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(revisione a cura di riforme.net) |
1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta",
che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute
nel titolo VI del presente testo unico.
1. L'assegnazione del numero dei seggi alle
singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo
unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - con decreto del Presidente
della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente
al decreto di convocazione dei comizi.
1. Il voto è un dovere civico e un diritto
di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso
dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista
ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere
su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista
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1. Sono eleggibili a deputati gli elettori
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno
delle elezioni.
1. Non sono eleggibili:
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
1. I magistrati - esclusi quelli in servizio
presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato
della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili
nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione
degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno
esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti
la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili
se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti
non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella
circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
1. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli,
eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no,
addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti
in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei
deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di
accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di
ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da
Governi esteri.
1. Non sono eleggibili inoltre:
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
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1. I comizi elettorali sono convocati con decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della
Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
4. I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia
al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.
1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.
1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale
nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione
è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto
da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
1. I partiti o i gruppi politici organizzati,
che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso
il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler
distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del
deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito
o del gruppo politico organizzato.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo
sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca
tale simbolo.
3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici
o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti
simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente
da altri partiti.
3 bis. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi
di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre
alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti,
i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole
o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o
finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di
riferimento.
3 ter. Non è ammessa, altresì, la presentazione
di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente
l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
4. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o
elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente
da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore anche
se in diversa composizione o rappresentazione grafica.
5. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.
1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo
14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre
le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona
munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del
segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
2. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero
dell'intero rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore
20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni
successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce
un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della
regolarità dell'avvenuto deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno
che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno
invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica
dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni
presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire
il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso
l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a
quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in
qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno
a norma degli articoli precedenti.
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno
entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere
notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero
trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le
successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano
interesse.
1. All'atto del deposito del contrassegno presso
il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono
presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante
effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare
il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista
dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta
con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica
a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro
il 36° giorno antecedente quello della votazione.
2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro
il (33°) [*] giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti
supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito
di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati
siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero
dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.
[*]L'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, modificando l'art.
20, comma 1, del presente testo unico, ha stabilito che le liste di candidati
devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello
della votazione. Di conseguenza, l'eventuale indicazione di altri rappresentanti
supplenti va ora effettuata entro il 35° giorno
1. La presentazione delle liste di candidati
per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:
da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000
abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più
di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un
notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della
firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere
all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i
partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento
ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi
politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio
in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti
di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede
a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione
dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione
di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata
da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è
altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi
di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione
delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della
Repubblica.
3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta
da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La
lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore
a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
1. Le liste dei candidati devono essere presentate,
per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico,
dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti
quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria
della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi
i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati
gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione
nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto
numero di elettori.
3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati,
anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono
i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali
della circoscrizione.
4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro
ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli
riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di
nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [*]; deve essere
indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario
di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una
lista di candidati.
7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero
dell'interno la lista intenda distinguersi.
8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.
[*]La legge 21 marzo 1990, n. 53 reca "Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale"
1. La Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante
e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai
sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli
atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista
dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati,
è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria
stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
[*]L'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276, ha abrogato dal testo
dell'art. 20, secondo comma, del presente testo unico, le parole: "i certificati
di nascita, o documenti equipollenti". E' stato così eliminato l'obbligo
di presentare tali certificati unitamente alle candidature nei collegi
uninominali e alle liste dei candidati. Di conseguenza deve ritenersi implicitamente
modificato anche il testo dell'art. 22 con l'abrogazione delle parole riportate
tra parentesi, non essendo più possibile che l'Ufficio centrale
circoscrizionale dichiari non valide candidature o cancelli dalle liste
i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato "il certificato
di nascita o documento equipollente".
1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata,
ai delegati di lista.
2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati,
i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere
all'Ufficio centrale nazionale.
3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a
pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a
mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso
con le proprie deduzioni.
5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario,
il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente
dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni
di cui al presente articolo, altri consiglieri.
6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate
nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); [*]
5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione [**].
1. Con dichiarazione scritta su carta libera
e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati
di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica,
hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio
centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo
e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione
che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti
presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì
precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare
la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato
direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure
la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della
votazione.
2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno
in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati
di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata
dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito
delle candidature delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione
dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del
primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma,
dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto
del deposito delle liste.
1. Il rappresentante di ogni lista di candidati
ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale,
sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre
in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può
fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza
motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza
o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare
procedimento delle operazioni elettorali.
