Riforme Istituzionali
Referendum 2003
 
Rassegna stampa
 
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Magistratura Democratica - 18 maggio
 
Per MD, che non è una forza politica, non vi sono problemi nè di dare indicazioni di voto, nè di entrare nel merito di ragionamenti di opportunità sulle divisioni in tal modo determinatesi nella sinistra.
Nostro compito come giuristi e come magistrati è un altro, ovvero quello di stimolare una discussione sui diritti, il loro stato, la loro tutela e la loro possibile estensione.
Speriamo che quanto elaborato, di cui devo ringraziare il gruppo "lavoro" di MD, fatto proprio e recepito dall'esecutivo di M.D., possa essere utile e stimolante per tutti.

                Claudio Castelli


Magistratura democratica e il referendum sull'art. 18
 

Magistratura Democratica manifesta la sua forte preoccupazione per la politica governativa in materia di lavoro, che, attraverso un serie di interventi legislativi (da ultimo la legge delega n. 30/2003), tende a ridurre le garanzie dei lavoratori, attraverso la sempre maggiore precarizzazione dei rapporti, la preferenza per l'autonomia individuale a scapito della protezione costituita dalla contrattazione nazionale e dalle norme inderogabili di legge e la marginalizzazione della giurisdizione del lavoro, e a mettere in discussione quindi la stessa ragion d'essere del diritto del lavoro.
 

Uno dei bersagli più importanti della controriforma del diritto del lavoro è stato nell'anno passato l'art. 18 S.d.L. (reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo), e cioè la norma che ha rappresentato una delle riforme fondamentali di democratizzazione della società italiana, sottraendo milioni di lavoratori al ricatto della perdita del posto e consentendo quindi l'effettiva esplicazione dei diritti del lavoro, altrimenti di fatto spesso non esercitati e compressi. Infatti, prima della sua introduzione erano pochissime le cause proposte nel corso del rapporto di lavoro e lo stesso avviene ancora oggi per le imprese fino a 15 dipendenti. Infatti, il lavoratore durante il rapporto, senza lo scudo dell'art. 18, non faceva valere i propri diritti, né individuali nè collettivi, per il timore di essere licenziato ed era quindi soggetto a qualsiasi abuso da parte del datore di lavoro (analogamente a quanto avviene nei rapporti precari, come il rapporto a termine, e per i collaboratori economicamente dipendenti). La norma consente quindi leffettivo esercizio dei diritti del lavoro, senza paura di eccessive ritorsioni, ed ha quindi una portata generale, ben più ampia di quella che si vuol far credere.
 

Il progetto governativo di modifica della norma nella nuova formulazione contenuta nel "Patto per l'Italia (se ne sta discutendo in parlamento), prevede una deroga all'applicazione della norma (mancato computo dei nuovi assunti nel triennio ai fini dei limiti numerici), che è solo apparentemente sperimentale e temporanea, ma che comporterebbe in realtà effetti per molti anni a venire per le imprese che la utilizzeranno, e costituisce quindi un pesante attacco ai diritti del lavoro e ai principi costituzionali di tutela dei lavoratori, perché consente anche ad imprese di grandi dimensioni la libera recidibilità.
 
Come è noto, nel 2002 in difesa dell'art. 18 si è schierata una gran massa di lavoratori e cittadini, al di là degli steccati della Cgil e dei partiti di sinistra, e quindi una vasta e compatta opposizione della società civile alle riforme annunciate.
 
L'iniziativa referendaria di estensione del'art. 18 a tutti i lavoratori anche nelle imprese sotto i sedici dipendenti, è stata avanzata nel periodo più caldo delle manifestazioni contro la volontà di ridurne la portata.
 
Md non condivide lo strumento referendario con riguardo ad un tema che mal si presta ad una risposta secca per il si e per il no, essendo più ragionevoli e giuste scelte intermedie di modulazione delle tutele.
 
Md rileva, tuttavia, che l'iniziativa pone all'attenzione dell'opinione pubblica un problema reale di tutele inadeguate, come è del tutto inadeguata, ed anzi ancora minore, l'attuale tutela dei c.d. cococo (collaboratori coordinati e continuativi). Infatti il limite numerico dei 15 lavoratori per l'applicazione della norma appare ormai superata dalle modifiche intervenute nel mondo del lavoro, poiché, per effetto dei processi di automazione e per la diffusione del decentramento produttivo, tale numero non indica più il limite delle piccole imprese personali o artigianali, per le quali era stata ritenuta inopportuna la forzata reintegrazione nel posto di lavoro, essendo ormai diffusissime le imprese con pochi dipendenti ma di rilevante dimensione economica e di mercato.
Inoltre la tutela riservata agli ormai numerosissimi dipendenti delle imprese sotto la soglia indicata è davvero irrisoria, ponendosi fra l'altro in contrasto con l'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, essendo possibile, in caso di licenziamento ingiustificato, anche un risarcimento di sole 2 mensilità e mezzo della retribuzione, molto al di sotto del risarcimento che il lavoratore otterrebbe se il rapporto di lavoro fosse un normale rapporto commerciale illegittimamente interrotto (con il conseguente diritto all'intero danno emergente e lucro cessante), che rende evidente l'accentuata precarietà di tali lavoratori esposti costantemente al ricatto del licenziamento. E' urgente quindi una diversa disciplina che garantisca un'effettiva tutela, eventualmente mediante una sistema di valutazione delle dimensioni delle imprese non necessariamente (o non solo) legate al numero dei dipendenti, ma anche ad esempio alle capacità economiche.
 
Md in conclusione, pur non aderendo all'iniziativa, né a comitati per il si, condivide la necessità e l'urgenza di un'estensione dei diritti, in direzione opposta rispetto alle recenti iniziative legislative che tendono a comprimerli, nella prospettiva che, in caso di vittoria del "si", comunque auspicabile (anche perché una vittoria del "no" darebbe un potentissimo alibi al governo per procedere senza più ostacoli verso lo smantellamento del diritto del lavoro), sia poi possibile un intervento legislativo, di estensione modulata, ma effettiva, delle tutele.

maggio 2003

            il comitato esecutivo



 
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