Riforme Istituzionali 
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Vedi anche: Dopo la manomissione dell’art. 81, le insidie della prossima revisione costituzionale
 
Testo base di riforma costituzionale presentato al Senato il 18 aprile 2012

Riduzione di circa il 20% del numero dei parlamentari;
riforma del bicameralismo perfetto;
corsie legislative privilegiate per il Governo;
prevalenza della figura del Presidente del Consiglio e sfiducia costruttiva

 
 
AVVERTENZE: per facilitare l'individuazione delle modifiche sono stati adottati due diversi tipi di formattazione dei caratteri:
nella seconda colonna, testo del progetto revisionato, le parti modificate in maniera sostanziale sono state evidenziate con testo in neretto;
le parti sostituite o abrogate, invece, segnalate nella prima colonna, testo della Costituzione vigente, sono state evidenziate con testo barrato.
 
 
TITOLO I
IL PARLAMENTO
 
Sezione I - Le Camere
 

COSTITUZIONE VIGENTE
PROGETTO DI REVISIONE
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.   

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. 
  
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
 
Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.  

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. 
  
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 
  
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 
  
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 
  
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 
  
Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 
  
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 
  
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età  
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 58.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno.
 
Sezione II - La formazione delle leggi
 

Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. 
  
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 71.
Non modificato
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. 
  
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. 
  
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.   

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 72.
I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.

I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117.

I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d’intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera alla quale è stato assegnato, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.   

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di attuazione dell’articolo 81, sesto comma, e per quelli diretti all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Per tali disegni di legge occorre l’approvazione di entrambe le Camere.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.

Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all’altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.

La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.

Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva
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Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 
  
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. 
  
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 
  
Se la Camera che la ha approvata definitivamente, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito

Quando è previsto il voto di entrambe le Camere, l’urgenza deve essere deliberata da ciascuna di esse a maggioranza assoluta dei propri componenti.

  
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
  
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. 
  
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 73.
  
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione secondo le procedure di cui all’articolo 72.
 
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.
   
 
 
TITOLO III
IL GOVERNO
 
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
 

COSTITUZIONE VIGENTE
PROGETTO DI REVISIONE
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
  
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. 
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
  
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 93.
Non modificato
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 
  
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 
  
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 
  
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. 
  
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 
Art. 94.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia delle due Camere. 
  
Ciascuna Camera delibera sulla richiesta di fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 
  
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 
  
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. 
  
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare ai sensi dell’articolo 92, secondo comma
 
 
 
COSTITUZIONE VIGENTE
PROGETTO DI REVISIONE
 
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
 
TITOLO V
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 
  
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 
  
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica. 
  
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 
  
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
   
 




 
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