Riforme Istituzionali
Referendum 2006
Schede di Approfondimento
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Dal "Bicameralismo perfetto" al "Bicameralismo
impossibile"
Franco Ragusa
Uno degli aspetti sicuramente innovativi,
che potrebbe indurre molti elettori a guardare con favore le modifiche
costituzionali sottoposte a Referendum, è l'abbandono del Bicameralismo
perfetto.
Non più due Camere che svolgono
le medesime attività, ma una sorta di separazione delle competenze
che dovrebbe esaltare il diverso ruolo attribuito alle due Camere e semplificare
il processo legislativo.
Questo sia per quanto riguarda il rapporto
con il Governo – il voto di fiducia spetta alla sola Camera dei Deputati
ed è solo questa Camera che potrà essere sciolta anticipatamente
in conseguenza dell'impossibilità di proseguire la legislatura con
la maggioranza uscita vincente dalle elezioni;
e sia sotto il profilo del processo di
formazione delle leggi, con competenze distinte per le due Camere.
Dopo l'approvazione di una legge da parte
della Camera dei Deputati per le materie di sua esclusiva competenza, è
previsto un solo passaggio nel Senato Federale. Sulle eventuali modifiche
proposte dal Senato, la Camera decide nuovamente ma in via definitiva,
senza alcuna necessità di un eventuale ritorno della legge al Senato
Federale, con indubbi benefici circa i tempi di approvazione delle leggi.
Lo stesso procedimento per le materie
attribuite alla competenza esclusiva del Senato Federale.
Uno degli aspetti più "originali"
di questo meccanismo di formazione delle leggi, però, è stato
quello di assegnare al Senato federale la competenza esclusiva anche per
alcune materie attinenti la sfera tipica dell'azione di governo, quali
la determinazione dei princìpi fondamentali per le materie di legislazione
concorrente tra Stato e Regioni riservate alla legislazione dello Stato.
In altre parole, gli elettori votano per
il Governo del Paese, Camera dei Deputati con tanto di indicazione del
Primo Ministro, ma è come se non lo facessero, in quanto molte delle
materie che interessano l'azione del Governo vengono decise dal Senato
federale che non vota la fiducia al governo e che non subisce le conseguenze,
scioglimento anticipato, nel caso il Governo vada in crisi in quanto incapace
di portare avanti il programma per il quale è stato eletto.
Di fronte a tanta incongruenza il nuovo
testo prevede, si fa per dire, dei correttivi.
Nel caso, infatti, "il Governo ritenga
che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato
ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma
approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle finalità di cui
all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati
i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro
ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni.
Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è
trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte" (nuovo art.
70 quinto comma).
Per essere quindi ancora più chiari,
gli elettori votano per il Governo del Paese, Camera dei Deputati con tanto
di indicazione del Primo Ministro, ben sapendo, però, che a seconda
degli umori del Presidente della Repubblica potrebbero avere, o non avere,
voce in capitolo riguardo la determinazione di alcuni interessi nazionali,
quali la determinazione dei princìpi fondamentali nell'ambito della
legislazione concorrente, in quanto prioritariamente affidati al Senato
Federale.
Ad aggiungere poi confusione a confusione,
l'inevitabile necessità di risolvere eventuali problemi di competenze.
Chi e come deciderà a quale Camera spetti la competenza esclusiva
sui progetti di legge in discussione?
Un organismo di controllo tipicamente
giurisdizionale, quale potrebbe logicamente essere la Corte Costituzionale,
o un organismo di tipo politico?
Il nuovo testo costituzionale, coerente
con la matrice ideologica di chi lo ha approvato, ha ovviamente preferito
affidarsi agli umori e agli equilibri politici del momento piuttosto che
alla più rassicurante e neutrale certezza del diritto:
"I Presidenti del Senato federale della
Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo
le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione
legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato
paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati
dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non
è sindacabile in alcuna sede" (nuovo art. 70 sesto comma).
Speciale "Referendum costituzionale" 2006