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Elezioni 2001
 
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 Le opinioni dei lettori
 
11 maggio 2001

Emilio Colombo

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 Legge Mattarella : un pasticcio infinito...
 
1. Introduzione
 
In seguito al referendum del 18 aprile 1993 sulla legge elettorale del Senato, il Parlamento italiano ha modificato la legge elettorale per la Camera dei Deputati, nell’intento di adeguarla all’esito referendario.
Per effetto della legge 4 agosto 1993, n. 277, il 75 per cento circa dei deputati è attualmente eletto in 475 collegi uninominali. La distribuzione del restante 25 per cento di seggi avviene in 26 circoscrizioni tra liste proporzionali, previo scomputo di una quota variabile dei voti ottenuti nei collegi uninominali dai candidati eletti e ad esse collegati.
La legge n. 277/1993, tuttavia, si è limitata ad apportare al Testo Unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957) modifiche strutturali, delegando il Governo, con l'art. 20, ad adottare un decreto legislativo con cui apportare al D.P.R. n. 361/1957 le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla stessa legge n. 277/1993.
Ora, il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, adottato in base alla citata delega legislativa, ha sì apportato al D.P.R. 361/1957 alcune essenziali modifiche, ma limitandosi, in molti casi, ad estendere all’elezione uninominale le preesistenti disposizioni del Testo Unico relative all’elezione proporzionale.
E’ proprio a causa del travisamento delle norme della legge Mattarella operato dal decreto legislativo n. 534/1993 che ha potuto nascere e svilupparsi il fenomeno delle cd. " liste civetta ".
 

2. Le disposizioni della legge Mattarella su collegamenti e " scorporo "

Secondo il combinato disposto degli artt. 4, comma 2, numero 1), e 18, comma 1, del D.P.R. n. 361/1957 (introdotti dalla l. 277/1993), i candidati uninominali devono obbligatoriamente collegarsi con almeno una lista proporzionale presentata nella stessa circoscrizione.
Il collegamento tra candidatura uninominale e lista proporzionale ha la funzione di consentire il funzionamento del meccanismo del cd. " scorporo " : dai voti raccolti dalla lista proporzionale collegata con il candidato uninominale risultato eletto, invero, è detratta una quota di voti pari almeno al 25% di quelli validamente espressi nel collegio.
L'art. 18, comma 1, del Testo Unico (unica norma espressamente richiamata dal precedente art. 4, comma 2, numero 1), infine, trattando della presentazione delle candidature uninominali, prevede che il candidato, nella sola ipotesi di collegamento con più d’una lista, indichi il contrassegno o i contrassegni che devono accompagnare il suo nome sulla scheda elettorale.
Al fine di impedire l’aggiramento delle disposizioni sullo " scorporo ", la legge n. 277/1993 ha previsto anche il potere-dovere dell’ufficio elettorale circoscrizionale di disporre il collegamento d’ufficio tra candidati e liste aventi gli stessi contrassegni (art. 18, comma 2, D.P.R. n. 361/1957).
 

