Riforme Istituzionali
Elezioni 2001
 
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Al Presidente della Camera On. Pier Ferdinando Casini
Al Presidente della “Giunta delle elezioni” On. Antonello Soro

   Per  conoscenza:
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio
Ai gruppi parlamentari della Camera

Roma 30 giugno 2001

Oggetto: Violazione della legge elettorale sull’uso dei contrassegni da parte dei candidati uninominali collegati ad una sola lista tra quelle presenti nella quota proporzionale (si veda relazione allegata).
 
   Con la presente per segnalare che, in occasione delle elezioni politiche del 13 maggio 2001, alcuni elettori, tra cui anche il sottoscritto, sono stati costretti al rifiuto della scheda per l’elezione della “Camera dei Deputati - quota maggioritaria” in quanto non conforme alle norme a tutela del corretto esercizio del diritto di voto da parte degli elettori.
Le contestazioni, regolarmente verbalizzate dai segretari degli uffici di sezione elettorale, non hanno ancora prodotto i dovuti risultati (sospensione e annullamento dei risultati della consultazione elettorale maggioritaria) e non sembrano essere state prese in minima considerazione dagli organi competenti: né dagli Uffici centrali circoscrizionali e né, vista l’assenza della questione dai primi atti parlamentari, dalla Camera e dalla Giunta delle elezioni della Camera.
   Sia allora qui permesso ricordare che, pur fatta salva l’insindacabilità delle decisioni della Camera dei Deputati in ordine all’ammissibilità dei propri componenti (art. 66 Cost.), a norma dell’art. 87, comma 1, Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, “Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
E’ pertanto escluso che la Camera dei Deputati possa far finta di nulla di fronte alle contestazioni in oggetto, evitando di pronunciarsi e di decidere sulle stesse, e né che sia necessario, al fine di attivare l’esame delle stesse, ulteriore ricorso, da parte degli elettori, presso la Segreteria della Camera dei Deputati.
   Altresì, pur nella consapevolezza dell’insindacabilità delle decisioni che la Camera riterrà opportuno adottare, l’eventuale rigetto delle ragioni alla base delle contestazioni sarà motivo di ricorso alla magistratura.
Di fronte alla truffa elettorale definitivamente consumata ai danni degli elettori, l’insindacabilità delle decisioni della Camera non potrebbe in alcun modo essere invocata per impedire l’individuazione delle responsabilità degli Organi e degli Uffici istituzionali competenti per tutto quanto non è stato fatto, prima e dopo la consultazione elettorale, per impedire la violazione delle norme a tutela del corretto esercizio del diritto di voto da parte degli elettori.
L’obiettivo di tale iniziativa è chiaramente rivolto ad impedire il ripetersi dei fatti denunziati e per evidenziare le eventuali responsabilità politiche di chi, arbitro di sé stesso, potrebbe decidere non per il rispetto della legge ma per il proprio specifico tornaconto.
   Certo dell’attenzione che i Vostri Uffici presteranno alle questioni sollevate, rimango in attesa di Vostro riscontro.
Distinti saluti
                       Franco Ragusa
 


  Relazione allegata: Violazione della legge elettorale sull’uso dei contrassegni da parte dei candidati uninominali collegati ad una sola lista tra quelle presenti nella quota proporzionale.
 

Alla fini dell'individuazione della violazione di legge in oggetto, è bene premettere che il complesso delle norme che regola lo svolgimento delle operazioni elettorali (Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche)  presenta alcuni punti di “presunta” contraddittorietà.
Punti di contraddittorietà, però, facilmente risolvibili, tanto più tenendo conto del complesso delle norme e dei diritti costituzionali prevalenti (la sovranità appartiene al popolo – art. 1 Cost) che sono alla base della corretta espressione di sovranità.
In tal senso, è sin troppo ovvio che, prima di ogni cosa, si dovrà intervenire per tutelare, vista la titolarità della sovranità in capo al popolo (art. 1 Cost.), il corretto esercizio del diritto di voto da parte degli elettori, come regolato dall'art. 4 del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche.
 
Art. 4 
1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
   a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque.
   b) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.

Per l'individuazione dei contrassegni che l'elettore troverà sulla scheda, quindi, l'articolo fa esplicito e specifico rinvio al comma 1 art. 18.
 
