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Testo Unico delle Leggi Elettorali |
1. La Camera dei deputati è
eletta
a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto,
attribuito
a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle
circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo
unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei
seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale
attribuzione
di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si
effettua
in sede di Ufficio centrale nazionale. 1. La elezione nel collegio "Valle
d'Aosta",
che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme
contenute
nel titolo VI del presente testo unico. 1. L'assegnazione del numero dei
seggi alle
singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente
testo
unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione
ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - con decreto del
Presidente
della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi
contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi. 1. Il voto è un dovere civico
e un
diritto
di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e
promosso
dalla Repubblica. 1. L'elettorato attivo, la tenuta e
la
revisione
comunale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni
elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono
disciplinate
dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive
modificazioni
[*].
[*] La legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recava norme per la
disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle
liste
elettorali. Il testo oggi in vigore è il D.P.R. 28 marzo 1967,
n.
223. 1. Sono eleggibili a deputati gli
elettori
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il
giorno
delle elezioni. 1. Non sono eleggibili:
b) i presidenti delle Giunte provinciali; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. 2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. 3. Le cause di
ineleggibilità, di
cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate
siano
cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio
di durata della Camera dei deputati.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva
astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi
previsti
alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale
presentazione
delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca
dell'incarico
o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. 5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c). 6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. 7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1. I magistrati - esclusi quelli in
servizio
presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento
anticipato
della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili
nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla
giurisdizione
degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno
esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi
antecedenti
la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso
eleggibili
se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in
aspettativa. 1. I diplomatici, i consoli, i
vice-consoli,
eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no,
addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti
in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei
deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di
accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa
di
ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da
Governi esteri. 1. Non sono eleggibili inoltre:
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. 2. Dalla ineleggibilità sono
esclusi
i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte
regolarmente
nei registri di Prefettura.
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L'art. 2, comma 2, della legge 4 agosto
1993,
n. 277, prevede che le norme sul procedimento elettorale preparatorio,
recate dal presente Titolo III, si applicano, in quanto compatibili,
anche
alle candidature nei collegi uninominali.
1. I comizi elettorali sono convocati
con
decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri. 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente. 1. Presso la Corte d'appello o il
Tribunale
nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della
circoscrizione
è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto
di
convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto
da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale. 1. I partiti o i gruppi politici
organizzati,
che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso
il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler
distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto
del
deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del
partito
o del gruppo politico organizzato. 2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. 3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione. 4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma. 5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi 1. Il deposito del contrassegno di
cui
all'articolo
14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre
le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da
persona
munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del
segretario del partito o del gruppo politico organizzato. 1. Il Ministero dell'interno, nei due
giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito,
restituisce
un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della
regolarità dell'avvenuto deposito. 1. All'atto del deposito del
contrassegno
presso
il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati
debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un
rappresentante
effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di
effettuare
il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della
lista
dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta
con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno
comunica
a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette
entro
il 36° giorno antecedente quello della votazione. [*]L'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, modificando
l'art.
20, comma 1, del presente testo unico, ha stabilito che le liste di
candidati
devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti
quello
della votazione. Di conseguenza, l'eventuale indicazione di altri
rappresentanti
supplenti va ora effettuata entro il 35° giorno 1. La presentazione delle liste di
candidati
per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere
sottoscritta:
da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle
liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000
abitanti;
da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle
liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non
più
di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di
scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla
metà.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve
essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un
notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21
marzo
1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione
della
firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 1. Le liste dei candidati devono
essere
presentate,
per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo
unico,
dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno
antecedenti
quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la
Cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente,
compresi
i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. [*]La legge 21 marzo 1990, n. 53 reca "Misure urgenti atte
a
garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale" 1. La Cancelleria della Corte
d'appello o
del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del
depositante
e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai
sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta
degli
atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al
presentatore. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18 bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis; 4) dichiara non valide e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; 5) dichiara non valide e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato [il certificato di nascita o documento equipollente, o] [*] il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione; 2. I delegati di ciascun candidato
di
ciascuna
lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle
contestazioni
fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da
questo
apportate alla lista.
