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Gazzetta Ufficiale N. 94 del 23 Aprile 2003
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 16 aprile 2003
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003.
 

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
 
a) visto l'art. 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le Tribune; visto altresì il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
c) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, e dell'art. 8 della legge 11 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati;
d) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il referendum popolare per l'abrogazione della servitù di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall'art. 1056 del codice civile;
f) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della campagna per le elezioni comunali e provinciali dei giorni 18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003, nonché della campagna per le elezioni regionali dell'8 giugno 2003, e della campagna per i referendum del 15 giugno successivo;
g) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
h) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;
i) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Dispone
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:
 

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
 
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 15 giugno 2003 in materia di art. 18 dello statuto dei lavoratori e in materia di servitù coattiva di elettrodotto, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, dei decreti del Presidente della Repubblica che indicono i referendum, sino a tutta la giornata di votazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.
 
Art. 2.
Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria
 
1. Salve le disposizioni recate dalla delibera della Commissione relativa ai regolamenti per la campagna elettorale relativa alle elezioni comunali e provinciali del 18 maggio, 25 maggio e dell'8 giugno 2003, nonché, dalla delibera relativa alle elezioni regionali dell'8 giugno 2003, nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum, di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il referendum. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'art. 5;
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum, di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio.
Essi sono trasmessi esclusivamente nei "contenitori" di cui all'art. 6;
c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.
 
Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
 
1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:
a) il comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;
b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, nonché le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario e che si siano esplicitamente dichiarati favorevoli o contrari al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, punto c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.
3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'art. 9. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.
 
Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione
 
1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed amministrative.
2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione.
Essa li valuta con le modalità di cui all'art. 9.
 
Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica
 
1. La direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire dal 15 maggio 2003, un ciclo di tribune riservate ai temi dei referendum, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:
a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;
b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono invitati dalla Rai a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari;
c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.
2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, può altresì invitare alle tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.
3. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 maggio 2003 nonché nei giorni di sabato 7, domenica 8, lunedì 9, sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 giugno 2003.
4. Alle tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione.
Nelle medesime tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.
5. Qualora alle tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un comitato promotore.
6. Le tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune.
L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna.
7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari della Rai, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui all'art. 9.
8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.
 
Art. 6.
Messaggi autogestiti
 
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi "contenitori", non prima di lunedì 26 maggio 2003.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla Rai entro il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 3, essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.
3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all'art. 9.
4. Gli spazi disponibili in ciascun "contenitore" sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo "contenitore", ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'art. 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 7.
Informazione
 
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.
 
Art. 8.
Programmi dell'accesso
 
1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.
 
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione della Commissione
 
1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il presidente della Commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.
 
Art. 10.
Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai
 
1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
Per le tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
 
Art. 11.
Pubblicità del provvedimento
 
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 16 aprile 2003
Il presidente: Petruccioli


 
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