Art. 18
1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

Il comma, tranne un unico rinvio all'art. 1 che verrà approfondito più avanti, è sufficientemente chiaro. Ma vale qui la pena approfondirlo proprio perché è soltanto da questo comma che debbono giungere le indicazioni utili ai fini dell'individuazione dei contrassegni che affiancheranno il nome del candidato sulla scheda, visto il richiamo imperativo dell'art. 4 allo stesso.
In primo luogo è bene notare che soltanto in un caso si parla di contrassegni: Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.
Tutto ciò potrebbe sembrare, a prima vista, quanto mai curioso, visto che è proprio dalla  lettura di questo comma che si dovrebbe rispondere alla questione "di quali contrassegni?" posta all'art. 4.
Ma non ci troviamo affatto di fronte ad una formulazione strana.
Il comma, molto semplicemente, non si pone particolari problemi da risolvere perché, secondo quella che è la logica che sottende ogni competizione elettorale, tanto più se di tipo maggioritario, e la ratio che sottende una legge impostata sullo scorporo, non c'è nessun problema da risolvere, in quanto è la natura stessa del collegamento tra i candidati e le liste ciò che è necessario rappresentare sulla scheda al fine di permettere agli elettori l'esercizio consapevole del diritto di voto.
Per cui, soltanto nel caso di più collegamenti, visto che sulla scheda non possono comparire più di cinque contrassegni, si pone l'esigenza di prevedere e risolvere i problemi dei candidati facenti riferimento ad una coalizione. Ma al di là di questa specifica ipotesi, nulla si aggiunge perché non c'è nulla da dover prevedere per i candidati collegati ad una sola lista che, per il principio della responsabilità politica di fronte degli elettori, non dovrebbero avere alcun motivo di nascondere, sulla scheda elettorale, elementi in grado di costituire motivo di giudizio da parte degli elettori.
E per l'appunto, il comma non permette altro oltre il caso specifico che si premura di circoscrivere e regolare, e questo non tanto per rendere la vita difficile alle forze politiche intenzionate ad aggirare i meccanismi dello scorporo, quando per impedire ai candidati di nascondere agli elettori importanti elementi di giudizio. Si pensi soltanto alla scarsa conoscenza del fenomeno “liste civetta” da parte degli elettori, sino alla fine tenuto sotto silenzio e non reso visibile come avrebbe dovuto proprio per la mancata presenza, a fianco del nome dei candidati, del simbolo dell’unica lista collegata.

A quale contrassegno debbono quindi far riferimento i candidati ad una sola lista?
Quali i criteri sostanziali d’individuazione dei contrassegni da affiancare ai candidati a cui fa riferimento l'art. 4, se non il previsto collegamento dei candidati a liste di cui all'art. 1 comma 4?
 
Art. 1
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.

In altre parole, il collegamento si realizza con liste presenti nella competizione proporzionale, accettandone la candidatura (art. 18 comma 1); da qui, quindi, i criteri sostanziali d’individuazione dei contrassegni da affiancare ai candidati a cui fa riferimento l'art. 4.
Ma a voler essere ancora più pignoli: quali contrassegni hanno a disposizione le liste per il proporzionale che, al tempo stesso, propongono candidature a norma del comma 1 art. 18 (i candidati, infatti, accettano)?
 
Art 14
1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

E' bene notare che nell’articolo si fa chiaro riferimento alla presentazione di un solo contrassegno.
Le liste per il proporzionale, quindi, che di fatto propongono candidati uninominali attraverso il collegamento, ai sensi del comma 1 art. 18, nell'impossibilità di poter disporre di altri simboli, non possono far altro che presentare candidature uninominali con l'unico contrassegno di cui possono disporre, evidentemente uguale per entrambi i tipi di competizione elettorale.
 
Ciò che l’art. 14 invece consente, è la presentazione di un contrassegno per la sola consultazione maggioritaria nonostante l’obbligo, per i candidati uninominali, di collegarsi alle liste presenti nel proporzionale.
La ratio dell’articolo è chiaramente quella di permettere le aggregazioni tra diverse forze politiche con la presentazione di un simbolo comune per le candidature uninominali, senza con questo obbligarle a presentare il medesimo simbolo nella quota proporzionale, dandogli così la possibilità di presentarsi separatamente nel proporzionale con proprie specifiche liste e contrassegni.
Ma la facoltà di presentare un contrassegno di coalizione per il maggioritario, diverso dai simboli presenti nel proporzionale, che possa essere indicato dai candidati uninominali, deve, per l’appunto, trovare fondamento nel collegamento a più liste da parte dei candidati.

