TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1.Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso
ai mezzi di informazione durante la campagna per i referendum popolari
per l’abrogazione:
a.dell’articolo 18, commi
primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, dell’articolo
2, comma 1, e dell’articolo 4, comma 1, della legge 11
maggio 1990,
n. 108 e dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni,
limitatamente alle parole e ai periodi indicati nel
decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 2003;
b.della servitù di
elettrodotto stabilita dall’articolo 119 del testo unico delle
disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, nonché dall’articolo 1056 del codice
civile, come
previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
2003;
indetti per il giorno 15 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto
a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.
2.Le disposizioni del presente provvedimento si applicano
su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei referendum
di cui al comma 1.
Articolo 2
Soggetti politici
1.Ai fini del presente provvedimento, in applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
a. i comitati
promotori dei quesiti referendari;
b. le
forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale, nonché quelle diverse dalle precedenti
che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
c. i comitati,
le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati,
rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse
da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a) e b), che abbiano
un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, con una esplicita
indicazione della posizione a favore o contro il quesito referendario,
rilevabile sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono
essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento
2.Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro
il quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione
politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti. L’Autorità
comunica, anche a mezzo telefax, l’elenco dei predetti soggetti ai Comitati
regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi.
TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA REFERENDARIA
Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Nel periodo intercorrente tra la data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi
che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale
dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti in misura uguale
tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
2. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione
di più di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra
i sostenitori dell’indicazione di voto favorevole deve essere incluso un
rappresentante del Comitato promotore; qualora il medesimo quesito referendario
sia stato proposto da più Comitati promotori, deve essere incluso
un rappresentante di ciascuno di essi, ove ciò non sia possibile
applicando un criterio di rotazione.
4. L’eventuale assenza di sostenitori di una delle
due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni
degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante.
In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione
delle predette assenze.
5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi
dei referendum non possono prendere parte persone che risultino candidate
in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è
comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
6. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e
le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all’interno della fascia oraria
compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari
delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti
radiofoniche e televisive nazionali, all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive
locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo
non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove
possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano
la fruizione anche ai non udenti.
Capo II
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI
NAZIONALI
Articolo 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo di cui al precedente articolo 3, comma
1, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle
posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari.
Articolo 5
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, osservano
le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo
4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a. il numero
complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all’articolo
3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra
i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b. i messaggi
sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente
alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque
compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c. i messaggi
non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti,
hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni
giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna
delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima
fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00
- 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore
sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti
favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora
il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso,
l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo
un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle
lettere e) ed f). L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle
due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di
quelli a sostegno dell’indicazione opposta, ma non determina un aumento
degli spazi ad essa spettanti;
d. i messaggi
non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario
previsti dalla legge;
e. ciascun messaggio
può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f. nessun
soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g. ogni
messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del
soggetto politico committente.
Articolo 6
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, le emittenti di cui all’articolo 4, comma 1, che intendono
trasmettere messaggi politici autogestiti:
a. rendono pubblico
il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta
nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i
soggetti politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene indicato
l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è
depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel
sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero
massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli
standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione
del materiale autoprodotto.
b. inviano,
anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno
cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso
con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.
2. A decorrere dal sesto giorno e fino al
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti politici
interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti
e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche
a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile
per il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.
Articolo 7
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti
1. La collocazione dei messaggi all'interno
dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio
unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare
di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.
Capo III
MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI
LOCALI
Articolo 8
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento
1. Nel periodo di cui al precedente articolo
3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano
di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario hanno altresì
facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti
a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla
diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma,
pari nell’ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista
diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3. Le tariffe praticate ai soggetti politici
richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere
pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi
pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
Articolo 9
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
gratuiti
1. Per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all’articolo 8,
comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei
criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000,
n. 28:
a. il numero
complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto
all’articolo
3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra
i
soggetti politici,
anche con riferimento alle fasce orarie;
b. i messaggi
sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata
sufficiente
alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al
quesito referendario
e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e
tre minuti per
le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
h. i messaggi
non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti,
hanno una autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori,
fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di
programmazione.
