Riforme Istituzionali
L'Opinione
 
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31/03/2002
 
Franco Ragusa
 
Decreti omnibus e decreti ... omnibus

Sorprendendo anche i più scettici, alla fine il presidente Ciampi è intervenuto, forte delle proprie prerogative costituzionali, per rinviare alle Camere un decreto legge.
Tra i motivi del rinvio, l'uso improprio dello strumento legislativo d'urgenza. Il decreto in questione, infatti (vedi articolo de La Stampa), durante l'iter parlamentare di conversione in legge ha finito per comprendere molte altre questioni, divenendo così una sorta di provvedimento omnibus.
Sin qui la cronaca politica, rispetto alla quale non credo vi sia molto altro da aggiungere se non la soddisfazione di scoprire l'esistenza di strumenti di garanzia finalmente noti anche al Presidente Ciampi.
Sino a pochi mesi fa, infatti, attendersi un intervento presidenziale per fermare questa sorta di decreti omnibus era pura fantascienza.
In tal senso, evitando di affrontare questioni dove è viva la polemica tra maggioranza e opposizione, è sufficiente ricordare la mobilitazione dei medici competenti (medici del lavoro) che, inutilmente, fecero richiesta al Presidente Ciampi di rinviare alle Camere un decreto legge sull'emergenza infermieristica che, durante l'iter parlamentare, finì per intervenire anche sulla normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Un provvedimento omnibus a tutti gli effetti, per di più non rispondente ai requisiti di necessità ed urgenza relativamente alle modifiche introdotte in fase di conversione, rispetto al quale il Presidente Ciampi ritenne di non intervenire.
 
Per conoscenza, allego il testo di una mia lettera inviata alle forze politiche durante la fase di conversione del decreto in questione.
 


 
Modifiche alla 626: decreto legge con il trucco ai danni della tutela della salute dei lavoratori
 
21 dicembre 2001
 
Il 12 novembre il Governo ha presentato un decreto legge "per risolvere- parole del relatore alla Camera, XI Commissione, On. Marcello Taglialatela - i problemi legati alla nota carenza di personale infermieristico negli ospedali e nelle ASL".
E' bene sapere che l'On. Taglialatela ha pronunciato queste parole  nella seduta del 19 dicembre, dopo, cioè, la conversione con modificazioni del decreto stesso, il 12 dicembre, da parte del Senato.
Il testo in discussione alla Camera, però, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, non limita affatto la propria portata alla sola questione infermieristica, bensì introduce importanti modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, 626 nella parte relativa all'individuazione della figura del medico competente.
 
626 - Testo vigente
626 - nuovo testo
in seguito alle modifiche approvate dal Senato
Art. 2 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: 
   a) ... 
   d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 
         1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
         2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 
         3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Art. 2 
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: 
   a) ... 
   d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 
         1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 
         2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 
         3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 
Come è facile intuire, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio colpo di mano. Attraverso una procedura d'urgenza finalizzata a risolvere tempestivamente determinati problemi, si va ad intervenire su questioni, completamente diverse, che meriterebbero una riflessione più accurata e non legata ai tempi frettolosi della conversione in legge (60 giorni) a cui sono soggetti i decreti legge.
Ma al di là dei modi attraverso i quali si sta cercando di mettere mano alla 626, ciò che più inquieta è il risultato che attraverso questo blitz potrà essere raggiunto.
Come ben tutti sanno coloro che si occupano di sicurezza nei posti di lavoro, uno dei punti deboli della 626 è costituito dall'assenza di meccanismi in grado di tutelare i medici competenti nei confronti del datore di lavoro. La scelta del medico competente è infatti a discrezione del datore di lavoro, ed è soltanto potendo contare sulla serietà professionale degli altri medici competenti che è possibile, per i medici stessi, poter eventualmente resistere alle pressioni di chi potrebbe decidere di rivolgersi ad altro medico più compiacente.
In tal senso, le modifiche introdotte dal Senato avranno l'effetto d'indebolire ulteriormente l'intera categoria dei medici competenti, allargando oltremodo l'offerta sul "mercato" di questi medici (per altro già ora più che sufficiente per rispondere alle richieste delle imprese), vista l'attribuzione della qualifica di medico competente anche ad altre figure mediche prive della necessaria formazione per poter affrontare la medicina del lavoro.
Non soltanto, quindi, un intervento in grado di aumentare gli strumenti di pressione in mano dei datori di lavoro contro i medici competenti "eccessivamente" impegnati nella tutela della salute dei lavoratori; ma anche, e vista la drammatica situazione italiana non se ne sentiva proprio il bisogno, la riduzione del livello di competenze di una delle figure-chiave della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.
In ogni caso, l'intervento legislativo non si spiega proprio alla luce di quanto già ora previsto dall'art. 2 della 626: "ove necessario", i Ministri della salute e dell'Università possono individuare altre specializzazioni. In altre parole, motivandolo, la legge già prevede che possano essere individuate altre figure mediche. Evidentemente, però, ciò che si vuole evitare è il dover spiegare le necessità che potrebbero imporre l'adozione di medici competenti non in possesso di adeguati titoli di studio e, quindi, delle indispensabili competenze.
 
 
 


 
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