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Franco Ragusa
La “riforma”
truccata
Uno dei tanti problemi che non sempre viene affrontato con la giusta tensione, è quello relativo alla
possibilità che una maggioranza politica, legittimamente eletta, possa venire confermata,
rilegittimata, per il semplice motivo che alla maggioranza dei cittadini – che, se poi si fa riferimento
ad un sistema maggioritario, può anche voler dire una minoranza di cittadini meglio organizzata delle
altre – potrebbe star bene che si abusi dei diritti delle minoranze; e questo perché è proprio da
questi abusi che potrebbero derivare delle situazioni di beneficio esclusivo.
Estremizzando il concetto, appare evidente che l'evasore fiscale voterà per chi gli garantirà delle
sanatorie o che il beneficiario di rendite voterà per chi non gliele tasserà. Per essere chiari: una sorta
di voto di scambio legalizzato. Quindi, in linea di principio, la maggioranza ha sì il potere di fare
quello che vuole, ma non sempre ha ragione su tutto; ma, soprattutto, è normale che dall'altra parte,
dalla parte di chi subisce le decisioni della maggioranza, possa capitare di comportarsi non proprio
da lords inglesi, e quindi fare della robusta opposizione che non si limiti ad essere una mera
esposizione delle proprie posizioni. E questo tanto per chiarire che non sta scritto sulle tavole della
legge che se uno vince le elezioni deve essere lasciato libero di governare; senza cioè dover fare i
conti con dei fenomeni che potremmo definire di resistenza, come l'autunno caldo provocato
dall'operato del Governo Berlusconi
Senza però estremizzare il concetto, è bene porre l'attenzione, oltre che agli ovvi diritti di natura
religiosa od etnica di solito formalmente difesi dalle Costituzioni più avanzate come la nostra10, sul
diritto lasciato alle minoranze politiche di esistere e, “addirittura”, di aspirare a divenire
maggioranza.
In tal senso, non ci si può certo accontentare di vedersi riconosciuti dei generici diritti di
partecipazione, formalmente di piena democrazia, fondati sulla mera esistenza di “libere” elezioni. E
questo perché una maggioranza “legittima” può sì darti la possibilità di votare... ma come?
Ad esempio, se è da ritenersi antidemocratico, in assoluto, un sistema nel quale non vi siano le
dovute garanzie atte a permettere il libero accesso dei mezzi informativi a tutte le opinioni e le pari
opportunità in genere, è evidente che in un regime politico fondato sul maggioritario i danni per la
democrazia saranno maggiori che non in un sistema fondato sul proporzionale.
Con il metodo elettorale proporzionale, infatti, se non si è maggioranza effettiva, appropriarsi
fraudolentemente di pochi voti non permette di acquisire tutta la posta in palio, come avviene invece
con il maggioritario, dove basta avere un voto in più degli altri. Ed è per questo motivo – la
possibilità che con il maggioritario, spostando anche soltanto pochi voti, si può alterare gravemente
il risultato elettorale – che oggi si sente più pressante l'esigenza di garantire le pari opportunità.
L'esperienza italiana, inoltre, c'insegna che una minoranza politica, divenuta maggioranza
parlamentare grazie ad un determinato regime di regole, anche se dimostratasi incapace di
governare, può essere in grado d'impedire che si realizzino delle soddisfacenti condizioni di
democrazia.
Ma anche stabilendo delle garanzie costituzionali forti, a tutela dei diritti, senza un adeguato
controllo preventivo di costituzionalità delle leggi, o quanto meno della possibilità di attivare con
sufficiente tempestività la Corte Costituzionale11 riguardo alle possibili questioni di illegittimità
costituzionale, c'è il rischio che ci si possa poi trovare in situazioni di fatto insanabili.
