Riforme Istituzionali
www.riforme.net
 
XIII legislatura - I lavori della Commissione Bicamerale per le Riforme
 
 
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati
 
XIII LEGISLATURA DISEGNI Dl LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA Dl LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
BOATO, PAISSAN, CENTO, DALLA CHIESA, DE BENETTI, GALLETTI, GARDIOL, LECCESE, PECORARO SCANIO, PROCACCI, SCALIA, TURRONI
Modifiche alla seconda parte della Costituzione
Presentata il 17 gennaio 1997


ONOREVOLI COLLEGHI!
Da quasi quindici anni si discute nel Paese, fra le forze politiche e nelle istituzioni, della necessità di un adeguamento della nostra Carta costituzionale alle mutate condizioni politiche interne ed internazionali.

Durante questo lungo periodo le motivazioni, lungi dal venire meno, si sono arricchite di nuovi elementi.

I più grossi problemi e le più rilevanti questioni presenti sulla scena politica nazionale hanno implicazioni attinenti alla sfera delle questioni istituzionali e costituzionali.

Lo scenario internazionale, con le sue ricadute sul piano interno, è profondamente mutato dal 1989; in conseguenza di ciò e in parte per motivi diversi, si è prodotta una profonda modificazione del sistema politico, del rapporto fra società civile e istituzioni, dello stesso legame fra il popolo e la sua rappresentanza politica.

Ma altre questioni - quali l'integrazione europea, la crescente istanza interna verso un sistema di tipo federale, l'esigenza di un riordino del sistema delle garanzie - esigono un approfondimento, che indurrà a conseguenti modifiche della Costituzione.

Nel dibattito, particolarmente di questi ultimi anni, l'interesse si è concentrato sulle tematiche riguardanti la seconda parte della Costituzione. Nonostante ciò, alcune questioni oggi sul tappeto richiederanno minori remore in relazione alla modifica anche di alcuni articoli della prima parte della stessa Costituzione. Basti, a giustificare questa affermazione, la citazione di alcune questioni, ai tempi della Costituente certamente non ancora mature nel dibattito culturale e politico: la tutela dell'ambiente; i diritti all'informazione e, nel contempo, le garanzie della privacy e contro un uso distorto dell'informatizzazione; i problemi della bioetica; la tutela degli interessi diffusi; i diritti di cittadinanza in una società sempre più multietnica; i problemi di rilevanza costituzionale posti dal processo di integrazione europea.

Il dibattito così esteso e approfondito ha visto momenti di impegno parlamentare molto intensi ma, purtroppo, sul piano dei risultati, alquanto irrilevanti.

Già nell' VIII legislatura, nel settembre ottobre 1982, furono costituiti, di intesa fra i Presidenti delle Camere, due comitati di studio che affrontarono il tema delle questioni istituzionali, esprimendo indicazioni sui problemi ancora oggi di maggiore attualità.

Successivamente, nella IX legislatura, fu costituita una Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, la cosiddetta "Commissione Bozzi", che concluse i propri lavori con una proposta di modifica di ben 52 articoli della Costituzione: su molte questioni si era raggiunta una intesa larga; su altre rimanevano posizioni alquanto difformi; ma molti risultati avrebbero potuto essere colti, se vi fosse stata una più coerente e decisa volontà politica.

Nella X legislatura, le Camere furono impegnate sia nel dibattito sul messaggio del Presidente Cossiga, sia su un progetto di legge che giunse ad una prima approvazione al Senato e che pervenne ad una successiva organica rielaborazione da parte della Commissione affari costituzionali della Camera.

Nella XI legislatura, fu istituita una nuova Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, che, con poteri referenti attribuitile in forza di una legge costituzionale, produsse una proposta in ben 29 articoli, nonostante le gravi difficoltà politiche e operative incombenti sui suoi lavori, nel contesto determinatosi dall'esplosione di "tangentopoli".

Infine, durante la XII legislatura, fu costituito presso la Presidenza del Consiglio un comitato di studio formato da esperti, che consegnò al Governo, che lo aveva nominato, una relazione, rimasta senza esito.

In questa legislatura si è riproposto, con legge costituzionale, lo strumento della Commissione parlamentare, bicamerale, con poteri referenti.

La Commissione prevista si occuperà delle modifiche riguardanti la seconda parte della Costituzione ed esaminerà tutte le proposte che saranno state presentate alle due Camere nel frattempo. Questa proposta di legge costituzionale tiene conto di quanto sopra ricordato e limita i propri interventi di revisione, appunto, alla sola seconda parte della Costituzione.

