XIII legislatura - I lavori
della Commissione Bicamerale per le Riforme
PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 1.
1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I
COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO
Art. 55.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni
e dallo Stato.
La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti
costituzionalmente protetti.
I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della
Repubblica, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi
fissati dalla Costituzione.
I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati
al principio di leale cooperazione.
La città di Roma è la capitale della Repubblica.
Art. 56.
Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla
autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate
in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà
e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute
dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più
vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità
e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.
È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari
e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle
Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente
attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione,
dalle leggi costituzionali o dalla legge, senza duplicazione di funzioni
e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
I Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari ed amministrative
con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con
particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo
sviluppo economico, ai servizi pubblici. Il principio di sussidiarietà
si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge,
ovvero situati nelle zone montane, esercitano, anche in parte, le funzioni
loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita
la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le Province,
possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le aree
metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.
Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti
a controlli preventivi di legittimità o di merito.
Art. 57.
La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni e lo Stato
dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
Art. 58.
Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna;
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte;
Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle
d'Aosta; Veneto.Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art. 59.
Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:
a) politica estera e rapporti internazionali; cittadinanza, immigrazione
e condizione giuridica dello straniero; elezioni del Parlamento europeo;
difesa e Forze armate; moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; bilancio ed ordinamenti tributari e contabili
propri; princìpi dell'organizzazione e dell'attività amministrativa
statale; coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; ordine pubblico e sicurezza
personale; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative
giurisdizioni; legislazione elettorale e organi di governo comunali e provinciali;
c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di
servizi; norme generali sull'istruzione e sull'Università, sui relativi
titoli di studio e sulla loro utilizzazione professionale; ordinamento
generale della ricerca scientifica e tecnologica; determinazione dei livelli
minimi comuni delle prestazioni concernenti i diritti sociali e la tutela
della salute; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento
generale della tutela e della sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti
di trasporto; poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
ordinamento nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione
civile; ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione
dei requisiti e dei parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto
il territorio nazionale; produzione e commercio di farmaci, narcotici e
veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita
dalle altre disposizioni della Costituzione e per la tutela di preminenti
e imprescindibili interessi nazionali. Lo Stato può delegare con
legge alle Regioni funzioni normative nelle materie di cui al primo comma.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio
ordine, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa
dello Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione
o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra
le Regioni, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il
lavoro.
Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle
Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi
pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
Art. 60.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
Quando una Regione, una Provincia o un Comune ritenga che una legge
o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada una
propria competenza assegnata da norme costituzionali, può, con deliberazione
della rispettiva Assemblea, sollevare la questione di legittimità
costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 61.
Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali
di organizzazione e di funzionamento.
Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive su testo identico adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla sua approvazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori
della Regione ed è promulgato se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza
dei voti validamente espressi. Non si fa luogo a referendum se lo Statuto
è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi
dei componenti l'Assemblea regionale.
Lo Statuto disciplina:
a) la forma di governo della Regione, con riferimento ai rapporti fra
l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;
b) lo scioglimento dell'Assemblea regionale;
c) l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e la richiesta
di referendum;
d) la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione
e all'attività amministrativa della Regione, con particolare riferimento
alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;
e) i princìpi dell'autonomia finanziaria della Regione e delle
procedure di bilancio e di contabilità regionali.
La legge elettorale regionale è deliberata a maggioranza dei
due terzi dei componenti l'Assemblea regionale.
Art. 62.
La legge regionale disciplina le forme e i modi:
a) delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie
competenze, anche con la previsione di organismi comuni;
b) degli accordi della Regione nelle materie di sua competenza con
Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo assenso
del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge approvata dalle
due Camere che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo
e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Regione con atto motivato.
Art. 63.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea
regionale.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 64.
L'autonomia finanziaria e tributaria è elemento costitutivo dell'autonomia
regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle Regioni
per cui ricorrono le condizioni previste dall'articolo 65, la Regione finanzia
la propria attività con:
a) tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali,
istituiti con leggi regionali sulla base di princìpi stabiliti con
legge approvata dalle due Camere;
b) quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate
derivanti da basi imponibili di tributi erariali riferibili al territorio
regionale;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe
e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle
Regioni.
Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le fattispecie
nelle quali l'esercizio dell'autonomia finanziaria e tributaria di una
Regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività
economica di altre Regioni.