3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce
nuovamente il
giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei
candidati
delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti
nonché
correzioni formali e deliberare in merito.
[*]L'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276, ha abrogato
dal
testo
dell'art. 20, secondo comma, del presente testo unico, le parole: "i
certificati
di nascita, o documenti equipollenti". E' stato così eliminato
l'obbligo
di presentare tali certificati unitamente alle candidature nei collegi
uninominali e alle liste dei candidati. Di conseguenza deve ritenersi
implicitamente
modificato anche il testo dell'art. 22 con l'abrogazione delle parole
riportate
tra parentesi, non essendo più possibile che l'Ufficio centrale
circoscrizionale dichiari non valide candidature o cancelli dalle liste
i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato "il
certificato
di nascita o documento equipollente". 1. Le decisioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale,
di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata,
ai delegati di lista. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); [*] 5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione [**]. [*] Ai sensi dell'art. 2, comma 1,
della
legge
4 febbraio 1992 n. 70, "Disposizioni per la riproduzione a colori sulle
schede di votazione del contrassegno di lista", tale disposizione si
applica
anche all'elezione del Senato della Repubblica..
[**] I manifesti devono riportare, in calce, a caratteri ben
visibili,
l'avvertenza che l'elettore può esprimere un solo segno,
comunque
apposto, nel rettangolo contenente il nominativo o i nominativi dei
candidati,
nonchè il simbolo o i simboli posti a fianco dei nominativi
medesimi.
Così dispone ora l'art. 2 del DL 10 maggio 1996, n. 257
convertito
dalla L. 358 dell'8 luglio 1996. 1. Con dichiarazione scritta su carta
libera
e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i
delegati
di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma
autentica,
hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed
all'Ufficio
centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno
effettivo
e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione
che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei
rappresentanti
presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il
venerdì
precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà
curare
la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è
presentato
direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio
oppure
la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della
votazione. 1. Il rappresentante di ogni lista di
candidati
ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale,
sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre
in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e
può
fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi. 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione; 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 5) i verbali di nomina degli scrutatori; 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 8) un’urna del tipo descritto nell'art. 32; 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 10) un congruo numero di matite co piative per l'espressione del voto.
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a
cura
del
Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello
descritto
nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e
riproducono
in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. 1. I bolli delle sezioni, di tipo
identico,
con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella
tabella
D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero
dell'interno. 1. Entro quindici giorni dalla
pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da
lui
delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la
esistenza
e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale
occorrente
per l'arredamento delle varie sezioni. 1. In ciascuna sezione è
costituito
un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori,
di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di
vicepresidente,
e di un segretario. 1. La nomina dei presidenti di seggio
deve
essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per
territorio
entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i
magistrati,
gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano
il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli
impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari
e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei
all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate
nell'articolo
38. 1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 1. L'ufficio di presidente, di
scrutatore
e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente
coadiuva
il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. 3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni. 1. Alle ore sedici del giorno che
precede
le
elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte
gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni
elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. |
1. La sala delle elezioni deve
avere
una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la
possibilità
di assicurare un accesso separato alle donne.
1. Salvo le eccezioni
previste
dagli
artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione
soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla
sezione
rispettiva.
2. E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti
ad
offendere.
1. Il presidente della sezione
è
incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli
agenti
della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od
arrestare
coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni
elettorali
o commettano reato.
1. Appena accertata la
costituzione
dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale
degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a
sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali
devono
essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce
agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori
iscritti
nella sezione. 3. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed] [*] appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. 4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. 5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala. 6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. 7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. 8. 9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica. [*] L'appendice delle schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Di conseguenza le parole riportate tra parentesi nel testo devono intendersi implicitamente abrogate. 1. Alle ore otto antimeridiane
della
domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le
operazioni elettorali.
1. Ha diritto di votare chi
è
iscritto
nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste
agli
artt. 48, 49, 50 e 51.
2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una
sentenza che
lo dichiara elettore della circoscrizione.
1. Il presidente, gli
scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato
elettorale,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se
siano
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della
circoscrizione.