La proposta affronta, innanzitutto, la questione della forma di Stato, scegliendo l'ipotesi di uno Stato di tipo federale; quale conseguenza di ciò, modifica la natura e le funzioni delle due Camere e soprattutto le funzioni legislative delle Regioni.

In secondo luogo, affronta la questione della forma di Governo, introducendo nel rapporto fra Governo e Parlamento il modello neo-parlamentare del Primo ministro, prevedendo la designazione dei candidati a Primo ministro da parte delle coalizioni elettorali e l'elezione del Primo ministro da parte della Camera dei deputati.

Affronta infine alcune più puntuali questioni, in particolare riguardanti il Capo dello Stato, i suoi poteri e le sue modalità di elezione.

Prima di addentrarci nello specifico delle varie tematiche e dell'articolato, una breve premessa sulle due questioni più rilevanti: lo Stato federale e la forma di governo.

Stato federale

Quasi quaranta sono le esperienze nel mondo di Stati sorti dalla federazione di realtà statuali preesistenti; alcune di queste esperienze si sono già concluse, nel senso che le federazioni sono state sciolte e le realtà costituenti sono ritornate alla primitiva indipendenza o si sono rifederate ad un livello inferiore, in senso quantitativo o qualitativo.

I poteri assegnati allo Stato federale, e conseguentemente quelli riconosciuti e mantenuti alle realtà originarie e costituenti, sono molto diversi da caso a caso e, qua e là, diversi all'interno della stessa federazione o mutanti nel tempo (cioè, mano a mano che la federazione acquista credibilità e permanenza nel tempo).

Per confronto, si potrebbe dire che anche negli Stati cosiddetti unitari sono stati riconosciuti poteri legislativi e amministrativi molto diversi alle realtà regionali o locali in cui ognuno di essi generalmente si riparte.

Sembra di poter dire che gli Stati federali si distinguono da quelli unitari non tanto per il tipo di poteri che vengono assegnati ai vari livelli di organizzazione, quanto per il modo in cui si sono formati. Laddove a stabilire le regole erano autonomamente realtà locali, indipendenti e sovrane, si è avuto lo Stato federale; e viceversa si è realizzato lo Stato unitario e decentrato laddove la sovranità è stata sempre riconosciuta nello Stato centrale. Per poter parlare quindi di uno Stato federale in senso proprio in Italia sarebbe necessario prima addivenire al riconosci mento di una indipendenza totale delle sue varie parti o Regioni, perché poi siano esse stesse a ridefinire autonomamente e concordemente le regole di un nuovo stare assieme.

Questo processo appare, oltreché l'opposto, sul piano politico, di quello voluto da movimenti coerentemente federalisti (che puntano all'interno di realtà statuali diverse a suscitare speranze e volontà di una futura unificazione), di difficilissima esecuzione anche nell'ipotesi che la volontà federalista, nel Paese e in ogni sua Regione, fosse largamente e costantemente (nel tempo) prevalente; ma appare del tutto impraticabile per l'impossibilità di fare esprimere, sull'argomento, l'elettorato.

Esso dovrebbe infatti esprimersi, in coerenza con l'asserita volontà di riconoscere alle realtà regionali una assoluta autonomia e indipendenza, separatamente; e il risultato del suo voto dovrebbe essere va lutato, conseguentemente, area per area. E ciò è del tutto impossibile, innanzitutto perché nessuno potrebbe a priori stabilire quali aree hanno diritto a questo riconoscimento di autonomia e, in secondo luogo, perché il giudizio dell'elettorato di una certa area dovrebbe essere espresso in pendenza di analoghi giudizi da parte di diversi elettorati.

Per rendere più chiaro il pensiero sul primo punto: chi potrebbe, in una logica federalista che non si avvale però di entità territoriali autonome già esistenti e riconosciute, avere titolo sufficiente per stabilire, ad esempio, che la sua adesione alla federazione nazionale il Trentino la debba dare autonomamente o in un unico corpo con l'Alto Adige? E chi potrebbe negare invece al Friuli la facoltà di esprimersi in modo differenziato rispetto alla Venezia Giulia? O alla Provincia di Cuneo, o di Cosenza o di Roma di esprimersi autonomamente rispetto alla propria Regione? E così via. E, allo stesso modo, chi potrà impedire che qualcuno richieda, per tutta l'area del bacino del Po, un voto unico e non differenziato?

Nel caso Italia la storia non potrebbe avere una lettura univoca e credibile per tutti e le conflittualità su questo punto sarebbero devastanti.

Quanto al secondo punto: chi potrebbe valutare il valore vincolante, sempre a modo di esempio, di un voto espresso dall'elettorato del Friuli e della Venezia Giulia a favore dell'adesione alla federazione nazionale, se in modo contrario si fossero espresse altre realtà regionali, quali il Veneto, che addirittura le separano dal resto del territorio nazionale?

