Riforme Istituzionali
 
 
Discussione generale Ddl di revisione Costituzionale: Senato - 15 novembre 2005  (seduta del mattino)
   
Fonte: Senato
(2544-D) Modifiche alla Parte II della Costituzione
approvazione in seconda deliberazione,
con la maggioranza dei componenti
 
 
Relatore Pastore    -    Manzella    -    Mancino    -   Bassanini  -  Fassono   -   Tessitore
 
Zavoli    -    Battisti    -    Petrini   -   Lauro   -  Acciarini   -   Tonini    -   Michelini
 
Cambursano   -   Calvi   -   Falcier    -    Turroni   -   Nania    -   Villone  -  Crema
 
 
 
 (2544-D) Modifiche alla Parte II della Costituzione (Approvato in prima deliberazione dal Senato; modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati; nuovamente approvato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 2544-D, già approvato in prima deliberazione dal Senato, modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.
Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari, non sono ammesse questioni pregiudiziali e sospensive. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Il relatore, senatore Pastore, ha chiesto di integrarla. Ne ha facoltà.
 
PASTORE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, innanzitutto mi rimetto, chiaramente, alla relazione scritta al disegno di legge, che è stata voluta da me e dalla Commissione, come accompagnamento a un testo complesso e articolato e quindi come strumento di ausilio alla lettura, alla conoscenza e all'approfondimento del testo della riforma. Per questo devo ringraziare in particolare, oltre che per l'attività che svolgono quotidianamente, i consiglieri della Commissione e i loro collaboratori che hanno lavorato alla redazione della relazione.
Intendo ora svolgere una seconda premessa: devo dare atto al senatore D'Onofrio, che è stato relatore nella prima lettura al Senato di questo provvedimento, della sua volontà di tornare alla trincea dell'Aula e quindi di assumere una connotazione, un ruolo politico, nell'ambito del suo Gruppo e del partito di cui è autorevole esponente, sottolineando l'importanza che viene data al provvedimento, piuttosto che assumere, o meglio confermare, il ruolo più tecnico-politico del relatore d'Aula; per questo mi trovo immeritatamente a svolgere quel lavoro che avrebbe dovuto, naturalmente, svolgere il senatore D'Onofrio.
Vorrei integrare la relazione scritta con alcune notazioni di carattere generale, che possono aiutare i colleghi nella definizione dei temi della discussione e poi nel voto finale. Questo disegno di legge di riforma ha subìto notevoli critiche, che hanno fatto premio sul suo effettivo contenuto, perché la maggioranza si è preoccupata più di portare avanti il lavoro nelle Aule che di contrastare una polemica assolutamente ingiusta.
Riassumendo le principali critiche, si è detto che la riforma è frettolosa, non necessaria, unilaterale, voluta solo dalla Lega. Inoltre, sono state fatte alcune critiche tra loro contraddittorie, ma spesso pronunciate dallo stesso Gruppo politico, se non dalla stessa persona, a seconda dei luoghi nei quali le esternava, per cui si è detto, magari a Reggio Calabria, che la riforma sfascia il Paese e a Torino che la riforma è centralista.
Si è sostenuto, ancora, che questa riforma non risolve le difficoltà serie e profonde che sono state determinate dall'approvazione della modifica del Titolo V della Costituzione e che non garantisce la governabilità a causa del processo legislativo eccessivamente complesso, rilevando però che essa legittima e introduce un Premierato così forte da definirsi assoluto. Anche qui abbiamo due posizioni assolutamente contraddittorie. Cercherò, brevemente, di fare più che altro delle sottolineature a queste critiche.
La prima riguarda la cosiddetta riforma frettolosa, quindi la questione dei tempi. Non voglio ricordare in quest'Aula il percorso dei progetti di modifica costituzionale che hanno attraversato tutte le legislature, dalla prima fino a questa, ma soprattutto le ultime; ricordo che in realtà sono cinquant'anni che, da un lato, il Paese aspetta una riforma che attenui il centralismo dal quale è affetto il nostro sistema politico e amministrativo, che ha origini lontane, che si è rafforzato nel Ventennio e che è rimasto nel nostro sistema istituzionale, nonostante il regionalismo, diciamo, attenuato della nostra Carta costituzionale; dall'altro lato, sono cinquant'anni che il Paese aspetta la riforma della governabilità, perché sappiamo com'è nato il nostro sistema costituzionale, cioè in una situazione di poteri bloccati, con due Camere paritarie ma elette in maniera diversa, che quindi contribuiscono all'ingovernabilità del sistema, con un Governo che probabilmente, nello scenario europeo, è il più debole, il meno autorevole che ci sia.
Il fatto che la riforma giunga in questa legislatura è dovuto alla circostanza che essa è stata preceduta anche, da ultimo, da un lavoro molto ampio della Commissione D'Alema nella passata legislatura, che ha trovato però un esito molto parziale, la riforma del Titolo V, insufficiente e caotico e che oggi richiede una rivisitazione profonda per dare piena attuazione a quel disegno e per introdurre, accanto a un federalismo equilibrato e ragionevole, anche un sistema di Governo serio, autorevole, all'altezza dell'Unione Europea.
Le ragioni sono state già accennate: completare il federalismo della passata legislatura, che recentemente è stato definito (io lo dissi, ma l'aggettivo è stato ripetuto da un costituzionalista autorevolissimo della sinistra, cioè il professor Barbera) letteralmente un federalismo sgangherato e quindi dannoso per il Paese, conflittuale, che determina continuamente momenti di rottura e di flessione tra i vari livelli di governo, perché nella riforma di allora non si prevedeva nemmeno quel luogo di incontro politico, di compensazione che oggi invece questa riforma prevede.
La riforma che stiamo discutendo oggi introduce anche il tema della governabilità del sistema, che è diventata ancor più necessitata nel momento in cui si è modificata la governabilità nelle autonomie locali e nelle Regioni. Inoltre, l'Europa si apprestava, con il nuovo Trattato europeo, a rafforzare la governabilità a livello europeo e sicuramente, passato questo momento di stasi e di trauma dopo il referendum in Francia e in Olanda, riprenderà il cammino per rafforzare la governabilità del livello europeo, però è rimasta fuori la governabilità del sistema Paese. Questa riforma, quindi, mira finalmente a ricondurre il Governo nazionale allo stesso livello delle altre istituzioni che ho citato.
È stato contestato il metodo della riforma. Ritengo che mai come in questo caso si sia tenuto conto non solo dei precedenti in tema di riforma costituzionale, ma anche del dibattito sviluppatosi in quest'Aula come in quella della Camera. Molte osservazioni fatte dall'opposizione sono state recepite dal testo oggi all'esame di questo ramo del Parlamento. Ricordo che la Casa delle libertà preferì il Premierato rispetto al sistema semipresidenziale alla francese perché si pensò che il primo sarebbe stato ben accetto dall'opposizione che si era spesa su tale forma di Governo e, sia in sede di Commissione D'Alema che successivamente, in alcuni disegni di legge presentati anche in Senato, aveva dimostrato il suo favore.
Vi sono alcune espressioni e alcune formule introdotte nella riforma costituzionale che traggono origine dagli interventi, dai suggerimenti e dalle critiche espresse dall'opposizione sia alla Camera che al Senato. Pertanto, ritengo che la Casa delle Libertà non possa essere tacciata di chiusura e che anzi, nel momento in cui verranno approfonditi gli articoli e i commi del disegno di legge, sarà possibile conoscere meglio le ragioni che hanno portato a scegliere una formula piuttosto che un'altra.
Desidero, inoltre, far presente che vi fu un momento preciso, in particolare presso la Camera dei deputati (gli atti lo dimostrano, come pure la stampa di quei giorni), in cui addirittura si propose di estrapolare dalla riforma il federalismo, che dava - e continua a dare - enormi problemi di gestione, al fine di pervenire ad una nuova formulazione. Ebbene, tale apertura proveniente dall'opposizione fu stroncata dall'intervento dell'allora candidato in pectore del centro-sinistra e presidente del Consiglio, onorevole Prodi. Egli sosteneva infatti la tesi del "muro contro muro" perché convinto che non bisognasse trattare. A suo avviso, la riforma non andava varata perché il sistema costituzionale vigente in Italia era efficiente, valido e adatto al nostro Paese.
È stato detto, infine, che la riforma è stata voluta dalla Lega. Non contesto che quest'ultima abbia particolarmente premuto sul pedale dell'acceleratore per introdurre un federalismo serio ed equilibrato. La Lega ha compiuto un grande percorso ed è passata da un secessionismo che potremmo definire eversivo di alcuni anni fa ad un federalismo costituzionale, ragionevole ed equilibrato che condividiamo. Modificare i livelli di governo assicurando un intervento unitario da parte dello Stato è un obiettivo che appartiene alla cultura politica non solo della Lega, ma anche dei cattolici e dei liberali. Ciò perché i livelli di governo devono avvicinarsi sempre più ai cittadini, ed il federalismo è esattamente questo.
Nel presente disegno di legge oltre alle questioni riguardanti il federalismo ve ne sono altre che concernono l'unità del Paese. Si parla tanto della clausola "salva patria": l'avere introdotto l'obiettivo dell'interesse nazionale che la riforma del 2001 aveva ingiustamente cancellato, diminuendo così le possibilità per il Governo centrale di farsi garante dell'unità del sistema; l'avere modificato la norma dell'articolo 120 del testo della riforma del Titolo V in una formulazione più stringente e più adatta alle necessità unitarie; l'avere soppresso quella formula e il meccanismo del federalismo differenziato presente nel testo attualmente vigente della Costituzione quale voluto dall'Ulivo quando approvò la riforma del Titolo V.
Ma accanto a queste modifiche del sistema federale nel senso di un equilibrio complessivo dei poteri, in questo contesto anche la cosiddetta devolution fa parte di un processo di chiarimento, di completamento e di maggiore certezza dei poteri dei vari livelli di governo. Accanto a questo c'è la creazione di strumenti di governo del federalismo quali il Senato federale, una Corte costituzionale rinnovata, per quanto riguarda le nomine dei giudici, la previsione di luoghi nei quali ci si può confrontare sugli interessi nazionali, regionali, locali. Questo non è da sottovalutare soprattutto per il fatto... (Brusìo in Aula).
 
PRESIDENTE. Colleghi, siamo in pochi, ma non riusciamo comunque ad ascoltare quello che dice il senatore Pastore. Vi invito a limitare il chiacchiericcio.
 
PASTORE, relatore. Onorevoli colleghi, dovendo ascoltare ore di interventi, qualche minuto di attenzione sarebbe doveroso e opportuno da parte vostra.
Come dicevo, la riforma federale contiene anche la previsione di luoghi nei quali ci si può confrontare e si può mediare politicamente tra vari livelli di Governo. Questo però lo prevede la nostra riforma, non quella introdotta dall'Ulivo.
Il primo luogo di mediazione è proprio il Senato federale perché con il sistema elettorale individuato, con la contestualità, credo che si possa realizzare quella sincronia politica e istituzionale tra Regioni, autonomie locali e Stato centrale. Ma voglio aggiungere, sulla questione cui accennavo prima, della Lega passata dal secessionismo al federalismo, che questo è un dato politico di estrema rilevanza. Noi oggi abbiamo assistito, con i Governi di centro-destra, a fenomeni che hanno caratterizzato la storia d'Italia e a tentativi di includere nella responsabilità di Governo forze che erano ai margini del sistema di Governo legittimandone quindi pienamente a livello democratico la partecipazione.
Avvenne un secolo e mezzo fa con Cavour e con il Connubio, si cercò di farlo con Giolitti per introdurre i socialisti (un'operazione non riuscita), purtroppo avvenne con risultati contrari con i fascisti, si è tentato - e si è riusciti - nel dopoguerra con i socialisti attraverso il centro-sinistra; oggi con il centro-destra, prima attraverso la rottura di quell'arco costituzionale che stringeva il sistema e l'inclusione (definita con termine riduttivo e piuttosto bruttino sdoganamento) dell'ex MSI, oggi AN, poi con l'inclusione a livello di responsabilità di Governo della Lega, che dalla secessione è passata al federalismo. Di ciò dobbiamo essere tutti grati all'evoluzione politica del nostro Paese che ha consentito di mettere a frutto le pulsioni, le spinte, le esigenze, gli interessi che queste forze hanno rappresentato più recentemente nel nostro Paese.
Non dico nulla sulla devoluzione; anche se questa riforma viene definita devolution, in realtà ne è una piccola parte, pur se importante, perché rientra in una previsione più complessiva del federalismo. Accanto a questo vi sono altri aspetti che credo si potranno scoprire quando, sgombrando il campo dai pregiudizi dell'appartenenza a questo o a quello schieramento, si leggerà il testo costituzionale ed anche attraverso i commenti che di questo testo saranno fatti nei prossimi mesi, quando si andrà verso il referendum.
Un altro aspetto della riforma che viene trascurato è la presenza nel testo costituzionale di alcune norme transitorie, due in particolare, che cercano di porre rimedio - naturalmente ciò avverrà dopo che sarà divenuta legge definitiva - ad un fenomeno gravissimo che si è verificato con l'approvazione della riforma del Titolo V del 2001: il passaggio graduale dallo Stato alle autonomie di funzioni, personale, risorse, e così via.
La riforma del 2001 non conosceva alcuna norma transitoria: dall'oggi al domani siamo piombati da un sistema centralista appena appena regionale ad un sistema federale, senza alcun paracadute. Ci siamo trovati letteralmente schiacciati a terra dalla conflittualità che si è generata subito tra lo Stato e le Regioni, dalle difficoltà pratiche di attuare un federalismo quando ne mancavano gli strumenti elementari: Regioni senza statuti e senza risorse, lo Stato in condizioni di non poter trasferire personale e risorse alle Regioni o di poterlo fare solo in tempi estremamente lunghi.
Il testo al nostro esame prevede proprio due norme del genere: una sul trasferimento del personale, l'altra sulla pressione fiscale, formula che ha inorridito i puristi del costituzionalismo (perché sembra che la pressione fiscale non esista nel nostro ordinamento costituzionale) ma che ha un significato - direi - costituzionale estremamente importante. Quindi ritengo che, anche sotto questo profilo, l'approvazione definitiva della riforma non potrà che portare beneficio al Paese. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LP).
 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
 
È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha facoltà.
 
MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, all'ultima lettura di un testo costituzionale di lungo corso sembrerebbe che non ci sia nulla da dire che non sia già stato detto. Fu questa la presunzione che, oltre cinquant'anni fa e poi tralaticiamente in successive riforme del nostro Regolamento, condusse ad una disciplina scorrettamente restrittiva di quest'ultima deliberazione: niente emendamenti, niente ordini del giorno, niente questioni pregiudiziali o sospensive, niente stralci: soprattutto niente votazioni articolo per articolo, divieto questo che pone sicuramente il nostro Regolamento in contrasto con l'articolo 72 della Costituzione.
Ma, di questo scontro frontale tra Regolamento e Costituzione, forse varrà la pena parlare in più appropriato momento. Qui interessa sottolineare che tale procedura restrittiva partiva da un presupposto di consenso: rafforzato dalla mancanza, allora, della disciplina del referendum confermativo e, dunque, dal vincolo insuperabile della maggioranza dei due terzi. Questi presupposti non ci sono più e così oggi l'esame di un progetto che tocca, come questo, tutta l'organizzazione della Repubblica registra un'assenza di garanzie per la definitiva decisione parlamentare proprio nel punto più delicato del nostro impianto costituzionale, quello della sua revisione.
Dunque, non può cambiare niente in questo disegno di legge mentre, paradossalmente, ad opera della stessa maggioranza che lo sostiene, tutto sta mutando nell'universo politico del Paese, a causa della restaurazione, dopo dieci anni, del regime proporzionale.
E allora, signor Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, in un Parlamento ove regnasse la logica del diritto e della politica si sarebbe imposta una pausa di coerenza: per valutare la compatibilità tra gli assetti costituzionali previsti in questo progetto e il nuovo ordinamento elettorale che avanza. E si sarebbe allora potuto magari vedere, in un onesto giudizio, che certe critiche di fondo avanzate dall'opposizione a questo progetto, vigente il regime maggioritario, perderebbero forse vigore in un'ottica proporzionalista. Mi riferisco, ad esempio, al cruciale capitolo sulle garanzie, ai gravi rilievi di omesso adeguamento delle garanzie costituzionali nel passaggio dal proporzionale al maggioritario: ora che si torna di nuovo, in un andirivieni un po' schizofrenico, dal maggioritario al proporzionale.
Ma altre critiche avrebbero acquisito invece una più profonda motivazione, alla luce del vecchio metodo elettorale che ritorna. Mi riferisco al modo di elezione dei senatori: come giustificare ora la formula dell'articolo 57 di questo progetto, che impone di "garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori"? Nel momento stesso in cui, questa rappresentanza territoriale, è di fatto azzerata da una legge che distrugge i collegi territoriali e crea il listone regionale, in cui ogni scelta dell'elettore sarà una scelta semplicemente di partito, senza possibilità di decidere, né sulla persona del rappresentante, né sugli interessi territoriali da far valere? Mi riferisco, anche e soprattutto, al meccanismo di governabilità di questo progetto, che l'opposizione ha a lungo criticato, con la denuncia della esasperazione del "premierato assoluto", ma che ora, per l'incombenza di una legge elettorale proporzionalista, e caratterizzata al Senato da illegittimi premi regionali di maggioranza distribuiti a casaccio, appare come una pericolosa costruzione, pericolante nel vuoto di un assetto parlamentare parcellizzato che promette ingovernabilità, con il rischio weimariano di scioglimenti a ripetizione (senza però la consolazione della astratta perfezione stilistica della Costituzione di Weimar).
L'assetto delle garanzie, l'assetto parlamentare, l'assetto di governo, già criticabili per come sono stati scritti in questo progetto, appaiono oggi costruzioni di un paesaggio lunare, dato che non c'è nulla nella terra del buon senso e del diritto, non c'è nulla nella storia di questa Repubblica che li possa giustificare.
Quel paesaggio lunare che forse è l'unica flebile scusante della seduta notturna di stanotte, quando, appunto, mi si dice, ci sarà plenilunio. Una decisione della maggioranza, avallata dalla Presidenza di questa Assemblea, che ferisce - direi - il comune senso del pudore dei rapporti politici e istituzionali; una decisione sul "disordine dei lavori", nel momento in cui un dibattito costituzionale si incrocia, in quest'Aula, con un dibattito elettorale per decidere sulle regole fondamentali della nostra democrazia.
Come si vede, resta incontaminato da questa riflessione il progetto nella sua parte di devolution. La parte che giustamente dà nome al tutto, nonostante qualche componente della maggioranza - per ultimo abbiamo sentito il nostro relatore - si affanni a dire che c'è anche dell'altro in questo progetto. In realtà, lo abbiamo constatato, quel poco altro che poteva starci è affondato nel confronto con il meccanismo elettorale che si vuole introdurre.
Resta dunque la devolution, che nel confronto con il progetto elettorale esce forse rafforzata: se il premio di maggioranza variabile regione per regione assumerà anche la funzione di esaltare ulteriormente la logica del ghetto. I venti ghetti regionali che questo progetto, con la norma base della esclusività legislativa e anche con una sorta di assolutismo fiscale, vuole creare, almeno come illusoria bandiera per frange corrive di elettorato. Basta leggere la sentenza di ieri della Corte costituzionale sulla finanziaria del 2004 per capire come la maggioranza della devolution maltratti poi, di fatto, l'autonomia delle Regioni e degli enti locali.
Comunque, illusorio o no, non è questo tempo di ghetti; è tempo di interdipendenze, di chi sa vederle e valorizzarle. Mai come ora la nostra comunità nazionale ha bisogno di inseparabile coesione, di unità nella visione del futuro. Se ci spezzettiamo, addirittura per obbligo costituzionale, non avremo la forza di reggere alle crisi e alle tensioni che già ci minacciano.
Tutti i senatori dell'opposizione che si sono iscritti a parlare, per rispetto al Parlamento, nelle poche ore concesse, esprimeranno questo bisogno di unità. Sono l'avanguardia parlamentare di quella partecipazione popolare al referendum che si esprimerà per un'altra Italia, per un'altra Costituzione. Un'altra Costituzione che non rinnega, però, le radici del '48, né il clima di intesa nazionale, di secondo Risorgimento che la segnò allora, ma che svilupperà fino in fondo e attuerà la formula dell'articolo 3 della nostra Carta originaria, quella che parla di "effettiva partecipazione" di tutti i cittadini "all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
Le primarie di massa del 16 ottobre hanno dimostrato quanto profondo e maturo sia ormai questo bisogno di partecipazione. Su questa, noi dobbiamo ora sagomare il nostro sviluppo costituzionale, uscendo dal gioco di specchi dell'arida meccanica istituzionale che è tanta parte di questo progetto, così lontano dall'animo e dalle domande popolari.
Vogliamo cominciare da quell'articolo 49 che parla dei partiti, per immettere nella loro configurazione strutturale, nelle condizioni del loro funzionamento, il carattere dell'apertura alla consultazione di iscritti e non iscritti, insomma di quell'area larga di 4 milioni di cittadini che il 16 ottobre ha sottoscritto concretamente un'adesione ideale e una voglia di cittadinanza attiva: dando nome, indirizzo, telefono e soldi per continuare a farsi coinvolgere.
Vogliamo continuare con il Parlamento, ripristinando innanzi tutto, quale che sia il sistema elettorale alla fine prescelto, il legame tra parlamentari e collegi territoriali a dimensione umana, il tessuto che è stato lacerato, la dimensione essenziale della democrazia. Assegnando una configurazione istituzionale nuova, in connessione stretta e vincolante con le procedure rappresentative parlamentari a istituti di democrazia diretta come il referendum, l'iniziativa popolare, la petizione e dando, viceversa, una struttura aperta all'esercizio del controllo cittadino e delle comunità locali nella procedura dell'inchiesta parlamentare.
Vogliamo dare a questo Senato la dignità e il ruolo nazionale di una Camera di composizione e di confronto tra Governo centrale e governi territoriali, aprendo Commissioni e Assemblea con pari dignità ai rappresentanti di Regioni, delle Province e dei Comuni, così com'era del resto già previsto da quell'articolo 11 della nostra riforma del 2001, norma sabotata dalla maggioranza con evidenti complicità istituzionali.
Il Senato sarà così il punto di sbocco della ricca diversità italiana, di tante aspirazioni articolate del nostro popolo, il punto di coordinamento delle rappresentanze, il nodo essenziale della rete delle assemblee elettive, l'isola della ragione nazionale e dell'unione nella diversità: ed anche il luogo di valutazione di quell'interesse nazionale reintrodotto come formula astratta, ma svuotato di valori sostanziali e giustiziabili.
Così operando, non avremo bisogno di cavalcare il vecchio cavallo dell'antiparlamentarismo endemico del nostro Paese, vendendo la riduzione del numero dei parlamentari come toccasana populista. In un disegno funzionale la riduzione del personale politico dovrà essere una conseguenza, e non una premessa. Vogliamo che vi sia la possibilità di sottoporre a referendum confermativo non solo le revisioni costituzionali, quale che sia la maggioranza parlamentare che le abbia approvate, ma anche le leggi elettorali, le leggi organiche di revisione dei codici, di disciplina delle comunicazioni di massa, sull'organizzazione delle autorità indipendenti, sull'ordinamento dei giudici.
Ecco i grandi orizzonti del costituzionalismo dei tempi nuovi contro la asfittica concezione di sopraffazione di poteri e di separatismo strisciante che caratterizza questo disegno di legge. Tutto dice che tra oggi e domani, per la procedura e per la sostanza, sarà scritta una pagina nera nella storia di questa Assemblea. I Gruppi parlamentari dell'opposizione la riscatteranno subito con l'iniziativa del referendum, un atto parlamentare che riapre il dibattito e chiama alla partecipazione politica. Questa sarà il segno di un discorso in continuazione coerente di quello glorioso del 1948: il discorso della evoluzione costituzionale nel segno del nostro tempo e delle sue passioni contro il conservatorismo culturale, le chiusure, il corrompimento istituzionale e gli autentici arretramenti di questo progetto.
È per questo che il voto scontato di domani non sarà affatto scontato nel futuro costituzionale della nostra Patria. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com. Congratulazioni).
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.
 
MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Brancher, onorevoli colleghi, quanto diverso è lo stato d'animo di ciascuno di noi nella seduta di oggi e di domani rispetto alla fase del dibattito parlamentare all'inizio di questa legislatura; quanta diversità di pensiero e di sentimento: allora, al di là di una cornice politica di contrapposizione, la critica non era tanto ai contenuti quanto alle modalità di approvazione del Titolo V.
Quanta determinazione è cresciuta nel corso degli eventi! La riforma costituzionale avrebbe avuto bisogno di prendersi cura anche nel corso della seconda lettura, di alcune pregiudiziali: il Parlamento, sia pure nella continuità di questa legislatura, a fronte di un dibattito che si è svolto non solo nelle Aule parlamentari ma anche nel Paese, può sollevare pregiudiziali di incostituzionalità sul punto della revisione globale della Seconda parte della Carta.
Abbiamo, infatti, modificato una parte rilevante della Costituzione, non è stata toccata la parte relativa alla giustizia, che si è invece ritenuto di rimettere alle modifiche attraverso leggi ordinarie, sulle quali peraltro la Corte costituzionale è intervenuta, ritenendo illegittime alcune proposte che erano state approvate dal Parlamento.
Un intero impianto costituzionale, che avrebbe meritato risposte da parte della maggioranza, si può modificare attraverso il ricorso all'articolo 138? Non c'era, invece, bisogno di uno strumento diverso, magari un'assemblea di revisione costituzionale che non mettesse in dubbio la legittimità della legislatura e, perciò, il potere costituito delle Camere? Questa assemblea, costituita da saggi veri, avrebbe potuto accompagnare il lavoro di entrambi i rami del Parlamento, libero di approvare o meno un testo e in caso affermativo con l'ultima parola agli elettori. Si è parlato spesso di Assemblee costituenti, ma questo problema non è stato mai affrontato con l'intento di risolvere le riforme. Di certo, però, con il ricorso all'articolo 138, possiamo rivedere singole parti, ma non un intero sistema di organizzazione del potere.
Se si modificano 54 articoli, evidentemente c'era bisogno di arrivare ad una Costituzione pattizia, perché di questo si tratta: di un patto all'interno della maggioranza stipulato sulla testa dell'intero Parlamento; l'opposizione è stata, infatti, tagliata fuori da qualunque colloquio o da qualsivoglia attenzione anche rispetto a proposte riguardanti, ad esempio, i contenuti del Titolo V che erano state avanzate qui in Senato, bocciate e poi riprese alla Camera, e magari in quella sede parzialmente accolte. Si tratta di una Costituzione pattizia perché ciascuno si ritrova in essa: la Lega Nord sul tema della devoluzione, Alleanza Nazionale sull'interesse nazionale, Forza Italia sul Premierato assoluto e l'UDC su una riforma elettorale del tutto incoerente - come poc'anzi faceva rilevare il senatore Manzella - rispetto all'impianto nuovo che si vuole dare alla Costituzione.
Nel 1993 una legge elettorale ha inciso profondamente sulla natura del sistema, posto che alcuni si sono illusi che resistesse la natura parlamentare, anche se in prevalenza era diffusa l'opinione che avessimo invece imboccato la strada che ritroviamo oggi nell'impianto della Costituzione al nostro esame, in base al quale il primo Ministro deve essere eletto direttamente dal corpo elettorale, apponendo il suo nome sulla scheda, e collegando anche la sua maggioranza attraverso candidature riferite alla sua persona.
Proprio questo collegamento organico ha rotto un impianto cinquantennale che aveva fatto registrare in Parlamento lo svolgersi di dialoghi anche aspri, ma produttivi di eventi, eventi politici e legislativi, tesi al miglioramento della condizione complessiva del Paese. Con la riforma siamo in presenza di una maggioranza che secondo il rivisitato impianto costituzionale fa corpo a sé, che resta la maggioranza del primo Ministro a disposizione dello stesso e sotto la minaccia di eventuali ricorsi allo scioglimento anticipato.
Si è criticato sempre il contenuto del Titolo V. Ora io rivolgo la seguente domanda: con una maggioranza così cospicua (di 100 parlamentari alla Camera e di 45 al Senato), se proprio non era digeribile il Titolo V, perché lo avete soltanto ritoccato, e non l'avete interamente abrogato, come facevano prevedere le critiche e le censure che sono partite anche da autorità istituzionali?
Nella presentazione di una indagine conoscitiva - lo sa bene il senatore Pastore - abbiamo ascoltato critiche aspre nei confronti del Titolo V, che però nel nuovo impianto è rimasto così com'era, salvo le modificazioni dovute al fatto che è sembrato giusto che alcune materie dovessero trasferirsi nuovamente in testa alla competenza statale e non rimanere in testa alla competenza regionale. Perché questa ossessiva critica alla attribuzione alle Regioni di alcune competenze esclusive?
Signor Presidente, parlando del disegno di legge anticipatore della devoluzione, già ebbi a dire che sarebbe stato il corpo elettorale a sancire definitivamente se nella Carta costituzionale potesse essere inserita ad esclusione dello Stato o in conflitto con esso una competenza esclusiva delle Regioni in tema di scuola, di sanità ed allora anche di polizia locale, quando venne omesso dolosamente e con furbizia l'aggettivo "amministrativa".
Il modello di devoluzione proposto incrocia una competenza esclusiva dello Stato nei settori dell'istruzione e della sanità, oltre una competenza concorrente Stato-Regioni in materia d'istruzione. Quale esclusività si può realizzare, se la Carta costituzionale, al secondo comma dell'articolo 117, attribuisce una competenza esclusiva allo Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore civile e in quello sociale? Fra le due competenze esclusive, deve prevalere ogni volta che occorre la decisione della Corte Costituzionale, mentre sarebbe più giusto utilizzare il buon senso di chi governa, di chi ha la maggioranza nel Paese?
La devoluzione apre un'inquietante pagina di rottura ordinamentale, perché incide anche sulla prima parte della Costituzione, sull'articolo 3, inerente all'eguaglianza dei diritti dei cittadini. Si afferma che l'attribuita competenza esclusiva delle Regioni riguardi solo la parte organizzativa. Ritengo invece trattarsi di molto più della parte organizzativa. Per altro, "rompendo" con una competenza ineliminabile dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, si tratta di vedere se di fronte anche alla pochezza delle risorse, detti livelli possano essere rispettati laddove inferiore è la produzione della ricchezza sul territorio.
Di certo so che, con questa riforma devolutiva esclusiva, andremo incontro a periodi bui: ammettendo una competenza esclusiva dello Stato nel settore della salute, sia pure attraverso norme generali e una potestà legislativa esclusiva in tema di organizzazione sanitaria dell'assistenza, di certo realizzeremo una disparità di trattamento tra cittadini.
Per non parlare, poi, della scuola, dove la competenza esclusiva statale è sia sulle norme generali sull'istruzione, sia sui princìpi fondamentali che debbono regolamentare la disciplina scolastica; princìpi fondamentali che possono significare anche vincoli, senatore Pastore. Con la legge La Loggia ci siamo limitati ad una legge quadro per ottenere un censimento dei princìpi fondamentali, ma non abbiamo mai affrontato in questa legislatura un solo contenuto relativo a princìpi fondamentali che debbono regolamentare la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni.
Parlo da una posizione diversa, che spesso è criticata dai centralisti di casa nostra. Da convinto regionalista, di fronte all'articolo 2 della Costituzione, che non è messo in discussione, e che recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...» e all'articolo 3 che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale...» mi chiedo - riconoscendo la competenza esclusiva delle Regioni - come si possano realizzare questi due obiettivi fondamentali della Carta costituzionale del 1948.
Se «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale...», mi chiedo come, quando e in che misura possa intervenire lo Stato, cioè il Governo e il Parlamento, in settori destinati alla competenza esclusiva delle Regioni. Senza sconfinare in conflitti di attribuzione, mi chiedo quale patto si possa siglare tra Stato e Regioni senza che queste ultime diventino parte costitutiva e fondante - oggi sì, dopo il Titolo V - di una delle due Camere che hanno competenza legislativa.
So che è stato speso molto tempo sul tema dell'interesse nazionale. Mi riferisco all'argomento che di volta in volta il senatore Nania ha indicato a merito della sua parte politica. Una sentenza della Corte costituzionale aveva già sancito che lo Stato, ove prevalesse una ragione legata all'interesse nazionale, potesse legiferare su qualunque materia ancorché appartenente alla competenza esclusiva delle Regioni. Come abbiamo risolto, colleghi, l'interesse nazionale? In maniera paragiurisdizionale. Il Governo pone il problema che la questione assegnata alla competenza del Senato interessa il Governo; se il Senato non se ne fa carico, il Governo chiede di spostare la competenza alla Camera, la quale decide inappellabilmente.
Avremmo così una competenza eventuale del Senato, una competenza, cioè, che dipende soltanto dalla valutazione che sul singolo caso fa il Governo. C'è proprio bisogno di un Senato ridotto ad avere competenze solo eventuali?
Sia nella funzione bicamerale sia in quella legislativa in materia di legislazione concorrente il Senato o ha competenza ridotta o, anche quando gli è attribuita, può perdere l'affare a favore della Camera.
Forza Italia ha avuto in premio il Premierato assoluto, il quale degrada il Parlamento ad una condizione di dipendenza dall'Esecutivo. Non mi sfugge l'importanza che anche il Presidente del Consiglio ritenga utile il ricorso allo scioglimento anticipato.
Lo scioglimento delle Camere è questione seria e va disposto da organo terzo, che non può non essere il Capo dello Stato.
Pongo una seconda questione: è previsto che in qualunque momento il Parlamento può sfiduciare il Governo e si va a casa. Ma può fare solo questo: può sfiduciare. Se dovesse, invece, ritenere che il Presidente del Consiglio non ce la faccia a governare, che non sia in grado, anche fisicamente, di continuare l'attività di Capo dell'esecutivo, che si sia reso responsabile di reato grave, quale parola ha il Parlamento, se per dare la sfiducia al Governo, quella costruttiva, deve fare ricorso alla stessa maggioranza uscita dalle elezioni? Il partito del Primo Ministro ha le mani libere per sfiduciare costruttivamente il Capo del Governo?
Qualcuno ci rimprovera che preferiamo il ribaltone, ma il ribaltone è un concetto giuridico o è un dato culturale? Personalmente sono sempre stato contrario al ribaltone. Del resto nel lontano 1994, presiedendo un gruppo uscito ridotto dalle elezioni, mi opposi alla sollecitazione del segretario politico dell'epoca, onorevole Buttiglione, e non presentai al Senato, come invece avvenne alla Camera, la mozione di sfiducia nei confronti del Governo Berlusconi. Ciò fu dovuto al mio convincimento di non dovere arrivare all'utilizzazione di parte di quella maggioranza uscita vincitrice, solo alla Camera peraltro, per un Governo alternativo.
Avendo questa radicata opinione sui ribaltoni, dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista morale, mi sento di dire che il Parlamento, per non diventare il braccio esecutivo del Governo, ha diritto di cambiare il Governo. Si può, come in Germania, assegnare un termine entro il quale il corpo elettorale, anche per valutare se l'operazione sia stata corretta, moralmente sostenibile, culturalmente valida, possa giudicare se il cambio di maggioranza sia sostenuto anche da una mutata e conforme opinione pubblica del Paese.
Signor Presidente, un Premier assoluto che è padrone della vita e della morte del Parlamento è una pagina inquietante. Qualcuno ricorda che - la soluzione è dettata dall'esperienza - abbiamo avuto tanti Governi instabili! Vorrei ricordare a me stesso, prima di concludere, e approfittando della presenza dell'onorevole Andreotti, che la nostra Repubblica ha avuto nel corso della sua vicenda politica sostanzialmente tre modelli di coalizione. Nei primi 12 anni, dal 1953 al 1960, sia pure a fatica, ci furono Governi centristi; dal 1960 al 1972 ebbero vita coalizioni di centro-sinistra, dal 1976 abbiamo avuto prima un Governo di non sfiducia, poi di solidarietà nazionale. Queste sono state ricordate come le principali coalizioni della cosiddetta prima Repubblica.
Si possono giudicare queste coalizioni positivamente o negativamente, ma è questione di merito. Cambiavano i governi, ma ciò avveniva all'interno delle coalizioni che avevano una stessa linea politica.
 
PRESIDENTE. Senatore Mancino, la invito a concludere.
 