I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale
esercitano
le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I
candidati
possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione,
dove
sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se
risultino
iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del
territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica
in
servizio di ordine pubblico.
1. I militari delle Forze
armate
nonché
gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello
Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di
servizio.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione
elettorale,
in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con
precedenza,
previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una
lista
aggiunta. 3. E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. 4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente. 1. I naviganti fuori residenza
per
motivi
di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco. 3. I predetti elettori sono
iscritti, a
cura
del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al
secondo
comma dell'articolo precedente.
4. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati
elettorali,
sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma,
compileranno
gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la
volontà
di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li
consegneranno
ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I
presidenti
di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle
liste di sezione.
1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. 3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a). 1. Negli ospedali e nelle case di
cura con
almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500
letti o frazioni di 500.
1. Negli ospedali e case di
cura
minori,
il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in
cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione
elettorale
nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con
l'assistenza
di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del
segretario
ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati,
che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la
libertà
e la segretezza del voto.
2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con
le
modalità
di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista
aggiunta
da allegare a quella della sezione. 3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. 3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito. 4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta. 5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. 6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. 1. I certificati medici
eventualmente
richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere
rilasciati
soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi
dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né
parenti
fino al quarto grado di candidati.
1. Dichiarata aperta la
votazione,
gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi
devono
esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione
rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di
fotografia.
In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista
autenticata
dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi
del
documento.
2. Ai fini della identificazione degli elettori sono
validi
anche:
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purchè munite di fotografia. 3. In mancanza d'idoneo documento
d'identificazione,
uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne
attesta
l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di
identificazione.
4. Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di
accertare
sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore,
questi
può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio,
che
ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se
afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art.
104. 5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione. 6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.
1. Riconosciuta l’identità
personale
dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda
e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita
copiativa.
2. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il
voto
tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque
apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono
vietati
altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda
secondo
le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]
[*]. Di queste operazioni, il Presidente gli dà preventive
istruzioni,
astenendosi da ogni esemplificazione. 3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] [*] e pone la scheda stessa nell'urna. 4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata. 5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero] [*] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. [*] La gommatura delle schede e l'appendice sono state abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Le parole fra parentesi si devono intendere pertanto implicitamente abrogate.
1. Una scheda valida per la scelta
della
lista rappresenta un voto di lista.
2. - 4. (abrogati)
1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
1. Se un elettore riscontra
che la
scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per
negligenza
o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente
una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa
in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda
deteriorata",
aggiungendo la sua firma.
2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella
cassetta
la
seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene
prelevata
dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero
di
quella deteriorata, nonché] [*] col bollo e con la firma dello
scrutatore.
Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58,
è
annotata la consegna della nuova scheda.
[*] Le parole fra parentesi si riferivano al numero riportato sull'appendice delle schede di votazione. Poichè tale appendice è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, tali parole si intendono implicitamente abrogate. 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. 2. Il presidente rinvia quindi la
votazione
alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare
l’urna
e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte
le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire
dalla
sala
tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e
alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine,
coadiuvato
dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della
sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi
dall'interno,
vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede,
quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte
d'ingresso,
applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida
alla
Forza
pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può
avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai
rappresentanti
di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui
questa rimane chiusa.
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il
presidente,
ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi
precauzionali
apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi,
dichiara
riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a
tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare
anche oltre il termine predetto.
1. Il presidente, udito il
parere
degli
scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal
verbale,
salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le
difficoltà
e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione. |
1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del circondario, il quale ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] [*] il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del circondario. 2. Queste operazioni devono essere
eseguite
nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel
processo
verbale.
[*] L'appendice sulle schede di votazione è stata abolita
dall'art.
5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Pertanto le parole fra parentesi
si intendono implicitamente abrogate. 1. abrogato. 1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.
1. Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
1. Il presidente, udito il
parere
degli
scrutatori:
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. 2. I voti contestati debbono essere
raggruppati,
per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono
essere dettagliatamente descritti.
3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi
effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi
provvisoriamente
assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle
proteste
devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due
scrutatori.
1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli; c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o][*] bollo o firma dello scrutatore; d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio. 2. abrogato
3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della
sezione,
il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista
presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori. 4. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale. 5. Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri. [*] Le parole tra parentesi devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976 n. 136.
