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Mauro Silingardi 29-06-2006
 
Viva la Costituzione! E adesso, applichiamola!
 
Caro Franco Ragusa,
durante la campagna referendaria, perplesso dalle argomentazioni dei grandi media, mi sono riletto il testo della nostra Costituzione, approvata col 90% dei consensi nel 1946. Sono molto lieto per la difesa di essa da parte dlll'Unione che, pur nelle differenti sfumature e priorità sugli aggiustamenti da discutere, si dichiarano in toto assolutamente fedele allo Spirito Costituzionale. Il voto dei cittadini italiani ha confermato questi sentimenti.
Applichiamola dunque senza se e senza ma, anche quando i suoi dettati sono impliciti e poco stringenti.
 
Scusandomi per un la prolissità, giustificata, tuttavia, dall'importanza dell'argomento, esaminerò molti i punti, con la semplice competenza del buon padre di famiglia, favorito peraltro dalla chiarezza di testo, seguo sostanzialmente l'ordine degli articoli del testo costituzionale.
 
Art. 21. Libertà di pensiero.
"La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica".
 
Art. 25. Non retroattività della pena.
"Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".
Penso che nello Spirito della Costituzione sia anche implicito che nessuno possa essere assolto se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (salvo amnistia o norme transitorie approvate con maggioranza qualificata).
Quante diatribe politiche in meno ci sarebbero state se ci fosse stata anche questa frase?
 
Art. 33. Istruzione.
"Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato."
Alle soglie di una civiltà multietnica e multireligiosa, quanto preveggente appare questo articolo, per assicurare una vera "casa comune" a tutti!
 
Art.40 - Diritto di sciopero.
"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".
Purtroppo non sono informato sulla incisività di queste leggi.
 
Collegato a questo appare l'Art. 99
"Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge."
Perché non può occuparsi a pieno titolo delle controversie di lavoro, invece di scomodare sempre il Presidente del Consiglio in persona?
Il pluralismo dei poteri, ancor più del voto universale, è il sale della democrazia.
 
Art. 47 - Risparmio.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito".
Quando si comincia?
 
Art. 48. Diritto dovere di voto.
"Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico".
Evidentemente né Craxi, né Pera, né Casini, né Tonini, .... e mi fermo qui, hanno mai letto la Costituzione!
 
Art. 49. - Partiti politici.
"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".
Peccato che quale sia il "metodo democratico" venga deciso dai partiti stessi, senza alcuna certificazione dello Stato, che pur finanzia lautamente i partiti in contrasto con i risultati di un referendum abrogativo votato con larghissimo "quorum"; ma non si chiede neppure un'autocertificazione.
 
Art. 67. Prerogative parlamentari
"Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".
Perché allora esistono tanti "pianisti" e tanti "ubbidienti"?
Certo, in un sistema elettorale proporzionale l'"intruppamento" è l'ultima spiaggia per garantire un minimo di stabilità al Governo. Ma in questa maniera il parlamentare è costantemente sotto ricatto ed auto-ricatto.
In un sistema di elezione a grandi liste bloccate preconfezionate dai partiti, senza una qualche forma di consultazioni "primarie" come condizione necessaria per ottenere il finanziamento pubblico, quale scatto di responsabilità individuale ci si può aspettare da parte dei Parlamentari?
Qualunque sia la scelta, i lineamenti di una legge elettorale devono essere inseriti nella Costituzione, poiché condizionano la effettiva applicabilità di questo articolo.
 
Art. 71 - Iniziativa di legge.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Nessun commento.
 
Art. 81 - "Le Camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. ...
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte."
Quintino Sella si rivolta nella tomba!
 
Salto per affinità all'Art. 100 - Corte dei Conti.
"La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di leggittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione dei bilanci dello Stato". Anche qui non sono troppo informato.
 
Art. 83 - Elezione del Presidente della Repubblica.
"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta."
Il Programma dell'Unione prevede l'innalzamento del quorum per l'elezione dei Presidenti della Repubblica, della Camera e del Senato, per tener conto soprattutto delle quote di maggioritario.
Però le attuali massime cariche istituzionali non sono state elette in tal modo ...
 
Art. 94 - Voto di fiducia.
"Il voto contrario di una od entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni".
Nel sistema, presidenziale, americano Presidente e Parlamento hanno poteri ben distinti e non reciprocamente prevaricanti.
Nel sistema, parlamentare, della Germania Federale non mi risulta esista il voto di sfiducia così come lo concepiamo noi.
Nella, da molti tanto rimpianta, "prima repubblica" le crisi di governo, invece, si susseguivano ad ogni starnuto di corrente, e senza neppure un dibattito parlamentare!
La Sfiducia Costruttiva (quella di Bonn e di Berlino, non quella di Lorenzago!) è prevista nel Programma dell'Unione: rientra pienamente nello spirito originario della Costituzione.
 
Segue il Titolo V, sul decentramento (Regionalismo, ricominciamo a parlare italiano!).
Parlo della versione del '46, non di quella approvata dal centro-sinistra ed autocertificata come "impropria". Si compone di ben 19 articoli.
 
Art. 117 - Compiti della Regione.
"La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle legi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
.............................................................
polizia locale urbana e rurale;
.........................................
... assistenza sanitaria e ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale ...
...........................................
turismo e industria alberghiera;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuari;
.....................................
agricoltura e foreste;
artigianato."
 
Qualora fossero stati resi esecutivi in maniera adeguatamente estensiva con leggi ordinarie avrebbero probabilmente evitato quindici anni di manfrine e tanti atteggiamenti contradditori, anche da parte del centro-sinistra.
 
Art. 118
"Lo Stato può con legge [normale o costituzionale?] delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative".
 
Art. 119
"Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che le coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normeli.
 
Art. 127
"Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
 
Art. 132
"Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, qundo ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla magioranza delle popolazioni stesse.."
 
Mi sembra del tutto ragionevole e nello spirito della Costituzione ammettere anche che i Consigli regionali possano creare consorzi con le Regioni vicine per ottimizzare servizi sociali di importanza fondamentale quali, ad esempio, la sanità ospedaliera.
 
Fra questo il solo Art. 128 parla delle Province e dei Comuni.
"Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni."
Per diminuire i "costi della democrazia", ovviamente senza degradarne la qualità, va bene ridurre a 400 il numero dei Deputati. Ma non sarebbe meglio abolire i circa 100 consigli provinciali e attribuire alle Regioni il controllo politico ed organizzativo delle funzioni amministrative esistenti?
 
Disposizioni transitorie e finali.
IX -
"La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regione".
Sic!
 
E adesso, difensori della Costituzione della Repubblica, rimbocchiamoci le maniche!
 
Con i migliori saluti,
Mauro Silingardi


 
Speciale "Referendum costituzionale" 2006
 
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