Gli interventi di "Riforme istituzionali"

N° 22 - 21/09/96
Domenico Gallo

Caso Priebke - prescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità

Oggetto: caso Priebke - prescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità

La sentenza emessa il 1ø agosto dal Tribunale penale militare di Roma con la quale l'ex capitano delle SS, Erich Priebke, è stato dichiarato non punibile per il massacro delle Fosse Ardeatine, in quanto il reato è stato considerato prescritto, ha suscitato un'ondata di emozione e di sdegno in tutto il paese. L'annunzio della prescrizione del crimine delle Fosse Ardeatine, una strage fortemente emblematica dell'orrore della guerra di sterminio praticata dai nazifascisti, ha inciso sulle corde più profonde della coscienza del popolo italiano, generando un turbamento e provocando una reazione collettiva, di cui si sono fatti autorevoli interpreti anche i Presidenti della Camera e del Senato ed il Capo dello Stato. Il Presidente Scalfaro, pur nel doveroso rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, ha dichiarato che: "il diritto appartiene alla persona umana ed alla storia: E quello che non rispetta la persona umana ed i suoi valori non è diritto. I delitti contro l'umanità - possono passare i secoli - rimangono delitti che offendono la coscienza dell'uomo e la civiltà dell'uomo."
E' evidente che la questione va molto al di là della punizione di un singolo personaggio. Quella che viene messa in discussione è la memoria storica Attraverso la prescrizione si perviene alla banalizzazione ed all'archiviazione di un evento storico del quale, invece, dobbiamo conservare imperitura memoria, per garantire alle generazioni future che non avranno mai più a ripetersi gli orrori del passato.
Gli eventi storici anche recenti, purtroppo, ci insegnano che l'umanità ancora non si è liberata degli orrori del genocidio, della guerra di sterminio, della violenza bellica che colpisce indiscriminatamente le popolazioni civili. Di fronte all'esplosione di nuovi fenomeni di barbarie, è diventata ancor più attuale l'esigenza, già pienamente avvertita all'indomani della seconda guerra mondiale, di un bando universale ed effettivo di quei crimini che per la loro atrocità, la loro estensione ed i mezzi adoperati possono infliggere ferite così profonde da colpire il genere umano in quanto tale.
Ciò ha portato la Comunità Internazionale ad istituire, per la prima volta, i due Tribunali penali internazionali dell'ONU per la repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi nel territorio della ex Jugoslavia e del Ruanda (Ris. n. 827 e 955 del Consiglio di Sicurezza), mentre è stato concretamente avviato il progetto di un Tribunale penale internazionale dell'ONU con competenza generale.
Esiste un interesse dell'umanità intera, che supera la competenza dei singoli Stati, affinchè gli eventi criminosi che offendono l'umanità in quanto tale siano messi al bando per sempre, al di là delle contingenze politiche che li hanno generati o permessi.
I delitti contro l'umanità - come ha osservato giustamente il Presidente Scalfaro- possono passare dei secoli, ma rimangono sempre eventi che offendono la coscienza dell'uomo e la civiltà umana. Proprio per questo essi sono, per loro intrinseca natura imprescrittibili.
L'esigenza di riconoscere e garantire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità fu sollevata, già da lungo tempo dalla Associazione Internazionale dei Giuristi Democratici, che in un Congresso tenuto a Varsavia dal 5 al 7 giugno 1964, lanciò un grido di allarme per denunziare il pericolo della incipiente prescrizione in Germania dei crimini nazisti e propose una convenzione internazionale per assicurare la imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi nella seconda guerra mondiale e successivamente.
Tale esigenza fu riconosciuta dalla comunità internazionale e trovò sanzione nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, con la Risoluzione n. 2391 del 26 novembre 1968 adottò una Convenzione internazionale sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, osservando che: "la repressione effettiva dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità è un elemento importante ai fini della prevenzione di tali crimini, della protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, atto ad incoraggiare la fiducia ed a stimolare la cooperazione fra i popoli e a favorire la pace e la sicurezza internazionale."
La Convenzione è entrata in vigore l'11 novembre 1970. Essa è stata firmata e ratificata da quasi tutti i paesi dell'ex blocco orientale, mentre nessun paese occidentale vi ha aderito. Evidentemente ha prevalso la logica della guerra fredda. Gli eventi successivi hanno dimostrato quanto sia stato miope ed irresponsabile sottovalutare l'esigenza di assicurare la punibilità incondizionata dei crimini che offendono l'umanità.
Nel nostro ordinamento giuridico i fatti che rientrano nel concetto di crimini di guerra e contro l'umanità, ivi compreso il genocidio, sono soggetti alle normali regole procedimentali. Questo significa che ad una astratta comminatoria di imprescrittibilità, per i casi in cui è prevista la pena dell'ergastolo, fa da contraltare la possibilità di applicare la prescrizione, per via giudiziaria, attraverso il gioco delle attenuanti, come per tutti gli altri reati comuni.
Se è inaccettabile per la coscienza collettiva il responso giuridico del Tribunale penale militare di Roma che ha banalizzato l'evento (e conseguentemente il contesto storico che quell'evento ha generalizzato) inserendolo nel gioco delle attenuanti di routine applicabili a qualunque delitto comune, non si può ignorare che quel responso è stato reso possibile dal fatto che nel nostro ordinamento, contrariamente a quanto richiesto dall'ONU, gli eventi, qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità non sono soggetti ad un regime, coerente con la loro natura, che li differenzi da tutti gli altri reati e ne sancisca l'assoluta imprescrittibilità.
La vicenda Priebke dimostra che il problema non può essere più accantonato o rimosso: occorre rimediare alla scandalosa prescrittibilità dei crimini che offendono l'umanità.
E' fondamentale che sia assicurata l'imprescrittibilità perchè i crimini di guerra ed i crimini contro l'umanità vengono generalmente commessi al riparo di un contesto politico che garantisce l'impunità ai loro autori, almeno per un periodo di tempo indeterminato. Soltanto una chiara ed indefettibile sanzione di imprescrittibilità può assicurare un reale effetto deterrente e dare concretezza all'aspirazione dell'umanità di liberarsi dalla minaccia incombente della barbarie. Alle parole di sdegno e di rinnovata compartecipazione al dolore delle vittime espresse dalle più alte Autorità politiche ed istituzionali devono fare seguito i fatti.
Per questo chiediamo che il Governo italiano, rimediando ad una inerzia durata troppo a lungo, firmi la Convenzione delle Nazioni Unite del 26 novembre 1968 sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e sottoponga al parlamento la legge di autorizzazione alla ratifica con le opportune disposizioni attuative nel diritto interno.
Si allega il testo della Concenzione.



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