Queste considerazioni dovrebbero far capire, a chiunque in buonafede, che nel nostro Paese può essere perseguita positivamente soltanto la strada di uno Stato federale di fatto; di uno Stato cioè in cui gli ampi poteri legislativi e amministrativi delle Regioni sono definiti dal Parlamento o dall'elettorato (agli effetti nostri, non vi sarebbe differenza) nazionale.

Questa strada è l'unica democratica e pacifica possibile: all'interno di tale logica si inserisce questa proposta, che riconosce alle Regioni amplissimi e nuovi poteri, valorizzando nel contempo il sistema delle autonomie locali e che, soprattutto, non consente più allo Stato centrale di modificare le regole della coesistenza fra Stato e Regioni in modo autonomo e non contrattato.

Le Regioni, in questa proposta, vedono ben limitate le funzioni dello Stato centrale e, soprattutto, possiedono un potere collettivo di elezione della seconda Camera, che consente di controllare, e bloccare se necessario, tutte le iniziative tendenti a limitare il ruolo delle Regioni stesse.

Forma di Governo

Su questo tema il confronto dura da molto tempo.
Di volta in volta coinvolge altre tematiche: il sistema elettorale, il ruolo del Capo dello Stato, il rapporto fra Parlamento e Governo, e così via.
Dopo la riforma del sistema elettorale di Camera e Senato, è parso evidente che la logica del sistema maggioritario male si conciliava con gli attuali poteri previsti dalla Costituzione, per il Parlamento e per il Capo dello Stato.

Difficile pare la conciliazione fra il voto espresso dall'elettorato, in forme che fanno immediatamente risultare vincente un programma, una coalizione ed un governo e un leader per tutta una legislatura, e i meccanismi costituzionali attuali, che consentono al Parlamento di votare contro le proposte del Governo, di sfiduciarlo e di sostituirlo con un altro di opposto colore politico.

Quanto è successo nella XII legislatura, al di là di ogni valutazione di merito politico, e a prescindere dalla indubbia costituzionalità dei comportamenti espressi, ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, che non era pensabile modificare la legge elettorale senza modificare al tempo stesso la Costituzione e che era stato un grave errore interrompere la XI legislatura proprio nel pieno del processo di transizione politico-istituzionale, rimasto così incompiuto.

In questa proposta si rafforza la forma di Governo con l'introduzione della figura del Primo ministro, eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza dei votanti. Le modalità per la designazione del candidato a Primo ministro, collegato a ciascuna coalizione elettorale, sono stabilite dalla legge. Nel caso in cui, entro un mese dalla prima riunione, la Camera dei deputati non elegga un candidato a Primo ministro, il Presidente della Repubblica deve designare un nuovo candidato; la Camera dei deputati è sciolta se entro tre votazioni tale candidato non è eletto.

La presente proposta prevede, inoltre, che la Camera dei deputati possa sfiduciare il Primo ministro con una mozione nella quale già designa il successore, votata a maggioranza dei suoi componenti (sfiducia costruttiva).

La norma che prevede lo scioglimento delle Camere, entro dodici mesi dalla data della sfiducia espressa dal Parlamento, impedisce però che la possibilità di un cambiamento di maggioranza in corso di legislatura appaia all'elettorato, in assenza di un suo pieno coinvolgimento attraverso un nuovo ricorso alle urne, un tradimento della sua volontà.

Finora nel dibattito politico si sono prevalentemente confrontate due tesi: quella che prevede l'immediato scioglimento di un Parlamento che sfiducia il premier eletto dal popolo, e quella che vede nel Parlamento la sola rappresentanza dell'elettorato, contraddicendo la logica di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario.

Questa proposta, che non consente al Parlamento che sfiducia il Governo di portare a termine la legislatura, ma nel contempo non impone l'immediato scioglimento, raggiunge un equilibrio che non è inutile compromesso.

L'arco di tempo massimo di dodici mesi consente ad entrambe le parti in conflitto di mostrare all'elettorato, con i comportamenti concreti, le ragioni delle proprie scelte, ma nello stesso tempo non toglie all'elettorato per un tempo troppo lungo le sue prerogative di indirizzo della politica nazionale.

L'articolo 1 modifica il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione: la seconda Camera del Parlamento, quella che direttamente rappresenta gli interessi delle Regioni, porta, nel nome, il segno di questa rilevante novità (Senato federale).

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 56 della Costituzione e con l'articolo 3 si introduce l'articolo 56-bis; assieme i due nuovi articoli definiscono la composizione della nuova Camera dei deputati. Il numero dei deputati elettivi è previsto in quattrocentottanta con una riduzione di centocinquanta rispetto all'attuale composizione.

