Riforme Istituzionali
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XIII legislatura - I lavori della Commissione Bicamerale per le Riforme
 

 
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BERTINOTTI, ARMANDO COSSUTTA, DILIBERTO, GRIMALDI, CARAZZI, DE MURTAS, BOGHETTA, BONATO, BRUNETTI, EDUARDO BRUNO, CANGEMI, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, GALDELLI, GIORDANO, LENTI, MALENTACCHI, MANTOVANI, MELONI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NARDINI, NESI, ORTOLANO, PISAPIA, PISTONE, MARCO RIZZO, EDO ROSSI, SAIA, SANTOLI, STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA
Revisione della parte seconda della Costituzione
Presentata il 22 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI!

Con la presente proposta di legge costituzionale intendiamo proporre un disegno organico di revisione della parte seconda della nostra Carta costituzionale, a partire proprio dalla ridefinizione strutturale e funzionale dell'istituzione parlamentare, sostituendo il vigente bicameralismo paritario con il monocameralismo puro.

Già nel 1985 i deputati della Sinistra indipendente (primo firmatario l'onore vole Ferrara), presentando una proposta di legge costituzionale che prevedeva il monocameralismo, sottolinearono come esso, oltre che tutte le conseguenze razionalizzatrici e realizzatrici della democrazia rappresentativa, avrebbe determinato nei rapporti tra Parlamento e Governo trasformazioni tali da soddisfare molte delle esigenze dello Stato democratico contemporaneo, via via crescenti ed incalzanti.

L'ordinamento costituzionale che il nostro Stato si è dato nel 1948, pur essendo tra i più avanzati, oggi appare non del tutto rispondente alle potenzialità di sviluppo della democrazia italiana, specie per ciò che attiene alla funzione complessiva che lo Stato esercita nella formazione economico-sociale contemporanea.

Per ciò che attiene, poi, alla possibilità di dare alle Regioni, a livello nazionale, uno spazio istituzionale proprio, riteniamo che il problema sia a tutt'oggi ancora aperto.

Altro punto rilevante è il rovesciamento operato tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni.

All'articolo 70 della Costituzione la nostra proposta individua le competenze proprie dell'Assemblea nazionale, mentre l'articolo 117 stabilisce che i Consigli regionali hanno competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

Abbiamo riformulato anche l'articolo 75 della Costituzione, aumentando il numero degli elettori necessario per la richiesta di referendum da 500 mila a un milione, prevedendo il referendum anche per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ed escludendolo per le leggi elettorali.

Altro elemento di novità, fortemente richiesto dal movimento regionalista, è la individuazione delle competenze spettanti alle Regioni, secondo princìpi stabiliti dalle leggi della Repubblica:

a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
b) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette

Nel processo di formazione delle leggi abbiamo ritenuto opportuno prevedere un principio di delegificazione conferendo al Governo una maggiore potestà regolamentare nel rispetto di princìpi e criteri direttivi. Nello stesso tempo la nuova formulazione dell'articolo 72 permette un percorso più rapido, perché il regolamento dell'Assemblea potrebbe consentire un ricorso più esteso e diffuso dell'esame e dell'approvazione di proposte di legge in commissione.

La disciplina del decreto-legge contenuta nell'articolo 77 tiene conto della recente sentenza della Corte costituzionale. I limiti non sono dettati dalle materie, ma soltanto dalla necessità e urgenza e dall'obbligo di riferimento a situazioni specifiche e omogenee.

I poteri e le funzioni del Presidente della Repubblica restano immutati, ma la durata della carica è stata ridotta a cinque anni, considerando tale periodo sufficiente e in più non coincidente con la durata della legislatura che è di quattro anni. è introdotto il principio della non rieleggibilità, proprio per la delicatezza dei compiti che il Capo dello Stato è chiamato a svolgere.

La forma di Governo resta quella parlamentare. Il Primo Ministro è eletto dall'Assemblea su designazione di almeno un terzo dei componenti. La sfiducia nei suoi confronti può essere proposta sempre da un terzo dei componenti l'Assemblea, ma deve contenere la designazione del nuovo Primo Ministro. Questo consente al Governo una stabilità e rende difficile mutamenti di maggioranze di governo nel corso della legislatura.

Alle Regioni è riconosciuta una potestà legislativa per tutte le materie non riservate allo Stato. è previsto un ampio decentramento per le stesse Regioni e per gli altri enti locali.

E' abolita la figura del Commissario di Governo, cosi come sono eliminati i controlli sulle leggi regionali. Le questioni di contrasto di legittimità o di interessi sono risolte rispettivamente dalla Corte costituzionale o dall'Assemblea nazionale.

Le leggi regionali stabiliscono poi i limiti e le modalità del controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.


Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3011

XIII LEGISLATURA DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione sostituito dal seguente:
ART. 55. - Il Parlamento è costituito dall'Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 2.

1. Gli articoli 56, 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

ART. 3.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 60. - L'Assemblea nazionale è eletta per quattro anni.
La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 70. - La funzione legislativa è esercitata dall' Assemblea nazionale e dai Consigli regionali.
L'Assemblea nazionale ha competenza legislativa nelle seguenti materie:
a) diritti e rapporti previsti dalla parte prima, titoli I, II, III e IV;
b) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8;
d) difesa nazionale;
e) sicurezza pubblica;
f) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;
g) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;
h) tributi statali; contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;
i) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato; politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione;
l) grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;
m) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
n) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
o) leggi elettorali;
p) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

L'Assemblea nazionale determina princìpi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.
L'Assemblea nazionale, su richiesta di un quinto dei componenti, rimette al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità di un regolamento per violazione dei princìpi e dei criteri di cui al comma precedente.

