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Art. 138 Cost.
. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.
. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non e' approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
. Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti.
Art. 139
. La forma repubblicana non puo' essere oggetto di revisione costituzionale.
Art. 166
. L'iniziativa della revisione costituzionale verra' esercitata nei
termini previsti nei comma 1 e 2 dell'art. 87.
Art. 167
1) I progetti di revisione costituzionale dovranno essere approvati
da una maggioranza dei tre quinti di ciascuna delle Camere. Se non vi sara'
accordo fra di esse, si cerchera' di ottenerlo mediante la creazione di
una commissione composta in egual numero di deputati e senatori, la quale
presentera' un testo che sara' votato dal Congresso e dal Senato.
2) Se non si otterra' l'approvazione mediante il procedimento di cui
al comma precedente, e sempre che il testo abbia ottenuto il voto favorevole
della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso, con la maggioranza
dei due terzi, potra' approvare la riforma.
3) Approvata la riforma dalle Cortes, questa verra' sottoposta a referendum
per la sua ratifica quando lo richieda, entro quindici giorni successivi
alla sua approvazione, la decima parte dei membri di una qualsiasi delle
Camere.
Art. 168
1) Qualora si intenda promuovere la revisione completa della Costituzione
o una revisione parziale riguardante: il Titolo preliminare; il Capitolo
II, Sezione I, del Titolo I; o il Titolo II, si procedera' all'approvazione
di tale delibera a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, e allo
scioglimento immediato delle Cortes.
2) Le Camere elette dovranno ratificare la decisione e procedere allo
studio del nuovo testo costituzionale, che dovra' essere approvato a maggioranza
dei due terzi di entrambe le Camere.
3) Una volta approvata dalle Cortes, la revisione sara' sottoposta
a referendum per la sua ratifica.
Art. 169
Non si potra' iniziare la revisione costituzionale in tempo di guerra
o quando si presenti una delle situazioni previste nell'art. 116.
Art. 87
1) L'iniziativa legislativa spetta al Governo, al Congresso e al Senato,
conformemente alla Costituzione e ai regolamenti delle Camere.
2) Le Assemblee delle Comunita' autonome potranno chiedere al Governo
l'adozione di un progetto di legge o rimettere alla Presidenza del Congresso
una proposta di legge delegando allo scopo davanti a questa Camera un massimo
di tre dei loro membri.
3)...
Art. 116
1) Una legge organica regolera' gli stati d'allarme, di eccezione
e d'assedio, nonche' le competenze e restrizioni corrispondenti.
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...
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Art. 131
. Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare la necessita' di
revisionare una particolare disposizione costituzionale, esattamente specificata.
. Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto.
. Ne saranno convocate due nuove in conformita' dell'art. 71.
. Tali Camere delibereranno, d'accordo col Re, sui punti sottoposti
a revisione.
. In tal caso, le Camere non potranno deliberare se non saranno presenti
almeno i due terzi dei membri che compongono ognuna di esse; e non sara'
accettato nessun cambiamento, se non otterra' almeno la maggioranza dei
due terzi dei voti.
Art. 131-bis (aggiunto il 15/1/1968)
. Nessuna revisione della Costituzione puo' essere intrapresa e proseguita
in tempo di guerra o nel periodo in cui le Camere si trocino nell'impossibilita'
di riunirsi liberamente in territori nazionale.
Art. V Il Congresso, ogni qualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporra' emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su richiesta di due terzi delle Legislature dei vari Stati, convochera' una Convenzione per proporre emendamenti. In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte di questa Costituzione, allorche' saranno stati ratificati dalle Legislature di tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo in ciascuno degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento, prima dell'anno 1808, potra' modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto della Sezione 9 dell'Art. I, e che nessun Stato, senza il suo proprio consenso, potra' essere privato della parita' di rappresentanza nel Senato.
Art. 15 - Le leggi costituzionali sono approvate con due delibere
di identico tenore. La seconda di tali deliberazioni non può intervenire
se non dopo che si sono tenute nuove elezioni generali per il Riksdag
e la nuova assemblea si è riunita. Inoltre devono trascorrere non
meno di nove mesifra la data della prima presentazione della questione
all'assemblea del Riksdag e la data delle elezioni, a meno che la
Commissione degli affari costituzionali non consenta una deroga per mezzo
di una delibera pronunziata entro il periodo di esame della questione,
e alla quale abbiano aderito almeno i cinque sesti dei membri.
Il Riksdag non può approvare come pendente un progetto
di legge costituzionale che sia incompatibile con un altro progetto di
legge costituzionale già pendente, senza al tempo stesso respingere
quello approvato per primo.
Su una proposta di legge costituzionale pendente deve essere indetto
il referendum se ne fa richiesta almeno un decimo dei membri del
Riksdag e almeno un terzo l'appoggia. La richiesta deve essere presentata
entro quindici giorni dalla data di approvazione della proposta di legge
costituzionale pendente da parte del Riksdag. La richiesta non può
essere istruita in Commissione permanente.
Il referendum è indetto in concomitanza con le elezioni
del Riksdag di cui al primo comma. Gli elettori votano pro o contro
la proposta di legge costituzionale pendente. La proposta è rigettata
se contro di essa vota la maggioranza degli elettori, cioè più
della metà di coloro che nelle elezioni del Rikstag hanno
dato dei voti validi. Altrimenti il Rikstag passa all'esame definitivo
della proposta.
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Art. 110 - 1) Le disposizioni della Costituzione possono essere
sottoposte a revisione, tranne quelle che stabiliscono che la forma di
governo deve essere quella della Repubblica parlamentare e quelle degli
articoli 2 paragrafo 1), 4 paragrafi 1), 4) e 7), 5 paragrafi 1) e 3),
13 paragrafo 1) e 26.
2) La necessità della revisione della Costituzione è
accertata con una decisione presa dalla Camera dei deputati, su proposta
di almeno cinquanta deputati ed a maggioranza di tre quinti del numero
complessivo dei membri della Camera, in due scrutini separati da un intervallo
di almeno un meso. Le disposizioni da revisionare sono specificatamente
determinate da tale decisione.
3) Qualora sia stata decisa con la menzionata delibera parlamentare
la revisione costituzionale, la successiva Camera dei deputati si pronuncia,
nel corso della prima sessione, sulle disposizioni da revisionare a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
4) Se la proposta di revisionare la Costituzione ottiene la
maggioranza del numero complessivo dei deputati, ma non quello dei tre
quinti dello stesso numero, come è richiesto nel paragrafo 2)
del presente articolo, la Camera dei deputati successiva può, nel
corso della sua prima sessione, deliberare sulle disposizioni da revisionare;
la sua decisione deve essere presa a maggioranza di tre quinti del numero
complessivo dei suoi membri.
5) Ogni revisione delle disposizioni della Costituzione che
sia stata votata viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro
i dieci giorni che seguono il voto da parte della Camera dei deputati ed
entra in vigore con una decisione speciale della stessa Camera.
6) Nessuna revisione costituzionale è permessa prima
della scadenza di un termine di cinque anni dopo l'attuazione della revisione
precedente.
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