Della Camera fanno inoltre parte coloro che sono stati Presidenti della Repubblica ed i parlamentari a vita nominati dal Presidente della Repubblica. è previsto che questi ultimi non possano essere complessivamente più di cinque e che ciascun Presidente della Repubblica non possa nominarne più di tre.

Gli articoli 4 e 5 riguardano il nuovo Senato federale: sostituiscono così gli attuali articoli 57 e 58 della Costituzione.
Il Senato è eletto a base regionale e la ripartizione dei seggi fra le Regioni è prevista in modo da dare, proporzionalmente, maggiore rappresentanza alle Regioni più piccole. Non segue certo la logica del Senato degli Stati Uniti, dove tutti i cinquanta Stati sono rappresentati alla pari (dal piccolo Wyoming con mezzo milione di abitanti alla popolosa California con trenta milioni di abitanti), ma la ripartizione dei seggi tiene conto del fatto che, nel Senato federale, non è rappresentato tanto il popolo italiano, quanto le singole popolazioni delle venti Regioni. Si ritiene, quindi, che un criterio di rigida proporzionalità fra le circoscrizioni regionali non sia il più, adatto allo scopo.
Il Senato federale è composto di duecentoquaranta membri, esattamente la metà dei membri elettivi della Camera dei deputati, allo scopo di mantenere l'attuale rapporto numerico di uno a due.

I senatori sono eletti dai Consigli regionali, così che risulta evidente la loro funzione di rappresentanza nei confronti delle Regioni; possono essere eletti senatori i cittadini che hanno compiuto i venticinque anni, non giustificandosi più, in questa diversa configurazione costituzionale, la differenza di età nell'elettorato passivo tra Camera e Senato.

Nella presente proposta si prevede che la durata ordinaria delle due Camere rimanga di cinque anni.

Gli articoli 7 e 9 della proposta disciplinano gli ambiti e le modalità di esercizio di quella parte della funzione legislativa che rimane attribuita allo Stato. Nei commi secondo e terzo del nuovo articolo 70 della Costituzione sono individuati gli ambiti della competenza esclusiva dello Stato. Nelle materie previste dai due commi, nonché nelle materie ulteriormente previste nel secondo comma del nuovo articolo 71-bis, il Parlamento nazionale interviene con leggi definite ordinarie. Le modalità di approvazione di una legge ordinaria sono previste nel successivo terzo comma dello stesso articolo 71-bis. E' prevista l'approvazione da parte della sola Camera dei deputati, in via ordinaria, e, in caso di richiesta motivata di riesame da parte del Governo e del Senato federale, una nuova lettura sempre da parte della sola Camera dei deputati: il procedimento legislativo si intende definitivamente concluso quando la proposta di legge risulti nuovamente approvata dalla Camera, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o del Senato federale. Il quarto comma dello stesso articolo prevede che, per i progetti di legge organica, la richiesta di riesame da parte del Governo o della Camera dei deputati sia ordinata secondo le medesime procedure previste per il Senato federale in merito alle leggi ordinarie.

In questo modo si salvaguardano aspetti positivi sia del monocameralismo che del bicameralismo. La competenza infatti viene individuata nella Camera dei deputati, per quanto riguarda le leggi ordinarie, e l'iter legislativo viene reso più agile, ma nello stesso tempo si mantiene il prudente meccanismo che consente, ad un Senato che rappresenta e tutela le autonomie regionali, di determinare un eventuale riesame della questione. Analoghe considerazioni ispirano la previsione della richiesta di riesame da parte del Governo o della Camera dei deputati per i progetti di legge organica.

Il quinto comma del nuovo articolo 70 prevede che, nelle materie che non sono né di esclusiva competenza statale, né di esclusiva competenza regionale (articolo 117 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 33 della presente proposta), lo Stato possa fissare princìpi fondamentali idonei a salvaguardare esigenze di carattere unitario, con leggi definite organiche, vincolanti per le Regioni ma non destinate ai cittadini.

Le leggi organiche, proprio perché rivolte a garantire le esigenze di carattere unitario, vincolando la funzione legislativa delle Regioni, sono lasciate alla competenza del Senato federale, che raccoglie in sé elementi di rappresentatività nazionale e regionale.

I commi successivi dello stesso nuovo articolo 70 disciplinano le modalità relative al referendum, deroghe e ricorsi relativi alle leggi organiche.

L'articolo 8 della proposta introduce la previsione di un obbligatorio esame, da parte delle Camere, secondo le rispettive competenze, delle proposte di legge di iniziativa popolare. E' una norma necessaria per ridare credibilità ad un importante istituto democratico, troppo spesso marginalizzato nei lavori del Parlamento.

