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Riforme.net  -  27 dicembre 2010

Se a Pomigliano è piovuto, a Mirafiori tira aria di tempesta


di Franco Ragusa 

Ci risiamo: Marchionne fa l'ennesimo ricatto ai lavoratori della Fiat e tutti, da destra a sinistra, a dire Sì, è giusto, è la competitività che lo impone.
Guai, quindi, di fronte al “modello Marchionne”, parlare di diritti e di rispetto della Costituzione. C'è il rischio concreto di essere additati come i peggiori nemici del Paese.  

Sulla pessima qualità della vita e le sempre più pesanti condizioni di lavoro imposte dalla competitività si è già detto molto, ma evidentemente non è servito e non servirà continuare a ripeterlo. A Roma c'è un vecchio detto popolare che non è il caso di ripetere, ma che nella sostanza afferma che senza una “brutta esperienza” diretta non c'è modo di trarre insegnamento dalle esperienze altrui.
Ma i ricatti di Marchionne vanno ben al di là dal costringere a condizioni di lavoro sempre più alienanti pur di vendere un'auto in più senza far nulla sul fronte dell'innovazione; e con l'accordo di Mirafiori la Fiat è riuscita a superare se stessa, peggiorando il già pessimo accordo-ricatto di Pomigliano.
Alla voce “Diritti sindacali – art. 1” dell'accordo è infatti previsto che “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.”
Eccolo, quindi, il motivo vero per evitare gli effetti dell'accordo interconfederale del 1993: poter utilizzare l'interpretazione letterale dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori per escludere i non firmatari dell'accordo, la FIOM, dall'accesso agli stessi diritti di agibilità sindacale all'interno dell'azienda invece riconosciuti alle sigle sindacali firmatarie.
Ma se la lettura letterale della legge 20 maggio 1970 n. 300 può valere ai fini dell'individuazione dei soggetti a cui potersi applicare i benefici previsti dal titolo III della medesima legge, non può altresì essere estesa al punto di limitare la libertà di organizzazione sindacale riconosciuta dall'art. 39 della Costituzione, come peraltro confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 244/1996:
Il criterio selettivo stabilito dall'art. 19 vale esclusivamente per l'individuazione dei sindacati le cui rappresentanze nelle unità produttive sono destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III della legge n. 300 del 1970: era questo l'obiettivo del referendum approvato dal corpo elettorale e in esso si esauriscono gli effetti della modificazione apportata alla legge.”

Lettura letterale per lettura letterale, inoltre, è bene ricordare che per l'art. 19  sopra citato il diritto di costituire le rappresentanze sindacali aziendali è in capo ai lavoratori e non alle organizzazioni sindacali firmatarie:
ART. 19. (Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali)  
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva

...
La distinzione è di non poco conto in quanto, anche se la lettura letterale può limitare la scelta del lavoratore ai fini della costituzione delle RSA, non consente in alcun modo di considerare come adeguatamente e legittimamente rappresentati tutti quei lavoratori che non si riconoscono o che non si riconosceranno nelle organizzazioni sindacati invece riconosciute dall'azienda.

A questo punto, ben sapendo qual è il peso della FIOM rispetto alle altre sigle firmatarie dell'accordo, la questione dell'effettiva rappresentatività sindacale dovrebbe suscitare un minimo di riflessione anche a coloro che non sanno cosa vuol dire lavorare in una catena di montaggio.
E' del tutto evidente, infatti, come la Fiat stia cercando di aggirare le regole non  per garantirsi il governo della fabbrica (ieri il problema era solo a sud di Torino, Pomigliano e Termini Imerese; oggi però tocca anche Mirafiori), ma per ottenere la cessione, per via contrattuale e solo con chi, ovviamente, ci sta, di tutta una serie di diritti indisponibili quali la libertà di organizzazione sindacale e il diritto di sciopero.
Anche per l'accordo di Mirafiori, infatti, all'art. 1 è prevista la cosiddetta “Clausola di responsabilità” grazie alla quale alla Fiat sarà consentito di poter valutare qualsiasi iniziativa di tipo sindacale come una violazione dell'accordo stesso. Clausola di responsabilità che, lasciando da parte le conseguenze nei confronti delle organizzazioni sindacali e/o le RSA, si applicherebbe anche al singolo lavoratore attivando i provvedimenti disciplinari all'art. 2, “Clausole integrative del contratto individuale di lavoro”.

Per concludere, l'accordo di Mirafiori realizza in peggio l'accordo-ricatto di Pomigliano.
Nel complesso, possiamo ben parlare della demolizione mirata di numerosi precetti costituzionali, peraltro realizzata con il sostegno del Governo e buona parte dell'opposizione parlamentare che, tranne per poche voci isolate, sta appoggiando, direttamente o indirettamente, il modello Marchionne.
Non tanto al Governo di destra, quindi, che modificherebbe volentieri più di un articolo della Prima della Costituzione, quanto alle forze di opposizione che si ritiene doveroso ricordare ciò che è contenuto negli articoli della Costituzione che qualcuno vorrebbe cancellare e che il modello Marchionne ha già cancellato con i fatti e con il silenzio di chi avrebbe dovuto fare qualcosa di concreto per impedirlo.

 Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
 Art. 3 - ... È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
 Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
 Art. 39 - L'organizzazione sindacale è libera.
 Art. 40 - Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
 Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

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