Risarcimento o reintegro?
Domanda: per il lavoratore della piccola azienda, è meglio ricevere
un'indennità più sostanziosa, o è meglio essere reintegrati
in un posto di lavoro divenuto, per le sue piccole dimensioni, "ostile"?
Risposta: perché non dare la possibilità di scegliere, come appunto si fa per i lavoratori per i quali si applica l'art. 18?
Data la possibilità di scegliere, infatti, se è vero che con una congrua indennità soltanto pochi lavoratori potrebbero decidere per il reintegro, in modo particolare per le piccole aziende, saranno i fatti a dirlo.
Ma che non vi sia alcuna possibilità, per tutti i lavoratori,
di poter aspirare ad un'indennità tale da non fargli sentire la
mancanza dell'art. 18, è per l'appunto confermato dalla miseria
con la quale vengono oggi risarciti i lavoratori delle imprese sino a 15
dipendenti; quei lavoratori, cioè, per i quali l'art. 18 non si
applica.
Per i lavoratori che non godono delle tutele dell'art. 18, infatti,
non sono previste particolari attenzioni neanche sotto il profilo del congruo
indennizzo.
Art. 8, L. 15 luglio 1966, n° 604: Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro. |
No art. 18... aiahiahiaihaii