L'articolo 10 prevede l'ammissibilità, all'articolo 75 della Costituzione, di referendum abrogativo anche nel caso di trattati o accordi internazionali che riguardino armi nucleari, chimiche e batteriologiche.

L'articolo 11 della proposta disciplina il ricorso alla decretazione di necessità ed urgenza da parte del Governo, limitando i casi in cui questa possa essere dallo stesso utilizzata. Gli articoli 12 e 13 prevedono la abrogazione del primo comma dell'articolo 79 e dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto le relative previsioni sono già contenute nel secondo comma. del nuovo 71bis, così come introdotto dall'articolo 9 della presente proposta.

L'articolo 14 della proposta aggiunge alle norme contenute nell'articolo 81 della Costituzione, in tema di contabilità dello Stato, altre norme tendenti a garantire più efficacemente il pareggio di bilancio e il rispetto delle previsioni dello stesso.

L'articolo 15 della proposta aggiunge un comma all'articolo 82 della Costituzione, stabilendo la possibilità delle Camere di acquisire, sulla base dei propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale.

L'articolo 16 prevede che le delegazioni parlamentari presso organismi internazionali riferiscano, sull'attività degli stessi organismi, ad entrambe le Camere.

Gli articoli da 17 a 23 della proposta riguardano il titolo II della parte seconda della Costituzione, relativo al Presidente della Repubblica.

L'articolo 17 prevede che all'elezione del Presidente della Repubblica partecipino, assieme ai parlamentari delle due Camere, i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Al contrario, data la composizione del Senato federale, non è più prevista la partecipazione alla stessa elezione di rappresentanti, allo scopo eletti, dei Consigli regionali. Nello stesso articolo è inoltre disciplinata la eventualità di situazioni di parità negli scrutini dei voti.

L'articolo 18 modifica il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, abbassando a quaranta anni l'età minima per l'elezione a Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 19 si riduce a sei anni il mandato del Presidente della Repubblica e si esclude la possibilità di rielezione per il mandato immediatamente successivo.

L'articolo 20 della proposta prevede che a sostituire, in caso di impedimento temporaneo, il Presidente della Repubblica sia il Presidente della Camera dei deputati . Corrispondentemente si prevede che, in questo caso, sia il Presidente del Senato federale a indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Si stabilisce, inoltre, che l'impedimento permanente del Presidente della Repubblica sia dichiarato congiuntamente dai Presidenti delle Camere e della Corte costituzionale.

L'articolo 21 aggiunge un comma all'articolo 87 della Costituzione, in riferimento a quanto previsto per lo scioglimento della Camera dei deputati dall'articolo 26 della presente proposta e conseguentemente abroga l'articolo 88 della Costituzione.

Con l'articolo 22 si aggiunge un comma all'articolo 89 della Costituzione, per escludere dalla controfirma alcuni particolari atti del Presidente della Repubblica: messaggi alle Camere, nomina dei giudici della Corte e di deputati a vita.

L'articolo 23, con un comma aggiunto all'articolo 90 della Costituzione, prevede che il Parlamento, in seduta comune, e con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, possa far decadere il Presidente della Repubblica dalle sue funzioni.

L'articolo 24 sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, introducendo la figura dei Viceministri, rinvia alla legge le modalità di designazione dei candidati a Primo ministro e stabilisce le regole e le procedure per l'elezione del Primo ministro da parte della Camera.

Gli articoli 93 e 94 della Costituzione sono sostituiti dagli articoli 25 e 26 della presente proposta, che riguardano la formazione del Governo, la sua eventuale decadenza per effetto della sfiducia della Camera, le procedure previste in caso di dimissioni del Primo ministro o di morte ovvero di impedimento permanente all'esercizio delle sue funzioni.

E' un argomento molto delicato che ha visto, in particolare in questi ultimi anni, un dibattito serrato fra due tesi, in sintesi definite rispettivamente parlamentarista e presidenzialista, le quali separatamente non risolvono i problemi della elezione diretta del Primo ministro e di una funzione di rappresentanza del popolo sovrano da parte del Parlamento.

In questa proposta la scelta del Primo ministro è determinata sulla base della designazione, prima del voto, dei candidati a Primo ministro da parte delle diverse coalizioni elettorali e, dopo il voto, come sopra esposto, dall'elezione del Primo ministro da parte della maggioranza dei votanti della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo ministro e contestualmente eleggerne il successore; tuttavia in questo caso, entro dodici mesi dal voto di sfiducia, la Camera dei deputati è sciolta dal Presidente della Repubblica, affinché sia il popolo a dirimere definitivamente il conflitto sorto fra il Primo ministro scelto dal popolo stesso e la maggioranza del Parlamento.