1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto
nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono
in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.
2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti
alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale,
uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle
singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle
liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni
di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede
con il diametro di centimetri tre
1. I bolli delle sezioni, di tipo identico,
con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella
D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.
2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno;
le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con
proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine
per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui
delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza
e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente
per l'arredamento delle varie sezioni.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,
ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia
il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario,
le operazioni di cui al comma precedente.
3. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con
i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli
delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.
1. In ciascuna sezione è costituito
un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori,
di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente,
e di un segretario.
1. La nomina dei presidenti di seggio deve
essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio
entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati,
gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano
il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli
impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari
e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei
all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo
38.
2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione.
3. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è
tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia
e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee
all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione,
il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei
presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi
indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in
condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza
il Sindaco o un suo delegato.
6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed
ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per
mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione
da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli
uffici di conciliazione o dai messi comunali.
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
1. Alle ore sedici del giorno che precede le
elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte
gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni
elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne
sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente
l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano
leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e
per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.
38.
1. La sala delle elezioni deve avere
una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità
di assicurare un accesso separato alle donne.
2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido
tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta
d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in
quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi
il tempo strettamente necessario.
4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i
rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata
chiusa la votazione. L’urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre
visibili a tutti.
5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla
votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro,
addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio
e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata
l'assoluta segretezza del voto.
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai
tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più
vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione
dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante
il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti
dagli intervenuti.
1. Il presidente della sezione è
incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti
della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare
coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali
o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente,
entrare nella sala delle elezioni.
3. Però, in caso di tumulto o di disordini nella sala
o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono,
anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione,
entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della
sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa,
e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza
entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni
elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti
ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente
il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione,
ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato
il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi
gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori,
i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo
la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali
indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito
di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa
restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che
abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato
atto nel processo verbale.
[*] L'appendice delle schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Di conseguenza le parole riportate tra parentesi nel testo devono intendersi implicitamente abrogate.
1. Alle ore otto antimeridiane della
domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le
operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco
dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo
50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
1. Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione.
I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano
le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati
possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione, dove
sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino
iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del
territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in
servizio di ordine pubblico.
2. Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato
elettorale.
3. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a
cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è
presa nota nel verbale.
1. I naviganti fuori residenza per motivi
di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale
del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative
liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti
documenti:
1. Negli ospedali e nelle case di cura con
almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500
letti o frazioni di 500.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere
sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del
presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere
assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota,
sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
1. I certificati medici eventualmente
richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati
soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità
sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti
fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità
fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro
elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente
e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione
di marche.
[*] La gommatura delle schede e l'appendice sono state abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Le parole fra parentesi si devono intendere pertanto implicitamente abrogate.
1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
[*] Le parole fra parentesi si riferivano al numero riportato sull'appendice delle schede di votazione. Poichè tale appendice è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, tali parole si intendono implicitamente abrogate.
1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
1. Il presidente, udito il parere degli
scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale,
salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà
e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
2. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente
o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni
elettorali.
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1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1. abrogato.
2. abrogato.
3. Compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente
procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato
mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente
le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda
ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti di ciascuna lista.
3 bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati,
nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente
estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il
voto.
5. (abrogato)
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti
del seggio. (abrogato)
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere
al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente
la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del
verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati,
delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti
nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità
dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi
menzione nel verbale.
1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente.
[*] Le parole tra parentesi devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976 n. 136.
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno
il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista
collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento
dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di
minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente
in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione,
nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale
di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno
il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
4)
tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste
di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale
delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola
lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo
così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione
non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola
lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste
o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità
di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito
almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate
di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè
la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra
quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento
dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo,
procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6).
A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6)
per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare
tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna
lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i
maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima
si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b),
sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni
di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna
coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale
di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,
per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così
l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista
medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma
di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così
ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione
a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di
attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni
di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte
le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda
al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo,
procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o
singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso
di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o
singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole,
in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali
essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione,
secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di
liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella
medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio
è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la
più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in
cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai
fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza
dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria
vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione
di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi
in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali
del quoziente di attribuzione non utilizzate;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna
coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali
delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione
nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione
non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide
quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo
la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così
ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si
procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei
seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda
al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia
il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste,
in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla
lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due
o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate,
il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale
del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento
alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni
precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria
vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste
deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni
nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione
non utilizzate.
