Legittima la riproposizione del referendum elettorale, ovvero:
la Carta Costituzionale che diventa Carta Straccia
La Cassazione ha dunque deciso: i referendum per i quali i cittadini
si sono espressi con l'astensione possono essere legittimamente riproposti
prima della scadenza dei cinque anni.
Il mancato raggiungimento del quorum è divenuto, per la Cassazione,
un "non evento" che "non produce effetti giuridici".
Né più e né meno di quanto avviene in Parlamento,
ha spiegato la Cassazione: in assenza del numero legale la seduta
viene sospesa e il voto rinviato.
Ci sono o ci fanno?!
Sì, le motivazioni addotte fanno perdere la pazienza e di fronte
a simili stravolgimenti le cose vanno chiamate con il loro nome e non ci
si può sottrarre dall'esprimere giudizi: è una sentenza che
offende e che non si può credere sia stata emessa in buona fede,
qui c'è del marcio!
Il "non evento" che "non produce effetti giuridici" è
"banalmente" previsto dalla nostra Costituzione e il mancato raggiungimento
del quorum produce il medesimo effetto giuridico del "NO all'abrogazione",
senza distinzione alcuna.
Terzo comma art. 75 Cost.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
Alla luce di quanto affermato in Costituzione, il cittadino trae consapevolezza
degli "effetti giuridici" prodotti dall'eventuale astensione: è
un chiaro strumento "di voto" in grado di determinare la non approvazione
della proposta referendaria. L'astensione può addirittura rappresentare
un doppio no. In tal senso, è sufficiente andare a rileggersi le
motivazioni di chi in occasione dell'ultimo referendum elettorale spinse
"per il voto di astensione": non soltanto un voto per dire no all'abrogazione,
ma anche per dire no a tutti quei processi di riforma lesivi dei diritti
delle minoranze.
Prendere quindi come esempio quanto previsto dai regolamenti parlamentari,
per stravolgere ciò che l'art. 75 Cost. dice con chiarezza, rappresenta
il massimo del disprezzo nei confronti della Carta Costituzionale.
Nel caso delle votazioni in Parlamento il rinvio della votazione significa
soltanto che i parlamentari non hanno potuto esprimersi in assenza del
numero legale in quanto, per tale motivo, le operazioni di voto non possono
avere luogo.
Diversamente, nel caso del referendum il non raggiungimento del quorum
rappresenta una scelta di voto che viene sottoposta alla conta una volta
concluse le operazioni di voto.
Per essere ancora più chiari: se il Parlamento non è
in numero legale non si vota; nella procedura referendaria le operazioni
di voto hanno luogo e i cittadini possono decidere di esprimersi anche
attraverso la scelta di non recarsi alle urne, perché si tratta
di una scelta produttiva di effetti giuridici al pari del pronunciamento
del NO.
Ma al di là di queste differenze formali e sostanziali, non
va dimenticato che anche nel Parlamento è ormai divenuta prassi
consolidata utilizzare il raggiungimento del numero legale per ottenere
modifiche o altre concessioni relativamente alle leggi in discussione e
da votare.
Tutte queste considerazioni non possono essere sfuggite al vaglio della
Cassazione. E se non c'era da sorprendersi nel vedere gli eredi di Mussolini
riproporre un referendum lesivo dei diritti delle minoranze in dispregio
delle leggi, non può non generare sconcerto il vedere che simili
atti possano invece essere compiuti con il consenso dei più alti
livelli istituzionali.
Franco Ragusa