Riforme Istituzionali 
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Vedi anche: Non si ferma l'assedio dei nominati alla Costituzione

Riforma della Costituzione - Testo proposto dalla I Commissione del Senato, 30 maggio 2012

Riduzione di circa il 20% del numero dei parlamentari;
riforma del bicameralismo perfetto;
corsie legislative privilegiate per il Governo;
prevalenza della figura del Presidente del Consiglio e sfiducia costruttiva

 
 
AVVERTENZE: per facilitare l'individuazione delle modifiche sono stati adottati due diversi tipi di formattazione dei caratteri:
nella seconda colonna, testo del progetto revisionato, le parti modificate in maniera sostanziale sono state evidenziate con testo in neretto;
le parti sostituite o abrogate, invece, segnalate nella prima colonna, testo della Costituzione vigente, sono state evidenziate con testo barrato.
 
 PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

 
TITOLO I
IL PARLAMENTO
 
Sezione I - Le Camere
 
COSTITUZIONE VIGENTE
PROGETTO DI REVISIONE
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.   

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. 
  
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
 
Il numero dei deputati è di cinquecento e otto, questi ultimi eletti nella circoscrizione Estero.  

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. 
  
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 
  
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 
  
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 
  
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 
  
Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 
  
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe d'Aoste uno. 
  
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età  
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Art. 69.
I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
 
Sezione II - La formazione delle leggi
 
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. 
  
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 71.
Non modificato
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. 
  
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. 
  
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.   

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 72.
I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119 della Costituzione, alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d’intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto.

Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 
  
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. 
  
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Non modificato
Art. 74.
  
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. 
  
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 74.
  
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione secondo le procedure di cui all’articolo 72.
 
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
   
 
 
TITOLO III
IL GOVERNO
 
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
 
COSTITUZIONE VIGENTE
PROGETTO DI REVISIONE
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
  
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. 
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
  
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 93.
Non modificato
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 
  
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 
  
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 
  
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. 
  
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 
Art. 94.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia delle due Camere. 
  
Ciascuna Camera accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 
  
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 
  
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. 
  
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare.

Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere.

 
 
 
 
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

COSTITUZIONE VIGENTE
PROGETTO DI REVISIONE
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 
  
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 
  
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica. 
  
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 
  
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.


(Disposizioni finali)

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all’articolo 117, terzo comma e all'articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.
   
 




 
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