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Gazzetta Ufficiale N. 94 del 23 Aprile 2003
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 16 aprile 2003
Disposizioni in materia di comunicazione politica,
messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari
per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei
lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
indetti per il giorno 15 giugno 2003.
LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
a) visto l'art. 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile
1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare
direttamente le Tribune; visto altresì il primo capoverso della
medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare
indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo;
b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per
la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
c) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.
85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica
15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18, commi
primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2,
comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, e
dell'art. 8 della legge 11 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
limitatamente alle parole e ai periodi indicati;
d) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.
85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica
15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione della servitù
di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall'art. 1056 del codice civile;
f) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della campagna
per le elezioni comunali e provinciali dei giorni 18 maggio, 25 maggio
e 8 giugno 2003, nonché della campagna per le elezioni regionali
dell'8 giugno 2003, e della campagna per i referendum del 15 giugno successivo;
g) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica
garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario,
anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione
e dei messaggi politici;
h) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento,
che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;
i) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alle consultazioni referendarie del 15 giugno 2003 in materia di art. 18
dello statuto dei lavoratori e in materia di servitù coattiva di
elettrodotto, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non
diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, dei
decreti del Presidente della Repubblica che indicono i referendum, sino
a tutta la giornata di votazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente
provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi
sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi
quesiti.
Art. 2.
Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria
1. Salve le disposizioni recate dalla delibera della Commissione relativa
ai regolamenti per la campagna elettorale relativa alle elezioni comunali
e provinciali del 18 maggio, 25 maggio e dell'8 giugno 2003, nonché,
dalla delibera relativa alle elezioni regionali dell'8 giugno 2003, nel
periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva
della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità
indicate di seguito:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum,
di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può
effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra
forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto
per il referendum. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla
Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche
autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'art. 5;
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum,
di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono
caratterizzati dall'assenza del contraddittorio.
Essi sono trasmessi esclusivamente nei "contenitori" di cui all'art.
6;
c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi
approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai
temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità
di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo
riferimenti specifici ai quesiti referendari.
Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono
prendere parte:
a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo
quesito referendario è stato proposto da più comitati promotori,
essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;
b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento,
nonché le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo
almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque
denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale,
diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che
abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che
abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario e
che si siano esplicitamente dichiarati favorevoli o contrari al quesito
referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta
alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, punto c), devono essersi costituiti
come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione
di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun
quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno
favorevoli o contrari.
3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c),
ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario
sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'art. 9. Con
le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la
sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.
Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione
1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum, la Rai
cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità
di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi
sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti
alle elezioni regionali ed amministrative.
2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche
di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione.
Essa li valuta con le modalità di cui all'art. 9.
Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica
1. La direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai predispone
e trasmette in rete nazionale, a partire dal 15 maggio 2003, un ciclo di
tribune riservate ai temi dei referendum, alle quali prendono parte i soggetti
individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:
a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono
invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni
dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di
voto favorevole;
b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune;
la partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano
dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire,
se si dichiareranno favorevoli o contrari;
c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'art. 3, comma
1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo
conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa
di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna,
anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali
tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.
2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, può altresì
invitare alle tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di
cui all'art. 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro
eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare
parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.
3. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse
nei giorni di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 maggio 2003 nonché
nei giorni di sabato 7, domenica 8, lunedì 9, sabato 14, domenica
15 e lunedì 16 giugno 2003.
4. Alle tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte
persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione.
Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan
che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle
competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle
competizioni elettorali in corso.
5. Qualora alle tribune di cui al presente articolo prenda parte più
di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che
sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza
di un comitato promotore.
6. Le tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre
reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto.
Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la
specificità del mezzo rende necessarie o opportune.
L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà
degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione
o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante:
nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le
tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate,
purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti
l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti
che prendono parte alla tribuna.
7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate
alla direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai, che riferisce
alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario
o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità
di cui all'art. 9.
8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle
tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni
di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.
Art. 6.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art.
4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma
1, lettera b), del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli
appositi "contenitori", non prima di lunedì 26 maggio 2003.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi
soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta,
rivolta alla Rai entro il termine di cui al secondo periodo del comma 2
dell'art. 3, essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto
a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture
tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati
in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli
abituali della Rai;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza
nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario
cui è riferita la domanda.
3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle
richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei
contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto
della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto
al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì
stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto.
Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità
di cui all'art. 9.
4. Gli spazi disponibili in ciascun "contenitore" sono comunque ripartiti
in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo
quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata,
ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti
che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad
un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non
pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di
voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche
nel medesimo "contenitore", ma non determinano un accrescimento dei tempi
o degli spazi ad essi spettanti.
5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle
di cui all'art. 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la
parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa
essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente
disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 7.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed
i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore,
per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri
di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e
della obiettività.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo,
nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente
rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di
vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare
essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di
poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento
sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.
Art. 8.
Programmi dell'accesso
1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti alla
medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma
1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità
di un direttore di testata.
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento
sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio
di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per
l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare
valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
Art. 10.
Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del
direttore generale della Rai
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della Rai
sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare
l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento,
riferendone tempestivamente alla Commissione.
Per le tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
Art. 11.
Pubblicità del provvedimento
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2003
Il presidente: Petruccioli
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