Il principio è così evidente che a nulla dovrebbero valere le obiezioni di chi ritiene che per l’individuazione dei contrassegni si debba far riferimento ad altri articoli.
Perché mai, infatti, far riferimento ad articoli che risolvono diversamente la questione, quando l'art. 4 fa espresso richiamo al comma 1 art. 18?
L'eventuale contraddittorietà, non dovrebbe risolversi nel senso di non attribuire validità, ai fini della posizione dell'elettore garantita dall'art. 4, a tutto quanto, direttamente o indirettamente, con questa posizione contrasti?
Ci si ponga, per un attimo, nei panni dell'elettore e non del candidato.
Questi sa di avere diritto ad una scheda compilata in un determinato modo ai sensi del comma 1 art. 18; il comma 1 dell'art. 18 è in grado di risolvere, senza ulteriori rinvii e dubbi, il problema del come individuare i contrassegni attraverso l'esatta rappresentazione del collegamento candidati - liste per il proporzionale: e perché mai l'elettore dovrebbe accettare una scheda in difformità a quanto previsto dal comma 1 art. 18?
Per essere imbrogliato dai candidati che intendono aggirare la legge?
 
In ogni caso, i contrasti d'interpretazione sembrano avere più attinenza a questioni meramente formali che sostanziali. Si veda, ad esempio, sempre l’art. 18.
 
Art. 18 
      1. .….
      2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

Il comma 2 art. 18, nel regolare i requisiti formali richiesti per la presentazione delle candidature, né più e né meno di come si farebbe per indicare un modello da compilare per la partecipazione ad un concorso, finisce con il dire, apparentemente, più di quanto dovrebbe.
L'elenco dei requisiti indispensabili per presentare le candidature e per impedire violazioni in materia di applicazione dello scorporo, infatti, ad una prima lettura finisce per divenire qualcosa di diverso.
Per presentare la candidatura, ovviamente, oltre al nome ed al cognome e quant'altro, c'è l'oggettiva necessità di conoscere il contrassegno che contraddistinguerà il candidato. Ma per la determinazione del contrassegno si deve far riferimento al comma 1 art. 18. Il fatto che si dica, nel comma 2, del contrassegno o dei contrassegni che contraddistingueranno il candidato, indicato tra tutti quelli depositati presso il Ministero dell'Interno, altro non significa che dire che si deve compilare per intero la domanda.
Certo, c'è un s'intende "di troppo".
Ma è anche vero che all'art. 4 c'è un comma 2 in "di meno", e qualcosa vorrà pur dire nel senso di non poter attribuire anche a questo comma criteri sostanziali di determinazione validi ai fini richiesti dall'art. 4.
Vedere, quindi, un di più in questo comma, significa soltanto mettere in dubbio che sia il comma 1 art. 18 a regolare, secondo quanto imperativamente previsto dall'art. 4, i criteri di determinazione dei contrassegni che possono comparire sulla scheda. E questo, decisamente, non può essere concesso.
Altresì, continuando nella lettura del comma 2 art. 18, ha addirittura del paradossale che, interpretando in un certo modo la norma, si agevoli, di fatto, proprio quello che la norma fa di tutto per impedire: individuare i mancati collegamenti al fine di applicare correttamente il meccanismo dello scorporo.
Nell'affermare, infatti, che in presenza di contrassegni per il maggioritario uguali a quelli presenti nel proporzionale il collegamento si applica d'ufficio, indirettamente si avrebbe la conferma della possibilità, per i candidati collegati ad una sola lista, di potersi presentare con un diverso contrassegno.
Come dire, dopo il danno la beffa, perché è proprio attraverso questa interpretazione che è stato aggirato il meccanismo dello scorporo senza la necessità, per le forze politiche e i candidati che si sono resi protagonisti di questo mal costume politico, di doversi assumere la responsabilità della scelta.
Molto più conformemente alla ratio della legge, l'interpretazione della norma deve invece essere ricondotta agli obiettivi che con questa s'intendono conseguire, senza con ciò trasformare una non felice formulazione nel suo esatto contrario, tanto più visto quanto prescritto dal più volte richiamato art. 4 e ricordando, molto banalmente, che prima dei diritti dei candidati ci sono quelli del popolo sovrano.
Per gli stessi motivi, perdono di significato altri eventuali riferimenti impropri di altri articoli ai fini della determinazione dei contrassegni che gli elettori hanno il diritto di trovare stampati sulle schede elettorali.
 
Per concludere, la legge è sin troppo chiara per essere male interpretata e male applicata: se da un lato, infatti, nulla può per impedire ai candidati di collegarsi alle cosiddette liste civetta; dall’altro lato è sin troppo chiara nell’imporre l’assunzione della piena responsabilità di tale scelta di fronte agli elettori, con l’obbligo dell’uso del contrassegno dell'unica lista collegata.    





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