Riforme Istituzionali
Referendum 2006
Schede di Approfondimento
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Norme Antiribaltone e poteri del Primo Ministro
 
Franco Ragusa
 
Con il progetto di riscrittura della Costituzione, votato dal centrodestra e all'esame degli elettori il 25-26 giugno, la Camera dei Deputati potrà essere facilmente sciolta su richiesta del Primo Ministro o in conseguenza delle sue dimissioni.
Unica possibilità per evitare lo scioglimento anticipato, una mozione presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro (nuovo art. 88 e, quasi eguale, art. 94 Cost.).
Al nuovo Premier sarà quindi sufficiente contare sul sostegno di pochi fedelissimi, un piccolo drappello di deputati non disponibili a votare la "sfiducia costruttiva della sola maggioranza", per tenere sotto la minaccia dello scioglimento anticipato sia la propria maggioranza che l'intera Camera dei Deputati.

Allo stesso modo, però, lo scioglimento potrebbe essere provocato anche per iniziativa di una piccola minoranza interna alla maggioranza di governo, in quanto Il Primo ministro sarà costretto alle dimissioni qualora una mozione di sfiducia venga respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni (nuovo art. 94 Cost.).
In altre parole, la mozione di sfiducia, anche se respinta, provocherà lo stesso le dimissioni del Primo ministro, e conseguente scioglimento anticipato della Camera, se i voti della maggioranza uscita vincente dalle elezioni non dovessero raggiungere, da soli, la maggioranza assoluta dei componenti la Camera dei Deputati.
 
Se le modifiche costituzionali verranno quindi confermate, in conseguenza degli automatismi legati alle norme "antiribaltone" il Parlamento sarà costretto a subire qualsiasi ricatto provenga dal Primo Ministro, come anche da parte di qualche settore minoritario interno alla maggioranza uscita vincente dalle elezioni.
Un potere di veto assoluto rispetto al quale le nuove regole non consentono alcuna forma di difesa.
Per meglio comprendere la differenza con l'attuale testo costituzionale si pensi a quanto successo in seguito alle crisi politiche delle maggioranze dei governi Berlusconi nel 1994 e Prodi nel 1998. Con il nuovo testo costituzionale entrambe le crisi si sarebbero immediatamente risolte con lo scioglimento anticipato delle Camere, senza alcuna possibilità di passaggi tecnici o di diverse soluzioni parlamentari.
Un meccanismo, questo, che non esiste in alcuna parte al mondo, giustificato soltanto dalla demagogica convinzione che nei sistemi bipolari il corpo elettorale possa esprimere una chiara ed univoca volontà di governo, per cui di fronte a qualsiasi mutamento della maggioranza parlamentare uscita vincente dalle elezioni, anche per percentuali risibili, si debba andare a nuove elezioni.
Da questa vera e propria ghigliottina istituzionale emerge una verità sin troppo chiara per non essere vista: nella "logica antiribaltone" c'è qualcosa, all'origine, che non permette di conciliare le diverse esigenze senza che tutti i rimedi ipotizzabili si rivelino peggiori del male.
Quello che infatti non si riesce o non si vuole capire, è che il problema da risolvere è l'esigenza stessa che ci si debba dotare di un meccanismo antiribaltone, ed è per questo motivo che vanno respinte tutte quelle opzioni che vorrebbero ingessare la Costituzione entro uno schema bipolare da imporre agli elettori attraverso la legge elettorale e i delicati meccanismi costituzionali.


 
Speciale "Referendum costituzionale" 2006
 


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