3. I vuoti aperti dalla legge Mattarella e non colmati dal decreto legislativo delegato

La legge Mattarella lasciava aperta, tra le altre, una fondamentale questione: il diritto degli elettori di conoscere effettivamente i collegamenti tra candidati e liste.
Alla prova dell’esperienza pratica è sorta un’altra delicata questione, solo apparentemente lasciata aperta dalla legge : quella della possibilità di collegare un candidato uninominale con una lista-civetta su cui far ricadere il cd. " scorporo ".
Del diritto di informazione degli elettori il d. lgs. n. 534/1993 si occupa poco o nulla. L’art. 24, comma 1, numero 5), del T. U., che tratta della stampa del manifesto indicante liste proporzionali e candidati uninominali, e il successivo art. 31, commi 1 e 2, che definisce il contenuto delle schede elettorali, sono stati meramente modellati sulle norme preesistenti alla legge Mattarella.
Né la prima né la seconda norma si preoccupano di garantire il diritto degli elettori di conoscere i collegamenti tra i candidati uninominali e le liste proporzionali. Tuttavia, mentre almeno sul manifesto -il cui contenuto non è tassativamente determinato dalla legge- sono riportati i simboli delle liste collegate, la scheda elettorale resta, sul punto, silente.
La seconda questione è molto più delicata, in quanto dalla soluzione di essa, in un senso o nell’altro, dipende il funzionamento del meccanismo di attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e, dunque, dell’intero impianto della legge.
Come dianzi accennato, la maldestra formulazione di norme applicative dei princípi di cui agli articoli 4, comma 2, numero 1), e 18, comma 1, del Testo Unico, ivi inserite dal d. lgs. n. 534/1993, potrebbe far pensare a una facoltà dei candidati di contraddistinguersi con un simbolo diverso da quello della lista collegata.
Sarebbe, secondo questa interpretazione, più che legittima la presentazione di candidati uninominali sotto con un certo simbolo ma collegati formalmente con una lista "civetta", contraddistinta da ben altro simbolo (al fine di evitare, evidentemente, che gli elettori, per effetto di presumibili fenomeni transitivi, votino la lista civetta, vanificando così il tentativo di elusione dello " scorporo ").
L’interpretazione letterale, ancor prima che logico-sistematica, delle citate norme di riferimento non lascia invece spazio a ipotesi di questo tipo.
Invero, l'art. 18, comma 1, contempla un diritto di opzione del candidato, con riferimento al contrassegno, unicamente "nell’ipotesi di collegamento con più liste". Ciò, nella logica del sistema elettorale tendenzialmente bipolarizzante stabilito dalla legge Mattarella, al fine di consentire a coalizioni composte di più partiti politici di contraddistinguere i candidati uninominali con un unico simbolo identificativo e riassuntivo dell’intera coalizione, in luogo di più simboli (uno in rappresentanza di ogni singolo partito della coalizione), ma senza tuttavia consentire di aggirare l’obbligo del collegamento, finalizzato al cd. "scorporo", in quanto presupposto irrinunciabile di questa sorta di diritto d’opzione è l’effettiva presenza di un formale collegamento con più liste (collegamento cui conseguirebbe l’effettivo "scorporo" dei voti, pro quota, nei confronti di tutte le liste collegate al candidato vincente nel collegio).
In caso di collegamento con una sola lista, la legge non prevede nessun diritto d’opzione: questo perché, appunto, il candidato uninominale, che obbligatoriamente deve essere collegato a una lista proporzionale ai fini dello scorporo, non può che essere contraddistinto dallo stesso simbolo. E, peraltro, non si può escludere che il legislatore delegato non sia intervenuto sul tema proprio considerando implicito ad evidenza che lo stesso simbolo, in caso di collegamento unico, dovesse univocamente contraddistinguere candidato uninominale e lista proporzionale, rendendo conseguentemente palese agli elettori il collegamento.
 

4. Conclusioni

La pratica di collegare i candidati uninominali con una sola lista proporzionale contraddistinta da un simbolo diverso (e, dunque, anche con una "lista civetta") è illegittima, ma resa possibile dalla (quantomeno) colpevole carente formulazione del decreto legislativo n. 534/1993 di adeguamento del Testo Unico per l’elezione della Camera dei Deputati alle disposizioni innovative della legge n. 277/1993.
Il referendum elettorale, votato nel 1999 e ancora nel 2000 ma vanificato dal mancato raggiungimento del quorum, con l’abolizione della scheda proporzionale e dei connessi impalpabili meccanismi (liste proporzionali bloccate, obbligo di collegamento tra candidati uninominali e liste circoscrizionali, " scorporo ", etc.), avrebbe anche risolto alla radice le contraddizioni lasciate nel Testo Unico dai ricordati avventati interventi legislativi, restituendo agli elettori una legge più chiara e intelligibile.
La vittoria del referendum elettorale avrebbe infine evitato agli allora paladini dell’astensionismo di abbandonarsi a postume amene recitazioni : se infatti, da un lato, Bertinotti ha inscenato tardive e impudíche proteste contro le cd. "liste civetta", dall’altro Berlusconi e i suoi alleati hanno perfino trovato il modo di presentare l’aggiramento della legge elettorale nelle vesti di una battaglia " di libertà " contro lo scorporo.
A ben vedere, in effetti, la legge Mattarella già recava in sé i prodromi del pasticcio di casa Letta e dell’attuale farsesca degenerazione del costume politico italiano.
 
Milano, li 11 maggio 2001
 
Emilio Colombo


 

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