Gli enti locali dispongono di autonomia finanziaria e tributaria. Con
legge approvata dalle due Camere sono definiti i tributi propri, le addizionali
o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo
autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione
degli imponibili; sono definite altresì le altre entrate collegate
al gettito locale di tributi erariali o regionali attribuite agli enti
locali. Ad essi competono inoltre proventi derivanti dalla vendita di beni
e servizi. Al finanziamento dell'attività degli enti locali concorre
infine, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari
di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.
Le Regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. Con legge
approvata dalle due Camere sono determinati i princìpi per l'attribuzione
dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti locali.
Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento e rispondono integralmente con il
loro patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma
di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province
e dai Comuni. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può
essere disposta dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni solo nelle forme
e nei limiti stabiliti con legge approvata dalle due Camere.
Con legge approvata dalle due Camere sono fissate norme dirette a promuovere
e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria
dello Stato e quella delle Regioni e degli enti locali.
Art. 65.
Con legge approvata dalle due Camere è istituito un Fondo perequativo
dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Regioni con minore
capacità fiscale per abitante.
Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie
di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria
ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza
ed economicità.
La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge
approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi e oggettivamente
determinabili; tali parametri sono determinati per un periodo almeno quadriennale.
I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie
delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione.
I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione
su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti
dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi
appositi e a destinazione vincolata.
Art. 66.
Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali, e
con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle
Regioni interessate espressa mediante referendum, possono essere modificati
i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.
Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni con
popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.
Con legge regionale, su proposta delle Assemblee regionali interessate
e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun Comune
espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati
i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.
Con legge regionale, adottata d'intesa con i Comuni proponenti, e sentite
le Province interessate, possono essere istituite nuove Province o mutati
i confini e la denominazione delle Province esistenti.
Titolo II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 67.
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto.
Art. 68.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza
e l'integrità.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Art. 69.
Il Presidente della Repubblica:
a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa,
istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze
armate;
b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni
della Camera dei deputati;
c) su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri
del Governo;
d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo ed emana i decreti aventi valore di legge approvati dal Consiglio
dei ministri;
e) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere
una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;
f) emana i regolamenti del Governo; può chiederne il riesame.
Se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve essere emanato;
g) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;
h) indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
i) invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito;
l) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta
comune;
m) può concedere grazia e commutare le pene;
n) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge che
indicano i casi nei quali queste avvengono su proposta del Governo ovvero
previo parere del Senato;
o) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.
Art. 70.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può
essere rieletto una sola volta.
Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta
anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è
incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica
o privata.
Il Presidente del Senato, non oltre il novantesimo giorno precedente
la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una
data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la
scadenza. Le candidature sono presentate da parlamentari, da rappresentanti
italiani al Parlamento europeo, da consiglieri regionali, da presidenti
di Province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità
stabilite con legge approvata dalle due Camere.
Con legge approvata dalle due Camere sono regolati i finanziamenti
e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione
alle trasmissioni televisive e radiofoniche al fine di assicurare la parità
di condizioni tra i candidati.
È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto
la maggioranza, si procede entro quattordici giorni al ballottaggio tra
i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
La legge approvata dalle due Camere regola il procedimento elettorale
e stabilisce le altre modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 71.
La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare
conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli
interessi pubblici.
L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati
con legge approvata dalle due Camere.
Art. 72.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione
del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una
data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al
verificarsi dell'evento. L'impedimento permanente del Presidente della
Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto
dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera
dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.
Art. 73.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera
dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo
ai sensi dell'articolo 76. La Camera dei deputati non può essere
sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica.
Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera
dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati
si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.
La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i sei
mesi che seguono le elezioni. Il termine è di dodici mesi qualora
le elezioni siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente
della Repubblica.
Art. 74.
Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo
ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume
la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione
delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei
referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi
e dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi,
l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine dei componenti di organi costituzionali
che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione.
Art. 75.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Titolo III
IL GOVERNO
Sezione I - Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri.
Art. 76.
Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro
espone alle Camere il suo programma.
La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale
termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata
in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma.
Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.
Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente
della Repubblica nei seguenti casi:
a) elezione della Camera dei deputati;
b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della
fiducia chiesta dal Governo;
c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.
Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo
all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.
Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro
ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 77.
Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei
ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione
e delle Forze armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della
legge.
Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. Mantiene l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività
dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio
dei ministri.