1. Le operazioni di cui all'art. 67
e,
successivamente,
quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura
della
votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 22
del
giorno seguente.
2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa
ultimare
le
anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle
ore
22 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la
cassetta
contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede
già
spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un
plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta
o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre
carte
relative alle operazioni elettorali. 3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori. 4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. 5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.
1. Il verbale delle operazioni
dell'Ufficio
elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio
esemplare,
firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i
membri
dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le
operazioni
prescritte
dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami
presentati,
delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti
provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente,
nonché
delle firme e dei sigilli. 3. Il verbale é atto pubblico.
1. Il presidente dichiara il
risultato
dello
scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un
estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che
provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il
verbale
è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere
sigillato
col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due
scrutatori
e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi
sciolta
immediatamente.
2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due
scrutatori,
recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un
esemplare
del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al
3deg.
comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui
circoscrizione
ha sede la sezione. 3. La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell’urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73. 4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. 5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna. 6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni. 7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino. 8. - 10. (abrogati) 11. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.
1. L'Ufficio centrale
circoscrizionale,
costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal
ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle
operazioni
seguenti:
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. 2. Ultimato il riesame, il
presidente
dell'Ufficio
centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le
schede
riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato
e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato
all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.
3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve
essere
rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.
1. L’Ufficio centrale
circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; 2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione. 1. L'Ufficio centrale
circoscrizionale
pronuncia
provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad
esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica
dei
poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76,
circa
il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati,
è
vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di
discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli
incidenti
avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di
occuparsi
di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. 3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione. 4. Nessun elettore può entrare armato. 5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati. 6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.
1. Di tutte le operazioni
dell'Ufficio
centrale
circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo
verbale
che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto
dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai
rappresentanti
di lista presenti.
2. (abrogato) 3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. 4. (abrogato) 5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
1. Il presidente dell'Ufficio
centrale
circoscrizionale
provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui
all'articolo
precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede
l'Ufficio
centrale circoscrizionale.
1. L’Ufficio centrale nazionale,
ricevuti
gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali,
facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti
scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi; 3) individua quindi:
a)
le
coalizioni
di
liste
che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno
il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una
lista
collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento
dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di
minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una
delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4)
tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste
di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base
alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il
totale
delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o
singola
lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire,
ottenendo
così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale
divisione
non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o
singola
lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste
o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità
di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; 2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. 3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. 4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. 5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste. 6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. 1. Il presidente dell’Ufficio
centrale
circoscrizionale,
ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di
cui
all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai
quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima,
secondo
l’ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. 3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. 4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. 5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni. 6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico 1. Il deputato eletto in più
circoscrizioni
deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto
giorni
dalla data dell'ultima proclamazione quale circoscrizione prescelga.
Mancando
l'opzione, si procede al sorteggio.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista. 2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4. 3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive. 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili. 1. Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente. 3. Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta. 4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. 3. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. 4. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero. 5. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio. 6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati[*]. 7. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano[*]. [*] Le disposizioni dell'art. 88 sono per la massima parte superate soprattutto per ciò che riguarda i comma 2, 6 e 7 che sono da considerare implicitamente abrogati. L'aspettativa per mandato parlamentare dei pubblici dipendenti è oggi regolata principalmente dall'art. 71 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che prevede per tutti i casi il collocamento in aspettativa senza assegni. Per i dipendenti da privati, la norma fondamentale è contenuta nell'art. 31 del cosiddetto Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300).
1. E' riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accertare le dimissioni dei propri membri. 1. Qualora un deputato sia tratto in arresto perchè colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto[*].
1. Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione. |
1. L'elezione uninominale nel
Collegio
"Valle
d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre
1945, n. 545 [*], è regolata dalle disposizioni dei precedenti
articoli,
in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge. 2. L'elettore, per votare, traccia
un
segno,
con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui
prescelto
o comunque nel rettangolo che lo contiene.
3. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
[*] D.Lgs. 7 settembre 1945, n. 545 "Ordinamento
amministrativo
della
Valle d''Aosta". 1. Il Tribunale di Aosta, costituito
ai
sensi
dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di
Ufficio
centrale elettorale. 1. Chiunque, essendovi obbligato per
legge,
non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie
per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento
degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione
di
termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è
punito,
salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la
reclusione
da tre a sei mesi e con la multa di lire 10.000 a lire 50.000. 1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 [*]. [*]L'art. 11, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.
515,
esclude
dall'ambito di applicazione dell'art. 95 le riunioni connesse ad
attività
di propaganda, nonchè gli oggetti pubblicitari di valore vile di
uso corrente. 1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. 1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. 1. Il pubblico ufficiale,
l'incaricato di
un
pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica
necessità,
il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico
potere
o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e
nell'esercizio
di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una
dichiarazione
di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori
a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati
candidati
o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei
mesi
a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. 1. Chiunque con qualsiasi mezzo
impedisce o
turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata,
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
lire
600.000 a lire 3.000.000. 1. Chiunque, con minacce o con atti
di
violenza,
turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il
libero
esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato
della
votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con
la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. 1. Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni. 2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale. 1. Chiunque, senza averne diritto,
durante
le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di
sezione
o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a
tre mesi e con la ammenda sino a lire 4.000.000. 1. Chi, essendo privato
dell'esercizio del
diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in
una
sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a lire 100.000. 1. Chiunque concorre all'ammissione
al voto
di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a
permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da
altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un
certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato
è
commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli
sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire
4.000.000. 1. Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà. 1. L'elettore che sottoscrive
più di
una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di
candidati
è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a
lire 2.000.000. 1. I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000. 1. Salve le maggiori pene stabilite
dall'art.
104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di
presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo
rifiutano
di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del
seggio,
sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa
sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato
motivo,
si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali. 1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. 1. L'elettore che non riconsegna una
scheda
o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da
lire 200.000 a lire 600.000. [*] Il comma deve intendersi abrogato. Infatti,
l'appendice
sulle
schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5
della
legge 23 aprile 1976, n. 136. 1. Il presidente del seggio che
trascura, o
chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. 1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. 1. Le condanne per reati elettorali,
ove
venga
dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la
sospensione
dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. 1. L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti. 1. In occasione delle
elezioni
politiche,
è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per
cento
sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di
andata
alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla
Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per
l'applicazione
delle riduzioni.
1. Gli emigrati per motivi di lavoro,
che
rimpatriano
per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla
stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa. 1. Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. 1. In occasione di tutte le
consultazioni
elettorali
disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che
adempiono
funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti
dei
candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati
nonché,
in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi
politici
e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro
per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative
operazioni. [*] In base all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio
1992, n.
69, il comma 2 dell'art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di
cui
al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di
specifiche
quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile,
ovvero
a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi
eventualmente
compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico. Art. 121 (omissis) [20]
[20] L'articolo reca
disposizioni che
hanno
avuto efficacia solo per la prima applicazione degli articoli 7, 8 e
88,
subito dopo l'entrata in vigore del testo unico.
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Circoscrizione |
Sede ufficio centrale circoscrizionale | |
1 | Piemonte 1 (provincia di Torino) | Torino |
2 | Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) | Novara |
3 | Lombardia 1 (provincia di Milano) | Milano |
4 | Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) | Brescia |
5 | Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) | Mantova |
6 | Trentino-Alto Adige | Trento |
7 | Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) | Verona |
8 | Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) | Venezia |
9 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste |
10 | Liguria | Genova |
11 | Emilia Romagna | Bologna |
12 | Toscana | Firenze |
13 | Umbria | Perugia |
14 | Marche | Ancona |
15 | Lazio 1 (provincia di Roma) | Roma |
16 | Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) | Frosinone |
17 | Abruzzi | L'Aquila |
18 | Molise | Campobasso |
19 | Campania 1 (provincia di Napoli) | Napoli |
20 | Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) | Benevento |
21 | Puglia | Bari |
22 | Basilicata | Potenza |
23 | Calabria | Catanzaro |
24 | Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) | Palermo |
25 | Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) | Catania |
26 | Sardegna | Cagliari |