I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti
fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 -
19,59; seconda
fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta
fascia 07,00
- 8,59; quinta
c. fascia 15,00
- 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59. I messaggi trasmessi in
ciascun contenitore
sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura
uguale tra i
soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal
fine, qualora
il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto
sia diverso,
l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene
secondo un criterio
di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle
lettere e) ed
f). L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due
indicazioni
di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a
sostegno dell’indicazione
opposta, ma non determina un aumento degli spazi
ad essa spettanti;
d. i messaggi
non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario
previsti dalla legge;
e. nessun soggetto
politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna
giornata di
programmazione sulla stessa emittente;
f. ogni messaggio
reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con
l'indicazione
del soggetto politico committente.
Articolo 10
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
a pagamento
1. Per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a pagamento le emittenti di cui
all’articolo 8, comma 1, osservano le seguenti
modalità, stabilite sulla base dei criteri
fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge
22 febbraio 2000, n. 28:
a. i messaggi
sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata
sufficiente
alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al
quesito referendario
e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e
tre minuti per
le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
b. i messaggi
non possono interrompere altri programmi né essere interrotti,
hanno una autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori,
fino ad un massimo di sei per ogni giornata di
programmazione,
distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
c. i messaggi
non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario
previsti dalla legge;
d. nessun soggetto
politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna
giornata di
programmazione sulla stessa emittente;
e. ogni messaggio
reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con
l'indicazione
del soggetto politico committente.
Articolo 11
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, le emittenti
radiofoniche e televisive locali che accettano
di trasmettere messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono
della facoltà di diffondere messaggi
politici autogestiti a pagamento:
a. rendono pubblico
il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere
almeno una volta
nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente
informa i soggetti
politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene indicato
l’indirizzo,
il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un
documento, che
può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
concernente
la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori
predisposti,
la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il
termine di consegna
per la trasmissione del materiale autoprodotto.
b. inviano,
anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni
o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi,
che ne informa sinteticamente l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni,
il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con
almeno cinque
giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento
stesso con riguardo
al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
palinsesto.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione
pluriregionale
sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), nei
confronti di
ogni Comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel
loro palinsesto
contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.
2. A decorrere dal sesto giorno e fino al
decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, i soggetti politici interessati
a trasmettere messaggi autogestiti
comunicano alle emittenti e ai competenti
Comitati regionali per le comunicazioni o,
ove non costituiti, ai Comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo
telefax, le proprie richieste, indicando il
proprio responsabile per il referendum, i
relativi recapiti e la durata dei messaggi.
Articolo 12
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti
1. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni approva la proposta del competente
Comitato regionale per le comunicazioni o,
ove questo non sia ancora stato
costituito, del Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, ai fini della fissazione del
numero complessivo dei messaggi autogestiti
gratutiti da ripartire tra i soggetti politici
richiedenti in ciascuna regione, in relazione
alle risorse disponibili previste dal decreto
del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003.
Articolo 13
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti
1. La collocazione dei messaggi all'interno
dei singoli contenitori previsti per il primo
giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del Comitato regionale per le
comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato
regionale per i servizi
radiotelevisivi, nella cui area di competenza
ha sede o domicilio eletto l’emittente che
trasmetterà i messaggi, alla presenza
di un funzionario dello stesso.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni
successivi viene determinata, sempre alla
presenza di un funzionario del Comitato, secondo
un criterio di rotazione a scalare di
un posto all'interno di ciascun contenitore,
in modo da rispettare il criterio di parità di
presenze all'interno delle singole fasce.
Capo IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI
Articolo 14
Programmi di informazione
1. A decorrere dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente provvedimento e fino
alla data di chiusura della campagna
referendaria, al fine di garantire la parità
di trattamento, l'obiettività, la completezza e
l'imparzialità dell'informazione, nei
programmi radiotelevisivi di informazione,
riconducibili alla responsabilità di
una specifica testata giornalistica, quando vengano
trattate questioni relative ai temi oggetto
dei referendum, le posizioni dei diversi
soggetti politici impegnati a favore o contro
il quesito referendario vanno
rappresentate in modo corretto e obiettivo.
