Riforme Istituzionali
Referendum 2003
 
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La legge 30 cancella l'art.18. Il Sì lo restituisce a tutti
 
Dopo il via libera del governo alle esternalizzazioni "di comodo"
 
          Mario Fezzi - Avvocato del lavoro
 
    Liberazione, 16 maggio - Manuela Cartosio
 
Tante sono le buone ragioni per non andare al mare il 15 giugno e recarsi invece ai seggi a votare Sì e molte di esse sono già state ripetutamente esaminate e doviziosamente esposte. Ce n'è però un'altra sin qui non abbastanza segnalata su cui val la pena di soffermarsi un attimo. La recente Legge Delega n.30/2003, all'art.1, punto p) prevede la revisione del D. Lgs.18/2001, che ha modificato l'art.2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, mediante la "previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda nel momento del suo trasferimento".
Per comprendere fino in fondo il senso e la portata di questa norma innovatrice è necessario fare qualche passo indietro e dare conto del contenuto dell'art.2112 c. c., secondo il quale "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano". La norma nasce originariamente allo scopo di tutelare i lavoratori nel caso di cessione dell'azienda da cui dipendono, garantendo loro il passaggio, a condizioni invariate, alle dipendenze dell'acquirente.

Negli ultimi anni, però, almeno dall'inizio degli anni novanta, la stessa norma è stata rivolta contro i lavoratori, attraverso il meccanismo degli scorpori aziendali (via via chiamati esternalizzazioni, outsourcing e altro) tecnicamente formalizzati attraverso singole cessioni di ramo d'azienda, riconosciute e legittimate dall'art.2112 c. c.. In genere a essere ceduti all'esterno sono i servizi (magazzino, pulizie, fatturazione, assistenza tecnica, manutenzione, etc. etc.), ma in molti casi viene scorporato un pezzo, a volte anche rilevante, dell'attività produttiva. Tutto quello che si può staccare dal nucleo principale dell'azienda, viene scorporato, per lasciare solo quello che viene definito Core Businnes. In questo modo migliaia di lavoratori si sono trovati a passare dalle dipendenze di imprese di grosse dimensioni a piccole imprese, nella stragrande maggioranza dei casi prive dei requisiti numerici per la tutela contro i licenziamenti illegittimi, cioè sotto la soglia dei quindici.

La linea di difesa in tutti questi casi era rappresentata dalla dimostrazione davanti al Giudice della mancanza di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto. In altri termini, se una "cosa" definita dall'imprenditore come "ramo d'azienda" non ha alcuna autonomia funzionale, non può nemmeno essere considerata un "ramo d'azienda"; e così in molti casi i giudici hanno annullato cessioni di rami aziendali non autonomi funzionalmente, impedendo che numerosi lavoratori passassero da una situazione di "protezione" sotto l'ala dell'art.18, a una situazione di precarietà assoluta, in imprese sotto i quindici dipendenti.

La tutela dunque per i lavoratori ceduti nell'ambito di un ramo d'azienda era quella di dimostrare l'insussistenza del requisito dell'autonomia funzionale del ramo, che per legge doveva essere preesistente, cioè antecedente al momento della cessione. Ciò all'evidente scopo di evitare operazioni ancor più fraudolente, con la costituzione "ad hoc" di un ramo d'azienda, onde procedere poi alla sua cessione. In altre parole, il requisito della preesistenza imponeva che il ramo, in quanto tale, esistesse da tempo, prima della cessione, e non fosse stato costituito fraudolentemente all'apposito scopo di procedere alla cessione.

Ebbene, la Legge Delega n.30/2003 si occupa anche di ciò, stabilendo che il requisito in parola non deve più essere preesistente, ma è sufficiente che sussista nel momento del trasferimento. In questo modo si attua una delle idee contenute nel Libro Bianco del Ministro Maroni dell'ottobre 2002, quella cioè di facilitare al massimo le esternalizzazioni (di comodo o fittizie), consentendo la cessione anche di semplici uffici o reparti senza autonomia organizzativa o produttiva. Se infatti il requisito dell'autonomia funzionale può essere creato anche solo al momento in cui si delibera la cessione del ramo d'azienda, è del tutto ovvio che sarà consentita qualsiasi operazione fraudolenta di costituzione apposita di pezzi i più disparati d'azienda, per costituirne un "unicuum" solo ai fini della cessione.

In sostanza, un numero grosso a piacere di lavoratori oggi garantiti dalla tutela dell'art.18 si troveranno di colpo ad essere privi di ogni tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi, in quanto si troveranno, ancor più facilmente di quanto già non accada oggi, ad essere ceduti, insieme a rami d'azienda costituiti un minuto prima della cessione, a imprese prive di ogni garanzia di tutela contro i licenziamenti.

Ecco allora l'altro e importantissimo motivo per il quale è necessario votare e votare Sì al referendum del 15 giugno: impedire che chi ha perso ogni tutela contro i licenziamenti per effetto di una delle tantissime cessioni di rami aziendali, agevolate dalla recentissima legge delega, si venga a trovare in una posizione di debolezza assoluta, per essere "scivolato" incolpevolmente da un'azienda sopra i quindici a una sotto i quindici dipendenti.

L'estensione dell'art.18 alle aziende con meno di quindici dipendenti avrebbe infatti il grandissimo vantaggio di porre un freno alle esternalizzazioni sfrenate, in quanto l'utilità cercata dalle imprese (la possibilità di licenziamenti senza limiti e senza regole, salvo il ridicolo risarcimento del danno oggi previsto) verrebbe immediatamente posta nel nulla dall'esito favorevole del referendum.



 
Indice Referendum 2003