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Delibera n. 83/03/CSP
 
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l’abrogazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003
 
 

L'Autorità

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 aprile 2003; 

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; 

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo" , e successive modificazioni; 

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l’abrogazione dell’articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati; 

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l’abrogazione della servitù di elettrodotto stabilita dall’articolo 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall’articolo 1056 del codice civile; 

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

 

 

Delibera

 
TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1
 
   1.Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per i referendum popolari per l’abrogazione: 
        a.dell’articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, 
          n. 300, dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 4, comma 1, della legge 11 
          maggio 1990, n. 108 e dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 
          successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati nel 
          decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003; 
        b.della servitù di elettrodotto stabilita dall’articolo 119 del testo unico delle 
          disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio 
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall’articolo 1056 del codice 
          civile, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 
          2003; 
 
indetti per il giorno 15 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento. 

   2.Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei referendum di cui al comma 1. 
 

Articolo 2 
Soggetti politici 
 
   1.Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici: 
        a.    i comitati promotori dei quesiti referendari; 
        b.    le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; 
        c.    i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati,  rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, con una esplicita indicazione della posizione a favore o contro il quesito referendario, rilevabile sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento 
   2.Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro il quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti. L’Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l’elenco dei predetti soggetti ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 
 
TITOLO II 
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA 
 
Capo I 
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA REFERENDARIA 
  
Articolo 3 
Riparto degli spazi per la comunicazione politica 
 
   1.   Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario. 
   2.   In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori dell’indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore; qualora il medesimo quesito referendario sia stato proposto da più Comitati promotori, deve essere incluso un rappresentante di ciascuno di essi, ove ciò non sia possibile applicando un criterio di rotazione. 

  4.   L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. 
  5.   Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei referendum non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento. 
  6.   Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e,  dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. 
 

Capo II 
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI NAZIONALI 
  
Articolo 4 
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 

  1.   Nel periodo di cui al precedente articolo 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari. 
 

Articolo 5 
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti 

  1.   Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
        a.   il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; 
        b.   i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; 
        c.   i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell’indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti; 
        d.   i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
        e.   ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; 
        f.    nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
        g.    ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente. 
 

Articolo 6 
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 

   1.   Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti: 
        a.   rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. 
        b.   inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. 
   2.   A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi. 
 

Articolo 7 
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

   1.   La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa. 
   2.   La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. 
 
 

Capo III 
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI LOCALI 
  
Articolo 8 
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

   1.   Nel periodo di cui al precedente articolo 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento. 
   2.   Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell’ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. 
   3.   Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. 
 

Articolo 9 
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

   1.   Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui  all’articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
        a.   il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto 
          all’articolo 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i 
          soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; 
        b.   i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata 
          sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al 
          quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e 
          tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le 
          emittenti radiofoniche; 
        h.   i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, 
          hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in 
          appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di 
          programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti 
          fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 
          19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta 
          fascia 07,00 - 8,59; quinta 
        c.   fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59. I messaggi trasmessi in 
          ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura 
          uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal 
          fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto 
          sia diverso, l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene 
          secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle 
          lettere e) ed f). L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due 
          indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a 
          sostegno dell’indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi 
          ad essa spettanti; 
        d.   i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento 
          pubblicitario previsti dalla legge; 
        e.   nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna 
          giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
        f.   ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con 
          l'indicazione del soggetto politico committente. 
 

Articolo 10 
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

   1.   Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui 
     all’articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri 
     fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
        a.   i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata 
          sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al 
          quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e 
          tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le 
          emittenti radiofoniche; 
        b.   i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, 
          hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in 
          appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di 
          programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito; 
        c.   i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento 
          pubblicitario previsti dalla legge; 
        d.   nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna 
          giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
        e.   ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con 
          l'indicazione del soggetto politico committente. 
 

Articolo 11 
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici 

   1.   Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
     provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti 
     radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici 
     autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi 
     politici autogestiti a pagamento: 
        a.   rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere 
          almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente 
          informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene indicato 
          l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un 
          documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, 
          concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori 
          predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il 
          termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. 
        b.   inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le 
          comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi 
          radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l’Autorità per le garanzie nelle 
          comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con 
          almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento 
          stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel 
          palinsesto. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione 
          pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), nei 
          confronti di ogni Comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel 
          loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione. 
   2.   A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di 
     pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della 
     Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti 
     comunicano alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, 
     ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo 
     telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il referendum, i 
     relativi recapiti e la durata dei messaggi. 

Articolo 12 
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti 

   1.   L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente 
     Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato 
     costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del 
     numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra i soggetti politici 
     richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto 
     del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
     finanze per l’anno 2003. 
 

Articolo 13 
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti 

   1.   La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo 
     giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le 
     comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi 
     radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che 
     trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. 
   2.   La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla 
     presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di 
     un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di 
     presenze all'interno delle singole fasce. 
 
 

Capo IV 
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI 
 
 Articolo 14 
Programmi di informazione 

   1.   A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
     italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna 
     referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e 
     l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, 
     riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano 
     trattate questioni relative ai temi oggetto dei referendum, le posizioni dei diversi 
     soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno 
     rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l’emittente la libertà di 
     commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione. 
   2.   Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione 
     radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici 
     autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto 
     relative ai referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono 
     attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed 
     allusivo, le libere scelte dei votanti. 
 

  
 Capo V 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
 
Articolo 15 
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali 

   1.   Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di 
     emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono 
     considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la 
     gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, 
     sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi 
     primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate 
     alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 
     1975, n. 103. 
   2.   Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento 
     all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
   3.   Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione 
     autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del 
     presente titolo. 
   4.   Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle 
     trasmissioni in contemporanea. 
 

