegge a voto segreto il Presidente. Nell'elezione, se nessuno riporta
la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio
il più anziano per età. Immediatamente dopo, la Commissione
elegge un ufficio di presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto
segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato
a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
- 4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte
II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma
di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie.
- 5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge
costituzionale relativi alle materie di cui al comma 4, presentati entro
la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
- 1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge
ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge
costituzionale e del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili.
La Commissione può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti,
ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori.
- 2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori
con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
La Commissione assegna un termine per la presentazione delle relazioni,
ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.
- 3. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e
di non passaggio agli articoli. Il voto è palese.
- 4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette alle
Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione,
corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza;
ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una
o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4, corredati
di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Al fine
di rispettare questo termine, il Presidente della Commissione ripartisce,
se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del Regolamento della
Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute
dell'Assemblea. Qualora entro tale data per uno o più progetti non
si pervenga all'approvazione definitiva, la Commissione trasmette comunque
alle Camere, per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4,
un disegno o una proposta di legge fra quelli assegnati ai sensi dell'articolo
1, comma 5, nel testo eventualmente emendato dalla Commissione stessa.
- 5. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma
4 ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può
presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione
si pronuncia nei successivi trenta giorni.
- 1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per
l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge all'ordine del giorno
delle Assemblee.
- 2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee
da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori
in rappresentanza di tutti i Gruppi.
- 3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano
le norme dei rispettivi Regolamenti. Il voto è palese. Non sono
ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli,
di rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata
per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono
presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione
con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla
Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti
fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista
la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono.
Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e
distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente
di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente
l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.
- 4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvati articolo per articolo dalle Camere senza
voto finale su ciascun progetto, ma con un voto unico sul complesso degli
articoli di tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico
finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera.
- 1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico REFERENDUM popolare entro tre mesi dalla pubblicazione ed è promulgata se al REFERENDUM abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.
- 1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale
si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati
alla Commissione.
- 2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata
secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano
le norme di procedura previste dalla Costituzione.
- 1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge costituzionale approvata ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.
- 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE successiva alla promulgazione.