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico
[*] Le disposizioni dell'art. 88 sono per la massima parte superate soprattutto per ciò che riguarda i comma 2, 6 e 7 che sono da considerare implicitamente abrogati. L'aspettativa per mandato parlamentare dei pubblici dipendenti è oggi regolata principalmente dall'art. 71 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che prevede per tutti i casi il collocamento in aspettativa senza assegni. Per i dipendenti da privati, la norma fondamentale è contenuta nell'art. 31 del cosiddetto Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300).
[*] D.Lgs. 7 settembre 1945, n. 545 "Ordinamento amministrativo della
Valle d''Aosta".
1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi
dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio
centrale elettorale.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti validi.
3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato
più anziano di età.
1. Chiunque, essendovi obbligato per legge,
non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie
per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento
degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di
termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito,
salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione
da tre a sei mesi e con la multa di lire 10.000 a lire 50.000.
1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 [*].
[*]L'art. 11, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, esclude
dall'ambito di applicazione dell'art. 95 le riunioni connesse ad attività
di propaganda, nonchè gli oggetti pubblicitari di valore vile di
uso corrente.
1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un
pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità,
il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere
o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio
di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione
di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori
a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati
o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o
turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata,
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire
600.000 a lire 3.000.000.
2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena
è della reclusione da due a cinque anni.
1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza,
turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero
esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della
votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con
la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di
elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico
destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o
sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi
è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa
pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti,
anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.
3. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio
elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della
multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
1. Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.
2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.
1. Chiunque, senza averne diritto, durante
le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione
o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a
tre mesi e con la ammenda sino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione
o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato
all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.
1. Chi, essendo privato dell'esercizio del
diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una
sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a lire 100.000.
2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che
non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi
da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa fino a lire 250.000.
3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in
una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali
di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione
da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente
come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli
della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a
lire 4.000.000.
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto
di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a
permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da
altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un
certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è
commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli
sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od
omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni
elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il
risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni
è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da
lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene
alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da
tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la
trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di
candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la
consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito
con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni
a lire quattro milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire
nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire
4.000.000.
6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono
il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione
da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare
un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito
con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino
a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto
elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
1. Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.
1. L'elettore che sottoscrive più di
una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati
è punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a
lire 2.000.000.
1. I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.
1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art.
104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di
presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano
di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio,
sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa
sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo,
si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
1. L'elettore che non riconsegna una scheda
o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 200.000 a lire 600.000.
[2. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca
l'appendice dalla scheda] [*].
[*] Il comma deve intendersi abrogato. Infatti, l'appendice sulle
schede di votazione è stata espressamente abolita dall'art. 5 della
legge 23 aprile 1976, n. 136.
1. Il presidente del seggio che trascura, o
chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.
1. Le condanne per reati elettorali, ove venga
dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione
dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto
elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non
minore di cinque anni e non superiore a dieci.
3. Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione
della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite
nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente
testo unico.
1. L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano
per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla
stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.
1. Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali
disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono
funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei
candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché,
in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici
e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro
per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui
al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività
lavorativa[*].
[*] In base all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n.
69, il comma 2 dell'art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui
al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche
quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero
a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente
compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.
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| Circoscrizione | Sede ufficio centrale circoscrizionale | |||
| 1 | Piemonte 1 (provincia di Torino) | Torino | ||
| 2 | Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) | Novara | ||
| 3 | Lombardia 1 (provincia di Milano) | Milano | ||
| 4 | Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) | Brescia | ||
| 5 | Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) | Mantova | ||
| 6 | Trentino-Alto Adige | Trento | ||
| 7 | Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) | Verona | ||
| 8 | Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) | Venezia | ||
| 9 | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | ||
| 10 | Liguria | Genova | ||
| 11 | Emilia Romagna | Bologna | ||
| 12 | Toscana | Firenze | ||
| 13 | Umbria | Perugia | ||
| 14 | Marche | Ancona | ||
| 15 | Lazio 1 (provincia di Roma) | Roma | ||
| 16 | Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) | Frosinone | ||
| 17 | Abruzzi | L'Aquila | ||
| 18 | Molise | Campobasso | ||
| 19 | Campania 1 (provincia di Napoli) | Napoli | ||
| 20 | Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) | Benevento | ||
| 21 | Puglia | Bari | ||
| 22 | Basilicata | Potenza | ||
| 23 | Calabria | Catanzaro | ||
| 24 | Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) | Palermo | ||
| 25 | Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) | Catania | ||
| 26 | Sardegna | Cagliari | ||