Articolo 16 
Imprese radiofoniche di partiti politici 

   1.   In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, 
     le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si 
     applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale 
     di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi 
     dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è 
     comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi 
     autogestiti. 
   2.   I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle 
     comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione 
     come organo ufficiale del partito. 
 

Articolo 17 
Conservazione delle registrazioni 

   1.   Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei 
     programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale 
     data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le 
     registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di 
     violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle 
     emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei 
     servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento. 
  
  

TITOLO II 
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 
  
Articolo 18 
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 

   1.   Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
     provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di 
     quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il 
     penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 
     2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai 
     referendum sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un 
     apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di 
     messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di 
     effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo 
     e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia 
     stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, 
     la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello 
     recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia 
     stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, 
     quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 
   2.   Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per 
     collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali 
     dell’accesso, nonché l’indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata 
     presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, 
     concernente: 
        a.   le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del 
          termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il 
          quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; 
        b.   le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni 
          singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità; 
        c.   ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la 
          fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di 
          accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. 
   3.   Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi 
     politici elettorali relativi ai referendum le condizioni di migliore favore praticate ad 
     uno di essi per il modulo acquistato. 
   4.   Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti 
     politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché 
     i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 
   5.   Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione 
     nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione 
     pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali 
     e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2. 
   6.   La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione 
     per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso 
     comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e 
     salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei 
     messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione 
     del comunicato preventivo. 
 

Articolo 19 
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 

   1.   I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, 
     devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi 
     chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono 
     recare la dicitura "messaggio politico referendario" con l’indicazione del soggetto 
     politico committente. 
   2.   Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al 
     comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 
 

Articolo 20 
Organi ufficiali di stampa dei partiti 

   1.   Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai 
     referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi 
     spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e 
     alle stampe dei soggetti politici interessati ai referendum di cui all’articolo 2, comma 
     1, lettera b). 
   2.   Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o 
     periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 
     1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti 
     indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento 
     politico. 
   3.   I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai referendum sono tenuti 
     a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni 
     indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei 
     movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai referendum. 
  
  

TITOLO III 
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI 
  
Articolo 21 
Divieto di sondaggi politici ed elettorali 

   1.   Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle 
     operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche 
     parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici 
     e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo 
     precedente a quello del divieto. E' vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione 
     dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti 
     perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di 
     voto o i propri orientamenti politici. 
   2.   Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione 
     integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente 
     corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le 
     seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: 
        a.   il soggetto che ha realizzato il sondaggio; 
        b.   il committente e l’acquirente del sondaggio; 
        c.   i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di 
          "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo"; 
        d.il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; 
        e.   il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento; 
        f.   il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del 
          sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento; 
        g.la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; 
        h.   la data in cui è stato realizzato il sondaggio. 
   3.   I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se 
     contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della 
     "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e 
     tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza 
     del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, 
     comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 
   4.   In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota 
     informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro. 
   5.   In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la 
     "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e 
     appare in apposito sottotitolo a scorrimento. 
   6.   In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui 
     al comma 2 viene letta ai radioascoltatori. 
  
  

TITOLO IV 
VIGILANZA E SANZIONI 
  
Articolo 22 
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni o dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi 

   1.   I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora 
     costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito 
     territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i 
     seguenti compiti: 
        a.   di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e 
          del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle 
          disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla 
          Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
          radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; 
        b.   di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli 
          eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le 
          garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di 
          quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente 
          provvedimento. 
 

Articolo 23 
Procedimenti sanzionatori 

   1.   Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle 
     emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 
     servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio 
     dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 della 
     medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali 
     violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. 
   2.   La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo 
     telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall’articolo 10, comma 1, della legge 22 
     febbraio 2000, n. 28. 
   3.   La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera 
     leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della 
     denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. 
   4.   La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della 
     trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le 
     presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della 
     trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione. 
   5.   L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie 
     sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di 
     giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del 
     nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. 
   6.   I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti 
     sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove 
     questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, 
     che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8. 
   7.   Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia 
     della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al 
     comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni 
     e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, 
     dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle 
     comunicazioni. 
   8.   Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso 
     contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali 
     controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo 
     scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via 
     compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell’equilibrio 
     nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 
     3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato 
     trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, 
     redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di 
     Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di 
     cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli 
     uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima. 
   9.   In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all’Autorità per 
     le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o 
     ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. 
  10.   Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, 
     con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora 
     costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 
  11.   L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri 
     provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 
     249. 
  12.   Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 
     1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 
     ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le 
     violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della 
     legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla 
     Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
     radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente 
     provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto 
     dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico 
     dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga 
     accertata la responsabilità. 
 

Articolo 24 
Ambito territoriale di applicazione 

   1.   In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna 
     referendaria di cui all’articolo 1, comma 1, della presente delibera, con altre 
     consultazioni elettorali politiche e amministrative saranno applicate le disposizioni di 
     attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di 
     consultazione. 
   2.   Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di 
     cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di 
     accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per la 
     consultazione referendaria di cui all’articolo 1, comma 1, della presente delibera. 
   3.   Nei giorni di votazione e in quelli precedenti del 24, 25, 26 maggio e 7, 8, 9 giugno 
     2003, la trasmissione dei programmi di comunicazione politica o dei messaggi politici 
     autogestiti è, in ogni caso, sospesa sulle emittenti radiofoniche e televisive private 
     nazionali, in considerazione della consistenza del corpo elettorale interessato dalle 
     campagne relative a tutte le consultazioni in atto. 

     Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
     italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è 
     reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it. 

Roma, 15 aprile 2003 

 IL COMMISSARIO RELATORE                       IL PRESIDENTE 
 Giuseppe Sangiorgi                                               Enzo Cheli 
 
 IL SEGRETARIO 
 Pierluigi Mazzella 

 



 
Indice Referendum 2003