Riforme Istituzionali
www.riforme.net
 
XIII legislatura - I lavori della Commissione Bicamerale per le Riforme
 

 
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO PISAPIA

Modifica degli articoli 71, 98, 100, 101, 103, 104, 107, 111, 135 e 137 ed abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione

Presentata il 29 gennaio 1997


ONOREVOLI COLLEGHI!

Questa proposta di legge non vuole porsi come disegno organico di revisione della parte seconda della nostra Carta costituzionale, bensì intende modificare alcune norme costituzionali, sulle quali é utile e necessario un confronto che tenga conto dei cambiamenti dello scenario internazionale, delle conseguenti ricadute sul piano interno nonché della nuova fase dei rapporti tra società civile e istituzioni e tra cittadini e rappresentanza politica.

Come disegno più organico di revisione complessiva dell'assetto costituzionale si fa espresso riferimento alla proposta di legge costituzionale Bertinotti ed altri A.C. n. 3011 "Revisione della parte seconda della Costituzione".

La presente relazione si limita, quindi, solo a illustrare le proposte di modifiche della presente proposta di legge costituzionale.

Con l'articolo 1 si intende rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella fase propositiva di carattere legislativo. Se una proposta di legge di iniziativa popolare viene sottoscritta da più di 500 mila elettori, vi deve essere un dovere giuridico, da parte dell'Assemblea Nazionale (prevista appunto dalla proposta n. 3011), di esaminarla entro tre mesi dalla sua assegnazione, in modo da dare priorità ad una espressione di volontà popolare così chiaramente manifestatasi. Nel senso di una più diretta partecipazione popolare va anche la proposta di referendum propositivo.

L'articolo 2 pone i pubblici impiegati esplicitamente al servizio della collettività e tende ad evitare anche solo l'ipotesi che la partecipazione agli organi legislativi possa determinare vantaggi per la carriera dei dipendenti pubblici.

L'articolo 3 propone l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione che prevede il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: il ruolo di consulenza e di iniziativa legislativa del CNEL è stato, nei fatti, largamente disatteso e non si comprende - in una situazione di maggiore decentramento legislativo - il ruolo concreto e positivo che potrebbe avere tale organismo.

L'articolo 4 riguarda il Consiglio di Stato ed elimina l'equivoca disposizione che prevede, per il Consiglio di Stato, il duplice ruolo di organo giurisdizionale e di consulenza giuridico-amministrativa, evitando così ogni possibile interferenza dell'esecutivo nei confronti di un organo giurisdizionale.

Gli articoli 5 e 8 rendono ancora più esplicita l'autonomia e l'indipendenza della magistratura; e, soprattutto, tendono a chiarire l'attuale posizione costituzionalmente "ibrida" del pubblico ministero che è sì un magistrato, ma non gode delle prerogative assicurate dalla Costituzione ai giudici. Nel contempo, però, si rende obbligatoria, e non più facoltativa, l'azione disciplinare sia da parte del Ministro della giustizia che da parte del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'articolo 6 limita la giurisdizione dei tribunali militari, come appare più opportuno e logico, al tempo di guerra.

Nell'articolo 7 viene riformulata la composizione del Consiglio superiore della magistratura: mantenendo una maggioranza, seppur più limitata dell'attuale, di componenti togati. Si prevede, altresì, che la Presidenza di tale organo costituzionale non sia più del Presidente della Repubblica - nominato o eletto da una maggioranza politica - ma di un componente togato o laico. Si ritiene utile, altresì, prevedere che del Consiglio superiore della magistratura possano far parte, oltre a magistrati, avvocati e professori universitari, anche personalità che si sono particolarmente distinte in campo giuridico, sociale e scientifico.

L'articolo 9 stabilisce 1'irrinunciabilità del triplice grado di giudizio anche in relazione ai provvedimenti sulla libertà personale: il far assurgere a rango costituzionale tale principio ci sembra costituisca un necessario rafforzamento delle garanzie dei cittadini.

L'articolo 10, nel modificare la composizione numerica e la durata delle nomine, riformula la composizione della Corte costituzionale, sottolineando l'importanza dei membri eletti dalla nuova Assemblea nazionale e dei membri scelti non solo tra le supreme magistrature ma anche tra le personalità, con cultura giuridica, che si sono particolarmente distinte anche in campo sociale e scientifico. Si prevede, altresì, la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge anche da parte di un numero consistente di elettori o da cinque consigli regionali.


Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3089

XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il popolo esercita l'iniziativa legislativa, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Se il progetto è sottoscritto da più di cinquecentomila elettori deve essere esaminato dall'Assemblea nazionale entro tre mesi dalla sua assegnazione. Se il progetto di legge, che deve avere contenuto omogeneo, è sottoscritto da più di un milione di elettori è indetto referendum propositivo le cui modalità di attuazione sono definite dalla legge".

ART. 2.

1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 98. - I pubblici impiegati sono al servizio della collettività.
Se sono membri dell'Assemblea nazionale o dei Consigli regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità".

ART. 3.

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 100 della Costituzione è sostituito. dal seguente:
"Il Consiglio di Stato è organo di tutela della giustizia amministrativa".

ART. 5.

L'articolo 101 della Costituzione è sostituito dal seguente:
I magistrati che hanno funzione giudicante e i magistrati che hanno funzione requirente sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 6.

1. L'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"I tribunali militari sono costituiti secondo la legge e hanno giurisdizione solo in tempo di guerra".

ART. 7.

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Del Consiglio superiore della magistratura fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dall'Assemblea nazionale tra professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo quindici anni di esercizio e personalità che hanno dato prova di altissimi meriti in campo giuridico, sociale e scientifico.
Il Consiglio elegge un presidente fra i propri componenti.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono fino a che sono in carica svolgere altra attività lavorativa o professionale né far parte dell'Assemblea nazionale, di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.

ART. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia promuovono l'azione disciplinare".

2. L'ultimo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero gode delle garanzie che la Costituzione stabilisce per i giudici".

ART. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammessa impugnazione nel merito e ricorso in cassazione per violazione di legge".

ART. 10

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 135. La Corte costituzionale è composta da dodici giudici nominati per meta dall'Assemblea nazionale e per metà dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche cessati dal servizio delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche, gli avvocati dopo venti anni di esercizio e personalità che hanno dato prova di altissimi meriti in campo giuridico, sociale e scientifico.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per cinque anni, che decorrono per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nominati più di due volte.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente, che è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro dell'Assemblea nazionale o di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con altre cariche o uffici indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che l'Assemblea nazionale compila ogni quattro anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 11.

1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 137. - Le questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica possono essere rilevate d'ufficio dai giudici di merito e di legittimità.
Se una questione di legittimità costituzionale è sollevata da una parte nel corso di un giudizio e non è ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la decisione.
Le questioni di legittimità costituzionale possono altresì essere sollevate direttamente alla Corte costituzionale quando vi è richiesta sottoscritta da almeno centomila elettori o da
cinque consigli regionali.

ART. 12.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si procede alla modifica delle disposizioni sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e alla e emanazione della legge che determina i criteri di formulazione delle richieste di referendum propositivo, fissandone i limiti e le condizioni.


Indice proposte di Legge Costituzionale