MANCINO (Mar-DL-U). Può apparire giusta, signor Presidente, una modifica con la quale il Parlamento perda le proprie prerogative, il Senato abbia competenza eventuale, si registri uno squilibrio dei poteri tradizionali dello Stato? Stiamo realizzando, colleghi, non un bilanciamento ma uno sbilanciamento dei poteri.
Termino con questa lettura, signor Presidente: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione». Era Piero Calamandrei che scrisse queste parole.
Stiamo per disperdere molti valori, colleghi: stiamo dando vita a un sistema politico del Primo Ministro, nessun sistema vigente ha ispirato i riformatori, il Paese si ispira al modello azienda che non ha niente a che fare con un sistema democratico. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-Com. Congratulazioni).
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, come noto, le Costituzioni moderne assolvono a due funzioni fondamentali. La prima è quella di definire nelle linee generali l'architettura istituzionale, organizzare la democrazia, oggi si dice "garantire la governabilità"; cioè delineare istituzioni capaci di risolvere i problemi del Paese e di tutelare effettivamente i diritti dei cittadini, in coerenza con i princìpi e i valori della Carta costituzionale e con le scelte dell'elettorato (o della maggioranza di esso). Una democrazia debole, inefficace e inefficiente nel far fronte a questi compiti perde legittimazione. Abbiamo bisogno di istituzioni democratiche forti; ma la forza della democrazia sta nella sua effettiva rappresentatività, nel consenso e nella partecipazione dei cittadini senza i quali, alla lunga, le decisioni prese rischiano di non poter essere attuate.
Vi è però una seconda funzione delle Costituzioni democratiche moderne non meno essenziale della prima. È quella di riconoscere e sancire nel loro contenuto essenziale i fondamentali diritti civili, economici e sociali che spettano ad ogni persona umana e gli inderogabili doveri di solidarietà che da ciascuno debbono essere osservati, e di definire le regole generali della competizione democratica; di dare la certezza che la dignità umana, i diritti e le libertà, le regole democratiche fondamentali non sono in balìa delle alterne vicende della competizione politica.
Per queste ragioni, le Costituzioni non sono destinate a cambiare, come può avvenire per le leggi ordinarie, ad ogni cambio di maggioranza. La stabilità delle Costituzioni e la loro supremazia servono a dare a tutti, anche alle minoranze, anche agli sconfitti della competizione elettorale, la certezza che i diritti, le libertà, le regole democratiche fondamentali non sono alla mercé del vincitore dell'ultima competizione elettorale.
Per questo, in quasi tutte le grandi democrazie si è ritenuto e si ritiene che le leggi di revisione costituzionale debbano essere il prodotto di larghe intese, di una ampia condivisione tra maggioranza e opposizione. È una conseguenza coerente di questa esigenza di stabilità, del ruolo di garanzia dei diritti e delle libertà di tutti e della certezza delle regole democratiche che è proprio delle Costituzioni democratiche (o, se preferiamo, liberaldemocratiche).
Nelle ultime legislature, in Italia, si è tuttavia proceduto o tentato di procedere alla adozione di riforme costituzionali sostenute dalla sola maggioranza. Ma un Paese non può vivere e crescere se le regole fondamentali della convivenza comune cambiano ad ogni cambio di maggioranza. L'erosione della stabilità costituzionale registrata in Italia in questi anni rappresenta probabilmente uno degli elementi del clima di insicurezza e smarrimento che prevale nel Paese ed uno dei fattori della sua crisi. Per ciò, recuperare il valore della stabilità costituzionale, della certezza delle regole, delle libertà e dei diritti è uno dei compiti che avevamo e abbiamo davanti.
Due missioni dunque, due funzioni fondamentali delle Costituzioni democratiche. Ma questo testo fallisce entrambi questi obiettivi, fa fare alla nostra democrazia straordinari passi indietro su entrambi questi due terreni fondamentali, quelli su cui si misurano la forza, il valore e l'efficacia di una Costituzione.
Avevamo e abbiamo un problema di ristabilimento della stabilità e della supremazia della Costituzione. Nella cosiddetta Prima Repubblica, esso era assicurato da due fattori. Il primo era il procedimento aggravato di revisione costituzionale (doppia lettura, maggioranza assoluta in seconda lettura, referendum oppositivo o confermativo quando la legge di revisione non avesse raggiunto la maggioranza dei due terzi in seconda lettura), un procedimento che fu ritenuto sufficiente all'Assemblea costituente in presenza di due condizioni: da una parte, la scelta allora effettuata, approvando l'ordine del giorno Giolitti, per un sistema elettorale proporzionale; dall'altra, la forte e radicata convenzione costituzionale, condivisa dalle forze politiche allora esistenti, che le modifiche alla Costituzione che tutte avevano concorso a definire e approvare dovessero necessariamente essere condivise, dovessero essere comunque approvate a larga maggioranza.
Queste due condizioni sono venute meno: è stato adottato, del tutto legittimamente e opportunamente (la stessa Assemblea costituente non aveva costituzionalizzato, proprio per questo, il sistema elettorale), un sistema elettorale maggioritario; e sono entrate sulla scena forze politiche che non hanno concorso a elaborare e approvare la Costituzione repubblicana e che non si sono ritenute compartecipi della convenzione costituzionale per la quale ciò che era stato stabilito come legge suprema della nostra convivenza doveva essere modificato solo sulla base di una larga e condivisa convinzione sulla necessità delle modifiche da apportare.
In questa condizione, è evidente che uno degli scopi fondamentali da perseguire, insieme a quello di dare alla Repubblica istituzioni democratiche più efficaci o di garantire più efficacemente la governabilità del nostro sistema democratico, era quello di ricuperare la supremazia, la stabilità della Costituzione, la certezza e la garanzia dell'intangibilità dei diritti e delle libertà; dunque, di rafforzare il sistema delle garanzie, a partire da una riflessione sull'adeguamento della procedura di revisione costituzionale delineata dall'articolo 138, la quale, venuti meno quei due presupposti, merita di essere riconsiderata alla luce anche dei procedimenti assai più aggravati che molte altre democrazie utilizzano per le riforme costituzionali, al fine di garantire che diritti, libertà, regole democratiche non siano in balia delle maggioranze del momento, non siano uno degli oggetti in discussione in relazione all'esito delle competizioni elettorali.
Nessun passo è stato fatto in questa direzione dal testo al nostro esame. Esso, anzi, da una parte indebolisce in diversi punti il sistema delle garanzie; dall'altra, determina un vulnus al principio della condivisione, delle larghe intese, della necessaria convergenza l'approvazione delle modifiche costituzionali: un vulnus assai più grave di quello che fu inferto con la legge del 2001, con l'approvazione del nuovo Titolo V. Infatti, quel precedente, che è comunque un precedente discutibile, presentava comunque caratteristiche diverse.
Il testo che allora fu approvato nasceva da una elaborazione comune nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, uscì da quella Commissione con un'approvazione a larghissima maggioranza; e fu, fino all'ultimo, sostenuto, anzi patrocinato, da una larga maggioranza bipartisan nel sistema istituzionale nel suo complesso, del quale fanno parte anche le istituzioni territoriali (Regioni, Province e Comuni), che appoggiavano nel 2001 l'approvazione della riforma del Titolo V indipendentemente dalle opinioni politiche dei titolari delle cariche di vertice dei governi regionali e locali.
Questa è la prima ragione della nostra opposizione: se due sono le funzioni fondamentali delle costituzioni democratiche, la riforma al nostro esame fallisce nel compito di adeguare il nostro sistema costituzionale alle modifiche intervenute nella Costituzione materiale sul terreno decisivo della garanzia della supremazia della stabilità della Costituzione e quindi sul terreno della intangibilità dei diritti, delle libertà e delle regole democratiche.
L'obiettivo, però, viene mancato anche sul terreno della governabilità, dell'adeguamento del sistema delle istituzioni, alle esigenze della nostra epoca: il testo che ci viene sottoposto registra, sotto questo profilo, pesanti passi indietro rispetto all'attuale Carta costituzionale. Lo si vede, per cominciare dagli aspetti più semplici, nella riforma del procedimento legislativo: il nuovo articolo 70 non potrà che provocare la paralisi dell'attività legislativa, non solo per la confusa distribuzione di competenze decisionali deliberative tra Camera e Senato, ma anche perché non contiene una disposizione che consenta di risolvere il problema della competenza deliberativa sulle leggi che disciplinano materie diverse inesplicabilmente intrecciate tra loro, a partire dalla legge finanziaria; per queste, la soluzione proposta («spacchettare» il testo legislativo) è qualche volta utilizzabile, ma per lo più del tutto inutile ed impraticabile, proprio perché ci sono discipline che non consentono una rigida suddivisione per materia.
Quanto alla forma di Governo e al ruolo di Primo Ministro, da un lato, registriamo una eccessiva concentrazione di poteri in capo al Premier, rischiando peraltro di mettere in un oscuro cono d'ombra il ruolo del Parlamento e soprattutto della Camera politica, la Camera dei deputati. Dall'altro, il testo colloca il Primo Ministro in una posizione pericolosamente debole, attribuendo potenzialmente ad una piccola frazione di parlamentari della sua maggioranza il potere di decidere le sorti della legislatura e dello stesso Governo, quindi in qualche modo di esercitare una influenza condizionante sulla maggioranza, sul Governo e sull'intero Parlamento; alla sola condizione che questa frazione della maggioranza disponga - per così dire - di un elettorato di nicchia disposto a sostenere anche le rivendicazioni identitarie più estreme, anche a costo di far cadere la legislatura e di mettere in crisi la maggioranza e la governabilità del Paese.
Questa evenienza è accentuata dalla legge elettorale che ci viene ora proposta e che rischia di operare in parallelo con il nuovo assetto costituzionale, perché - come è evidente - diminuisce la forza di condizionamento delle coalizioni sulle componenti delle singole coalizioni. Il ritorno anticipato alle urne, con la nuova legge elettorale, metterà infatti assai meno a rischio la rappresentanza parlamentare di forze che abbiano rotto, la solidarietà di coalizione, rispetto a quanto non avvenga con la legge elettorale vigente.
Questo testo riduce inoltre il ruolo del Parlamento in modo inaccettabile. Abbiamo bisogno di Governi forti controllati da Parlamenti forti; ma, nella riforma che viene proposta, la Camera dei deputati è perennemente soggetta al condizionamento e alla minaccia di scioglimento da parte del Primo ministro, che non incontra alcun limite nell'esercizio del potere di imporre alla Camera, con la questione di fiducia, un'alternativa secca: o la Camera vota, a scatola chiusa, il testo proposto dal Premier oppure va incontro all'inevitabile scioglimento anticipato della Camera.
Quanto alle modifiche del Titolo V e della forma dello Stato, questo testo rivela alcuni punti deboli di eccezionale rilevanza, innanzitutto con l'attribuzione di poteri legislativi esclusivi, peraltro costruiti in modo confuso. I colleghi della maggioranza mi devono spiegare come convivranno la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale in materia di tutela della salute e la competenza legislativa esclusiva dei legislatori regionali in materia di assistenza e organizzazione sanitaria. L'unica risposta che abbiamo avuto è la distinzione fra prevenzione e cura delle malattie, distinzione che - com'è noto - è stata superata circa quaranta o cinquanta anni fa e che non può essere seriamente riproposta.
A parte gli effetti che avrà questa confusione nella distribuzione delle competenze esclusive, e la probabile moltiplicazione di conflitti e controversie di fronte alla Corte costituzionale in misura ancora maggior di quanto non avvenga con l'attuale assetto, non c'è dubbio che questo testo si ispira ad un principio non compatibile con l'esperienza e la storia dei sistemi federali. A differenza dei sistemi confederali, i sistemi federali non prevedono in alcuna parte al mondo, neppure negli Stati Uniti, l'esistenza di competenze legislative del tutto esclusive attribuite alle istituzioni politiche territoriali.
Voglio ancora una volta ricordare il caso emblematico della sanità. Nella Costituzione degli Stati Uniti la sanità è competenza legislativa degli Stati; non c'è una parola nella Costituzione federale che l'attribuisca al Congresso degli Stati Uniti. Ma questo non ha impedito al Congresso di approvare importanti programmi federali in materia sanitaria come Medicare e Medicaid e di finanziarli con fondi federali. Chi si opponeva, il partito repubblicano, non ha mai invocato l'illegittimità costituzionale di queste disposizioni, ma ha solo motivato la sua opposizione politica ad un'estensione dell'intervento pubblico in materia sanitaria.
Con questo testo si perde un'occasione che avevamo a portata di mano: quella di riscrivere la parte più controversa del Titolo V, cioè l'articolo 117; la si sarebbe potuta cogliere, ricorrendo ad una larga intesa tra le forze politiche su un testo più semplice e più condivisibile che, sul modello della legge fondamentale di Bonn, prevedesse un adeguato elenco di materie riservate alla competenza del Parlamento nazionale e che, per tutto il resto, attribuisse la potestà legislativa alle Regioni, ferma restando tuttavia la potestà del Parlamento di intervenire con proprie leggi anche in quelle materie, a tutela dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento e dell'universalità dei diritti costituzionali dei cittadini.
Una formula semplice ed insieme duttile, che avrebbe consentito di eliminare molte controversie perché avrebbe chiaramente identificato una possibilità di intervento del legislatore nazionale quando le esigenze di coesione del Paese lo richiedessero.
In ogni caso, signor Presidente, questo testo, come si è visto, fallisce tutti e due gli obiettivi fondamentali di ogni seria operazione di revisione costituzionale. Il Parlamento lo approverà. Ma noi confidiamo nel fatto che i cittadini italiani, nella loro saggezza, con il referendum lo bocceranno e restituiranno così al Parlamento ed alle forze politiche democratiche il compito, fallito ahimè in questa legislatura, di delineare, sulla base di un aperto confronto e col metodo della larga condivisione, le riforme necessarie per adeguare la nostra Carta costituzionale ai mutamenti intervenuti nel mondo e nella nostra Costituzione materiale. Per avere una Costituzione che, in coerenza con i suoi princìpi e valori, garantisca sempre meglio la certezza e l'intangibilità dei diritti, delle libertà e delle regole democratiche, e delinei un sistema di istituzioni più efficace e moderno, garantendo la governabilità del Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.
 