Resta salva per l’emittente la libertà di
commento e di critica, in chiara distinzione
tra informazione e opinione.
2. Nel periodo di cui al precedente comma
1, in qualunque trasmissione
radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione
politica e dai messaggi politici
autogestiti, è vietato fornire, anche
in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto
relative ai referendum. Direttori dei programmi,
registi, conduttori e ospiti devono
attenersi ad un comportamento tale da non
influenzare, anche in modo surrettizio ed
allusivo, le libere scelte dei votanti.
Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 15
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni
in contemporanea da parte di
emittenti locali che operano in circuiti nazionali
comunque denominati sono
considerate come trasmissioni in ambito nazionale;
il consorzio costituito per la
gestione del circuito o, in difetto, le singole
emittenti che fanno parte del circuito,
sono tenuti al rispetto delle disposizioni
previste per le emittenti nazionali dai capi
primo e secondo del presente titolo, che si
applicano altresì alle emittenti autorizzate
alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile
1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il
circuito nazionale si determina con riferimento
all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del
circuito, per il tempo di trasmissione
autonoma, le disposizioni previste per le
emittenti locali dai capi primo e terzo del
presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle
violazioni realizzatesi nell’ambito delle
trasmissioni in contemporanea.
Articolo 16
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo
6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
le disposizioni di cui ai capi primo, secondo,
terzo e quarto del presente titolo non si
applicano alle imprese di radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale
di un partito politico rappresentato in almeno
un ramo del Parlamento ai sensi
dell’articolo 11, comma 2, della legge 25
febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è
comunque vietata la cessione, a titolo sia
oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi
autogestiti.
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività
all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ogni indicazione necessaria
a qualificare l’impresa di radiodiffusione
come organo ufficiale del partito.
Articolo 17
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute
a conservare le registrazioni della totalità dei
programmi trasmessi sino al giorno della votazione
per i tre mesi successivi a tale
data e, comunque, a conservare, sino alla
conclusione del procedimento, le
registrazioni dei programmi in ordine ai quali
sia stata notificata contestazione di
violazione di disposizioni della legge 22
febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle
emanate dalla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o recate dal presente
provvedimento.
TITOLO II
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Articolo 18
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, gli editori di
quotidiani e periodici che intendano diffondere
a qualsiasi titolo, fino a tutto il
penultimo giorno prima delle votazioni, nelle
forme ammesse dall'articolo 7, comma
2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi
politici elettorali relativi ai
referendum sono tenuti a dare notizia dell’offerta
dei relativi spazi attraverso un
apposito comunicato pubblicato sulla stessa
testata interessata alla diffusione di
messaggi politici elettorali. Per la stampa
periodica si tiene conto della data di
effettiva distribuzione, desumibile dagli
adempimenti di deposito delle copie d'obbligo
e non di quella di copertina. Ove in ragione
della periodicità della testata non sia
stato possibile pubblicare sulla stessa nel
termine predetto il comunicato preventivo,
la diffusione dei messaggi non potrà
avere inizio che dal numero successivo a quello
recante la pubblicazione del comunicato sulla
testata, salvo che il comunicato sia
stato pubblicato, nel termine prescritto e
nei modi di cui al comma 2, su altra testata,
quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato
con adeguato rilievo, sia per
collocazione, sia per modalità grafiche,
e deve precisare le condizioni generali
dell’accesso, nonché l’indirizzo e
il numero di telefono della redazione della testata
presso cui è depositato un documento
analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a. le condizioni
temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del
termine ultimo,
rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il
quale gli spazi
medesimi possono essere prenotati;
b. le tariffe
per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni
singola testata,
nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c. ogni eventuale
ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la
fruizione degli
spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di
accettazione
delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti
politici richiedenti gli spazi per messaggi
politici elettorali relativi ai referendum
le condizioni di migliore favore praticate ad
uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare
in modo documentale, su richiesta dei soggetti
politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonché
i listini in relazione ai quali ha determinato
le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque
di pagine locali di testate a diffusione
nazionale, tali intendendosi ai fini del presente
atto le testate con diffusione
pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente
le tariffe praticate per le pagine locali
e le pagine nazionali, nonché, ove
diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo
di cui al comma 1 costituisce condizione
per la diffusione dei messaggi politici elettorali
nel periodo considerato dallo stesso
comma 1. In caso di mancato rispetto del termine
a tale fine stabilito nel comma 1 e
salvo quanto previsto nello stesso comma per
le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi può avere inizio dal secondo
giorno successivo alla data di pubblicazione
del comunicato preventivo.
