Gli interventi di "Riforme istituzionali"

N° 11 - 01/09/96
Franco Ragusa

Ri: Ostruzionismo parlamentare - Regolamenti Camere"
Scritto il 29-Ago-96 alle 08:12:49 da G.Falasca@agora.stm.it: GF> Ma nel caso del numero legale di presenze richiesto dall'art.
GF> 64 per la validita' delle deliberazioni, la Costituzione mi
GF> sembra tassativa, esplicita e non interpretabile.
Ed in effetti l'esistenza del numero legale dovrebbe venire sempre verificata e non "presunta sino a prova contraria".
Cosi' pero' non avviene per le votazioni "che non richiedono l'identificazione delle persone dei votanti, ne' del loro numero complessivo, risolvendosi nel semplice confronto fra il complesso di coloro che assumono uno dei comportamenti attraverso cui si esprime l'opinione sul punto da decidere ed il complesso degli altri che assumono quello contrario (e sono le votazioni per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione). Appunto perche' non richiedono numerazione dei votanti, rendono possibile che si voti validamente pur in mancanza del numero legale, ove non se ne chieda la verifica." (Costantino Mortati)

"Dagli altri metodi di votazione, per scrutinio segreto o per appello nominale, la verifica consegue automaticamente." (Anton Paolo Tanda)

A questo punto, allora, per evitare dubbi di costituzionalita' e l'ostruzionismo basato sulla continua richiesta del numero legale prima di ogni votazione, basterebbe eliminare la procedura di voto su descritta per poter praticare in tutti i casi, come osservato da G. Falasca, il metodo dell'accertamento automatico in conseguenza dei risultati del voto tenendo presenti anche le astensioni (ma e' proprio per questo che ritengo piu' utile registrare le entrate e le uscite dei parlamentari).
Inoltre, pur non avendo a disposizione i regolamenti delle due Camere, dall'ascolto delle dirette parlamentari credo di poter affermare con certezza che l'eliminazione della votazione per alzata di mano comporterebbe ulteriore risparmio di tempo in quanto verrebbero meno le controprove con metodo elettronico che vengono puntualmente richieste alla fine di ogni votazione.

Altra questione di dubbia costituzionalita', e' il diverso modo con il quale vengono calcolate le maggioranze nelle due Camere.
Il terzo comma dell'art. 64 Cost., infatti, stabilisce che "Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, ..."
Come ben si sa, invece, alla Camera dei Deputati si fa riferimento non alla maggioranza dei presenti, bensi' alla maggioranza dei votanti.
Mentre cioe' al Senato le astensioni valgono come voto contrario; alla Camera non vengono computate, pur avendo concorso alla formazione del numero legale.