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, mi guardo intorno e lo spettacolo che offre l'Aula mi induce a sconforto: stiamo celebrando, o meglio voi state celebrando - noi lo stiamo soffrendo - l'ultimo atto di un percorso parlamentare che porterà ad un grandioso stravolgimento della Costituzione ed in Aula sono presenti pochi senatori dell'opposizione, quasi nessuno della maggioranza.
È vero che è martedì, segmento settimanale poco frequentato, è vero che siamo in discussione generale, da voi intesa come inutile liturgia da consumarsi come sfogatoio dell'opposizione prima di giungere al momento che conta, quello in cui i vostri numeri brutalizzeranno i nostri argomenti e la democrazia delle quantità potrà finalmente celebrare i suoi fasti; è vero tutto questo, ma è comunque la riforma della Costituzione, la riforma della lex fundamentalis, del patto tra cittadini e del patto tra generazioni, le tavole scritte dopo i grandi tornanti della storia, dopo le guerre quando gli uomini depongono i fucili ed intorno al fuoco decidono quale sarà il futuro loro e dei loro figli: la Costituzione, testamento di 100.000 morti, come disse Calamandrei.
Ed invece c'è il deserto in Aula. Perché questo accade? Credo di poter dare questa spiegazione che almeno è la mia personale: noi, senatori dell'opposizione, siamo rassegnati al risultato, ammaestrati da cinque anni di inutili argomenti; voi, senatori della maggioranza, siete sicuri del risultato ma nello stesso tempo imbarazzati perché sapete che questa non è una riforma della Costituzione, nonostante quello che sta scritto nell'epigrafe del disegno di legge, perché le riforme della Costituzione si fanno quando vi è l'adesione di tutti o quasi tutti intorno a qualcosa di comune, perché la Costituzione non è una legge qualsiasi: è fatta di una pasta speciale che ben pochi forni possono cuocere.
L'azione costituente è cercare questo qualcosa di comune. Il Parlamento, ricordiamolo, non è un potere costituente, ma un potere costituito, e infatti l'articolo 138 parla di revisione della Costituzione, non di rifacimento, non di stravolgimento, non di spregio della Costituzione! La vostra non è stata la ricerca di questo qualcosa di comune, tant'è che non è comune nemmeno a voi tutti. È stata la ricerca consapevole, accanita, rovinosa del contrario di questo qualcosa di comune. È stata la ricerca di piegare l'avversario con un colpo di maggioranza assestato con forza costituzionale, un atto di Governo rinforzato.
In questo caso, con questo stile, con questo obiettivo non c'è nemmeno materia costituzionale, ma semplicemente lotta costituzionale, una lotta e un risultato prodotti da questi rapporti di forza oggi esistenti. Dunque, una Costituzione - se mai dovesse essere promulgata - destinata a durare quanto durano questi rapporti di forza, e quindi ad essere superata con l'auspicabile disgelo della prossima primavera. Altro che testamento dei 100.000 morti: questo è il regolamento del vostro condominio!
Tutte queste cose vi sono note. Sapete che con grandissima probabilità il referendum cancellerà questo prodotto, eppure lo volete, anche se ciò credo che avrà pesanti ripercussioni politiche ed elettorali. Lo sapete e lo volete.
Volete ancora una volta fare una riforma contro. È incredibile che vogliate fare la riforma della scuola e dell'università contro i docenti, la riforma dell'ordinamento giudiziario contro i magistrati, la riforma della Costituzione contro il parere di quasi tutti i costituzionalisti; eppure la volete! Questo perché usate la Costituzione non come quel patto di cui ho detto, ma come una clava contro l'avversario ed una merce di scambio tra di voi, e questo non è certo garanzia di un futuro costituzionale! Perché voi dovete accontentare la Lega, lo ha detto onestamente anche il presidente Pastore: la Lega Nord ha esercitato una forte pressione perché ha fatto della devolution - la cosiddetta devolution che mi rifiuto di chiamare con questo nome - l'ultima bandiera simbolica per ritardare il suo tramonto, l'ultima autoconsolazione prima dell'autoemarginazione politica.
Pagate questo pedaggio per dare ossigeno ad un Governo in asfissia di consensi e vi infilate in un gioco infantile e rovinoso che potrei chiamare il gioco dei cubetti. Sappiamo che i bambini molto piccoli sono soliti cercare di costruire una torre con dei cubetti e, siccome non sono esperti della statica, arrivati al terzo, quarto cubetto messo su in qualche modo, la torre crolla ed è esattamente quello che capita nel vostro disegno di riforma costituzionale. Quale è il primo cubetto, quello che facilmente sta in piedi perché è il primo? E' quello del regionalismo esasperato: potestà legislativa esclusiva in materie delicatissime, madre del patchwork più bizzarro.
E subito un altro condomino si sente in dovere e in diritto di collocare il suo cubetto per cui Alleanza Nazionale, paladina della centralità dello Stato, sostiene, e non affatto a torto, la necessità di un Senato federale forte - e non ritorno sulle infinite difficoltà che ci sono state nel costruirlo - per raccordare, contenere e armonizzare la polverizzazione regionale. Allora abbiamo costruito una Camera asimmetrica - il che va bene - ma in cui uno dei due rami non è legato con rapporto fiduciario al Governo.
A questo punto, però, il Senato federale forte, sciolto dal rapporto fiduciario con il Governo può intralciare l'azione del medesimo. Ed ecco allora il terzo cubetto: Forza Italia, paladina della centralità del Governo e, soprattutto, del Capo del Governo, del Primo ministro, appoggia il terzo cubetto e così il Senato viene espropriato della sua competenza anche nelle materie in cui ha l'ultima parola, e assistiamo a quella sorprendente antinomia di cui all'articolo 70, comma quarto, secondo il quale quando il Governo ritiene che le proprie modifiche ad un disegno di legge sottoposto all'esame del Senato siano essenziali per l'attuazione del suo programma chiede al Presidente della Repubblica un'inusitata autorizzazione a presentarsi al Senato ed a illustrare le sue motivazioni per chiedergli di assecondarlo.
Se il Senato non lo fa, il disegno di legge viene tranquillamente e brutalmente trasmesso alla Camera la quale, evidentemente più sicura perché legata dal rapporto fiduciario, lo approverà. Quindi non solo avete disegnato una sorta di ircocervo, perché il Senato o è davvero la Camera delle Regioni, o è Camera legislativa, o non lo è; non solo avete creato un sistema di ripartizione di competenze farraginoso e inestricabile, in quanto da una simulazione effettuata sembra che circa il 40 per cento delle leggi approvate sarebbe di incerta, incertissima attribuzione all'una o all'altra competenza, ma alla fine il Senato è non soltanto esposto all'alternativa tipica «o acconsenti o ti sciolgo»: è puramente e semplicemente messo da parte.
Ormai, però, la torre è prossima a crollare perché, se si può espropriare il Senato, non si può espropriare la Camera, e se la Camera dicesse di no allora ecco il quarto cubetto, quello che fa crollare tutto. Non basta spostare il disegno di legge là, perché anche la Camera potrebbe non essere disponibile ad assecondare il Primo ministro; da qui la minaccia di scioglimento, sulla quale si è mille volte tornati, ed ecco l'artificiosa costruzione di una mozione di sfiducia che di fatto non potrà mai produrre il risultato cui è preordinata, perché basta un manipolo di fedelissimi del Primo ministro per non raggiungere la maggioranza all'interno di quella espressa dalle elezioni.
Dunque, il Parlamento viene di fatto espropriato, ma chi di prepotenza ferisce di prepotenza perisce: infatti la sterilizzazione totale dell'opposizione, se da una parte mette il Parlamento a disposizione del Primo ministro, dall'altra pone il Primo ministro nella soggezione delle ali estreme, perché basterà che anche un piccolo segmento della maggioranza non voti la fiducia e, siccome non può essere in alcun modo surrogato da un'opposizione totalmente sterilizzata come infetta, nemmeno il 95 per cento della Camera potrebbe salvare il Primo ministro. Questo è il risultato che raggiungerete: la torre dei cubetti infantilmente edificata crollerà per la vostra stessa dinamica.
Non mi soffermo oltre: oggi non parlo evidentemente a una maggioranza che non c'è, parlo a coloro che possono sentire. I 100.000 morti non possono più protestare, ma i milioni di vivi lo possono fare. Quel popolo che voi esaltate a parole e misconoscete nei fatti si farà sentire tra pochi mesi e cancellerà questo sfregio al testamento e voi che stoltamente lo avete voluto. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un. Congratulazioni).
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha facoltà.
 
TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, la storia del costituzionalismo, ossia di quella che può definirsi la "tecnica della libertà", e la storia delle Costituzioni, ossia dei tentativi di tradurre in norme e in comportamenti politici la tecnica della libertà, possono riassumersi nel confronto, che spesso è stato una contrapposizione, tra due princìpi: quello della legalità, vale a dire la determinazione delle forme garanti dell'ossequio a criteri formali dei rapporti sociali e politici, e quello della legittimità, vale a dire l'elemento riguardante il fondamento (morale, etico) della legge.
Ciò significa che le Costituzioni, qualsiasi forma di Costituzione, riguardano e non possono non riguardare, fino al punto da esserne condizionate, i presupposti sociali, economici, ideologici, in una parola culturali (nel senso ampio e pieno della parola), di uno spazio - possiamo dire uno Stato, una Nazione, un popolo - e di un tempo - possiamo dire la temperie sociale, economica, ideologica, culturale vissuta da un popolo, da una Nazione, da uno Stato -. Credo stia in ciò la constatazione storica secondo la quale le Costituzioni, nel senso della formalizzazione dei processi dottrinali del costituzionalismo, sono state quasi sempre il risultato di eventi straordinari e, talvolta dolorosi e drammatici, come rivoluzioni, le guerre, le radicali trasformazioni.
Non ho bisogno di fare richiami storici. Mi limito a ricordare che, nel nostro Paese, periodi determinanti delle Costituzioni sono quelli del triennio 1796-1799, ossia quello legato alle trasformazioni indotte dalla Rivoluzione francese, e poi quello della rivoluzione liberale del Risorgimento e, ancora, quello della rivoluzione democratica della Resistenza ad un regime dittatoriale responsabile di una guerra totalitaria.
Questa dialettica tra legalità e legittimità, in qualche misura, si ritrova anche in un altro contrasto che caratterizza i processi costituenti ed anche il nostro, quello tra Costituzione come formalizzazione e quindi cristallizzazione dei princìpi fondamentali e Costituzione materiale e cioè il rispetto e la canalizzazione della dinamica propria delle forze sociali nell'ordinamento giuridico e politico.
La nostra Carta costituzionale fu ed è un tentativo di conciliazione tra il sistema statico della conservazione di norme originarie e il sistema dinamico degli stessi princìpi originari in quanto tenuti a rispettare, non staticamente e formalisticamente, l'adeguamento di tali princìpi alle esigenze della condizione sociale, economica, ideologica della gente, del popolo, della Nazione che confluiscono in uno Stato.
Ciò significa, venendo all'oggi, che una revisione della nostra Carta costituzionale è un'esigenza, potrei dire una necessità. Ma, ecco il punto: perché ciò si dia, bisogna porsi nella condizione non dirò di risolvere e neppure di rispondere del tutto esaurientemente, ma almeno di individuare, di capire, di interpretare i bisogni, le esigenze degli individui che compongono la nostra gente, la nostra società, la quale è, un po' come tutte ma più di tante altre, una società pluralistica, che ha dato luogo ad una struttura pluricentrica, come elemento caratterizzante la nostra storia, quella storia che è alla base, con tutte le sue fratture, rotture, drammi (ma anche conquiste, successi, vittorie), della nostra Carta costituzionale e del nostro Stato democratico e repubblicano.
E allora la domanda è: questa proposta di revisione (e lo dico, come si vedrà, problematicamente) soddisfa questa condizione? Temo proprio di no e lo temo a partire dalla definizione di ciò che ci sta dinanzi. Che cos'è ciò che viene proposto? L'esercizio di un potere costituente o l'esercizio di un potere di revisione? Vale a dire, è una nuova proposta di Costituzione o una modifica della Costituzione vigente, che però impone il rispetto delle linee essenziali dell'ordinamento, ossia - si badi bene - della Costituzione materiale, non della Costituzione formale e statica? Sono convinto che quanto ci viene proposto non è né l'una cosa, né l'altra ed è perciò un pasticcio.
Una Costituzione, una revisione di tanta consistenza quale quella che viene proposta, 57 articoli, l'intera seconda parte della nostra Carta costituzionale, cioè proprio quella relativa all'effettuazione dei princìpi fondamentali costituenti, per dir così, non può, non avrebbe dovuto prescindere, per la forza delle cose, dalla ricerca del confronto più ampio e articolato, della discussione più franca, spregiudicata e libera delle idee e delle interpretazioni delle idee e delle valutazioni delle idee. E ciò qui, ora, non cinquant'anni fa.
La nostra Costituzione, quella per fortuna ancora vigente, che mi auguro lo sia ancora a lungo, specie dinanzi a sgorbi o pasticci come questo proposto, fu il prodotto di discussioni difficili, talvolta drammatiche, di scontri durissimi, ma fu approvata con il 90 per cento dei voti. Sta in ciò, con tutte le difficoltà, i ritardi, forse persino i tradimenti che ne hanno fatto la storia, la sua capacità di governare un Paese in sviluppo, profondamente trasformato da società prevalentemente agricola, quale era alla fine della guerra, in un Paese industriale e moderno, quale è divenuto e quale è, e per di più, a sua volta, in profonda trasformazione, che può determinare il suo ulteriore sviluppo, o purtroppo, come sembra avvenire oggi per pochezza della classe politica che lo governa, il suo declino.
Domando: può essere capace di esprimere e consolidare tutto quanto ho fin qui accennato la «revisione» della Costituzione che è stata discussa - si fa per dire - e votata dal Senato con tempi contingentati, senza risposte articolate alla più parte delle osservazioni avanzate, bensì con una contrapposizione di accuse e di modeste giustificazioni, del tipo dell'ostinato, generico, impreciso richiamo alle presunte colpe del centro-sinistra, quando - io credo sbagliando, almeno nelle forme - approvò affrettatamente la riforma del Titolo V (peraltro solo una piccola parte della seconda parte) della Costituzione? Credo proprio di no, anche perché non ha senso rispondere con un errore all'errore commesso da altri, ammesso che tale sia stato quello del centro-sinistra.
E vengo a qualche aspetto particolare.
Il rafforzamento, per tanti versi probabilmente necessario, del ruolo (non voglio dire del potere) del Presidente del Consiglio è veramente compatibile con i principi del pluralismo, dell'indefettibilità dell'opposizione parlamentare, addirittura della stessa maggioranza parlamentare, garantita dalla forma del nostro Stato e dalla nostra Costituzione quale resta nella sua prima parte? Non credo.
Ancora: l'indebolimento delle funzioni e del potere del Presidente della Repubblica è coerente con le funzioni che la Costituzione formale e materiale gli affida, ossia non solo quello di mediatore neutro tra Parlamento e Governo, ma quello ben più ampio di garante dell'ordinamento statale che si esprime nella sua possibilità di decretare lo scioglimento anticipato delle Camere, di veto sospensivo nella promulgazione delle leggi, di autorizzazione alla presentazione delle proposte di legge governative, di nomina di un terzo dei giudici costituzionali, addirittura - sia pure in forme assai limitate - di legislatori, quali sono, a tutto titolo, senza essere convalidate dal voto e dal giudizio popolare, i senatori a vita? Credo proprio di no. Ciò significa non revisione, ma scardinamento, sostituzione della Carta costituzionale.
Ancora, ed è un punto gravissimo: è conforme al principio dell'unità e dell'interesse nazionale (che non è un principio retorico o di bandiera) il pasticciato sistema della cosiddetta devoluzione, che non si capisce bene cosa sia, se l'instaurazione di un regime regionalistico (e non lo è quando si affidano alle Regioni poteri come quelli relativi alla sicurezza, alla salute, alla formazione) o un regime federale, che, come si sa, è cosa diversa perché è una forma di limitazione dei poteri in modo non orizzontale ma verticale, che significa mettere in discussione la forma fondamentale del Governo parlamentare e della separazione dei poteri, garantiti della prima parte della Costituzione?
Potrei continuare con l'accenno a norme più particolari come il Senato delle Regioni, un vero pasticcio che intacca anche il principio fondamentale dell'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, consentendo l'eleggibilità solo ad alcuni.
In conclusione, mi limito ad una sola osservazione: sono convinto che il nostro Paese sia caratterizzato da una forte identità nazionale, fatta di cultura, religione e lingua, e da una debole identità statale. Una Costituzione che voglia rispondere ai bisogni della nostra società in nome delle esigenze della sicurezza, della solidarietà e dell'amicizia, che sono i principi fondamentali della società di oggi e della nostra Costituzione repubblicana e democratica (che non a caso ripudia la guerra, vuole realizzare l'armonia, il pluralismo interno ed esterno), deve rafforzare e non indebolire l'identità statale. Ecco cosa significa l'interesse nazionale, al di là della retorica: non infiacchire l'identità nazionale.
Questa proposta di modifica della Costituzione ha la straordinaria capacità di indebolire, fino a smarrire, l'identità statale e l'identità nazionale del nostro popolo, condannandolo perciò ad un irreversibile declino. Per questo è un pasticcio, un pasticcio pericoloso che non merita di essere approvato e che - ne sono sicuro - sarà cancellato dalla volontà popolare, lasciando però in piedi le tensioni che provocherà se sarà approvato e che del resto ha già pericolosamente provocato.
Le forze politiche di questa maggioranza tracotante saranno severamente giudicate per questo loro gravissimo errore, un vero misfatto. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zavoli. Ne ha facoltà.
 
ZAVOLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non aggiungerò nulla a quanto detto sconsolatamente e desolatamente dal collega Fassone a proposito di quest'Assemblea che è non sorda né grigia, ma certamente vuota. Ci sconforta molto prendere la parola su una questione di tale gravità in queste condizioni, quando ormai si è consumata la speranza di poter influire dai nostri banchi su una decisione che non conta solo per ciò che vale di per sé, ma anche perché rappresenta l'estrema prova che la maggioranza affronta per rimanere unita o spezzata.
Prendere la parola, dicevo, in questo scampolo di tempo che i Regolamenti ci offrono è come certificare che una grande questione politica, civile, etica è sul punto di entrare nella nostra storia nazionale non attraverso la dialettica, e quindi la ricchezza, di un reciproco confronto, ma grazie a quella che de Tocqueville - cui non si potrà certo imputare di offendere la democrazia - ha chiamato la "dittatura della maggioranza", non intendendo ovviamente mettere in causa i suoi sacrosanti diritti, ma richiamandosi al pericolo che la logica dei grandi numeri sia in grado di prevalere comunque - anche quando siano in gioco valori essenziali - senza che ad essi corrisponda il contributo di chi può fornire motivi di riflessione, indurre interrogativi, modificare certezze.
Sono dell'idea, signor Presidente, onorevoli colleghi, in verità semplice, che "se ti parlo per ciò stesso ti cambio", e altrettanto accade a me "se sei tu a parlarmi": intendo dire, con queste parole, che non si esce mai indenni da una controversia se essa viene affrontata con il dialogo, cioè con la volontà di capire anziché di negare. Ma ciò non è accaduto. Noi siamo qui, a votare una legge decisiva per la tenuta della coalizione di centro-destra, tanto che il Premier stesso, avvezzo ai numeri - alla loro fermezza, ma anche al loro nomadismo - ha rinviato un viaggio in Israele per essere a Roma, dove è in corso una partita di quelle in cui, lo dico con il rispetto dovuto al gioco democratico, è bene stare vicino ai numeri e, per così dire, alle maglie dei giocatori.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso al nostro lavoro, all'obbligo civile che ci siamo assunti di testimoniare l'appartenenza in nome di un bene comune, penso alle parole di don Milani il quale - fatta salva, ovviamente, ogni legittima distinzione, - disse che "la politica è uscirne insieme", certo riferendosi alle grandi questioni che essa pone e deve risolvere. E allora rivado al bilancio del lungo viaggio della cosiddetta devolution, in cui non c'è traccia delle tante riflessioni e proposte che i nostri colleghi più versati nella grave materia hanno vanamente profuso in questa Aula, dove la prima Costituzione della Repubblica fu il frutto di uno dei più alti e dialettici confronti di idee e di ideali che la democrazia non solo italiana abbia mai concepito. Essa venne votata, come ha ricordato il senatore Tessitore, con il 90 per cento dei consensi.
Di qui a poco, intorno a una parola che la quasi totalità del Paese non capisce, e incongrua anche per chi ne intende il senso, voteremo una legge dalla quale saranno rimasti esclusi i pensieri e gli ideali di quasi la metà del Senato della Repubblica. Una legge affermatasi in nome dei numeri e, di riflesso, con le modalità di un votifìcio.
Non credo di venir meno al rispetto che dobbiamo al Parlamento né di offendere la dignità personale di chi è stato di parere diverso dal nostro, se dico che un voto cui viene affidata una così complessa, alta e coinvolgente riforma nasce, in quest'Aula, nell'impotenza dei rappresentanti di mezzo Paese.
Mi domando con quale animo un uomo come il Presidente del Consiglio, uso a primeggiare, abbia potuto spingere la sua duttilità - al punto di castigare il suo orgoglio - fino ad accettare che tempi e precedenze fossero stabilite dal leader leghista, un uomo e un politico, si è visto, di grande temperamento il quale, in questa fase, è il vero vincitore. Lo è tanto che la devolution, da lui scoperta come surrogato alla secessione, è diventata la proposta di punta - cioè la chiave e il simbolo dell'intero progetto - da esibire nella prossima campagna elettorale per portare alle urne una folla di leghisti momentaneamente appagata.
Poi, il voto del referendum potrà anche cancellare la riforma, ma intanto la devolution naviga verso un'approvazione trainata dai partiti della maggioranza come un brulotto esplosivo lanciato verso il bersaglio nella cui dirompente miscela c'è l'attribuzione alle Regioni del potere di legislazione esclusiva non solo in materia di sanità, scuola e polizia locale, ma anche in ogni altra materia «non espressamente riservata» - cito il testo della proposta, articolo 117 - «alla legislazione dello Stato».
Sono le aree in cui l'eguaglianza dei cittadini dovrebbe trovare tutela e garanzia nella Costituzione, mentre la proposta mira a rendere possibili, di fatto, secessioni regionali foriere di inevitabili disparità.
Si afferma che lo Stato può ricorrere al nuovo Senato per far valere l'«interesse nazionale». Una formula vana, se non è sostanziata di contenuti, dei quali, però, non si fa cenno, nonostante si tratti della natura e del livello dei diritti civili e sociali da garantire in tutto il territorio della Repubblica.
Senza dire della distinzione introdotta sulla rappresentanza parlamentare tra Nazione e Repubblica (il nuovo articolo 67 della Costituzione), che insinua la possibilità di avere lealtà diverse, e in competizione tra loro, verso lo Stato e le "nazionalità" che si pretende lo compongano.
Alla negazione dell'identità tra Nazione e Repubblica fa riscontro la norma transitoria che favorisce la creazione di nuove Regioni frantumando quelle esistenti e sospende le garanzie costituzionali sul referendum tra tutti i cittadini coinvolti nella divisione territoriale.
C'è da domandarsi se partiti che nel loro nome si richiamano, l'uno, all'Italia e, l'altro, alla Nazione, possano dare il proprio sostegno a un attacco così scoperto e strumentale all'unità della nostra Patria, e se non sentano il peso del venir meno ai loro stessi ideali.
All'indomani del voto della Camera, Andrea Manzella ha scritto che la responsabilità condivisa di un tale stravolgimento dei nostri ordinamenti non poneva solo un problema politico, ma anche una questione, più grave, di coscienza. Siamo in tutto d'accordo con lui, quando afferma che l'attentato alla Costituzione, anche se fosse destinato al fallimento per la volontà popolare espressa dal referendum, resterebbe comunque grave in sé. A prescindere, cioè, dal suo esito.
Infatti, un tale uso del mandato politico sconfina nella sottovalutazione di un principio che inquina a priori l'intero progetto di riforma, con il concentrarsi dei poteri in un Primo ministro che, non soccorrendogli più la fiducia parlamentare, può decidere di sciogliere la Camera, mentre il Presidente della Repubblica viene privato del suo ruolo di garante e di custode della Costituzione. Non credo, a questo proposito, proprio io, di poter aggiungere nulla ai giudizi negativi di parlamentari e costituzionalisti di gran vaglia e di ogni tendenza.
Si è poi aggiunto il ricorso a un altro sistema elettorale, che vede il ritorno al proporzionale, il cui congegno renderà instabili i Governi con un premio di coalizione regionale nell'elezione del Senato, condizione obbligata per ottenere il consenso della Lega. È quello che il senatore Angius ha chiamato "desiderio di distruzione" in previsione della sconfitta.
 
PRESIDENTE. Senatore Zavoli, la prego di concludere.
 
ZAVOLI (DS-U). Sto concludendo, signor Presidente. E Veltroni ha definito l'"avvelenamento dei pozzi" prima della ritirata.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza nulla togliere al valore delle critiche tecnico-giuridiche, ecco perché riteniamo che il rifiuto del progetto debba essere totale. Una Costituzione di parte va respinta senza riserve e concessioni. Un progetto che delinea una forma di Governo basata su una contraddizione paradossale, cioè la dittatura elettiva di un uomo solo, proprio per la sua ispirazione di parte, non è accettabile in quanto estranea allo spirito costituzionale. Semplicemente perché è incostituzionale. È la nostra ferma e irriducibile convinzione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.
Prego i colleghi di rispettare, per quanto possibile, i tempi loro assegnati.
 