Articolo 19
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani
e periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo
7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi
chiaramente evidenziati, secondo modalità
uniformi per ciascuna testata, e devono
recare la dicitura "messaggio politico referendario"
con l’indicazione del soggetto
politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico
elettorale diverse da quelle elencate al
comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.
Articolo 20
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi
titolo, di messaggi politici relativi ai
referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parità ai relativi
spazi non si applicano agli organi ufficiali
di stampa dei partiti e movimenti politici e
alle stampe dei soggetti politici interessati
ai referendum di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b).
2. Si considera organo ufficiale di partito
o movimento politico il giornale quotidiano o
periodico che risulta registrato come tale
ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione
in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto
ufficiale del partito o del movimento
politico.
3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti
politici interessati ai referendum sono tenuti
a fornire con tempestività all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ogni
indicazione necessaria a qualificare gli organi
ufficiali di stampa dei partiti e dei
movimenti politici, nonché le stampe
di soggetti politici interessati ai referendum.
TITOLO III
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 21
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
1. Nei quindici giorni precedenti la data della
votazione e fino alla chiusura delle
operazioni di voto, è vietato rendere
pubblici o comunque diffondere i risultati, anche
parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito
delle votazioni e sugli orientamenti politici
e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi
sono stati effettuati in un periodo
precedente a quello del divieto. E' vietata,
altresì, la pubblicazione e la trasmissione
dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico
a determinate categorie di soggetti
perché esprimano con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma le proprie preferenze di
voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al
comma 1 la diffusione o pubblicazione
integrale o parziale dei risultati dei sondaggi
politici deve essere obbligatoriamente
corredata da una "nota informativa" che ne
costituisce parte integrante e contiene le
seguenti indicazioni, di cui è responsabile
il soggetto che realizza il sondaggio:
a. il soggetto
che ha realizzato il sondaggio;
b. il committente
e l’acquirente del sondaggio;
c. i criteri
seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di
"sondaggio rappresentativo"
o di "sondaggio non rappresentativo";
d.il metodo di raccolta
delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e. il numero
delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
f. il testo
integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del
sondaggio, dei
singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g.la percentuale delle persone
che hanno risposto a ciascuna domanda;
h. la data in
cui è stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre,
possono essere diffusi soltanto se
contestualmente resi disponibili dal committente
nella loro integralità e corredati della
"nota informativa" di cui al medesimo comma
2 sull’apposito sito web istituito e
tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione
e l’editoria presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n.
28.
4. In caso di pubblicazione dei risultati
dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota
informativa" di cui al comma 2 è sempre
evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la
"nota informativa" di cui al comma 2 viene
preliminarmente letta dal conduttore e
appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati
dei sondaggi, la "nota informativa" di cui
al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.
TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 22
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni o dei Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi
1. I Comitati regionali per le comunicazioni
o, ove questi non siano stati ancora
costituiti, i Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre
a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i
seguenti compiti:
a. di vigilanza
sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e
del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle
disposizioni
dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla
Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b. di accertamento
delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli
eventuali supporti
e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le
garanzie nelle
comunicazioni per i provvedimenti di competenza di
quest'ultima,
secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente
provvedimento.