In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, la presente proposta prevede che, entro sette giorni, sia presentata una candidatura da parte della maggioranza assoluta dei deputati appartenenti alla coalizione che aveva ottenuto l'elezione del Primo ministro; la Camera dei deputati è sciolta se tale candidatura non sia presentata o non abbia ottenuto la maggioranza dei votanti.

Gli articoli 27, 28 e 29 della presente proposta prevedono lo sdoppiamento, con modifiche, dell'articolo 95 e la riscrittura dell'articolo 97 della Costituzione. Le modifiche riguardano l'ampliamento delle potestà regolamentari del Governo, secondo la logica di una ampia delegificazione, e il diritto di accesso agli atti e ai procedimenti della pubblica amministrazione.

L'articolo 30 prevede l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'articolo 31 modifica l'articolo 101 della Costituzione, prevedendo che non soltanto "i giudici", ma più generalmente "i magistrati" siano "soggetti soltanto alla legge", rafforzando in questo modo sul piano costituzionale l'autonomia e l'indipendenza di tutta la magistratura, sia requirente che giudicante.

Gli articoli da 32 a 44, nonché da 46 a 48 e l'articolo 50 richiamano in parte gli articoli da 12 a 24 e quelli da 26 a 29 del progetto di legge costituzionale, prodotto dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali della XI legislatura, e riguardano le competenze delle Regioni.

Per le motivazioni relative a questi articoli si rinvia alle relazioni proposte dalla stessa Commissione parlamentare.

L'articolo 45 presenta, invece, modalità di scioglimento dei Consigli regionali molto semplificate, sia rispetto a quelle previste dall'articolo 126 della Costituzione, sia rispetto allo stesso progetto di legge costituzionale sopra richiamato.

L'articolo 49 stabilisce le procedure atte a disporre la fusione di Regioni esistenti, la nascita di nuove Regioni o la modifica dei territori regionali. Anche queste procedure vengono semplificate (si potrebbe dire rese possibili, vista la concreta difficoltà di applicare l'attuale articolo 132 della Costituzione) per dare alle Regioni effettive possibilità di ridefinizione della propria identità e dei propri confini, a suo tempo definiti per volontà dello Stato nazionale.

Infine, l'articolo 51 reca una disposizione transitoria, in forza della quale gli attuali senatori di diritto e a vita entrano a far parte di diritto e a vita della Camera dei deputati, come conseguenza del nuovo articolo 56-bis della Costituzione, a decorrere dall'inizio della legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge costituzionale.


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
ART. 1

1. Il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale".

ART. 2.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati elettivi è di quattrocentottanta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentottanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 56 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 56-bis. - è deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei deputati a vita nominati a questo titolo non può essere superiore a cinque.

2. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

ART 4.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 57. Il Senato federale è eletto a base regionale. Il numero dei senatori è di duecentoquaranta.
Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha tre; la Valle d'Aosta due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 5.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 58. I senatori sono eletti dai Consigli regionali secondo modalità stabilite dalla legge.
Sono eleggibili a senatore gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato federale sono eletti per cinque anni".

ART. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 70. - La funzione legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:
a) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
b) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8;
c) difesa nazionale;
d) sicurezza pubblica;
e) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49, 51;
f) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;
g) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;
h) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
i) contabilità dello Stato; moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;
l) tributi statali;
m) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;
n) politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
o) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione;
p) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;
q) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico;
r) tutela dell'ecosistema e dei beni naturali di rilevanza nazionale;
s) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
t) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
u) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;
v) materia elettorale;
z) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo;
aa) opere pubbliche funzionali alle competenze riservate allo Stato;
bb) ordinamento delle professioni;
cc) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;
dd) armi ed esplosivi;
ee) poste e telecomunicazioni;
ff) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

E' comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.
La Regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia.
Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, fissa con leggi organiche i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.
I progetti di legge organica sono presentati al Senato federale. Può essere promosso referendum abrogativo, totale o parziale, di una legge organica su richiesta di cinque Consigli regionali.
Il quesito sottoposto a referendum è approvato se hanno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le Regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale, perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa.

ART. 8.

1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le Camere, secondo le rispettive competenze, hanno l'obbligo di esaminare e votare le proposte di legge di iniziativa popolare entro dodici mesi dalla loro presentazione".