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, si conclude qui l'iter di questo testo, composto da ben 57 articoli e che sostituisce e modifica 50 articoli della Parte II della Costituzione, inserisce tre nuovi articoli e novella quattro articoli che fanno parte di altre leggi costituzionali.
Non mi soffermerò sui temi di carattere specifico, poiché molto e meglio di me è stato già detto.
Probabilmente avremmo dovuto completare una lunga fase di transizione per rendere la Costituzione più moderna, ma anche per riaffermare i valori e i princìpi alla base dell'attuale testo costituzionale. Avremmo dovuto anche migliorare la nostra legge elettorale per renderla più consona al volere dei cittadini, che si sono espressi con chiara volontà nei referendum costituzionali. Insomma, avremmo dovuto completare una fase decennale di transizione. Oggi, invece, compiamo un grandissimo passo indietro, sia con l'approvazione di questo testo costituzionale, sia con l'intento di tornare ad una legge elettorale che ci fa fare - ripeto - un balzo indietro nel tempo di dieci anni.
Scrive nel 1906 il Santi Romano in un testo dal titolo "Le prime Carte costituzionali": «Quando le prime Carte furono emanate era opinione comune che la sovranità delle forme di cui si vestivano e la consacrazione in un documento scritto dei princìpi che contenevano dovessero servire ad accrescere la loro stabilità, che appunto per tali motivi esse erano differenziate dalle leggi comuni, rispetto alle quali si ritenevano sacre ed intangibili, che tutta una serie di freni e di garanzie si esercitavano per rendere ponderate le loro modificazioni, quando non si proclamava addirittura la loro assoluta immodificabilità».
Voi, quanto al metodo, avete proceduto in questi due anni e mezzo di discussione al contrario: con una serie di strappi e con voti di maggioranza, senza rispettare questo principio. Molti costituzionalisti hanno dichiarato che nel sistema rappresentativo vi è il dominio del principio di maggioranza, della dura legge dei numeri, che però le Costituzioni devono funzionare come una sorta di "frigorifero", perché servono a conservare quanto ognuna delle parti che le sottoscrivono vuole mantenere integro a lungo, almeno per tutto il tempo in cui il voto degli elettori la terrà lontana dal Governo. Tale principio fissa delle precise garanzie, che la Costituzione prevede per assicurare la propria prevalenza rispetto ad ogni successiva ed eventuale decisione della politica.
La Costituzione non pretende di essere immutabile, ma richiede che ogni mutamento sia deciso da una maggioranza parlamentare superiore a quella sufficiente per governare, in modo che si ripristini il largo consenso che aveva generato il compromesso da cui è nata.
È un po' la discussione che si è avuta in Europa tra Costituzioni rigide e Costituzioni flessibili, ma ricordiamoci comunque che quei princìpi valevano sia per l'una che per l'altra, che sono proprio quei princìpi che hanno portato l'Europa del Novecento all'istituzione delle Corti costituzionali e che comportano anche due altri princìpi. In primo luogo, la divisione dei poteri, che non risponde solo all'esigenza di assicurare che il potere sia ripartito tra centri diversi per composizione sociale.
Anche negli Stati Uniti d'America la Costituzione ripudia qualsiasi differenza sociale per casta, privilegio, o quant'altro, tutti i poteri si legittimano attraverso il voto degli elettori, tuttavia il principio della divisione dei poteri viene adottato con particolare rigore come metodo per frenare il potere ed obbligare ogni organo ad agire ricercando l'assenso dell'altro. Il Presidente può bloccare le leggi votate dal Congresso, ma dipende dal Congresso per i tributi, per il bilancio e per ogni altra legge. Ogni decisione del Congresso, però, può essere bloccata dal veto del Presidente. Il Presidente, a sua volta, dipende dal consenso del Senato per la conclusione dei trattati e per le nomine di maggiore importanza. In sostanza, quello che ci insegna la Costituzione americana è proprio questo: che la separazione e il controllo reciproco tra i poteri devono essere assicurati, anche se tutti gli organi dello Stato sono eletti dal popolo. Ebbene, oggi anche qui voi fate il contrario, avete una visione - come diceva il senatore Mancino - aziendalistica, una visione da consiglio di amministrazione dello Stato, dell'ordinamento della Repubblica e del suo funzionamento.
Un altro passo, che mi ero segnato e che vorrei leggere, dice: «O la Costituzione è una legge superiore e prevalente, non modificabile con gli strumenti ordinari, oppure è posta sullo stesso livello della legislazione ordinaria e, come le altre leggi, è alterabile quando il legislatore ha il piacere di alterarla. Se la prima parte è vera, allora una legge contraria alla Costituzione non è legge; se la seconda parte è vera, allora le Costituzioni scritte sono un tentativo assurdo da parte del popolo di limitare un potere per sua stessa natura illimitabile». Questo passo è tratto da una celebre sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America, Marbury vs Madison del 1803, ma quei principi, nel tempo, hanno prodotto Costituzioni moderne, efficaci, efficienti, che ci avrebbero dovuto guidare nel dare una visione più moderna alla nostra Costituzione.
Un altro principio, quello di legalità - di cui evidentemente vi siete dimenticati e che avete trascurato - vige e permea la maggior parte delle Costituzioni moderne e entra in conflitto con quel principio di maggioranza, perché sottrae alla maggioranza politica, che esce dalle elezioni e domina i lavori dell'Assemblea legislativa, ambiti importanti di competenza, soprattutto per ciò che attiene all'equilibrio tra organi costituzionali e diritti fondamentali dei cittadini.
Dopo l'enunciazione di questi principi, vediamo che il testo al nostro esame tradisce, nel metodo, tutti questi principi. Vengono, infatti, modificati 57 articoli, usando l'articolo 138 della Costituzione, che ne mutano l'aspetto complessivo, prevedendo l'indebolimento del ruolo della Camera dei deputati, fino addirittura a farci ritenere che ci avviamo verso una forma affievolita di democrazia parlamentare; il potere di scioglimento delle Camere non più attribuito ad un organo terzo e super partes, ma al Primo ministro; un eccessivo rafforzamento della posizione del Presidente del Consiglio, senza che vi sia nessuno dei bilanciamenti tipici delle Costituzioni proprie dei sistemi presidenziali.
Un dichiarato federalismo, puntualmente smentito dalle norme al nostro esame, soprattutto con un sistema tributario e fiscale che non consente alle Regioni una loro effettiva autonomia; un ruolo del Senato, cosiddetto federale, di fatto pasticciato, confuso ed indebolito; la nuova elezione dei componenti della Corte costituzionale che accentua la politicizzazione di quell'organo, la confusione dell'iter legislativo - è già stato detto - nelle competenze (quella sanitaria, dell'organizzazione scolastica, i percorsi formativi e regionali). Insomma, di tutto e di più, meno quello di cui avevamo bisogno: una riaffermazione dei nostri princìpi e dei nostri valori, ma in una accentuazione di modernità della nostra Costituzione. Ma questo è quello che voi da lungo tempo state facendo. In realtà, le nostre Costituzioni moderne, lo Stato di diritto nascono da un sogno, scrive Roberto Bin; un sogno antico quanto il pensiero politico; il sogno che a governare siano le leggi e non gli uomini.
Diceva Aristotele che è preferibile, senza dubbio, che governi la legge più che un qualunque cittadino. E, secondo questo stesso ragionamento, anche se è meglio che governino alcuni, costoro bisogna costituirli guardiani delle leggi e subordinati alle leggi. In questi quattro anni abbiamo vissuto altro: l'umiliazione delle leggi perché governa un uomo; cambiamo la Costituzione perché è più utile alla campagna elettorale di una parte politica; cambiamo la legge elettorale perché è più utile ad una parte politica e dimentichiamo quei princìpi che hanno fatto di questo Paese un Paese moderno e democratico.
Spero però e mi auguro che i cittadini più fedeli a quei princìpi ed a quei valori della nostra democrazia sappiano con l'appuntamento referendario sconfessarvi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il clima in cui stiamo discutendo della riscrittura della nostra Costituzione è esemplificativo della situazione patologica che stiamo vivendo. Nel più assoluto disinteresse, nella completa assenza del centro-destra, stiamo denunciando con un clima obiettivamente funereo la morte della democrazia italiana, la morte della democrazia almeno nella forma nella quale l'abbiamo sempre conosciuta, praticata, teorizzata, la morte della democrazia parlamentare, quella che la storia occidentale ha costruito e ci ha consegnato. Con la vostra Costituzione non esisterà più.
Vi è un elemento di grave disinformazione che in questi giorni troviamo sui nostri quotidiani e nelle nostre televisioni: il fatto che ciò che il Senato sta votando in questo momento è la riforma della devolution. È un falso perché la devolution è soltanto parte o parte minimale rispetto alla riforma costituzionale che noi stiamo varando e, per quanto criticabile possa essere, sarebbe a parer mio il male minore rispetto al testo al nostro esame. La devolution sono poche righe, inserite nell'articolo 117 nell'ambito del Titolo V da noi modificato nella scorsa legislatura, da noi del centro-sinistra.
È curioso che quella modifica non abbia avuto l'appoggio dell'odierna maggioranza; non solo, ha riscosso anche critiche e non già perché si paventasse difficoltà nella sua attuazione, ma perché la si considerava assolutamente insufficiente a rappresentare quella spinta innovativa che il Paese ci chiedeva. Questo era il vostro giudizio, quella riforma la giudicaste una "riformetta" e per questo motivo votaste contro.
Oggi quella stessa riforma ce la rinfacciate come estremamente ambiziosa, troppo ambiziosa e tale da avere innescato un grave e insolubile contenzioso tra le Regioni e lo Stato, tra potere regionale e potere centrale. Vi siete però rifiutati a qualsiasi rilettura di quella riforma; noi alla luce delle prime e significative esperienze eravamo disponibili in tal senso, ma - ripeto - vi siete rifiutati di rileggerla, riscriverla e correggerla. Inoltre, fate credere che, attraverso quelle poche righe che aggiungono elementi di contraddizione e di confusione, voi darete efficacia a quella stessa riforma.
Ebbene, siamo al parossismo della mistificazione! Quelle righe non possono in alcun modo sanare i problemi reali posti da quella riforma, caso mai li amplificano, perché sono elementi contraddittori, come hanno evidenziato molti interventi, tra cui quello del senatore Mancino. È assurdo, infatti, pensare che possano esistere poteri legislativi esclusivi dello Stato e della Regione nella stessa materia e, ancora, poteri concorrenti fra Stato e Regioni.
Si aggiunge confusione a confusione, ma la devolution sarebbe il male minore, posto che in realtà questa riforma costituzionale contiene ben altro e di ben peggiore. C'è infatti, come annunciamo, la fine della democrazia parlamentare quale l'abbiamo sempre conosciuta, teorizzata e praticata. C'è, altresì, una illegittimità sia nel metodo che nel merito della vostra riforma costituzionale.
Per quanto riguarda il metodo, va sottolineato innanzitutto che vi appropriate della Costituzione e la riscrivete, non avendo però titolo a farlo, posto che siete un potere costituito e non costituente. Questo è un elemento fondamentale. Qualunque Costituzione ha in se stessa un elemento di limite alla propria riscrittura, perché qualunque Costituzione deve avere quale obiettivo la stabilità del sistema e quindi qualunque Costituzione prevede che possano essere apportate modifiche soltanto limitatamente e nel segno della continuità dell'impianto costituzionale. Questa continuità oggi non esiste e ce lo dice chiaramente la dottrina: «La domanda fondamentale che ci si deve porre è: i mutamenti introdotti realizzano o no una discontinuità con la forma di Stato precedente e cioè con i princìpi fondamentali della Costituzione modificata? In altri termini, il potere di revisione è stato effettivamente utilizzato come potere costituito e dunque come potere limitato dalla Costituzione che lo fa essere e lo disciplina, oppure è stato utilizzato al di fuori di questi limiti e, dunque, come potere extra ordinem?».
Siamo sicuramente in questa seconda fattispecie, in quanto è chiaro che l'articolo 138 della Costituzione è stato violato sia nella sostanza che nello spirito: nella sostanza, perché l'articolo 138 permette di modificare la Costituzione e non di riscriverla; nello spirito, perché tale articolo, definendo quel quorum, intende fare argine a possibili abusi della maggioranza, ma quell'argine è chiaramente inefficace alla luce del nuovo sistema elettorale maggioritario. Quell'articolo fu scritto per una Costituzione proporzionale, quel quorum (la maggioranza assoluta) pareva essere argine sufficiente a qualsiasi arbitrio nell'ambito di maggioranze che si costituivano all'interno del Parlamento per un accordo parlamentare e politico. Oggi così non è più, quelle maggioranze preesistono, escono da un sistema elettorale maggioritario che trasforma in maggioranza assoluta la maggioranza relativa nel Paese ed allora lo spirito di quell'articolo è stato doppiamente tradito.
Le giustificazioni che adducete a questa illegittimità formale sono sostanzialmente due. La prima è francamente puerile, non varrebbe neanche la pena di citarla, ma purtroppo esiste, ed è la giustificazione per cui noi abbiamo stabilito un precedente in questa direzione che oggi legittima la vostra azione. Il precedente sarebbe stato la modifica a maggioranza del Titolo V della Costituzione, che avevate avversato soltanto perché la ritenevate insufficiente. Ebbene, è chiaro che si tratta di un errore - perché come tale voi lo giudicaste - e non può costituire precedente che legittimi successivi, ulteriori errori. Questa è veramente una logica distorsiva.
La seconda giustificazione è che la riforma, riguardando solo la seconda parte della Carta costituzionale, non può essere interpretata come una riforma costituzionale in senso stretto; infatti, sono salvaguardati tutti i princìpi fondamentali enunciati nella prima parte della Costituzione. Non regge nemmeno questa argomentazione; ho anticipato già una risposta leggendo un passo che riguardava la continuità del processo costituzionale.
Vale la pena, peraltro, di specificare che le due parti della Costituzione coesistono e sono funzionali l'una all'altra: non possiamo considerare la seconda parte della Costituzione un'appendice tecnica alla prima. In realtà, i principi enunciati nella Parte I della Costituzione vigono e vivono soltanto all'interno degli istituti democratici definiti nella sua Seconda parte. Se quegli istituti tradiscono lo spirito costituzionalista, ebbene quei princìpi cessano di vivere e rimangono una mera, sterile enunciazione e nulla di più.
È per questo che voi, ripeto, avete esercitato un potere costituente che non vi apparteneva, lo avete esercitato in modo illegittimo, ma ancor peggio avete fatto nel merito di questa riforma, perché avete riscritto completamente i rapporti fra Governo e Parlamento e in quella riscrittura avete, come ho annunciato all'inizio, ucciso la democrazia parlamentare, poiché quel Parlamento è soggetto all'arbitrio e alla volontà del Governo; quel Parlamento non ha più una funzione di giudizio e di limite all'esercizio del potere governativo; cessa di essere rappresentazione di una volontà popolare per diventare, viceversa, una proiezione del potere esecutivo sul popolo. Questa è la sua funzione e null'altro.
Non possiamo considerare che sia Costituzione qualsiasi testo che definisca un'organizzazione e una struttura, un sistema politico: la Costituzione deve necessariamente contenere elementi di garanzia nei confronti dell'esercizio del potere. Per questo nascono le Costituzioni e questo impone la teoria costituzionalista: che ci sia un elemento di argine, di giudizio e di limitazione al potere politico. Ebbene, questo elemento voi l'avete espunto dalla Costituzione che ci proponete e quindi avete in pratica disconosciuto i princìpi stessi del costituzionalismo.
La dottrina distingue fra Costituzioni reali o garantiste, Costituzioni nominali e fittizie. Le Costituzioni nominali sono quelle che organizzano un sistema di potere che non ha in sé quegli elementi di garanzia che sono propri del costituzionalismo. Le Costituzioni fittizie sono quelle che avrebbero questi elementi, ma poi non li mettono in pratica. Ebbene, voi avete scritto una Costituzione nominale, una Costituzione che nega elementi di garanzia circa l'esercizio del potere.
Avete «zavorrato» la rappresentanza parlamentare con un mandato imperativo che disconosce qualsiasi dottrina costituzionalista e sostanzialmente azzera il potere rappresentativo che ciascun deputato dovrebbe avere. Siete arrivati al punto di differenziare il valore del voto tra il deputato eletto all'interno della maggioranza e quello che è eletto nell'opposizione; in questa differenziazione, non ve ne siete accorti, ma avete introdotto un elemento di macroscopica illegalità, disconoscendo il principio fondamentale della rappresentatività parlamentare: un deputato che non ha il potere di investire il Governo della sua fiducia è un deputato di serie B, un deputato che non rappresenta alcunché.
Le Costituzioni sono organismi viventi; vivono nella storia, nella cultura, nella tradizione, nel sentimento di un popolo. Le Costituzioni rappresentano tutto ciò, non possono essere riscritte ex abrupto soltanto perché considerate antiche od obsolete. E la nostra Costituzione è assolutamente moderna, ma voi non ve ne siete accorti perché non avete i valori che sono incarnati in quella Costituzione. È per questo che oggi li calpestate, perché non li conoscete, perché questa riscrittura è nel senso di quella cultura che intende riscrivere una storia, e intende farlo secondo valori che non sono quelli che in questi cinquant'anni di Repubblica abbiamo vissuto e convissuto.
State esercitando uno strappo grave e fatale nell'ordinamento costituzionale, nella cultura, nella storia, nella sensibilità democratica del nostro popolo. Non stupisce che voi - vado a concludere - pensiate davvero di poter esportare la democrazia. Vi siete felicitati del fatto che il popolo iracheno abbia fatto la coda per andare a votare e del fatto che il Parlamento iracheno così eletto abbia varato una Costituzione; non vi siete ancora accorti che la Costituzione è un processo culturale e che purtroppo, in questo caso, non appartiene a quel popolo. È per questo che le democrazie non possono essere esportate e sono un bene collettivo che va tutelato. Tutelato da strappi come quello che voi state facendo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Colombo. Congratulazioni).
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauro. Ne ha facoltà.
 