Qualsiasi legge approvata dal Parlamento, infatti, che fosse anticostituzionale, con l'attuale sistema
prima di venire dichiarata illegittima potrebbe produrre effetti tali da compromettere qualsiasi
tentativo di porvi rimedio. Ed è assurdo che ancora oggi questo controllo preventivo sia di fatto
affidato a Commissioni parlamentari che riflettono gli stessi equilibri esistenti nel Parlamento; a
quegli stessi soggetti politici, cioè, che potrebbero avere tutto l'interesse ad approfittare del loro
provvisorio status di Maggioranza per consolidarlo ulteriormente.
A tutt'oggi, di fronte ad un Parlamento che per ipotesi fosse dolosamente impegnato nel varare
delle leggi anticostituzionali, l'unica valvola di sicurezza, nei termini di un'azione preventiva, è legata
ad un eventuale ruolo attivo che potrebbe essere svolto dal Presidente della Repubblica attraverso
il combinato degli articoli 74 e 87 12.
Molto poco, però, per contrastare tentativi di svuotamento delle garanzie istituzionali come quello
portato avanti dal “nuovo” ceto politico berlusconiano, fondato su una demagogica e strumentale
delegittimazione dei ruoli affidati dalla Costituzione ai diversi Poteri. Una macchina politica che,
divenuta maggioranza di Governo, ha preteso di poter operare senza vincoli alcuni, al di fuori delle
regole per cambiare le regole stesse, apertamente ostile a qualsiasi forma di cogestione del Potere
o di controllo che potesse provenire dagli altri Poteri istituzionalmente preposti a questo; il tutto
grazie ad una presunta legittimazione per se stessi, di giorno in giorno dichiarata crescente,
proveniente dal popolo – indimostrabile ma pervicacemente data per assodata – opportunamente
megafonata dai media televisivi controllati.
Un vero e proprio tentativo di golpe istituzionale fatto dall'interno delle Istituzioni stesse che si
diceva di voler tutelare. Il tutto sostenuto a colpi di sondaggi, di servizi giornalistici, di tam tam
ossessivi ed invadenti da parte di clown televisivi; per meglio far digerire dei comportamenti
istituzionali scorretti, tutt'al più definiti, quando proprio non se ne poteva negare l'esistenza, dei
semplici “eccessi di legittima difesa”... chiaramente legittimi, visto che tutti gli altri Poteri (ma
anche le diverse espressioni della società civile) con i quali si confliggeva erano di fatto da
considerare (per le più varie ed infinite ragioni!? ma soprattutto perché così si presumeva essere
sancito dal popolo... “sovrano”) delegittimati.
10 Per quanto, con il decreto sugli immigrati, approvato dal Governo Dini, sono arrivati dei segnali
preoccupanti.
11 L'art. 137 cost. rinvia ad una legge costituzionale le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale..., senza per altro fissare un minimo di
criteri da seguire.
E come rileva V. Crisafulli (pag. 262 “Lezioni di diritto costituzionale - II” - Ed. CEDAM, 1989):“
... quella legge costituzionale avrebbe anche potuto - in ipotesi - optare per un sistema di
sindacato, oltre che accentrato, azionato dietro impugnativa diretta, ossia con ricorso. E il
potere di ricorso, a sua volta, avrebbe potuto, in ipotesi, spettare a qualsiasi cittadino;
ovvero soltanto a coloro che vantassero uno speciale e personale interesse giuridicamente
protetto; od anche ad un apposito organo pubblico, congegnato secondo lo schema di un
«pubblico ministero» presso la Corte.
Ma così non è avvenuto, la legge cost. del 9/2/48 - Nº1 ... nel suo art. I, ha adottato, invece,
quello (come sistema generale d'applicazione - N.d.R.) dell'accesso alla Corte «in via
incidentale», vale a dire nel corso di un comune giudizio (civile, penale od amministrativo).
Non soltanto, cioè, per poter impugnare una legge, bisogna attenderla «al varco», per così
esprimersi, di un giudizio qualsiasi, nel quale si abbia a farne applicazione, ma si richiede per
di più che la questione di costituzionalità, insorta nel corso del giudizio, non sia ritenuta dal
giudice che di questo è investito «manifestamente infondata».”
12 Art. 74 - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 87 - ... Può inviare messaggi alle Camere. ...
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