Articolo 23
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge
22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle
emanate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o dettate con il presente
atto, sono perseguite d'ufficio
dall'Autorità, al fine dell'adozione
dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 della
medesima legge. Ciascun soggetto politico
interessato può comunque denunciare tali
violazioni entro il termine perentorio di
dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni prevista al
comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, a ciascuno dei destinatari indicati
dall’articolo 10, comma 1, della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
3. La denuncia indirizzata all'Autorità
è procedibile solo se sottoscritta in maniera
leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della
denuncia medesima anche agli altri destinatari
indicati dalla legge.
4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
l'indicazione dell'emittente e della
trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale
o periodico, cui sono riferibili le
presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente,
di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,
nonché di una motivata argomentazione.
5. L’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie
sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti
radiotelevisive nazionali ed editori di
giornali e periodici, mediante le proprie
strutture, che si avvalgono, a tale fine, del
nucleo della Guardia di Finanza istituito
presso l'Autorità stessa.
6. I procedimenti riguardanti le emittenti
radiotelevisive locali sono istruiti
sommariamente dai competenti Comitati regionali
per le comunicazioni, ovvero, ove
questi non siano ancora costituiti, dai Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi,
che formulano le relative proposte all'Autorità
secondo quanto previsto al comma 8.
7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente
per territorio, ricevuta la denuncia
della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive
locali, delle disposizioni di cui al
comma 1, provvede entro le dodici ore successive
all’acquisizione delle registrazioni
e alla trasmissione delle stesse agli uffici
del competente Comitato di cui al comma 6,
dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax,
all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad
una istruttoria sommaria, se del caso
contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli interessati ed acquisisce le eventuali
controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive
alla contestazione. Qualora, allo
scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti
ad un adeguamento, anche in via
compositiva, agli obblighi di legge mediante
immediato ripristino dell’equilibrio
nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica,
secondo le modalità di cui ai commi
3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, lo stesso Comitato
trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso
uno specifico verbale di accertamento,
redatto, ove necessario, in cooperazione con
il competente gruppo della Guardia di
Finanza, all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, che provvede nel termine di
cui al comma 2 del precitato articolo 10,
decorrente dalla data di deposito presso gli
uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso
dell’Autorità medesima.
9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma
6 segnala tempestivamente all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni le attività
svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o
ripetuti di mancata attuazione della vigente
normativa.
10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni collaborano, a richiesta,
con i Comitati regionali per le comunicazioni,
ovvero, ove questi non siano ancora
costituiti, con i Comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
11. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
verifica il rispetto dei propri
provvedimenti ai fini previsti dall'articolo
1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite
dall'articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, come modificato dall'articolo
1, comma 23, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito con legge
23 dicembre 1996, n. 650, per le
violazioni delle disposizioni della legge
medesima, non abrogate dall'articolo 13 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle
relative disposizioni dettate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di attuazione dettate con il presente
provvedimento, non sono evitabili con il pagamento
in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981,
n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei soggetti a favore dei quali sono state
commesse le violazioni, qualora ne venga
accertata la responsabilità.
Articolo 24
Ambito territoriale di applicazione
1. In caso di coincidenza territoriale e temporale,
anche parziale, della campagna
referendaria di cui all’articolo 1, comma
1, della presente delibera, con altre
consultazioni elettorali politiche e amministrative
saranno applicate le disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n.
28 relative a ciascun tipo di
consultazione.
2. Restano applicabili le disposizioni di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di
cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla
comunicazione politica e alla parità di
accesso ai mezzi di informazione che non attengono
alla campagna per la
consultazione referendaria di cui all’articolo
1, comma 1, della presente delibera.
3. Nei giorni di votazione e in quelli precedenti
del 24, 25, 26 maggio e 7, 8, 9 giugno
2003, la trasmissione dei programmi di comunicazione
politica o dei messaggi politici
autogestiti è, in ogni caso, sospesa
sulle emittenti radiofoniche e televisive private
nazionali, in considerazione della consistenza
del corpo elettorale interessato dalle
campagne relative a tutte le consultazioni
in atto.
Il presente provvedimento è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed è
reso disponibile nel sito web della stessa
Autorità: www.agcom.it.
Roma, 15 aprile 2003
IL COMMISSARIO RELATORE
IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi
Enzo Cheli
IL SEGRETARIO
Pierluigi Mazzella |