LAURO (Misto-CdL). Signor Presidente, colleghi, la riforma della Parte II della Costituzione, voluta dal Governo Berlusconi e dall'alleanza di centro-destra, rappresenta un'intelligente rimodulazione della Carta per rispondere ai bisogni della comunità nazionale e del suo tessuto economico e per ottimizzare le performance del sistema nazionale rispetto al mercato globale. Un salto culturale necessario al Paese e soprattutto al Mezzogiorno d'Italia, che giace, sia pure con avanzamenti sociali notevolissimi rispetto a cento, cinquanta o venticinque anni fa, in una condizione difficile, tanto da rappresentare un'area, quella dell'Obiettivo 1, che l'Unione Europea supporta finanziariamente per promuovere lo sviluppo economico.
Il Sud ha bisogno di affrancarsi da una cultura superata di familiarismo amorale, di assistenzialismo, di clientelismo, che ne frena la crescita e trasforma la politica in una struttura rigida che non governa il territorio, ma vi galleggia. Invece le esigenze di fondo del Meridione contemplano una ristrutturazione sistematica attraverso un serio e concreto programma di infrastrutturazione, al fine di corrispondere alla intima e vera vocazione territoriale. Così come occorre pensare ad una fiscalità di vantaggio e alla sperimentazione di sistemi e servizi innovativi, capaci di innescare processi virtuosi in termini di sviluppo.
La riforma muta significativamente l'architettura dello Stato, rafforzando i poteri del Premier, riformando i criteri di nomina del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale, modificando le prerogative del Capo dello Stato, ma soprattutto introducendo la tanto discussa devolution.
Ebbene, noi della Casa delle Libertà voteremo sì alla riforma perché ne cogliamo il tratto radicalmente innovativo, capace di abbattere le mura che ancora resistono al cambiamento. Se infatti è caduto il muro di Berlino e conseguentemente la cortina di ferro dell'intero assetto sovietico e più tardi si è sgretolata la muraglia cinese con un volume di traffici da e per l'Asia impressionante, non è pensabile mantenere in piedi una barriera fisica, culturale e socio-economica.
Bisogna aprire il Sud alla competizione. Occorre intervenire per liberalizzare i servizi pubblici ed elevare il grado di consapevolezza e di partecipazione dei cittadini e delle imprese. A sua volta il Mezzogiorno, con la riformacostituzionale che sancisce la devolution, deve interrogarsi sul proprio ruolo strategico, di giacimento culturale e patrimonio ambientale, oltre che di infrastruttura naturaleprotesa nel Mediterraneo. Il Mare nostrum deve riacquisire il proprio, fondamentale ruolo attraverso un impegno attivo delle Regioni e dei Comuni chiamati a gestire bene le risorse proprie e quelle dei trasferimenti statali o derivanti da finanziamenti comunitari.
L'obiettivo è quello di una progressiva integrazione dell'aria meridionale a partire dalla sua antica capitale - penso a Napoli e all'area metropolitana di Roma - al fine di creare una connessione stabile e, successivamente, una struttura di legame tra Lazio e Campania, mediante quello che abbiamo definito "progetto Roma-Neapolis". Si tratta di corrispondere ai processi di integrazione del Centro-Nord attorno alle città di Milano, Torino e Genova. Questo sarà possibile solo ed esclusivamente per gli evidenti vantaggi e benefìci della devolution.
 
Presidenza del vice presidente DINI (ore 11,30)
 
(Segue LAURO). Dunque, la devolution è una grande opportunità per realizzare una svolta epocale, capace di modificare positivamente i destini del nostro Paese. Calare questa nuova grande riforma nel quadro delle innovazioni legislative che questo Governo è stato capace di realizzare assieme al Parlamento significa completare la trasformazione del Paese. Si tratta di una vistosa e generale trasformazione che non potrà non arrecare miglioramenti alle condizioni economiche e sociali degli italiani, perseguendo una razionalizzazione della spesa, investimenti in grandi opere e un'accorta gestione di servizi pubblici grazie ad una campagna di intensa infrastrutturazione del Paese.
I caratteri della riforma sono chiari. Prevedono che anche le Regioni abbiano potere legislativo esclusivo per l'assistenza, l'organizzazione sanitaria, l'organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione, la polizia amministrativa regionale e locale. È stata prevista, tuttavia, una clausola di interesse nazionale. Il Governo può bloccare una legge regionale se ritiene che questa pregiudichi l'interesse nazionale e potrà invitare la Regione a cancellarla; ove la risposta sarà negativa, la questione sarà sottoposta al Parlamento in seduta comune che avrà 15 giorni di tempo per annullarla.
Quanto ad altri aspetti della riforma, vanno sottolineate la riduzione dei parlamentari e l'introduzione di clausole di garanzia nei due rami del Parlamento a favore delle minoranze, in una ottica semplificatrice. Inoltre viene snellito l'iter legislativo dei provvedimenti, sfuggendo al rigido bicameralismo e adottando procedure e tempistiche in linea con la necessità dei nostri tempi. Un'ulteriore novità è quella della modifica delle modalità di elezione del Capo dello Stato quale supremo garante della Costituzione.
Vengono poi previste in Costituzione le figure delle autorità amministrative indipendenti. Lo stesso ruolo dell'Esecutivo è pienamente rafforzato sia per il funzionamento del Consiglio dei ministri, sia per quelle misure volte ad impedire i cosiddetti ribaltoni. Vi è in definitiva uno sviluppo dei rapporti di collaborazione tra gli enti all'interno di una cornice data dal principio di sussidiarietà con il sigillo del sistema delle conferenze. Questa innovazione non è, infatti, nemica dell'unità dello Stato, perché rende sempre possibile il ricorso ad un referendum sulle leggi costituzionali ed anzi modifica la disciplina del potere sostitutivo statale a garanzia dell'unita nazionale, nonché la procedura relativa al rispetto dell'interesse nazionale da parte delle leggi regionali.
Viene modificata la composizione della Corte costituzionale in cui i giudici saranno eletti dalla Camera, dal Senato, dalle supreme magistrature e dal Presidente della Repubblica, prevedendo altresì forme di impugnative delle leggi da parte degli enti locali.
Mi fermo alla elencazione di una parte dei contenuti per ribadire la loro efficacia e la loro rispondenza alle esigenze del nostro Paese di fronte a mutamenti giganteschi, rispetto ai quali non si può rimanere fermi come i paracarri. Per questo, colleghi senatori, sono lieto di annunciare convintamente il voto favorevole della Casa delle Libertà. (Applausi dei senatori Carrara e Pastore. Congratulazioni).
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha facoltà.
 
ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, ci troviamo a discutere un tema di enorme importanza, cioè la modifica profonda e radicale della nostra Costituzione, in condizioni assai difficili, con tempi ristretti, chiaramente con una marcata volontà di fare in fretta, perché un atto del genere certamente non onorerà il Parlamento italiano.
Penso che molti degli aspetti di questa proposta di modifica siano gravi e facciano complessivamente pensare un po' a un minestrone di fra Galdino in cui si è buttato di tutto per avere tutti i gusti, ma il risultato è che manca, dietro questa proposta, innanzitutto un'idea di Paese, un'idea di società. Per quanto mi riguarda, anche per valutare con attenzione un aspetto specifico, mi soffermerò sugli aspetti più significativi del sistema dell'istruzione del nostro Paese.
Vorrei ricordare che, per chi si occupa di scuola, non stupisce più di tanto che oggi un'importantissima sentenza della Consulta censuri in modo chiaro quanto in questi anni è stato compiuto da questo Governo in termini di depauperamento dei poteri delle Regioni e degli enti locali. Infatti, chi si occupa di scuola ha assistito, in questo periodo, alla presenza di un Governo estremamente centralizzatore, che, malgrado non abbia formalmente abrogato l'autonomia scolastica, ha fatto di tutto per spegnere l'elemento essenziale di un'idea di decentramento reale delle competenze: il riconoscere a ciascuna istituzione scolastica l'autonomia. È un'autonomia che era stata riconosciuta già dalla legge n. 59 del 1997, quindi da una legge ordinaria, attraverso una norma specifico. Un principio, quello dell'autonomia scolastica, cui era stata riconosciuta rilevanza costituzionale, perché inserito, com