Riforme Istituzionali
Referendum 2006
Schede di Approfondimento
www.riforme.net

 

 
Dal "Bicameralismo perfetto" al "Bicameralismo impossibile"
 
Franco Ragusa
 
Uno degli aspetti sicuramente innovativi, che potrebbe indurre molti elettori a guardare con favore le modifiche costituzionali sottoposte a Referendum, è l'abbandono del Bicameralismo perfetto.
Non più due Camere che svolgono le medesime attività, ma una sorta di separazione delle competenze che dovrebbe esaltare il diverso ruolo attribuito alle due Camere e semplificare il processo legislativo.
Questo sia per quanto riguarda il rapporto con il Governo –  il voto di fiducia spetta alla sola Camera dei Deputati ed è solo questa Camera che potrà essere sciolta anticipatamente in conseguenza dell'impossibilità di proseguire la legislatura con la maggioranza uscita vincente dalle elezioni;
e sia sotto il profilo del processo di formazione delle leggi, con competenze distinte per le due Camere.
Dopo l'approvazione di una legge da parte della Camera dei Deputati per le materie di sua esclusiva competenza, è previsto un solo passaggio nel Senato Federale. Sulle eventuali modifiche proposte dal Senato, la Camera decide nuovamente ma in via definitiva, senza alcuna necessità di un eventuale ritorno della legge al Senato Federale, con indubbi benefici circa i tempi di approvazione delle leggi.
Lo stesso procedimento per le materie attribuite alla competenza esclusiva del Senato Federale.
Uno degli aspetti più "originali" di questo meccanismo di formazione delle leggi, però, è stato quello di assegnare al Senato federale la competenza esclusiva anche per alcune materie attinenti la sfera tipica dell'azione di governo, quali la determinazione dei princìpi fondamentali per le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni riservate alla legislazione dello Stato.
In altre parole, gli elettori votano per il Governo del Paese, Camera dei Deputati con tanto di indicazione del Primo Ministro, ma è come se non lo facessero, in quanto molte delle materie che interessano l'azione del Governo vengono decise dal Senato federale che non vota la fiducia al governo e che non subisce le conseguenze, scioglimento anticipato, nel caso il Governo vada in crisi in quanto incapace di portare avanti il programma per il quale è stato eletto.
Di fronte a tanta incongruenza il nuovo testo prevede, si fa per dire, dei correttivi.

Nel caso, infatti, "il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte" (nuovo art. 70 quinto comma).

Per essere quindi ancora più chiari, gli elettori votano per il Governo del Paese, Camera dei Deputati con tanto di indicazione del Primo Ministro, ben sapendo, però, che a seconda degli umori del Presidente della Repubblica potrebbero avere, o non avere, voce in capitolo riguardo la determinazione di alcuni interessi nazionali, quali la determinazione dei princìpi fondamentali nell'ambito della legislazione concorrente, in quanto prioritariamente affidati al Senato Federale.
Ad aggiungere poi confusione a confusione, l'inevitabile necessità di risolvere eventuali problemi di competenze. Chi e come deciderà a quale Camera spetti la competenza esclusiva sui progetti di legge in discussione?
Un organismo di controllo tipicamente giurisdizionale, quale potrebbe logicamente essere la Corte Costituzionale, o un organismo di tipo politico?
Il nuovo testo costituzionale, coerente con la matrice ideologica di chi lo ha approvato, ha ovviamente preferito affidarsi agli umori e agli equilibri politici del momento piuttosto che alla più rassicurante e neutrale certezza del diritto:
"I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede" (nuovo art. 70 sesto comma).


 
Speciale "Referendum costituzionale" 2006


Mailing List
per ricevere gli aggiornamenti di riforme.net
 
Ricevi le novità in RSS