I ministri rispondono individualmente degli atti di loro competenza.
I ministeri possono essere istituiti soltanto per le materie riservate
alla competenza dello Stato.
La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità
tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private
e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati
dei membri del Governo e gli interessi pubblici.
Art. 78.
Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata
dalle due Camere.
Sezione II - La pubblica amministrazione.
Art. 79.
L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione comunale,
provinciale, regionale e statale sono disciplinate dai rispettivi regolamenti
nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) legalità, imparzialità, trasparenza, economicità,
rapidità , efficacia, efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa;
b) diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti anche
durante i procedimenti;
c) partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi;
d) facoltà di stipulare accordi sostitutivi di provvedimenti,
e definizione dei procedimenti entro termini brevi e tassativi;
e) motivazione per i provvedimenti discrezionali;
f) previsione di sistemi di controllo interno di gestione e dei risultati
conseguiti anche nella tutela dei diritti dei cittadini;
g) predisposizione di strumenti per l'analisi degli effetti organizzativi
e di funzionamento delle iniziative relative a progetti di legge, regolamenti
ed atti amministrativi generali.
Art. 80.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio esclusivo
della Repubblica.
Le leggi statali e regionali ed i regolamenti comunali e provinciali
stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei
doveri d'ufficio e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento
della responsabilità in sede civile, amministrativa o penale.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, se sono componenti del
Parlamento o delle Assemblee regionali, possono conseguire promozioni soltanto
per anzianità. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salve le eccezioni previste dalla legge.
Art. 81.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III - Autorità di garanzia e organi ausiliari.
Art. 82.
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza su determinate
materie la legge può istituire apposite Autorità.
Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei
suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza.
La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità
e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.
Art. 83.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
del Governo.
La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità
dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché
sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti
di fronte al Governo.
L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocina ed assiste in giudizio
le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla
legge.
Titolo IV
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere.
Art. 84.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
eletti a suffragio universale e diretto.
La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra
i sessi.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 85.
Il numero dei deputati è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Art. 86.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Ad ogni Regione sono attribuiti cinque senatori; il Molise ne ha due
e la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni
si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.
Art. 87.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non
nel caso previsto dall'articolo 73 e, con legge approvata dalle due Camere,
in caso di guerra.
Art. 88.
L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine
della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti. Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti
il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 89.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei
suoi componenti.
Art. 90.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento
in seduta comune possono deliberare, con la presenza della maggioranza
dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non
è presente un terzo dei componenti e se non sono approvate dalla
maggioranza dei partecipanti al voto, salvo che la Costituzione o i regolamenti
delle Camere prescrivano una maggioranza speciale. I componenti del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività
parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti
delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione
all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate
con riserva di tempi e previsione del voto finale.
Art. 91.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero
ad una Camera e ad un'Assemblea regionale.
Art. 92.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Ciascuna Camera delibera entro termini tassativi stabiliti dal proprio
regolamento.
Art. 93.
Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 94.
I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti
del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
L'autorizzazione della Camera di appartenenza è altresì
richiesta per l'utilizzazione in giudizio delle conversazioni di cui è
parte un componente del Parlamento, comunque oggetto di intercettazione
o di registrazione.
Art. 95.
I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con
legge approvata dalle due Camere.
Art. 96.
Spetta al Senato della Repubblica l'elezione di tre giudici della Corte
costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori
della magistratura, nonché ogni elezione o nomina attribuita al
Parlamento.
Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato
esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni
competenti, sulle nomine, proposte o designazioni di competenza del Governo.
Con legge approvata dalle due Camere sono determinate le nomine di
esclusiva responsabilità del Governo.
Art. 97.
Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione delle
Autonomie territoriali, presieduta da un senatore, formata per un terzo
da senatori, per un terzo dai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per un terzo da rappresentanti dei Comuni
e delle Province eletti con le modalità stabilite con legge approvata
dalle due Camere. La Commissione esamina i disegni di legge nei casi e
nei modi stabiliti dalla Costituzione ed esprime parere sulle questioni
che riguardano i Comuni, le Province e le Regioni.
Sezione II - La formazione delle leggi.
Art. 98.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere. Sono
approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:
a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di
vigilanza;
c) elezioni nazionali, europee e locali;
d) norme generali sui diritti fondamentali civili e politici e sulle
libertà inviolabili della persona;
e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento
delle giurisdizioni;
g) concessione di amnistia e di indulto;
h) ordinamento degli enti locali secondo le disposizioni del Titolo
I.
Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa
nelle materie di cui al presente articolo, nonché tutte le altre
leggi previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
Art. 99.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle
Camere, a ciascuna Assemblea regionale e agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 100.
I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li esamina
e li trasmette al Senato della Repubblica.
Entro dieci giorni un quinto dei componenti del Senato può chiedere
che il disegno di legge sia riesaminato. Sulla richiesta il Senato si pronuncia
nei venti giorni successivi eventualmente proponendo modifiche sulle quali
la Camera dei deputati delibera in via definitiva.
Art. 101.
Quando la legge deve essere approvata dalle due Camere, i disegni di legge
sono presentati al Senato della Repubblica, che li esamina e li trasmette
alla Camera dei deputati.
Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso, le disposizioni
modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale
numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.
Il testo deliberato dalla Commissione speciale è sottoposto
alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.
Art. 102.
Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per
i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì
stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione
è sottoposto alla Camera per l'approvazione senza dichiarazione
di voto dei singoli articoli nonché per l'approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto.
Su richiesta del Governo sono con priorità iscritti all'ordine
del giorno di ciascuna Camera i disegni di legge presentati o accettati
dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia
votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite
dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine,
la Camera deliberi su ciascun articolo con gli emendamenti proposti o accettati
dal Governo medesimo.
Art. 103.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 104.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale
o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedano ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio,
di amnistia e di indulto.
Non è altresì ammesso quando dalla sua approvazione deriverebbero
discipline costituzionalmente illegittime.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni
normative omogenee.
In caso di abrogazione parziale il quesito è inammissibile se
la parte residua della legge o dell'atto avente valore di legge risulti
di impossibile applicazione.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum
dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute
esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.
Art. 105.
È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di un
progetto di legge di iniziativa popolare presentato da almeno ottocentomila
elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione le Camere non
abbiano deliberato su di esso.
Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 104.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum
decorso il termine di cui al primo comma.
Art. 106.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di
attuazione del referendum. Prevede che la proposta sia formulata in modo
chiaro per garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina
il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.
Art. 107.
L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo
per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di princìpi
e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e nei limiti di
spesa stabiliti dalla legge di delegazione.
Art. 108.
In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può
adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di
carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione,
concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie,
adempimento di obblighi comunitari dai quali derivi responsabilità
dell'Italia. Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni
di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni
dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative,
attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con
legge, regolare gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla
base di decreti non convertiti, disciplinare materie riservate alle leggi
che devono essere approvate dalle due Camere.
Il giorno stesso della sua adozione il decreto è presentato
per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta,
è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni
dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. Il regolamento della
Camera dei deputati assicura che la votazione finale avvenga nell'osservanza
del termine. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura
degli oneri finanziari.
Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Art. 109.
Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra e conferisce
al Governo i poteri necessari.
La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego
delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le sole finalità
previste dalla Costituzione.
Art. 110.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per
la loro applicazione.
L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
Art. 111.
È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica o militare, prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi.
Il Governo informa tempestivamente le Camere dei relativi procedimenti
di negoziazione, anche al fine dell'adozione di atti di indirizzo. Se un
trattato incide direttamente sulla condizione di una Regione o delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ratifica sentita l'Assemblea
regionale o provinciale.
Art. 112.
Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi
finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso
se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese né modificare la legislazione in materia.
Gli emendamenti ai disegni di legge che costituiscono la manovra annuale
di finanza pubblica sono ammessi nei limiti massimi dei saldi di bilancio
previamente fissati secondo procedure previste dalla legge di contabilità
dello Stato e dai regolamenti delle Camere. La legge di contabilità
generale dello Stato è approvata dalle due Camere. Stabilisce il
contenuto dei bilanci e dei rendiconti e disciplina le leggi in materia
di spesa e di entrata. La medesima legge determina le regole per la redazione
del bilancio dello Stato e degli enti pubblici in modo da favorire il controllo
di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.
Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate indicano
i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza
dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione
del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati
può approvare disposizioni che comportino maggiori oneri esclusivamente
nel rispetto del principio di compensazione degli effetti finanziari ed
a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 113.
I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità
pubblica, di tributi e di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi
perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.
I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato della
Repubblica e sottoposti a deliberazione previo esame della Commissione
delle Autonomie territoriali.
Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione,
disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla medesima
Commissione.
Su richiesta di un terzo dei componenti del Senato le deliberazioni
adottate dalla Commissione sono sottoposte all'esame dell'Assemblea, che
può modificarle a maggioranza assoluta.
Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via
definitiva la Camera dei deputati.
Con tale procedura sono approvati i disegni di legge di trasferimento
di poteri e risorse e di determinazione dei livelli minimi delle prestazioni
sociali nonché quelli per la tutela di preminenti e imprescindibili
interessi nazionali nelle materie attribuite alle Regioni.
Art. 114.
Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle
funzioni normativa e amministrativa del Governo e degli enti pubblici.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un terzo dei suoi componenti.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri
componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi.
Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 115.
L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le
attribuzioni dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti,
sulla base di princìpi stabiliti dalla legge.
Il Governo disciplina con regolamenti l'organizzazione della amministrazione
statale.
Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione
alla legge il Governo può adottare regolamenti nei limiti in cui
la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge
può autorizzare il Governo ad adottare regolamenti per abrogare
norme di legge e a introdurre nuove disposizioni nel rispetto dei princìpi
e dei limiti da essa stabiliti.
Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione
delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Con legge approvata dalle
due Camere sono stabiliti il procedimento di formazione e le modalità
di pubblicazione dei regolamenti.
I regolamenti di cui al primo e secondo comma sono sottoposti a giudizio
di legittimità costituzionale nelle stesse forme e con le stesse
modalità previste per le leggi.
Titolo V
PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA
Art. 116.
L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati
e nel rispetto dei princìpi supremi dell'ordinamento e dei diritti
inviolabili della persona umana, al processo di integrazione europea; promuove
e favorisce lo sviluppo dell'Unione europea ordinata secondo il principio
democratico e il principio di sussidiarietà.
Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera e possono essere sottoposte
a referendum a norma dell'articolo 104.
Art. 117.
Le Camere definiscono gli indirizzi di politica comunitaria.
Il Governo informa tempestivamente le Camere dei negoziati per qualsiasi
revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee, nonché
dei trattati che li hanno modificati o integrati. Successivamente sottopone
alle Camere il progetto di revisione al fine di acquisirne gli eventuali
indirizzi.
Prima di concorrere alla formazione di norme comunitarie, il Governo
informa in modo esauriente le Camere per l'adozione dei relativi atti di
indirizzo.
Le Camere esprimono parere preventivo al Governo in relazione alla
designazione dei membri degli organi delle istituzioni dell'Unione europea.
Art. 118.
Le Regioni partecipano, nei modi previsti dalla legge approvata dalle due
Camere, alla formazione della volontà dello Stato in riferimento
agli atti dell'Unione europea e ai trattati internazionali che incidono
nelle materie di loro competenza. Nelle medesime materie le Regioni provvedono
direttamente all'attuazione ed alla esecuzione del diritto comunitario.
Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informate le Camere,
adotta le misure necessarie che mantengono efficacia fino all'adempimento
regionale.
Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa
da un atto dell'Unione europea, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale
diretto, l'Assemblea regionale può, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta, richiedere che il Governo ricorra presso gli organi
giurisdizionali dell'Unione europea. Il Consiglio dei ministri provvede
con decisione motivata.
Titolo VI
LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
Art. 119.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto
alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento
interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.
La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge,
che ne assicura la ragionevole durata.
Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a
giudice imparziale.
La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni
fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.
Art. 120.
La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai
giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei
rispettivi ordinamenti giudiziari.
Non possono essere istituiti giudici straordinari.
Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura.
Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate
materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado.
Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali
anche per il giudizio di secondo grado.
La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici
non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 121.
La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali
amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla
base di materie omogenee indicate dalla legge.
Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica
della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate
dalla legge.
I tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per
l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 122.
I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero
costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una
sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero.
Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato
dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente
dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti
alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici
anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il
proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di
voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio
e presentare proposte e richieste.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.
Art. 123.
Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.
Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi
appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica
tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal
Senato della Repubblica.
Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del
Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.
Art. 124.
Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa,
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente
le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni,
i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati
del pubblico ministero.
Art. 125.
Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del
pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale
in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli
superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.
La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti
dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti,
di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico
ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio
superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui
due tra quelli eletti dai giudici e uno tra quelli designati dal Senato
della Repubblica. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati
sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie.
