Sorprendendo anche i più scettici, alla fine il presidente Ciampi
è intervenuto, forte delle proprie prerogative costituzionali, per
rinviare alle Camere un decreto legge.
Tra i motivi del rinvio, l'uso improprio dello strumento legislativo
d'urgenza. Il decreto in questione, infatti (vedi articolo
de La Stampa), durante l'iter parlamentare di conversione in legge
ha finito per comprendere molte altre questioni, divenendo così
una sorta di provvedimento omnibus.
Sin qui la cronaca politica, rispetto alla quale non credo vi sia molto
altro da aggiungere se non la soddisfazione di scoprire l'esistenza di
strumenti di garanzia finalmente noti anche al Presidente Ciampi.
Sino a pochi mesi fa, infatti, attendersi un intervento presidenziale
per fermare questa sorta di decreti omnibus era pura fantascienza.
In tal senso, evitando di affrontare questioni dove è viva la
polemica tra maggioranza e opposizione, è sufficiente ricordare
la mobilitazione dei medici competenti (medici del lavoro) che, inutilmente,
fecero richiesta al Presidente Ciampi di rinviare alle Camere un decreto
legge sull'emergenza infermieristica che, durante l'iter parlamentare,
finì per intervenire anche sulla normativa sulla sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro. Un provvedimento omnibus a tutti gli effetti, per
di più non rispondente ai requisiti di necessità ed urgenza
relativamente alle modifiche introdotte in fase di conversione, rispetto
al quale il Presidente Ciampi ritenne di non intervenire.
Per conoscenza, allego il testo di una mia lettera inviata alle forze
politiche durante la fase di conversione del decreto in questione.
Modifiche alla 626: decreto legge con il trucco ai danni della tutela
della salute dei lavoratori
21 dicembre 2001
Il 12 novembre il Governo ha presentato un decreto legge "per risolvere-
parole del relatore alla Camera, XI Commissione, On. Marcello Taglialatela
- i problemi legati alla nota carenza di personale infermieristico negli
ospedali e nelle ASL".
E' bene sapere che l'On. Taglialatela ha pronunciato queste parole
nella seduta del 19 dicembre, dopo, cioè, la conversione con modificazioni
del decreto stesso, il 12 dicembre, da parte del Senato.
Il testo in discussione alla Camera, però, a seguito delle modifiche
introdotte dal Senato, non limita affatto la propria portata alla sola
questione infermieristica, bensì introduce importanti modifiche
al decreto legislativo 19 settembre 1994, 626 nella parte relativa all'individuazione
della figura del medico competente.
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Art. 2
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) ... d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; |
Art. 2
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) ... d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; |