ART. 5.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 72. - Ogni disegno di legge, presentato all'Assemblea nazionale, è, secondo le norme del regolamento della stessa, esaminato da una commissione o dall'Assemblea stessa.
I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale o quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre esaminati da una commissione e poi dall'Assemblea che li approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento dell'Assemblea nazionale stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo nonché le forme per l'esame e l'approvazione di quelli deferiti alle commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il Governo, o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea stessa per la discussione e la votazione, o anche per la sola approvazione finale, con le sole dichiarazioni di voto.

ART. 6.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 75. - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì referendum popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del referendum stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di referendum, fissandone i limiti e le condizioni.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 7.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 77. - Il Governo non può, senza delegazione dell'Assemblea nazionale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso all'Assemblea nazionale, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non può con decreti aventi forza di legge rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari.

ART. 8.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 82. L'Assemblea nazionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea nazionale.
Per lo svolgimento di una inchiesta l'Assemblea nazionale nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
L'Assemblea nazionale può acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale.

ART. 9.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni e non rieleggibile.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca in seduta comune l'Assemblea stessa e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se l'Assemblea nazionale è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Assemblea nazionale. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 10.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri.
Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
La legge determina il numero e le attribuzioni dei Ministri.
Il Primo Ministro è eletto dall'Assemblea nazionale a maggioranza dei suoi componenti.
A tale fine l'Assemblea nazionale procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti.
Se entro un mese dalla prima riunione dell'Assemblea nazionale nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al quarto comma, il candidato è designato dal Presidente della Repubblica.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto, I'Assemblea nazionale è sciolta.

ART. 11.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto l'eletto alla carica di Primo Ministro il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.
Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i Ministri. Allo stesso modo può revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 12.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 94. - L'Assemblea nazionale può esprimere la sfiducia al Primo Ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei Ministri in carica.
In caso di dimissioni del Primo Ministro, di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, l'Assemblea nazionale elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo Ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente dell'Assemblea nazionale e dal Presidente della Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.
Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile.

ART. 13.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 95. - Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei Ministri.
Il Primo Ministro ed i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri. I Ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato.

ART. 14.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di princìpi stabiliti con legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza dell'amministrazione ed il rispetto dei princìpi democratici nell'organizzazione dei servizi.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.

ART. 15.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 117. - La Regione ha competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 117-bis. Le Regioni, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.
L'accordo è stipulato dal Presidente della Regione previa autorizzazione del Consiglio e della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze.

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 117-bis della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 117-ter. - La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.
La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.
Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge della Repubblica ed in conformità agli accordi comunitari.

ART. 18.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative. Lo Stato può con legge delegare alle Regioni, alle Province e ai Comuni l'esercizio di altre funzioni amministrative.

ART. 19.

1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 118-bis. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica la legge della Repubblica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

ART. 20.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 119. - L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di Regioni, Province e Comuni.
La legge della Repubblica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province e dei Comuni.

ART. 21.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 119-bis. - Alle Regioni competono, secondo i princìpi stabiliti dalla legge della Repubblica:
a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
b) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti dalla legge della Repubblica.
Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.
I trasferimenti dello Stato derivanti da fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.
Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.
Le leggi della Repubblica che delegano funzioni a Regioni, Province e Comuni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime.

ART. 22.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 121. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà regolamentare del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Regione; può presentare proposte di legge all'Assemblea nazionale.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla Regione per le quali. si conforma alle istruzioni del Governo centrale.
I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di princìpi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati i l buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza,
I'imparzialità dell'amministrazione ed il rispetto dei princìpi democratici nell'organizzazione dei servizi.

ART. 23.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 122. - Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e all'Assemblea nazionale o al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta è eletto a scrutinio palese dal Consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. Il Consiglio revoca il Presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei propri componenti su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo Presidente della Giunta.

ART. 24.

1. Il primo comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Ai referendum si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto regola, inoltre, la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali".

ART. 25.

L'articolo 124 della Costituzione è abrogato

ART. 26.

1. L'articolo 125, primo comma, della Costituzione è abrogato.

ART. 27.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 126. - Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge e quando si verifichino dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri owero sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati costituita per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge dello Stato. La stessa Commissione esprime altresì parere per la decisione della questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti all'Assemblea nazionale.
Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

ART. 28.

1. L'articolo 127 della Costituzione sostituito dal seguente:
ART. 127. - Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio Regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti all'Assemblea nazionale. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

ART. 29.

1. L'articolo 130 della Costituzione sostituito dal seguente:
ART. 130. - Il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali viene esercitato nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali.

ART. 30.

1. Negli articoli della Costituzione contenuti nella parte seconda - Ordinamento della Repubblica - le parole: "Camera dei deputati", "Camere", "Senato della Repubblica", "Parlamento" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Assemblea nazionale".


Indice proposte di Legge Costituzionale