La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati
dal Senato della Repubblica.
I componenti della Corte non possono partecipare ad altra attività
dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere
del mandato di tali organi.
Art. 126.
Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso
e previo tirocinio.
Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti
per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore
della magistratura ordinaria a sezioni riunite li assegna all'esercizio
di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e
valutazione di idoneità.
Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico
ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato,
secondo modalità stabilite dalla legge.
In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico
ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici di primo grado.
Su designazione dei Consigli superiori della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina
di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri
gradi della giurisdizione.
Art. 127.
I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero
sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie
del contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con
il loro consenso.
La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede
dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi
ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai princìpi
di responsabilità, correttezza e riservatezza.
L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del
pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio,
incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati
del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, né
essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono
partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della
presentazione delle liste elettorali.
Art. 128.
Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite
esclusivamente con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 129.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 130.
Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria
e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione
e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune
formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi,
esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici
giudiziari, promuove l'azione disciplinare.
La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria
dell'azione disciplinare.
Sezione II - Norme sulla giurisdizione.
Art. 131.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata,
nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie
per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far
interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia
la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone
a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale
ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia
cui esse si riferiscono.
Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o
estensivo.
Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso
in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 132.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge
stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo
stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei
mezzi di indagine.
Art. 133.
Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
Titolo VII
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
dei regolamenti, nei casi stabiliti dalla Costituzione;
c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
in cui siano parti Stato, Regioni, Province e Comuni;
d) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione;
e) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica;
f) sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e
di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge
di iniziativa popolare;
g) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei
diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni,
forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici
sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati
dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; tre giudici sono
nominati dal Senato della Repubblica; tre giudici sono nominati dalle Regioni,
secondo modalità stabilite con legge costituzionale.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche
a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può
ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o presso Autorità di garanzia o di vigilanza.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni
del loro mandato, salvo in caso di rielezione.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque
carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato
e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali
opinioni in dissenso dei giudici.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo
che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore
ad un anno.
La sentenza è comunicata alle Camere ed alle Assemblee regionali
interessate affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137.
La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale,
nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.
La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti
e modalità di proposizione della questione di legittimità
costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti
dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.
Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa
alcuna impugnazione.
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
*******
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I
La Sardegna e la Sicilia, nel termine di due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, possono adeguare con legge
regionale i rispettivi Statuti alle norme di cui alla presente legge costituzionale,
in quanto più favorevoli, nel rispetto delle forme particolari di
autonomia.
Gli Statuti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta sono adeguati alle previsioni della presente legge costituzionale,
in quanto più favorevoli, con legge costituzionale, su proposta
deliberata dal Consiglio regionale entro due anni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa.
L'adeguamento dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige è
adottato con legge costituzionale, nel rispetto delle forme particolari
di autonomia e degli obblighi internazionali, su proposta dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione
del Consiglio regionale.
Le modifiche approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
In mancanza delle proposte e delle deliberazioni dei Consigli regionali
e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine di due
anni, si applica il procedimento ordinario per la revisione delle leggi
costituzionali.
II
La potestà legislativa regionale relativa alle Province, di cui
all'articolo 66, quarto comma, è esercitata a decorrere dal quinto
anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
III
Ciascuna Regione, con legge approvata entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, definisce la data di inizio
dell'esercizio anche graduale delle nuove potestà legislative ad
essa spettanti, indicandola tra il primo e il quinto anno successivo all'entrata
in vigore della presente legge costituzionale.
Sulla base delle predette leggi regionali, entro i successivi tre mesi
il Governo, a seguito della riduzione delle attribuzioni spettanti allo
Stato, trasmette al Parlamento, per l'approvazione nei successivi sessanta
giorni, il piano di riorganizzazione del sistema amministrativo centrale
e periferico, con l'indicazione dei tempi e dei modi del trasferimento
ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle risorse umane e dei conseguenti
stanziamenti finanziari. Entro i successivi sei mesi il Governo adotta
a tal fine uno o più decreti legislativi, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Fino al trasferimento alle Regioni la relativa
potestà legislativa è esercitata dallo Stato.
IV
Resta ferma l'attribuzione ai Comuni, alle Province e alle Regioni delle
funzioni amministrative statali già ad essi conferite o in corso
di conferimento sulla base delle leggi vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
V
I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione
nel testo abrogato conservano la carica.
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