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 71 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 71-bis. La funzione legislativa dello Stato è esercitata dal Parlamento, secondo le norme della Costituzione. In casi eccezionali, previsti dalla Costituzione, la funzione legislativa statale è esercitata dal Governo.
Sono leggi ordinarie dello Stato quelle relative a materie in cui lo Stato ha la competenza legislativa ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70, quelle che approvano gli statuti delle Regioni, le leggi elettorali, di amnistia e di indulto, di delegazione legislativa, di conversione in legge di decreti legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Le leggi ordinarie sono approvate dalla Camera dei deputati ed il loro procedimento legislativo si intende concluso se, entro quindici giorni dall'approvazione, il Governo o un quarto dei componenti del Senato federale non ne richiedano, motivatamente, il riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando la proposta di legge risulti nuovamente approvata dalla Camera dei deputati, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o del Senato federale.
I progetti di legge organica sono approvati dal Senato federale a maggioranza dei componenti e si intendono definitivamente approvati se, entro quindici giorni dall'approvazione, il Governo o un quarto dei componenti la Camera dei deputati non ne richiedano, motivatamente, il riesame. In caso di riesame, il procedimento legislativo si ritiene definitivamente concluso quando il progetto di legge organica risulti nuovamente approvato dal Senato federale, senza possibilità di ulteriore richiesta di riesame da parte del Governo o della Camera dei deputati.

ART. 10.

1. All'articolo 75 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, ad eccezione dei trattati ed accordi internazionali che concernono armi nucleari, chimiche e batteriologiche".

ART. 11.

L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 77. - Il Governo non può, senza delegazione della Camera, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere, secondo le rispettive competenze, sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare cori legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 79 della Costituzione è abrogato.

ART. 13.

1. L'articolo 80 della Costituzione è abrogato.

ART. 14.
1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 81 Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata.
ART. 15.

1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale.

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 82-bis. - Le delegazioni parlamentari presso gli organismi internazionali riferiscono ad entrambe le Camere sull'attività degli organismi stessi.

ART. 17.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nei primi due scrutini, al terzo, che ha luogo dopo quarantotto ore, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto il candidato che consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

ART. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici".

ART. 19.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:
"Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è immediatamente rieleggibile.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i rappresentanti italiani al Parlamento europeo per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

ART. 20.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato federale indice le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno dì tre mesi alla loro cessazione.
L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato federale e dal Presidente della Corte Costituzionale.

ART. 21.

1. All'articolo 87 della Costituzione dopo il quinto comma è inserito il seguente:
"Scioglie la Camera dei deputati nei casi previsti dalla Costituzione.

2. L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.

ART. 22.

1. All'articolo 89 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non sono soggetti a controfirma i messaggi alle Camere, la nomina dei giudici della Corte costituzionale e la nomina dei deputati a vita".

ART. 23.

All'articolo 90 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Parlamento in seduta comune su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che atti o comportamenti del Presidente della Repubblica siano incompatibili con i suoi doveri costituzionali, può deliberarne la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 24.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 92. Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro, dai Ministri e dai Viceministri.
Il Primo ministro e i Ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
La legge stabilisce le modalità per la designazione del candidato a Primo ministro, collegato a ciascuna coalizione elettorale.
Il Primo ministro è eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza dei votanti.
Se entro un mese dalla prima riunione la Camera dei deputati non elegge un candidato a Primo ministro, il candidato è designato dal Presidente della Repubblica.
Se entro tre votazioni il candidato designato dal Presidente della Repubblica non è eletto Primo ministro, la Camera dei deputati è sciolta.

ART. 25.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 93. Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo ministro eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione nelle sue mani.
Il Primo ministro nomina e revoca con proprio decreto i Ministri e i Viceministri.
Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica ed i Viceministri nelle mani del Primo ministro.

ART. 26.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 94. - La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei Ministri e Viceministri in carica.
Entro un anno dall'approvazione della mozione di sfiducia, di cui ai commi primo e secondo, la Camera dei deputati è sciolta dal Presidente della Repubblica. Durante tale periodo il Parlamento non può modificare la Costituzione.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, la Camera dei deputati elegge entro quindici giorni il successore a maggioranza dei votanti.
A tale fine entro sette giorni viene presentata una candidatura sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei deputati appartenenti alla coalizione elettorale che aveva ottenuto la elezione del Primo ministro.
Se non viene presentata tale candidatura o se non ottiene la maggioranza dei voti, la Camera dei deputati è sciolta.
L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato federale e dal Presidente della Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.
Il Primo ministro dimissionario non è rieleggibile.

ART. 27.

1. L'articolo 95 della Costituzione sostituito dal seguente:
ART. 95. Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Promuove e coordina l'attività dei Ministri.
Il Primo ministro ed i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I Ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro ministeri.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e riorganizzazione dei ministeri. I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato.

ART. 28.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 95-bis. - Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, le Camere, nelle rispettive competenze, determinano con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.
La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al comma precedente, sottopone la questione di legittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale.
La questione può essere sollevata anche da un quinto dei componenti di ciascuna Camera.

ART. 29.

1. L'articolo 97 della Costituzione e sostituito dal seguente:
ART. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.

ART. 30.

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

ART. 31.

1. All'articolo 101 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I magistrati sono soggetti soltanto alla legge".

ART. 32.

1. L'articolo 116 della Costituzione sostituito dal seguente:
ART. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato.
Gli statuti speciali possono indicare materie nelle quali Stato e Regioni esercitano competenze concorrenti.
Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra Stato e Regioni.

ART. 33.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
La Regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) commercio;
c) industria;
d) artigianato;
e) assetto urbanistico del territorio;
f) toponomastica;
g) turismo;
h) formazione professionale;
i) polizia urbana;
l) musei e biblioteche di enti locali;
m) trasporti locali e regionali;
n) navigazione e porti lacustri;
o) cave e torbiere;
p) pesca nelle acque interne.

Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i princìpi fissati dalle leggi organiche.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Senato federale.
Le leggi dello Stato possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 34.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 117-bis. - Le Regioni, in singole materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.
L'accordo è stipulato dal Presidente della Regione, previa autorizzazione del Consiglio o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Lo Stato disciplina con legge organica le relative procedure.

ART. 35.

1. Dopo l'articolo 117-bis della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 117-ter. La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le Regioni ed enti territoriali di altri Stati. La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

ART. 36.

1. Dopo l'articolo 117-ter della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 117-quater. - La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.
La Regione dà attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.
Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge organica dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari.

ART. 37.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione le - funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

ART. 38.

1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 118-bis. - Nell'esercizio delle funzioni di eminente valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino la prestazione minima prevista dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienze della Regione dopo motivato richiamo.

ART. 39.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 119. L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia ` di Regioni, Province e Comuni.
La legge detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato la finanza delle Regioni e la finanza di Province e Comuni.

ART. 40.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:
ART. 119-bis. - Alle Regioni competono, secondo i princìpi stabiliti da legge organica:
a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
b) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti dalla legge organica. Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate, lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica, al fine di compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.
I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione
Per provvedere a scopi determinati lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.
Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle Regioni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.
Le Regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato.

ART. 41.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà regolamentare del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Regione. Può presentare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga la legge ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla Regione per le quali si conforma alle istruzioni del Governo della Repubblica.
I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

ART. 42.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente
ART. 122. Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello Stato.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere o al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta è eletto a scrutinio palese dal Consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della Giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta. Il Consiglio revoca il Presidente della Giunta con votazione a maggioranza dei propri componenti su mozione che indica contestualmente il nome del nuovo Presidente della Giunta.
La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un quarantesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei votanti e se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 43.

1. All'articolo 123 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Ai referendum si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali".

ART. 44.

1. All'articolo 125 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato nei casi, nei limiti e con le modalità stabiliti con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei conti".

ART. 45.

L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 126. Salvo i casi di scioglimento che siano previsti dallo statuto della Regione', il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o per ragioni di sicurezza o quando, per dimissioni oppure per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare, con decreto del Presidente della Repubblica e sentito il presidente del Consiglio regionale.
In caso di scioglimento le elezioni del nuovo Consiglio regionale hanno luogo entro sessanta giorni.

ART. 46.

1. All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario, il quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale".

2. Al medesimo articolo 127 della Costituzione i commi terzo e quarto sono abrogati.

ART. 47.

1, L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:
ART. 128. Le Province e i Comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro delle comunità nazionale e regionale.
L'ordinamento e le funzioni delle Province e dei Comuni sono disciplinati dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che determina altresì le forme di autonomia statutaria.

ART. 48.

1. All'articolo 130 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi dello Stato, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali".

2. Al medesimo articolo 130 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

ART. 49.

1. Il primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Con legge costituzionale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la ripartizione di una Regione in più nuove Regioni, ognuna delle quali con un minimo di un milione di abitanti, sempre che la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza dei voti espressi, rispettivamente, dalle popolazioni delle singole Regioni interessate alla fusione o dalle popolazioni di ognuna delle parti in cui una Regione viene suddivisa.

ART. 50.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e in ogni caso fino a quando entro questo stesso termine non sia stata approvata la legge organica, la Regione può legiferare nelle singole materie nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali già vigenti e organizza il conseguente trasferimento delle strutture amministrative dello Stato, previa intesa con lo Stato.

ART. 51.

1. I senatori di diritto e a vita entrano a far parte di diritto e a vita della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 56-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla entrata in vigore della legge stessa.


Indice proposte di Legge Costituzionale